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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/05/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente
Dott.ssa Valentina Prudente Giudice
Dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio iscritto al n.
54\2025 V.G. pendente tra , C.F. , e Parte_1 C.F._1
C.F. , entrambi Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliati in Massa (MS), Via La Salle n. 1, presso lo studio dell'Avv.
Angela Borghini, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 20.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i sig.ri e hanno dedotto che: Parte_1 Parte_2
i) hanno contratto matrimonio civile in data 1.12.2007, iscritto nei registri dello Stato
Civile del Comune di Massa con atto n. 92 parte I, anno 2007 in regime di comunione dei beni;
ii) dall'unione tra i due è nata, in data 21.04.1999, a Pietrasanta (LU) pagina 1 di 3 C.F. maggiorenne e non più convivente Parte_3 C.F._3
con i genitori;
iii) la separazione è stata omologata dal Tribunale di Massa, con decreto del 4.02.2016 n. Cron. 268/2016; iv) sono trascorsi i termini di cui alla L.
6.05.2015 n.
55, senza che vi sia stata alcuna riconciliazione;
tutto ciò premesso i ricorrenti hanno domandato che il Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis. 51 cpc provveda alla declaratoria di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
All'udienza di comparizione del 20.5.2025, le parti hanno dichiarato che non sussistono i presupposti per la riconciliazione, ed il difensore ha richiesto concluso domandando la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: “1 I Sigg.ri Pt_1
e dichiarano, con la sottoscrizione del presente atto, di aver provveduto
[...] Parte_2
reciprocamente al pagamento di ogni pregressa debenza derivante dalla separazione e da qualsivoglia altro o diverso titolo sorgente dal pregresso rapporto coniugale alle condizioni che seguono: 2 il Sig. corrisponderà sig.ra a titolo di contributo per il suo Parte_1 Parte_2
mantenimento, l'assegno mensile di euro 300,00 (diconsi euro trecento/00) mediante versamento su conto corrente intestato a IBAN IT 55P 010 30 13600 000 00 2791128 Parte_2
entro il giorno 20 (venti) di ogni mese e con successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; 3 I coniugi dichiarano di avere regolato ogni questione connessa all'assegnazione, attribuzione o divisione di ogni altro bene mobile acquistato in costanza di matrimonio, senza aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, a qualsiasi titolo alle presenti condizioni. 4 Entrambi i ricorrenti danno atto che con la sottoscrizione del presente ricorso non avranno più nulla a pretendere ad alcun titolo e/o ragione, nessuna esclusa ed eccettuata, l'uno dall'altra, salvo il puntuale adempimento di tutte le clausole del presente atto”.
Alla luce delle risultanze di causa il Collegio ritiene sussistere i presupposti di cui agli artt. 1 e 3, comma 2, n. 2, lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898 e ss.mm.ii, ai fini della pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Le condizioni concordate, inoltre, non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico, né all'interesse della pagina 2 di 3 prole, avendo le parti dichiarato che la figlia maggiorenne è economicamente autosufficiente.
A fronte della natura del giudizio e dell'accordo raggiunto dalle parti le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente statuendo:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 1.12.2007 tra i sig.ri e , e iscritto presso il Registro degli Atti di Parte_1 Parte_2
Matrimonio del Comune di Massa con atto n. 92 parte I, anno 2007, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Massa (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza, a fronte del suo passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.1939, n. 1238;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 21.5.2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Dott. Ilario Ottobrino
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