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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 28/05/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BERGAMO QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario Catia Cusimano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8295 Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso, ai fini del presente Parte_1 CodiceFiscale_1 giudizio, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Filippo Arata e Beatrice Gelmi in forza della procura in calce all'atto di citazione.
-attore opponente -
C.F.partita IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Valtulini per mandato Controparte_2 allegato all'originario ricorso per decreto ingiuntivo.
- convenuta opposta – C.F. 10167) in persona del legale rappresentante Controparte_3 P.IVA_2 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Valtulini per mandato allegato all'atto di CP_4 costituzione e intervento.
-intervenuta- CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE OPPONENTE: Voglia l'adito Giudicante: “in via preliminare: 1) respingere l'eventuale domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 3069/2021 (n. 7028/2021 R.G.) emesso dal Tribunale di Bergamo, in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per Controparte_1 tutte le ragioni esposte in narrativa;
3) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'arch.to per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in subordine, sempre in via Parte_1 preliminare: 4) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito asseritamente vantato da in via principale, nel merito: 5) revocare, dichiarare nulla e/o illegittima e/o Controparte_1 inefficace l'ingiunzione di pagamento n. 3069/2021 del 4 ottobre 2021 (n. 7028/2021 R.G.) emessa dal Tribunale di Bergamo per i motivi esposti in narrativa e comunque accertare e dichiarare che nulla è dovuto a dall'arch.to in ogni caso: 6) condannare Controparte_1 Parte_1 al risarcimento del danno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c.; Controparte_1
7) condannare al pagamento delle spese e dei compensi del presente Controparte_1 giudizio”. CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA: Voglia l'adito Giudicante: nel merito rigettarsi ogni contraria eccezione anche pregiudiziale e condannarsi l'opponente al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite dall'opposta ed accertate per la somma di €. 7.316,62, oltre iva di legge o quella maggior minor somma ritenuta di giustizia oltre interessi ex D. L.vo 231/02 dalla messa in mora (17 aprile 2021) al saldo;
in ogni caso condannarsi l'opponente alla rifusione delle spese e competenze di lite e di CTU.
CONCLUSIONI PER PARTE INTERVENUTA nel merito rigettarsi ogni contraria eccezione anche pregiudiziale e condannarsi l'opponente al pagamento del corrispettivo delle opere eseguite dall'opposta ed accertate per la somma di €. 7.316,62, oltre iva di legge o quella maggior minor
1 somma ritenuta di giustizia oltre interessi ex D. Lvo 231/02 dalla messa in mora (17 aprile 2021) al saldo;
in ogni caso condannarsi l'opponente alla rifusione delle spese e competenze di lite e di CTU. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. in data 12.11.2021, l'Arch. Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 3069/2021 del 4 ottobre 2021, emesso dal
Tribunale di Bergamo, a definizione del procedimento monitorio rubricato n. 7028/2021 R.G. con cui gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di dell'importo capitale Controparte_1 di euro 16.514,40, oltre a interessi come da domanda, rimborso delle spese legali, ulteriori esborsi e accessori di legge per pretesi compensi nascenti dalle prestazioni asseritamente rese dalla società stessa a favore dell'arch. presso l'immobile sito in Milano alla via Filippo Caronti, n. 8, come Pt_1 dettagliati nella fattura n. 13 del 14.04.2021.A sostegno della proposta opposizione eccepiva la carenza di legittimazione attiva di la quale, non avendo assunto Controparte_1 l'incarico di appaltatrice con riferimento alle attività indicate nella fattura oggetto di ingiunzione, non può ritenersi legittimata ad agire per ottenerne il pagamento;
il difetto della propria legittimazione passiva, essendo il sig. - padre dell'attore opponente- l'unico soggetto che: ha Testimone_1 sottoscritto il contratto di appalto, incaricando dell'esecuzione delle opere edilizie;
Parte_2 commissionando a tale società tutte le attività di manutenzione relative al secondo piano dell'immobile; eccepiva la prescrizione del credito azionato in sede monitoria ai sensi del disposto dell'art. 2935 c.c. ;contestava l'an ed il quantum della pretesa monitoria, sostenendo l'estinzione dell'obbligazione dedotta dalla convenuta opposta a seguito dell'integrale corresponsione, da parte del sig. del corrispettivo pattuito nel contratto di appalto e del compenso spettante ad Testimone_1 per le attività di manutenzione del secondo piano dell'immobile;insistendo per la Parte_2 condanna dell'avversa ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
2. In data 28 febbraio 2022 si costituiva contestando tutto quanto ex Controparte_1 adverso dedotto a sostegno della proposta opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto e sostenendo l'infondatezza delle avverse eccezioni di carenza di legittimazione passiva dell'arch. e di carenza di legittimazione attiva della Parte_1 Controparte_1 in ordine al proprio credito maturato, la fondatezza e persistenza della domanda di pagamento;
e, da ultimo, l'infondatezza dell'avversa domanda di lite temeraria.
3.All'esito dell'udienza del 29 marzo 2022, il Giudice assegnava alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e rinviava la causa all'udienza del 25 ottobre 2022.
4.A seguito del deposito delle memorie istruttorie e dell'udienza svoltasi in data 25 ottobre 2022, veniva ammessa la prova per interrogatorio formale dell'opponente e per testi richieste dalla convenuta opposta.
5.Assunte prove orali, il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la congruità del corrispettivo esposto da nella fattura azionata Controparte_1 monitoriamente e nel conto consuntivo in atti sulla base del prezziario in vigore all'epoca dei lavori (2016) edito dalla CCIAA.
6.Espletato l'ulteriore incombente istruttorio, la causa, all'udienza del 15.2.2024, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 4 febbraio 2025.
7.In data 1° giugno 2024, nelle more, interveniva e si costituiva nel presente giudizio la società
[...]
in sostituzione ed in qualità di successore a titolo particolare della società Controparte_3 ai sensi dell'art. 111 c.p.c., giusta scrittura del 24 maggio 2024, Controparte_1 notificata in data 31 maggio 2024, con cui l'originaria convenuta opposta cedeva il credito contenzioso di cui al decreto ingiuntivo opposto alla società CP_3 Controparte_3
8.Le parti, mediante deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni, insistevano per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, poi reiterate all'udienza del 4.02.2025, in cui il giudice
2 assegnatario nominato in supplenza tratteneva la causa in decisione, assegnando alle stesse i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. MOTIVI
Le domande di parte attrice devono essere respinte, essendo infondate nei termini che seguono.
1.Sulle eccezioni di carenza di legittimazione passiva-carenza di legittimazione attiva -di prescrizione estintiva. In via preliminare deve essere rigettata in quanto destituita di fondamento l'eccezione di carenza di legittimazione di quale soggetto passivo del credito azionato in sede monitoria. Parte_1 L'opponente contesta di aver commissionato a qualsiasi opera, in Controparte_1 Controparte_1 quanto le uniche opere eseguite nell'edifico di Milano via Caronti 8 sarebbero state commissionate alla società da padre dell'attore, proprietario della abitazione Parte_2 Testimone_1 oggetto dei lavori. Parte convenuta opposta ha documentato (si veda il doc. 2 fascicolo convenuta) che l'abitazione sita in Milano Via Caronti n. 8, oggetto dell'intervento edile, risulta per intero in nuda proprietà all'Arch. e ciò sin dall'anno 2001. Parte_1
Fermo restando che il dato documentale avente carattere assorbente è di per sé sufficiente per il rigetto della eccepita carenza di legittimazione, è altresì emerso dalle prove testimoniali (cfr. dichiarazioni teste escusso ) che i lavori di cui al documento 3 (fascicolo opposta) oggetto Testimone_2 del credito azionato furono commissionati personalmente dall'attore Parte_1 Del pari va disattesa, perché pure infondata, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di Infatti, come emerso dalle risultanze istruttorie, le opere fatturate Controparte_1
e di cui si è chiesto il pagamento sono state eseguite esclusivamente da Controparte_1
nel corso dell'anno 2016, così come descritte nel conto consuntivo prodotto (doc. 3 fascicolo
[...] opposta) e nella fattura oggetto dell'ingiunzione (doc. 1 fascicolo monitorio). Dalle dichiarazioni dei testi escussi, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, infatti, non essendo emersi elementi che ne mettano in discussione la credibilità. risulta che le opere eseguite nel 2016 per conto di erano diverse e distinte da quelle relative agli appalti precedenti Controparte_1 commissionati ad (cfr. dichiarazioni testimoniali e Parte_2 Testimone_3 Tes_4
).
[...] Pure infondata, infine, è l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente relativamente al credito ingiunto, essendo sorto nel corso dell'anno 2016- data di esecuzione dei lavori- come confermato dai testi escussi, i quali hanno espressamente confermato che le opere sono state eseguite agli inizi dal
2016 e nel corso del medesimo anno. Nessuna prescrizione, pertanto, è maturata.
2. Sulla quantificazione dei lavori eseguiti da appaltatrice. Le domande proposte dall'attrice opponente vanno parzialmente rigettate anche nel merito essendo infondate.
Come già evidenziato, dalle risultanze istruttorie è emerso che le opere fatturate e di cui si è chiesto il pagamento sono state eseguite esclusivamente da nel corso Controparte_1 dell'anno 2016, così come descritte nel conto consuntivo prodotto (doc. 3 fascicolo opposta) e nella fattura oggetto dell'ingiunzione (doc. 1 fascicolo monitorio). Sull'attendibilità delle dichiarazioni dei testi non possono condividersi i dubbi espressi dall'attore. In particolare, quanto al testimone
[...] socio di (comunque non incapace a testimoniare ex art. Tes_2 Controparte_1
246 c.p.c. per essere la società Ristrutturazioni un soggetto giuridico autonomo) non sono emersi elementi di riserva sulla credibilità dello stesso come pure dei testi e essendo peraltro Tes_4 Tes_3
i soggetti che eseguirono i lavori. In ogni caso, l'eccezione ai sensi dell'art. 246 c.p.c., di cui non si ravvedono comunque gli estremi nella fattispecie, deve ritenersi tardiva in quanto non rilevata all'udienza di escussione dei testi del 28.2.2023 (cfr. Cassazione Sezioni unite 6 aprile 2023 n. 9456).
3 Il C.T.U. ha correttamente e puntualmente provveduto a descrivere le opere per cui è causa. In particolare, i lavori hanno interessato, secondo quanto rilevato dal C.T.U., il livello citato come piano terra in atti (di fatto il rialzato rispetto al piano stradale), il piano sottotetto ed il tetto. Le opere fanno riferimento alle modifiche/innovazioni con riguardo alle tapparelle delle aperture sulle facciate fronte strada e fronte giardino retrostante (al piano rialzato); alle verniciature dei serramenti interni delle predette;
alle imbiancature di pareti e soffitti dei locali al piano rialzato;
alla posa di pannellatura termoisolante a pavimento nel sottotetto;
alla ricorritura del manto di copertura del tetto. Il tutto è rappresentato dalle fotografie allegate all'elaborato peritale, da cui si evince lo stato attuale di consistenza e conservazione dei materiali e manufatti interessati dalle opere sopra descritte, che risultano essere in normale stato d'uso tenendo conto dell'utilizzo e della destinazione cui sono adibiti.
Tali elementi tecnici di valutazione hanno consentito al C.T.U., con la relazione definitiva depositata, di giungere alle conclusioni sottoriportate, sulle quali non si ha motivo di dissentire, in quanto l'elaborato peritale complessivamente considerato ha vagliato, con i dovuti approfondimenti, ogni profilo tecnico della controversia, tenendo in considerazione tutte le osservazioni delle parti, ad esse replicando con puntuali risposte.
Il C.T.U., dunque, sulla base delle quantificazioni metriche effettuate, desumibili dai rilevamenti effettuati in loco (riprodotti in allegato B relazione), ha provveduto a redigere computo metrico estimativo delle opere presuntivamente effettuate (allegato C relazione), come confermate nell'esecuzione dalle prove orali, con riferimento a listino prezzi CCIAA Milano. Confrontando le risultanze ottenibili, ha riscontrato la non congruità del complessivo corrispettivo esposto da
In particolare, ha ritenuto non quantificabili le voci riconducibili a Controparte_1
“Copertura e accatastamento interno di tutti gli arredi e nastratura zoccolino, in preparazione all'imbiancatura e riposizionamento arredi a fine opera” ed a “Accatastamento del materiale di risulta nel sottotetto per la posa di isolante di coibentazione della soletta. Discarica dei materiali di deposito non più servibili, caricamento su automezzo e trasporto alle PP DD autorizzate, per impossibilità di riscontro di precise tipologia e quantità di tali presunte opere. Relativamente alla voce “Ricorso di tutta la copertura…” il Consulente ha valutato l'intervento come opera di controllo e verifica dello stato della copertura con sostituzione delle tegole riscontrate deteriorate, per la presenza di alcune tegole di recente fattura (come evincibile anche dalle fotografie allegate), per cui non si sarebbe trattato quindi di un rinnovo totale del manto di copertura;
risultando i canali e le converse di lattoneria di epoca più remota. Vi sono effettive quantità metriche riscontrate in loco non corrispondenti a quelle indicate nel conto consuntivo in atti (superfici oggetto di imbiancature e pavimentazione sottotetto interessata da posa pannelli isolanti). Alla luce di tali rilievi, l'importo delle opere per cui è causa è determinabile in complessivi € 7.316,62 – iva esclusa (come da allegato C relazione).
Pertanto, alla luce della corretta quantificazione del C.T.U., accertato il minor credito vantato dall'opposta in relazione al rapporto contrattuale dedotto in causa, l'opposizione merita solo parziale accoglimento e per l'effetto il decreto ingiuntivo per euro 16.514,40 va revocato. La minor somma da riconoscersi alla impresa per i lavori svolti come Controparte_1 accertati dal C.T.U. è pari all'importo imponibile di euro € 7.316,62. Preso atto che nel corso del processo in data 1.06.2024 è intervenuta volontariamente
[...] in qualità di successore a titolo particolare della società Controparte_3 Controparte_1
[... ai sensi dell'art. 111 c.p.c. essendo stato trasferito il diritto di credito di Controparte_1 come da comunicazione di cessione di credito del 24.5.2024 notificata in data 31.5.2024, si
[...] osserva che ai sensi dell'art.111 c.p.c. primo comma il processo è proseguito tra le parti originarie, non essendo stato estromesso, ai sensi del terzo comma della citata disposizione, il cedente in assenza di specifica richiesta e di espresso consenso nella fattispecie delle altre parti.
4 Le spese di lite, liquidate ai sensi del D.M. 55/14, come modificate dal D.M. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dell'esito complessivo della lite sostenute da parte convenuta opposta, seguono la soccombenza (art.91 c.p.c.) – comprese quelle di c.t.u. - e sono poste a carico della parte opponente come da dispositivo, con riguardo allo scaglione di riferimento, nei valori minimi tenuto conto del minor credito accertato dal CTU, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e per la fase decisionale come da dispositivo, nella misura complessiva di euro € 2.540,00, oltre alle anticipazioni, al 15% per rimborso forfettario, alla cassa di previdenza Avvocati e IVA come per legge. Si ritiene di disporre la compensazione quanto alle spese di lite dell'intervenuta
[...] in qualità di successore a titolo particolare della società Controparte_3 Controparte_1
quale parte processuale, vista la sua limitata partecipazione, considerato che non è stata
[...] comunque chiesta l'estromissione del cedente, escluso un apporto contributivo difensivo ulteriore alla causa, per l'identità delle questioni trattate e l'unicità del rapporto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n.
R.G.8295 / 2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 3069/2021 del 4 ottobre 2021, emesso dal Tribunale di Bergamo, a definizione del procedimento monitorio rubricato n. 7028/2021 R.G.;
-condanna parte opponente a corrispondere in favore di parte opposta la somma di euro 7.316,62, oltre IVA, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla messa in mora (17 aprile 2021) al saldo effettivo;
-rigetta ogni altra domanda;
-pone a carico di parte opponente le spese della consulenza tecnico d'ufficio;
-condanna parte opponente al pagamento a favore di parte convenuta opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2.540,00 (di cui fase di studio euro 460,00, fase introduttiva euro 389,00, fase istruttoria euro 840,00, fase decisionale euro 851,00), oltre anticipazioni, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA come per legge, nonché al pagamento delle spese e dei compensi del CTU liquidati come da separato decreto e al rimborso di quelli eventualmente anticipati dall'opposta al consulente;
-compensa le spese processuali tra parte attrice opponente e parte intervenuta.
Bergamo, 28 maggio 2025
Il Giudice onorario
Catia Cusimano Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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