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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 06/11/2025, n. 1462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1462 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Il Presidente della Corte delegato dott. Massimo Escher ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 420/2025 R.G. promossa da:
, n. a ZO (ME) il 08/10/1974 il (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., C.F._1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Giarre (CT), Viale Libertà, 85
ricorrente
nei confronti di
, in persona del ministro pro tempore Controparte_1
resistente contumace
Posta in decisione all'udienza del 6/11/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025, l'Avv. ha proposto Parte_1
opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento emesso in data 19.02.2025 dalla Corte di Appello di Catania, seconda sezione penale, con il quale è stato revocato il decreto di liquidazione dei compensi emesso dalla stessa Corte in data
10.01.2025.
Il decreto di liquidazione originario, per un importo di € 819,44 oltre accessori, remunerava l'attività professionale svolta dal difensore (fasi di studio e decisoria) in favore di due imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del procedimento penale n. 111/2024
R.G. App. Il successivo provvedimento di revoca del 19.02.2025 si fondava sulla motivazione che il difensore fosse già stato "integralmente liquidato per l'attività professionale svolta a favore di medesimi imputati" con un precedente decreto di liquidazione emesso il 10.06.2024 nell'ambito di un diverso procedimento (n. 1921/2022 R.G. App.), dal quale quello n.
111/2024 era stato stralciato.
A sostegno della propria opposizione, il ricorrente ha dedotto due motivi:
1. La violazione del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il decreto di liquidazione del compenso al difensore in regime di patrocinio a spese dello Stato non può essere né revocato, né modificato d'ufficio.
2. L'erroneità e l'infondatezza, in fatto e in logica, delle argomentazioni poste a base della revoca, non essendovi stata alcuna duplicazione di compensi, in quanto il primo decreto liquidava l'attività svolta fino allo stralcio e il secondo quella, nuova e distinta, svolta nel procedimento successivo.
Il , pur ritualmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio Controparte_1
e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Il primo motivo di opposizione, di carattere pregiudiziale e assorbente, è dirimente. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante e univoca nell'affermare l'illegittimità di un provvedimento di revoca o modifica d'ufficio di un decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il diritto del difensore alla liquidazione del compenso costituisce un diritto soggettivo patrimoniale, e il provvedimento che decide in merito ha natura decisoria e giurisdizionale, non meramente amministrativa. Di conseguenza, tale decreto non è suscettibile di revoca o modifica d'ufficio.
La Corte di Cassazione ha statuito in modo inequivocabile che il decreto che decide in merito al compenso ha natura decisoria e giurisdizionale e non è suscettibile di revoca o di modifica d'ufficio, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere decisionale. Inoltre, il potere di revoca appare del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento. È pertanto estraneo all'assetto normativo il conferimento di un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, basato sulla radicale illegittimità del potere di revoca esercitato, assorbe l'esame del secondo motivo relativo all'infondatezza nel merito delle ragioni addotte nel provvedimento impugnato.
Per le ragioni esposte, il provvedimento di revoca deve essere annullato, con conseguente ripristino della piena efficacia del decreto di liquidazione emesso in data 10.01.2025.
Sulle spese del giudizio di opposizione
In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del . Le stesse si liquidano, in base ai parametri del Controparte_1
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€ 819,44) e dell'attività svolta, riconoscendo i valori minimi per le fasi espletate, in complessivi € 463,00 per compensi, così ripartiti: Fase di studio: € 142,00, Fase introduttiva: € 142,00, Fase decisionale: € 179,00. A tale importo vanno aggiunti il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
l'IVA e la CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, in persona del Presidente delegato, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'Avv. così provvede: Parte_1
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, il provvedimento di revoca Pt_2
emesso dalla Corte di Appello di Catania in data 19.02.2025, relativo al decreto di liquidazione n. RG. App. n. 111/2024 - SIAMM n. 4426/2024;
2. CONDANNA il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 463,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Catania, 6/11/2025
Il Presidente dr Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
Il Presidente della Corte delegato dott. Massimo Escher ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 420/2025 R.G. promossa da:
, n. a ZO (ME) il 08/10/1974 il (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso da se medesimo ai sensi dell'art. 86 c.p.c., C.F._1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Giarre (CT), Viale Libertà, 85
ricorrente
nei confronti di
, in persona del ministro pro tempore Controparte_1
resistente contumace
Posta in decisione all'udienza del 6/11/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 17 marzo 2025, l'Avv. ha proposto Parte_1
opposizione ai sensi degli artt. 84 e 170 D.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento emesso in data 19.02.2025 dalla Corte di Appello di Catania, seconda sezione penale, con il quale è stato revocato il decreto di liquidazione dei compensi emesso dalla stessa Corte in data
10.01.2025.
Il decreto di liquidazione originario, per un importo di € 819,44 oltre accessori, remunerava l'attività professionale svolta dal difensore (fasi di studio e decisoria) in favore di due imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, nell'ambito del procedimento penale n. 111/2024
R.G. App. Il successivo provvedimento di revoca del 19.02.2025 si fondava sulla motivazione che il difensore fosse già stato "integralmente liquidato per l'attività professionale svolta a favore di medesimi imputati" con un precedente decreto di liquidazione emesso il 10.06.2024 nell'ambito di un diverso procedimento (n. 1921/2022 R.G. App.), dal quale quello n.
111/2024 era stato stralciato.
A sostegno della propria opposizione, il ricorrente ha dedotto due motivi:
1. La violazione del principio giurisprudenziale consolidato secondo cui il decreto di liquidazione del compenso al difensore in regime di patrocinio a spese dello Stato non può essere né revocato, né modificato d'ufficio.
2. L'erroneità e l'infondatezza, in fatto e in logica, delle argomentazioni poste a base della revoca, non essendovi stata alcuna duplicazione di compensi, in quanto il primo decreto liquidava l'attività svolta fino allo stralcio e il secondo quella, nuova e distinta, svolta nel procedimento successivo.
Il , pur ritualmente notiziato, non si è costituito nel presente giudizio Controparte_1
e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Il primo motivo di opposizione, di carattere pregiudiziale e assorbente, è dirimente. La giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante e univoca nell'affermare l'illegittimità di un provvedimento di revoca o modifica d'ufficio di un decreto di liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello Stato.
Come chiarito dalla Suprema Corte, il diritto del difensore alla liquidazione del compenso costituisce un diritto soggettivo patrimoniale, e il provvedimento che decide in merito ha natura decisoria e giurisdizionale, non meramente amministrativa. Di conseguenza, tale decreto non è suscettibile di revoca o modifica d'ufficio.
La Corte di Cassazione ha statuito in modo inequivocabile che il decreto che decide in merito al compenso ha natura decisoria e giurisdizionale e non è suscettibile di revoca o di modifica d'ufficio, posto che l'autorità giudiziaria che lo emette, salvo i casi espressamente previsti, consuma il proprio potere decisionale. Inoltre, il potere di revoca appare del tutto incompatibile con la previsione di un termine perentorio concesso alle parti per opporsi al decreto di pagamento. È pertanto estraneo all'assetto normativo il conferimento di un generale potere di autotutela, tipico dell'azione amministrativa, all'autorità che ha provveduto.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso, basato sulla radicale illegittimità del potere di revoca esercitato, assorbe l'esame del secondo motivo relativo all'infondatezza nel merito delle ragioni addotte nel provvedimento impugnato.
Per le ragioni esposte, il provvedimento di revoca deve essere annullato, con conseguente ripristino della piena efficacia del decreto di liquidazione emesso in data 10.01.2025.
Sulle spese del giudizio di opposizione
In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico del . Le stesse si liquidano, in base ai parametri del Controparte_1
D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia (€ 819,44) e dell'attività svolta, riconoscendo i valori minimi per le fasi espletate, in complessivi € 463,00 per compensi, così ripartiti: Fase di studio: € 142,00, Fase introduttiva: € 142,00, Fase decisionale: € 179,00. A tale importo vanno aggiunti il rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%,
l'IVA e la CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, in persona del Presidente delegato, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dall'Avv. così provvede: Parte_1
1. ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, il provvedimento di revoca Pt_2
emesso dalla Corte di Appello di Catania in data 19.02.2025, relativo al decreto di liquidazione n. RG. App. n. 111/2024 - SIAMM n. 4426/2024;
2. CONDANNA il , in persona del al pagamento Controparte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio di opposizione, che liquida in complessivi € 463,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Catania, 6/11/2025
Il Presidente dr Massimo Escher