TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 25/03/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2553/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2553/2023
Oggi 25 marzo 2025, ore 10.00, innanzi al Giudice, dott. Maddalena Ghisolfi, sono comparsi: per parte appellata con l'avv. Giuseppe Coiro;
Parte_1 per parte appellata e l'avv. Sara Veri, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
Ferrini. Il Giudice invita i procuratori alla discussione. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e note autorizzate. Gli stessi dichiarano concordemente di essere esentati dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza che si intenderanno, pertanto, letti con il deposito telematico nel fascicolo.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, alle ore 15.30, la causa viene decisa come da allegata sentenza del cui dispositivo viene data lettura in assenza delle parti e delle difese.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 1 di 7 N. R.G. 2553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2553/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Coiro, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Mons. F. Tortora n. 8, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) in qualità di eredi di (deceduta), rappresentati e difesi, C.F._3 Persona_1 nel presente giudizio, dall'avv. Sara Veri, elettivamente domiciliati in Bergamo, via Pietro Paleocapa n. 11, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in appello notificato impersonalmente agli eredi e aventi causa di Per_1
deceduta in data 15.07.2023, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace
[...] Parte_1
di Piacenza n. 303/2023, emessa in data 19.05.2023, pubblicata in data 26.06.2023. Nello specifico,
l'impugnazione concerneva i seguenti motivi: “Si impugna la Sentenza che ritenendo oggetto del contenzioso fosse l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e la condanna dell'Opponente ad €. 200,00 oltre accessori, non si pronunciava nel merito. Tale decisione è illegittima per error in procedendo e per error in judicando e nulla ex artt. 112, 113, 132, 118 disp. Att., 161, 364
n. 4 c.p.c.” […]; “Il Giudice di Pace dopo aver correttamente riassunto in motivazione sub. 1 e 2. le fasi e modalità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c., per motivi non esplicitati nel testo della decisione, passa ad esaminare il giudizio di opposizione agli atti esecutivi ed al punto 6. individuata nell'ordinanza di rigetto della sospensiva, resa dal G.E. (Dr Vanini) in fase sommaria di opposizione all'esecuzione, l'oggetto del contendere (?!), conclude che riguardando il contenzioso radicato opposizione agli atti esecutivi, di competenza del Tribunale, non rientra in quella del G.d.P..
Tale decisione è illegittima e viziata per error in procedendo in relazione agli artt. 10, 17, 14, 112, 113
– 116 e 617, 360 n. 3 e 5 c.p.c.” […]; “Si impugna la parte della Sentenza nella quale il Giudice di
Pace omettendo di trattare lo svolgimento del processo, omettendo di esaminare il merito della domande, la qualificava immotivatamente materia di opposizione agli atti esecutivi - anziché opposizione all'esecuzione - non pronunciandosi nel merito. Tale decisione è illegittima per error in procedendo et in iudicando con violazione e falsa applicazione delle norme di diritto art. 112, 113 –
132, 156, 161, 360 n. 4 c.p.c.”.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.02.2024, si costituivano in giudizio gli eredi di ossia ed i quali: in via Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 pregiudiziale, eccepivano l'improcedibilità del terzo motivo di appello in quanto la sentenza, sul punto, era soggetta unicamente al gravame del ricorso per SA;
nel merito chiedevano il rigetto delle domande proposte da parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto.
1.2) Con ordinanza del 23.04.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.04.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, rinviava per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Infine, all'udienza del
25.03.2025, fatte precisare dalle parti le rispettive conclusioni, pronunciava sentenza mediante lettura della stessa alle parti presenti e deposito nel fascicolo telematico.
2) Con la sentenza oggetto del presente giudizio di impugnazione, ossia la sentenza n. 303/2023 del
19.05.2023, pubblicata il 26.06.2023, il Giudice di Pace di Piacenza ha qualificato la domanda pagina 3 di 7 dell'attore, odierno appellante, opposizione agli atti esecutivi, e ha dichiarato la propria incompetenza per materia, rigettando la domanda proposta dall'avv. , con compensazione delle Parte_1
spese di lite.
Ciò premesso, con il primo motivo d'appello, lamentava il fatto che il Giudice di Parte_1 prime cure, ritenendo che l'oggetto del contenzioso fosse l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 200,00, oltre accessori, dichiarava la propria incompetenza e non si pronunciava nel merito, ciò che determinava la nullità della sentenza ex artt. 112, 113, 132, 118 disp. att., 161, 364, n. 4, c.p.c..
Ebbene, il Giudice di primo grado, dopo un breve excursus in tema di rito ordinario di cognizione, di opposizioni e di rito applicabile, ha affrontato preliminarmente la questione della competenza, non senza aver prima acquisito il fascicolo del processo esecutivo. Lo stesso ha provveduto sulla questione dichiarandosi incompetente (a favore del Tribunale), spogliandosi, quindi, del potere di esaminare e decidere sulle domande nel merito. Questi, invero, si è limitato a prendere in considerazione l'ipotesi in cui parte attrice avesse inteso opporsi al provvedimento reso dal Giudice dell'Esecuzione nella fase cautelare, argomentando come, in tale ipotesi, l'opposizione fosse da rigettarsi essendo impugnabile solo con il reclamo al Collegio. Il Giudice di prime cure, quindi, correttamente ha evitato ragionamenti intorno al thema decidendum non necessari per la definizione del giudizio, percorrendo in modo essenziale l'iter motivazionale.
2.1) Con un ulteriore motivo d'appello, lamentava che il Giudice di primo grado Parte_1
aveva omesso di pronunciarsi sul merito delle domande in quanto le qualificava immotivatamente quali opposizione agli atti esecutivi, anziché quali opposizione all'esecuzione.
In giurisprudenza, è noto che, qualora una parte voglia impugnare la sentenza che, a torto o ragione, abbia qualificato l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non potrà proporre appello, contestando l'errata qualificazione dell'opposizione, ma potrà soltanto ricorrente in SA
(“Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione (fatto salvo il periodo di vigenza dell'art. 616 c.p.c., abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2), mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. civ., n. 1561/2017).
Vi è, in ogni caso, da considerare che, Il giudizio di merito dell'opposizione promosso in primo grado rientra nelle fattispecie di cui all'art. 617 c.p.c., riguardando in particolare questioni legate al quomodo dell'esecuzione: il singolo atto di pignoramento, le somme chieste in eccesso, il “blocco” del conto pagina 4 di 7 corrente dell'appellante, ecc…; pertanto, non si ravvisa alcun error in procedendo e in iudicando da parte del G.d.P. nel qualificare l'azione come opposizione agli atti esecutivi.
2.2) Per quanto riguarda l'ultimo motivo di appello formulato da occorre Parte_1 rammentare che, con la proposizione dell'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata, e codesta si propone con atto di citazione dinnanzi al giudice competente per materia o valore. Ove invece, l'esecuzione risulta iniziata, l'opposizione ex art. 615 c.p.c., relativa alla pignorabilità dei beni, e quella agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., si propongono entrambe con ricorso al giudice delle esecuzioni.
Il Giudice delle prime cure, dopo aver illustrato correttamente che, in forza del Decreto Legislativo n.
116 del 2017 (“Riforma organica della magistratura onoraria”) e della “Riforma Cartabia”, la competenza per le espropriazioni forzate resta in capo al Tribunale, salvo quelle del Giudice di Pace aventi ad oggetto l'espropriazione mobiliare (art. 15 bis c.p.c.), ha qualificato correttamente la domanda promossa da parte appellante come opposizione ex. art. 617 c.p.c., statuendo che, per la fase successiva del merito, fosse competente il Tribunale Ordinario di Piacenza.
Ciò premesso, risulta corretta l'inquadramento effettuato dal Giudice delle Prime cure in relazione all'opposizione oggetto di causa ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; quest'ultimo, infatti, si è limitato a prendere in considerazione l'ipotesi in cui parte attrice avesse inteso opporsi anche al provvedimento del GE della fase cautelare, argomentando come, in tale ipotesi, comunque l'opposizione fosse da rigettarsi essendo impugnabile solo con il reclamo al Collegio.
2.3) Il Giudice di prime cure, quindi, essendosi dichiarato incompetente, non è correttamente entrato nel merito. Vi è, in ogni caso, da aggiungere brevi considerazioni sull'odierno procedimento.
In merito alla rinuncia della parte convenuta appellata della domanda sugli interessi legali, nella fase sommaria dell'opposizione, parte appellante non ha chiesto ritualmente, in riforma della sentenza, di applicare il principio della soccombenza virtuale, bensì lo ha fatto con memoria ex art. 171 ter cpc, espunta dal fascicolo di causa. La domanda di soccombenza virtuale, pertanto, non può essere oggetto di decisione da parte di codesto Giudice.
In ogni caso, nel merito, anche la domanda di restituzione delle somme chieste in eccesso non risulta fondata.
In merito agli interessi relativi alla sorte capitale per spese legali, la questione è stata affrontata dalla più recente giurisprudenza della SA, che ha riaffermato il principio di diritto secondo cui: “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data della messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la
pagina 5 di 7 richiesta stragiudiziale di adempimento), e non dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice [omissis]” (cfr. Cass., sez. VI, ord. n. 17122/2022).
Nel caso di specie, è pacifico che la convenuta ha rinunciato, nella fase sommaria dell'opposizione, a tale singola domanda, scaturita da un confronto alla presenza anche dell'organo giudicante, e, del resto, il G.E. ha considerato come la stessa abbia adottato posizioni difensive concilianti.
Quanto alla doglianza sulla mancata intimazione del pagamento della tassa di registro di € 200,00, invero, risulta che sono state azionate entrambe le sentenze (del 2019 e del 2020), costituenti un unico titolo esecutivo. Tali sentenze sono state depositate regolarmente in sede di iscrizione a ruolo unitamente ai relativi atti di precetto e procure alle liti. Ebbene, come emerge dalla documentazione agli atti, ricevuto l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate, ha provveduto al Persona_1
relativo pagamento in data 12.02.2022, prima della notifica del pignoramento, chiedendone la restituzione in forza dell'atto di precetto relativo alla sentenza n. 261/2020, ove viene specificato:
“oltre […] agli incombenti fiscali ed alle spese successive occorrende”. Alla luce di tali considerazioni, anche la domanda di restituzione delle somme avanzata dall'appellante è da rigettarsi.
Quanto al lamentato mancato rilascio di atto di ricevuta-quietanza fiscalmente valido ai fini delle detrazioni fiscali, invero, sono state emesse regolari fatture intestate a in cui si Persona_1 precisava che il versamento proveniva dall'avv. non essendo sorta contestazione sui Parte_1 versamenti, e risultando inconferente la circolare dell'Agenzia delle Entrate citata n. 35/E del
15.03.2019, che si riferisce alla ritenuta d'acconto.
Infine, non risulta provato nemmeno il danno, non specificamente individuato, né determinato dal punto di vista della liquidazione.
Appare infondata e, dunque, da rigettarsi, anche la domanda di parte appellante di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo i relativi presupposti
In conclusione, l'appello promosso da nei confronti di , e per essa Parte_1 Parte_2
deceduta i loro eredi ed aventi causa e è del tutto infondato e Controparte_1 Controparte_2
deve essere respinto.
3) Nonostante l'esito del giudizio, la peculiarità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
3.1) Si deve dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012 (Cass., S.U., sent. n. 3774/2014; Cass., sent. n. 5955/2014).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda d'appello formulata con il terzo motivo in quanto la sentenza, sul punto, era soggetta unicamente al gravame del ricorso per SA;
2) rigetta, per il resto, l'appello proposto da e conferma la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Piacenza n. 303/2023, pubblicata in data 19.05.2023;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Piacenza, 25.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2553/2023
Oggi 25 marzo 2025, ore 10.00, innanzi al Giudice, dott. Maddalena Ghisolfi, sono comparsi: per parte appellata con l'avv. Giuseppe Coiro;
Parte_1 per parte appellata e l'avv. Sara Veri, oggi sostituito dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
Ferrini. Il Giudice invita i procuratori alla discussione. I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e si riportano alle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti e note autorizzate. Gli stessi dichiarano concordemente di essere esentati dalla presenza in udienza al momento della lettura del dispositivo o della sentenza che si intenderanno, pertanto, letti con il deposito telematico nel fascicolo.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
Successivamente, alle ore 15.30, la causa viene decisa come da allegata sentenza del cui dispositivo viene data lettura in assenza delle parti e delle difese.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 1 di 7 N. R.G. 2553/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2553/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giuseppe Coiro, elettivamente domiciliata in Piacenza, via Mons. F. Tortora n. 8, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLANTE contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
) in qualità di eredi di (deceduta), rappresentati e difesi, C.F._3 Persona_1 nel presente giudizio, dall'avv. Sara Veri, elettivamente domiciliati in Bergamo, via Pietro Paleocapa n. 11, presso lo studio del suddetto difensore;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, che qui si intendono integralmente ritrascritti.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione in appello notificato impersonalmente agli eredi e aventi causa di Per_1
deceduta in data 15.07.2023, ha impugnato la sentenza del Giudice di Pace
[...] Parte_1
di Piacenza n. 303/2023, emessa in data 19.05.2023, pubblicata in data 26.06.2023. Nello specifico,
l'impugnazione concerneva i seguenti motivi: “Si impugna la Sentenza che ritenendo oggetto del contenzioso fosse l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e la condanna dell'Opponente ad €. 200,00 oltre accessori, non si pronunciava nel merito. Tale decisione è illegittima per error in procedendo e per error in judicando e nulla ex artt. 112, 113, 132, 118 disp. Att., 161, 364
n. 4 c.p.c.” […]; “Il Giudice di Pace dopo aver correttamente riassunto in motivazione sub. 1 e 2. le fasi e modalità dell'opposizione all'esecuzione ex art. 616 c.p.c., per motivi non esplicitati nel testo della decisione, passa ad esaminare il giudizio di opposizione agli atti esecutivi ed al punto 6. individuata nell'ordinanza di rigetto della sospensiva, resa dal G.E. (Dr Vanini) in fase sommaria di opposizione all'esecuzione, l'oggetto del contendere (?!), conclude che riguardando il contenzioso radicato opposizione agli atti esecutivi, di competenza del Tribunale, non rientra in quella del G.d.P..
Tale decisione è illegittima e viziata per error in procedendo in relazione agli artt. 10, 17, 14, 112, 113
– 116 e 617, 360 n. 3 e 5 c.p.c.” […]; “Si impugna la parte della Sentenza nella quale il Giudice di
Pace omettendo di trattare lo svolgimento del processo, omettendo di esaminare il merito della domande, la qualificava immotivatamente materia di opposizione agli atti esecutivi - anziché opposizione all'esecuzione - non pronunciandosi nel merito. Tale decisione è illegittima per error in procedendo et in iudicando con violazione e falsa applicazione delle norme di diritto art. 112, 113 –
132, 156, 161, 360 n. 4 c.p.c.”.
1.1) Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.02.2024, si costituivano in giudizio gli eredi di ossia ed i quali: in via Persona_1 Controparte_1 Controparte_2 pregiudiziale, eccepivano l'improcedibilità del terzo motivo di appello in quanto la sentenza, sul punto, era soggetta unicamente al gravame del ricorso per SA;
nel merito chiedevano il rigetto delle domande proposte da parte appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto.
1.2) Con ordinanza del 23.04.2024, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.04.2024
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, rinviava per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. Infine, all'udienza del
25.03.2025, fatte precisare dalle parti le rispettive conclusioni, pronunciava sentenza mediante lettura della stessa alle parti presenti e deposito nel fascicolo telematico.
2) Con la sentenza oggetto del presente giudizio di impugnazione, ossia la sentenza n. 303/2023 del
19.05.2023, pubblicata il 26.06.2023, il Giudice di Pace di Piacenza ha qualificato la domanda pagina 3 di 7 dell'attore, odierno appellante, opposizione agli atti esecutivi, e ha dichiarato la propria incompetenza per materia, rigettando la domanda proposta dall'avv. , con compensazione delle Parte_1
spese di lite.
Ciò premesso, con il primo motivo d'appello, lamentava il fatto che il Giudice di Parte_1 prime cure, ritenendo che l'oggetto del contenzioso fosse l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 200,00, oltre accessori, dichiarava la propria incompetenza e non si pronunciava nel merito, ciò che determinava la nullità della sentenza ex artt. 112, 113, 132, 118 disp. att., 161, 364, n. 4, c.p.c..
Ebbene, il Giudice di primo grado, dopo un breve excursus in tema di rito ordinario di cognizione, di opposizioni e di rito applicabile, ha affrontato preliminarmente la questione della competenza, non senza aver prima acquisito il fascicolo del processo esecutivo. Lo stesso ha provveduto sulla questione dichiarandosi incompetente (a favore del Tribunale), spogliandosi, quindi, del potere di esaminare e decidere sulle domande nel merito. Questi, invero, si è limitato a prendere in considerazione l'ipotesi in cui parte attrice avesse inteso opporsi al provvedimento reso dal Giudice dell'Esecuzione nella fase cautelare, argomentando come, in tale ipotesi, l'opposizione fosse da rigettarsi essendo impugnabile solo con il reclamo al Collegio. Il Giudice di prime cure, quindi, correttamente ha evitato ragionamenti intorno al thema decidendum non necessari per la definizione del giudizio, percorrendo in modo essenziale l'iter motivazionale.
2.1) Con un ulteriore motivo d'appello, lamentava che il Giudice di primo grado Parte_1
aveva omesso di pronunciarsi sul merito delle domande in quanto le qualificava immotivatamente quali opposizione agli atti esecutivi, anziché quali opposizione all'esecuzione.
In giurisprudenza, è noto che, qualora una parte voglia impugnare la sentenza che, a torto o ragione, abbia qualificato l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., non potrà proporre appello, contestando l'errata qualificazione dell'opposizione, ma potrà soltanto ricorrente in SA
(“Ne consegue che, nel caso di sentenza emessa in sede di opposizione in materia esecutiva, la stessa è impugnabile con l'appello, se l'azione è stata qualificata come opposizione all'esecuzione (fatto salvo il periodo di vigenza dell'art. 616 c.p.c., abrogato dalla L. n. 69 del 2009, art. 49, comma 2), mentre è esperibile il ricorso per cassazione, qualora l'azione sia stata definita come opposizione agli atti esecutivi” (Cass. civ., n. 1561/2017).
Vi è, in ogni caso, da considerare che, Il giudizio di merito dell'opposizione promosso in primo grado rientra nelle fattispecie di cui all'art. 617 c.p.c., riguardando in particolare questioni legate al quomodo dell'esecuzione: il singolo atto di pignoramento, le somme chieste in eccesso, il “blocco” del conto pagina 4 di 7 corrente dell'appellante, ecc…; pertanto, non si ravvisa alcun error in procedendo e in iudicando da parte del G.d.P. nel qualificare l'azione come opposizione agli atti esecutivi.
2.2) Per quanto riguarda l'ultimo motivo di appello formulato da occorre Parte_1 rammentare che, con la proposizione dell'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615 c.p.c., si contesta il diritto di procedere all'esecuzione forzata, e codesta si propone con atto di citazione dinnanzi al giudice competente per materia o valore. Ove invece, l'esecuzione risulta iniziata, l'opposizione ex art. 615 c.p.c., relativa alla pignorabilità dei beni, e quella agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., si propongono entrambe con ricorso al giudice delle esecuzioni.
Il Giudice delle prime cure, dopo aver illustrato correttamente che, in forza del Decreto Legislativo n.
116 del 2017 (“Riforma organica della magistratura onoraria”) e della “Riforma Cartabia”, la competenza per le espropriazioni forzate resta in capo al Tribunale, salvo quelle del Giudice di Pace aventi ad oggetto l'espropriazione mobiliare (art. 15 bis c.p.c.), ha qualificato correttamente la domanda promossa da parte appellante come opposizione ex. art. 617 c.p.c., statuendo che, per la fase successiva del merito, fosse competente il Tribunale Ordinario di Piacenza.
Ciò premesso, risulta corretta l'inquadramento effettuato dal Giudice delle Prime cure in relazione all'opposizione oggetto di causa ai sensi dell'art. 617 c.p.c.; quest'ultimo, infatti, si è limitato a prendere in considerazione l'ipotesi in cui parte attrice avesse inteso opporsi anche al provvedimento del GE della fase cautelare, argomentando come, in tale ipotesi, comunque l'opposizione fosse da rigettarsi essendo impugnabile solo con il reclamo al Collegio.
2.3) Il Giudice di prime cure, quindi, essendosi dichiarato incompetente, non è correttamente entrato nel merito. Vi è, in ogni caso, da aggiungere brevi considerazioni sull'odierno procedimento.
In merito alla rinuncia della parte convenuta appellata della domanda sugli interessi legali, nella fase sommaria dell'opposizione, parte appellante non ha chiesto ritualmente, in riforma della sentenza, di applicare il principio della soccombenza virtuale, bensì lo ha fatto con memoria ex art. 171 ter cpc, espunta dal fascicolo di causa. La domanda di soccombenza virtuale, pertanto, non può essere oggetto di decisione da parte di codesto Giudice.
In ogni caso, nel merito, anche la domanda di restituzione delle somme chieste in eccesso non risulta fondata.
In merito agli interessi relativi alla sorte capitale per spese legali, la questione è stata affrontata dalla più recente giurisprudenza della SA, che ha riaffermato il principio di diritto secondo cui: “nel caso di richiesta avente ad oggetto il pagamento di compensi per prestazioni professionali rese dall'esercente la professione forense, gli interessi di cui all'art. 1224 c.c. competono a far data della messa in mora (coincidente con la data della proposizione della domanda giudiziale ovvero con la
pagina 5 di 7 richiesta stragiudiziale di adempimento), e non dalla successiva data in cui intervenga la liquidazione da parte del giudice [omissis]” (cfr. Cass., sez. VI, ord. n. 17122/2022).
Nel caso di specie, è pacifico che la convenuta ha rinunciato, nella fase sommaria dell'opposizione, a tale singola domanda, scaturita da un confronto alla presenza anche dell'organo giudicante, e, del resto, il G.E. ha considerato come la stessa abbia adottato posizioni difensive concilianti.
Quanto alla doglianza sulla mancata intimazione del pagamento della tassa di registro di € 200,00, invero, risulta che sono state azionate entrambe le sentenze (del 2019 e del 2020), costituenti un unico titolo esecutivo. Tali sentenze sono state depositate regolarmente in sede di iscrizione a ruolo unitamente ai relativi atti di precetto e procure alle liti. Ebbene, come emerge dalla documentazione agli atti, ricevuto l'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate, ha provveduto al Persona_1
relativo pagamento in data 12.02.2022, prima della notifica del pignoramento, chiedendone la restituzione in forza dell'atto di precetto relativo alla sentenza n. 261/2020, ove viene specificato:
“oltre […] agli incombenti fiscali ed alle spese successive occorrende”. Alla luce di tali considerazioni, anche la domanda di restituzione delle somme avanzata dall'appellante è da rigettarsi.
Quanto al lamentato mancato rilascio di atto di ricevuta-quietanza fiscalmente valido ai fini delle detrazioni fiscali, invero, sono state emesse regolari fatture intestate a in cui si Persona_1 precisava che il versamento proveniva dall'avv. non essendo sorta contestazione sui Parte_1 versamenti, e risultando inconferente la circolare dell'Agenzia delle Entrate citata n. 35/E del
15.03.2019, che si riferisce alla ritenuta d'acconto.
Infine, non risulta provato nemmeno il danno, non specificamente individuato, né determinato dal punto di vista della liquidazione.
Appare infondata e, dunque, da rigettarsi, anche la domanda di parte appellante di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., non ricorrendo i relativi presupposti
In conclusione, l'appello promosso da nei confronti di , e per essa Parte_1 Parte_2
deceduta i loro eredi ed aventi causa e è del tutto infondato e Controparte_1 Controparte_2
deve essere respinto.
3) Nonostante l'esito del giudizio, la peculiarità del caso di specie giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
3.1) Si deve dare atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.
115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012 (Cass., S.U., sent. n. 3774/2014; Cass., sent. n. 5955/2014).
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
1) dichiara l'improcedibilità della domanda d'appello formulata con il terzo motivo in quanto la sentenza, sul punto, era soggetta unicamente al gravame del ricorso per SA;
2) rigetta, per il resto, l'appello proposto da e conferma la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Piacenza n. 303/2023, pubblicata in data 19.05.2023;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Piacenza, 25.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Ghisolfi
pagina 7 di 7