Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10804 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Chiara Bitozzi Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 10804 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. BAROLLO SARA , come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. BAROLLO SARA , come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti : dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra i signori e in data 05.09.2010, in Parte_1 Parte_2
OR (PD) e relativo atto trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto comune al n. 23 parte II, serie A, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi continueranno a vivere separati, libero ciascuno di fissare ove vorrà la propria residenza.
2. La figlia viene affidata congiuntamente ai genitori, con esercizio separato della Per_1
potestà genitoriale;
essi si impegnano reciprocamente ad assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la stessa.
3. avrà residenza prevalente presso la madre, con la quale attualmente risiede in Per_1
Padova, alla via Euganea, 84;
4. I coniugi, in considerazione della circostanza che il sig. viva nelle Parte_1
immediate vicinanze di mogli e figlia, ed essendo la gestione stabilita in sede di separazione ampiamente collaudata nel corso di questi anni, in merito alla gestione della piccola concordano di mantenere le medesime condizioni già decise in sede di Per_1
separazione e precisamente:
- resterà e, quindi, pernotterà con ciascuno dei genitori due giorni consecutivi Per_1
alternati a settimana e tre giorni nel weekend (esemplificatamente: lunedì e martedì
con la mamma, mercoledì e giovedì con il papà, venerdì, sabato e domenica con la mamma;
settimana successiva: lunedì e martedì con il papà: mercoledì e giovedì con la mamma, venerdì, sabato e domenica con il papà…), fermo restando che entrambi potranno vedere la figlia in qualsiasi momento previa comunicazione e compatibilmente con l'organizzazione di ciascuno dei coniugi.
- trascorrerà: Per_1
- Le feste natalizie, dall'antivigilia del Natale ad ore 09.30, sino al gg di S. Stefano alle ore 20.30, con un genitore e, dalle 9.30 del 31 dicembre alle ore 20.30 del primo gennaio, con l'altro. Le festività Pasquali, dalla vigilia di Pasqua alle ore 9.30 sino al
Lunedì dell'Angelo alle ore 20.30 con un genitore e dall'anno successivo con l'altro,
sempre con un'alternanza che consenta di trascorrere le festività con entrambi i genitori.
- Sempre ad anni alternati, il giorno del compleanno, dalle ore 9.30 sino alle ore 20.30
starà con uno dei genitori;
Per_1
- Un periodo di 15 gg consecutivi nel corso delle vacanze scolastiche estive di ogni anno. La collocazione temporale di detto periodo dovrà essere determinata d'intesa tra i genitori, in linea massima entro il 15 giugno di ciascun anno.
In ogni caso, previo accordo tra i genitori e compatibilmente con gli impegni scolastici e/o personali della bambina, ciascuno di essi avrà facoltà di tenere con sé anche Per_1
in occasioni, giornate, termini e orari diversi da quelli come sopra individuati. In particolare, considerata l'età di (15 anni), i genitori avranno cura di Per_1
concordare con la figlia altre e diverse modalità di visita e/o regolazione dei rapporti,
compatibilmente con le necessità lavorative dei genitori e di studio/svago/sport della ragazza.
5. Tenuto conto che l'accordo raggiunto dai coniugi circa la gestione della figlia fa sì che la stessa trascorra pari tempo con ciascun genitore e che, conseguentemente, entrambi provvederanno in pari grado al mantenimento della stessa (così come avviene tuttora e sempre avvenuto dalla separazione ad oggi), il marito nulla verserà alla moglie a titolo di mantenimento per la figlia.
Ciascun coniuge dovrà rimborsare all'altro, nella misura del 50% della somma da esso effettivamente erogata, le spese straordinarie sostenute per necessità della figlia quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, quelle per prestazioni sanitarie e farmaci, nella misura di cui dette spese non siano coperte dal SSN, tasse di iscrizione ad istituti scolastici di ogni ordine e grado, in ogni caso esclusivamente entro i limiti di spesa previsti per l'istruzione pubblica, per l'acquisto di libri di testo ufficialmente adottati nelle scuole frequentate dalla figlia.
Si fa riferimento al Protocollo del Tribunale di Padova del 17.01.2017, che dichiarano di conoscere. Ogni altra spesa eventualmente sostenuta per la figlia da 1 dei genitori (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quella per eventuale iscrizione a scuole private, per frequenza a lezioni private, per partecipazioni a gruppi estivi, per la pratica di un'attività
sportivo/ricreativa/educativa) dovrà essere a questi dall'altro genitore rimborsata esclusivamente se preventivamente ed interamente concordata. Il rimborso dovrà in ogni caso essere corrisposto nella misura del 50% della spesa concordata ed effettivamente erogata.
In ogni caso, i coniugi dovranno rimborsarsi reciprocamente le somme eventualmente corrisposte a titolo di contribuzione straordinaria per il mantenimento di a fronte Per_1
di prova documentata della spesa e, quindi, esclusivamente con esibizione di fattura,
ricevuta fiscale, scontrino o ticket.
6. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e ciascuno di essi prende atto della dichiarazione dell'altro senza contestazione, per l'effetto, i coniugi rinunciano ad ogni rispettiva pretesa l'uno nei confronti dell'altro in ordine al mantenimento.
7. I coniugi si danno reciprocamente atto di aver in precedenza integralmente definito con separato accordo e, con soddisfazione, ogni altro rapporto patrimoniale tra essi intercorrente e, perciò, di non avere più nulla a pretendere per tali titoli l'uno nei confronti dell'altro.
8. I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero e di ogni altro documento valido per l'espatrio, nonché all'iscrizione della figlia in ciascuno di essi. In ogni caso, eventuali viaggi all'estero che uno dei due coniugi volesse effettuare con dovranno essere comunicati all'altro per iscritto (anche via Per_1
mail) con l'indicazione dei recapiti ove poter essere rintracciati per ogni evenienza;
sarà
cura dell'altro coniuge riscontrare detta comunicazione per presa conoscenza.
9. Spese del procedimento compensate tra le parti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1
concordatario il 05/09/2010 in TORREGLIA (PD) e il relativo atto è stato trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del predetto comune al n. 23 parte II, serie A.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 19.04.2017 e la separazione è stata omologata il
16.05.2017.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale. Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e conformi all'interesse dei figli minori, in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c. e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e contratto il 05/09/2010 in TORREGLIA e trascritto
[...] CP_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 23 parte II, serie A
anno 2010 ;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 26.11.2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti