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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1993 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 11806/2024 promossa da: nata a [...] - BR) il Parte_1
29/04/1994, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARRETTA MATTEA e P.IVA_1
STABILITO MARINA SANT'ANNA;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 12 maggio 2025 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 la ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendente diretta in linea paterna di cittadino Persona_1 italiano, nato il [...] a [...].
A sostegno della domanda esponeva, in particolare:
- Di essere discendente diretta di nato il Persona_1
21.06.1903 a Castiglione di Garfagnana (LU), e senza naturalizzarsi brasiliano come risulta da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni del 01 agosto 2024 allegato al ricorso;
- Dal matrimonio tra quest'ultimo e è nato Parte_2 [...]
n Brasile il 06.08.1931; Persona_2
- ha poi contratto matrimonio con Persona_2 Controparte_2 il 29.11.1958 e dalla loro unione è nato in [...] il Persona_3
15.02.1961;
- Dall'unione tra e è nata l'odierna Persona_3 CP_3 Parte_3 ricorrente in Brasile il 29.04.1994. Parte_1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dalla sola ricorrente nella trattazione cartolare del 12 maggio 2025 avanti al G.O.P. dr.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze del 27 marzo 2025, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”. TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Orbene, tornando al caso di specie è sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo alla ricorrente, in quanto la documentazione prodotta consente, infatti, di apprezzare l'evidente difficoltà, da parte del a San Paolo, di evadere le richieste di Parte_4 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi brevi e certi a causa dell'elevato numero di domande in tal senso.
Dai documenti allegati al ricorso depositato in data 17 ottobre 2024 (doc. n. 11/13) si evince, infatti, come la lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana sia molto lunga e che al momento della presentazione del ricorso erano in fase di convocazione coloro che hanno formalizzato la domanda negli anni 2017.
Inoltre, come attestato dal documento n. 11 allegato al ricorso, la ricorrente ha dimostrato l'impossibilità di ottenere un appuntamento presso il a San Paolo per Parte_4 formalizzare la domanda di riconoscimento della cittadinanza, in quanto la lista messa a disposizione attraverso il nuovo sistema di prenotazione (prenot@mi) ha raggiunto il numero massimo di posti disponibili.
Ciò premesso, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana e che il D.P.C.M. n.33\20\), appare chiaro che, per la ormai nota sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, il sistema di prenotazione tramite la piattaforma denominata “Prenot@mi” si sostanzia in una sorta di “click day” mirante a risolvere semplicemente ottenendo la limitazione delle domande che pervengono nell'unità di tempo, a tutto detrimento degli aventi diritto in capo ai quali si aggrava ulteriormente l'incertezza di poterlo vedere riconosciuto;
da ciò deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (esteso a 48 mesi per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza dal d.l. 113/2018 diverse dalla fattispecie dello iure sanguinis), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole che non duri decenni.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che la ricorrente afferma di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente in linea retta da un avo TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
italiano, nato il [...] a [...] Persona_1
Garfagnana (LU), poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al
[...] nato in [...] il [...] che, a sua volta, l'ha Persona_2 trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
[...]
Parte_5 nato il [...] a [...]. Dal matrimonio con Parte_2[... è nato
Persona_2 in Brasile il 06.08.1931. Dal matrimonio con è nato Controparte_2
Persona_3 in Brasile il 15.02.1961. Dall'unione con
[...]
è nata Persona_4
Parte_1 (RICORRENTE) in Brasile il 29.04.1994
È dunque provata la discendenza diretta della ricorrente per linea paterna da cittadino italiano. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
*******
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto alla ricorrente la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
- a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe alla ricorrente la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questa avrebbe ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal ome fatto notorio, CP_4 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .1
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che la ricorrente possa essere gravata delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, alla stessa non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità della ricorrente di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)2, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nata Parte_1
a SÃ RN Do MP (San Paolo - BR) il 29/04/1994, (C.F. ), è cittadina C.F._1 italiana;
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). 2 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Firenze, in persona della dott.ssa Giuseppina Guttadauro, nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 11806/2024 promossa da: nata a [...] - BR) il Parte_1
29/04/1994, (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti CARRETTA MATTEA e P.IVA_1
STABILITO MARINA SANT'ANNA;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in Roma, Controparte_1
Piazza del Viminale n. 1, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Firenze;
RESISTENTE - CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero
PARTE NECESSARIA all'esito della trattazione scritta del 12 maggio 2025 ha pronunciato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 17 ottobre 2024 la ricorrente conveniva in giudizio il
[...]
chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere CP_1 discendente diretta in linea paterna di cittadino Persona_1 italiano, nato il [...] a [...].
A sostegno della domanda esponeva, in particolare:
- Di essere discendente diretta di nato il Persona_1
21.06.1903 a Castiglione di Garfagnana (LU), e senza naturalizzarsi brasiliano come risulta da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dal Ministero di Giustizia e Sicurezza Pubblica, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Dipartimento Migrazioni del 01 agosto 2024 allegato al ricorso;
- Dal matrimonio tra quest'ultimo e è nato Parte_2 [...]
n Brasile il 06.08.1931; Persona_2
- ha poi contratto matrimonio con Persona_2 Controparte_2 il 29.11.1958 e dalla loro unione è nato in [...] il Persona_3
15.02.1961;
- Dall'unione tra e è nata l'odierna Persona_3 CP_3 Parte_3 ricorrente in Brasile il 29.04.1994. Parte_1 TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Il non si è costituito in giudizio, sebbene regolarmente evocato. CP_1
La causa è passata in decisione all'esito delle conclusioni precisate dalla sola ricorrente nella trattazione cartolare del 12 maggio 2025 avanti al G.O.P. dr.ssa Beatrice Masini delegata dal giudice titolare nell'ambito dell'Ufficio de processo.
*******
Va preliminarmente dichiara la contumacia del , il quale, nonostante la Controparte_1 regolarità delle notifiche a mezzo pec all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze del 27 marzo 2025, non si è costituito in giudizio.
Nel merito della causa è opportuno preliminarmente dedurre, che seppure l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.). In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'Autorità Giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_1
Si citano al proposito, condividendole laddove affermano il principio della necessaria presenza di una controversia sul diritto vantato per riconoscere l'interesse ad agire in via giudiziale, le pronunzie del Tribunale di Roma, 18710/2016 : “ E' “ frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” e del Tribunale di Firenze 14.1.2021 R.G. n 6120/2021: “Anche se qualificata di accertamento, la domanda comporta l'adozione di un atto amministrativo (a seguito di procedimento e di istruttoria sempre in sede amministrativa) di riconoscimento della cittadinanza di persone che comunque hanno un'altra cittadinanza e non sono nate in Italia, e fanno valere esclusivamente criteri di discendenza diretta da ascendenti italiani iure sanguinis. Sebbene la specifica ipotesi non sembri direttamente disciplinata dalla legge, deve ritenersi applicabile quantomeno per analogia il principio della “istanza dell'interessato, presentata al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare” (cfr. art. 7 L. 91/1992 – Nuove norme sulla cittadinanza), espressione di principio processual-civilistico generale….Diversamente … opinando si realizzerebbe la sostituzione in via diretta dell'autorità giudiziaria a quella amministrativa (ufficiale di stato civile o autorità consolare) in assenza di domanda o di contestazione, con attribuzione all'autorità giudiziaria in materia di una competenza amministrativa non attribuitale dalla legge. Infatti, proprio perché all'autorità giudiziaria è assegnata dall'alt. 19-bis D. Lgs. 150/2011 la competenza a decidere sulle “controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana”, una controversia deve esistere in concreto e non solo in astratto, controversia originata da una domanda respinta o non trattata nei termini di legge”. TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
Orbene, tornando al caso di specie è sussistente l'interesse ad agire in sede giurisdizionale in capo alla ricorrente, in quanto la documentazione prodotta consente, infatti, di apprezzare l'evidente difficoltà, da parte del a San Paolo, di evadere le richieste di Parte_4 riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in tempi brevi e certi a causa dell'elevato numero di domande in tal senso.
Dai documenti allegati al ricorso depositato in data 17 ottobre 2024 (doc. n. 11/13) si evince, infatti, come la lista di attesa per il riconoscimento della cittadinanza italiana sia molto lunga e che al momento della presentazione del ricorso erano in fase di convocazione coloro che hanno formalizzato la domanda negli anni 2017.
Inoltre, come attestato dal documento n. 11 allegato al ricorso, la ricorrente ha dimostrato l'impossibilità di ottenere un appuntamento presso il a San Paolo per Parte_4 formalizzare la domanda di riconoscimento della cittadinanza, in quanto la lista messa a disposizione attraverso il nuovo sistema di prenotazione (prenot@mi) ha raggiunto il numero massimo di posti disponibili.
Ciò premesso, tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana e che il D.P.C.M. n.33\20\), appare chiaro che, per la ormai nota sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, il sistema di prenotazione tramite la piattaforma denominata “Prenot@mi” si sostanzia in una sorta di “click day” mirante a risolvere semplicemente ottenendo la limitazione delle domande che pervengono nell'unità di tempo, a tutto detrimento degli aventi diritto in capo ai quali si aggrava ulteriormente l'incertezza di poterlo vedere riconosciuto;
da ciò deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
Tenuto conto che l'art. 2 Legge n. 241 del 7.08.1990, stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (esteso a 48 mesi per alcune ipotesi di “acquisto” della cittadinanza dal d.l. 113/2018 diverse dalla fattispecie dello iure sanguinis), appare chiaro che dalla sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti deriva una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte della P.A. competente, delle richieste nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole che non duri decenni.
Deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. competente e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
Ciò premesso, in punto di diritto si deve premettere che la ricorrente afferma di aver diritto al riconoscimento dello status di cittadino italiano in qualità di discendente in linea retta da un avo TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
italiano, nato il [...] a [...] Persona_1
Garfagnana (LU), poiché tale avo ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana al
[...] nato in [...] il [...] che, a sua volta, l'ha Persona_2 trasmessa ai suoi discendenti, fino agli odierni ricorrenti.
Nel caso in esame, non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale, talché non appare necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
Nel caso di specie la linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata, dalla quale risulta che:
[...]
Parte_5 nato il [...] a [...]. Dal matrimonio con Parte_2[... è nato
Persona_2 in Brasile il 06.08.1931. Dal matrimonio con è nato Controparte_2
Persona_3 in Brasile il 15.02.1961. Dall'unione con
[...]
è nata Persona_4
Parte_1 (RICORRENTE) in Brasile il 29.04.1994
È dunque provata la discendenza diretta della ricorrente per linea paterna da cittadino italiano. Tutto ciò premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio, incombendo alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva (cfr. Cass. Civ. S.U. Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
*******
LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI LITE
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa ha imposto alla ricorrente la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria. TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata in ragione dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare
- a causa di una eccessiva espansione della retroattività che favorisce la moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati - ed alle conseguenti difficoltà organizzative (peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione) atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe alla ricorrente la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questa avrebbe ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato.
Anche la giurisprudenza amministrativa - peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018)- ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal ome fatto notorio, CP_4 ma non supportata da alcuna considerazione dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” .1
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che la ricorrente possa essere gravata delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, alla stessa non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire, all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost..
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità della ricorrente di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
In assenza di notula, la cui mancata presentazione non esclude il potere-dovere del giudice di statuire sulle spese di lite in base al principio della soccombenza anche senza espressa istanza dell'interessato (salvo che lo stesso abbia manifestato la volontà di rinunciarvi)2, in compensi per la difesa della parte vittoriosa possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini U.E.
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara nata Parte_1
a SÃ RN Do MP (San Paolo - BR) il 29/04/1994, (C.F. ), è cittadina C.F._1 italiana;
- Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Condanna il a rifondere in favore di parte attrice le spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 1. 452,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati
SI COMUNICHI
Firenze, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giuseppina Guttadauro
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vedi. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014 e Cons. Stato, 643/2016). 2 Vedi Cass Sentenza n. 12542 del 27/08/2003,. Sentenza n. 1440 del 09/02/2000 Ordinanza n. 15326 del 12/06/2018