Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1790 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4782/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I Sezione CIVILE
Il Giudice
preso atto delle note scritte depositate dai difensori costituiti ai fini della partecipazione all'odierna udienza, fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le conclusioni rassegnate;
P.Q.M.
decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
N. R.G. 4782/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Nola
I SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Simona Esposito ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. r.g. 4782/2018 promossa da:
pagina 1 di 5
atti, dall'Avv. Marcantonio Ferrara ed elett.te domiciliato presso il suo studio, sito in San Vitaliano (NA) alla Via T. Tasso 43;
-appellante contro
(c.f.: , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_1
congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv. Renato Bonajuto e Paola Bonajuto, ed elett.te domiciliata presso il loro studio sito in Ercolano (NA), alla Piazza Trieste n. 4;
-appellata
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n. 3818/2017, depositata in data 30 dicembre 2017, con la quale il Giudice di Pace di Nola ha dichiarato la propria incompetenza per materia e valore in favore del Tribunale ordinario e ha compensato le spese tra le parti del giudizio nel giudizio avente ad oggetto la domanda proposta dal per ottenere l' Pt_1
accertamento della non debenza della somma di euro 114,00, richiesta con fattura n. 2014/01683101 del
26/09/2014, nonché la condanna della alla restituzione dell' importo di euro 179,90 CP_1
corrisposto dal consumatore per il canone di depurazione.
A sostegno della domanda proposta in primo grado, l'attore premetteva di aver stipulato con la società un contratto di fornitura di acqua, identificato con il numero di utenza n. 98586554, per Controparte_1
l'immobile sito in San Vitaliano (Na), alla Via Cittadella, n. 154; di aver ricevuto, nel novembre 2014, la fattura n. 2014/01683101 del 26/09/2014, recante la dicitura “bolletta a partite – recupero partite pregresse ante 2012”; di aver corrisposto alla convenuta società i canoni dovuti per il servizio idrico, comprendenti altresì la quota per il servizio di depurazione e fognatura;
di non aver mai usufruito di tale servizio, in quanto mai erogato dalla stante l'inattività degli impianti di depurazione nel CP_1
Comune di residenza.
Il ha proposto appello contro la predetta sentenza al fine di ottenere l'annullamento della fattura Pt_1
n. 2014/01683101 del 26/09/2014, recante “bolletta a partite – recupero partite pregresse ante 2012”; di vedersi riconosciuto il diritto alla restituzione della quota, pari ad euro 179,90, corrisposta per il servizio, non erogato, di depurazione, per il periodo 2011-2014, in forza della sentenza n. 335 del 2008 resa dalla Corte costituzionale, con la quale la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità del pagamento pagina 2 di 5 della quota di tariffe relative al servizio di depurazione ove l'utente non ne usufruisca;
la condanna della convenuta al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari.
Si è costituita in giudizio la ed ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello, nonché la carenza di legittimazione passiva;
nel merito, ha contestato in toto la pretesa restitutoria dell'appellante, con vittoria di spese ed onorari.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva rinviata all'udienza odierna per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
In via preliminare va affermata la ammissibilità del gravame ai sensi dell' art. 113 c.p.c. Ed infatti, pur essendo il valore della controversia inferiore al limite di euro 1.100,00 (importo entro il quale il giudice di pace decide secondo equità ai sensi del comma 2 dell'art.113 c.p.c.), la controversia rientra tra quelle per le quali la stessa norma prevede la decisione secondo diritto a prescindere dal valore della causa: le somme delle quali si chiede la restituzione, infatti, sono state corrisposte in esecuzione del contratto di fornitura idrica, fattispecie negoziale ricompresa, pacificamente, nella previsione di cui all' art. 1342 c.c., trattandosi di contratti conclusi mediante la sottoscrizione da parte dell'utente di moduli o formulari predisposti dal soggetto erogatore per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali
(in questo senso, con riferimento alla fattispecie, Corte di Cass., ord. n. 37471 del 2021).
Nel merito, l' appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
In via preliminare occorre osservare che la decisione del giudice di pace, con il quale lo stesso ha declinato la propria competenza “per materia e valore”, appare manifestamente errata, tenuto conto che la domanda proposta in primo grado rientrava nella competenza per valore del giudice di pace ex art. 7
c.p.c. e che non ricorreva alcuna ipotesi di competenza funzionale del Tribunale, derogatoria rispetto alla competenza del giudice di pace.
Quanto alla pronuncia da adottare nella presente sede, giova ricordare che “quando, di fronte ad una declinatoria di incompetenza da parte del giudice di pace in causa rientrante nei limiti della sua giurisdizione equitativa, venga proposto appello con contestazione della fondatezza della pronuncia, il tribunale, ove la censura relativa alla declinatoria di competenza sia fondata, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice, previste dagli artt. 353 e 354 cod. proc. e non esistendo una regola omologa a quella, dettata per le sentenze del conciliatore, dall'art. 353 c.p.c., comma 4, abrogato dalla L. n. 353 del 1990, art. 89, comma 1, il tribunale, previa declaratoria della nullità della sentenza di primo grado per erronea declinatoria della competenza, deve, in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere sul merito quale giudice d'appello e non rimettere le parti avanti al giudice di pace per la rinnovazione del giudizio in primo grado” (Corte di Cass, sent. n. 22958 del 2010; Cass. n. 20636 del 22/09/2006; Cass. n. 15430 del 10/08/2004).
pagina 3 di 5 Pertanto, va esaminato il merito della controversia.
Procedendo all' esame del merito, deve darsi atto che manca, in atti, la produzione di primo grado della parte appellante – attrice in primo grado.
Tale circostanza non impedisce la decisione della controversia atteso che costituisce facoltà di ciascuna parte ritirare o meno la produzione del primo grado di giudizio, e provvedere al successivo deposito nel giudizio di appello;
è quanto avvenuto nella fattispecie, come emerge dalla circostanza che nel foliario allegato all' atto di appello – depositato telematicamente – non è indicata la produzione del primo grado di giudizio, e che la stessa non si rinviene né in forma cartacea, né scannerizzata;
in tale ipotesi la causa va, pertanto, decisa allo stato degli atti.
Ed infatti, la giurisprudenza consolidata suole affermare che “in virtù del principio dispositivo delle prove, il mancato reperimento nel fascicolo di parte, al momento della decisione, di alcuni documenti ritualmente prodotti, deve presumersi espressione, in assenza della denuncia di altri eventi, di un atto volontario della parte stessa, che è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o di alcuni dei documenti ivi contenuti;
ne consegue che è onere della parte dedurre quella incolpevole mancanza (ove ciò non risulti in maniera palese anche in assenza della parte e di una sua espressa segnalazione in tal senso) e che il giudice è tenuto ad ordinare la ricerca o disporre la ricostruzione della documentazione non rinvenuta solo ove risulti l'involontarietà della mancanza, dovendo, negli altri casi, decidere sulla base delle prove e dei documenti sottoposti al suo esame al momento della decisione” (in questo senso, Cass., sent. n. 10224/2017).
Ciò premesso, si osserva che nel fascicolo di ufficio risultano prodotte le sole copie degli scritti difensivi della parte attrice in primo grado, secondo quanto dispone l' art. 73 disp. att. c.p.c., mancando, viceversa,
i documenti prodotti dalla parte a sostegno della propria domanda.
Ciò posto, va ricordato che secondo orientamento costante nella giurisprudenza di legittimità “l'appellante è tenuto a fornire la dimostrazione delle singole censure, atteso che l'appello, non è più, nella configurazione datagli dal codice vigente, il mezzo per passare da uno all'altro esame della causa, ma una "revisio" fondata sulla denunzia di specifici "vizi" di ingiustizia o nullità della sentenza impugnata: ne consegue che è onere dell'appellante, quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se già prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame” (Cass. n. 23658 del 10.10.2017; da ultimo,
Corte di Cass., sent. n. 40606 del 2021; cfr. anche Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 28498 del 23/12/2005; id. Sez. 3, Sentenza n. 18205 del 28/08/2007; id. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6018 del 15/03/2011; id. Sez.
L, Sentenza n. 1462 del 22/01/2013; id. Sez. U, Sentenza n. 3033 del 08/02/2013; id. Sez. 3, Sentenza n.
11797 del 09/06/2016).
pagina 4 di 5 Pertanto, costituendo onere dell' appellante produrre la documentazione necessaria al fine di consentire la valutazione, da parte del giudice dell' impugnazione, della fondatezza delle proprie doglianze, dalla mancanza in atti dei documenti prodotti in primo grado consegue il rigetto dell' appello, non essendo possibile verificare la fondatezza della domanda proposta in primo grado sulla base dei documenti presenti nel fascicolo di ufficio (mancano, in particolare, le fatture che comproverebbero gli esborsi a titolo di canone di depurazione, nonché ogni ulteriore elemento utile a verificare la fondatezza della domanda di accertamento negativo del credito di cui alla fattura impugnata).
Per i motivi sin qui espressi, che assorbono ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, ne consegue che l' appello va rigettato.
Quanto alle spese di lite, si ritengono sussistenti i presupposti per la integrale compensazione tenuto conto della manifesta erroneità della declaratoria di incompetenza in primo grado, che ha imposto la proposizione del presente gravame, sia pure rivelatosi infondato nel merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, I Sez. Civ., in composizione monocratica, definitivamente pronunciando :
-rigetta l' appello;
-compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
- dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.p.r. n.115/2002 (TU Spese di Giustizia), della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il presente appello.
Nola, 10 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Simona Esposito
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