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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/02/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2730/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2730 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimessa al giudice per la decisione in data 05.09.2024, vertente
TRA (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to DEBORA Parte_1 C.F._1
CHIRONI;
ATTORE
E
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1 LIVIO CALABRO'; CONVENUTA
Oggetto: azione di restituzione somme pignorate/cancellazione iscrizione ipotecaria;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 20.07.2021, il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo la restituzione delle somme oggetto di prelievo forzoso, Controparte_2 in forza di pignoramenti ex art. 72 bis dpr 602/1973 nn. 03420150079273 e n. 0342016000229843, a mezzo di trattenute sullo stipendio (cfr. le buste paga allegate all'atto di citazione, datore di lavoro
”) in misura di un decimo, a far data dall'anno 2015, in virtù della Controparte_3 situazione debitoria rappresentata da Equitalia Sud per una serie di tributi e tasse presumibilmente non pagati. A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che, in data 18.12.2019, il Tribunale di Cosenza, nella persona del Dott. Alessandro Vaccarella, emetteva Sentenza n. 2190/2019, depositata il 19.12.2019, con la quale accoglieva il ricorso del Sig. e annullava la Comunicazione preventiva di Pt_1 iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000, con declaratoria di prescrizione del credito portato dalla cartella n. 03420000039874441000 (relativa a contributi previdenziali IVS anni 1996-1997) e con condanna delle parti opposte al pagamento delle spese di lite;
che, in data 16.10.2020, la Commissione pagina 1 di 8 Tributaria Provinciale di Cosenza emetteva Sentenza n. 4030/2020, depositata il 25.11.2020, con la quale si stabiliva l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle nn. 03420040008839659000 e 03420110004453164000; che, quindi, l'odierno attore provvedeva ad inoltrare ad formale richiesta di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria n. Controparte_2
03476201700000708000 sui beni del Sig. e/o alla riduzione della stessa, nonché di Pt_1 provvedere all'annullamento dei pignoramenti suddetti e annullamento delle cartelle agli stessi sottese, con conseguente restituzione delle somme oggetto di prelievo forzoso;
che Controparte_2
nulla rispondeva, nonostante l'inoltro di ulteriore sollecito in data 14.05.2021.
[...] Parte attrice ha quindi preliminarmente eccepito l'illegittimità del modus operandi di controparte, atteso che, nonostante sia intervenuto annullamento delle predette cartelle, parte dello stipendio del Sig. continua ad essere ingiustamente trattenuto e i solleciti ad essere ignorati, configurando Pt_1 chiaramente un grave e perdurante ingiustificato arricchimento. Il Sig. ha quindi dedotto l'obbligo di di provvedere alla Pt_1 Controparte_2 restituzione della complessiva somma di € 12.600,00, quale prelievo forzoso delle somme sulle buste paga dal 2015 ad oggi. Ha concluso pertanto chiedendo di: “accertare l'ingiustificato arricchimento dell' Controparte_2
in ragione delle trattenute operate illegittimamente sulle buste paga del Sig.
[...] Pt_1 dal 2015 a seguito dell'annullamento delle cartelle sottese ai pignoramenti istaurati mediante
[...] pronunce delle competenti Autorità Giudiziarie e, per l'effetto, ordinare all' Controparte_2
di procedere alla cancellazione della iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000 sui
[...] beni del Sig. e/o alla riduzione della stessa, nonché, condannare Parte_1 [...]
alla restituzione delle somme oggetto di prelievo forzoso ingiustificato sulle Controparte_4 buste paga dal 2015 ad oggi, pari ad Euro 12.600,00 (somma derivante dal computo delle detrazioni effettuate ingiustamente sulle buste paga dell'attore) con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
o, in subordine, al pagamento del minore o maggiore ammontare ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 2730/2021 R.G.
§§§ Parte convenuta, costituitasi in data 17.12.2021, ha preliminarmente eccepito l'infondatezza della domanda attorea, atteso che non corrisponde a vero l'affermazione secondo la quale tutte le cartelle sottese ai citati pignoramenti presso terzi, nonché alla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000, sono state annullate;
che il pignoramento presso terzi n.
034/2016/000229843 veniva azionato per la cartella di pagamento n. 03420150012382958000 e veniva impugnato dall'odierno attore con ricorso ex art. 615 c.p.c., iscritto al n. 3047/2016 R.G. del Tribunale di Cosenza;
che l'istanza di sospensione veniva accolta, ma tuttavia il procedimento di merito non veniva introdotto nel termine perentorio concesso dal Giudice e, pertanto, l'Ordinanza di sospensione dell'esecuzione perdeva efficacia, ai sensi dell'art. 669 nonies, comma 1, c.p.c.; che, in data 29/03/2017, l'Agente della Riscossione notificava al Sig. preventiva di Controparte_5 iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000, riferita alle seguenti cartelle esattoriali: n.
03420000039874441000, n. 03420150012382958000, n. 03420110004453164000 e n. 03420150012382958000; che il Sig. ricorreva avverso la predetta comunicazione con ricorso Pt_1 depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, parzialmente accolto,
pagina 2 di 8 permanendo legittimamente la cartella n. 03420150012382958000; che, sempre avverso la citata Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'odierno attore ricorreva al Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, in riferimento alla sola cartella esattoriale n. 03420000039874441000, dichiarata prescritta con Sentenza;
che, quindi, l'Agente della Riscossione è legittimato ad operare per il titolo contenuto nella cartella di pagamento n. 03420150012382958000, riconosciuta valida ed efficace dalla citata Sentenza n. 4030/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza.
Parte convenuta ha quindi spiegato che il Sig. non ha prodotto interamente i pignoramenti, Pt_1 rendendo così impossibile chiarire se il pignoramento n. 034/2015/0079273 si riferisca alle cartelle di cui alle Sentenze citate, e che, in qualunque caso, non risulta che lo stesso sia mai stato impugnato, in quanto il pignoramento n. 034/2016/000229843 si riferisce alla sola cartella n.
03420150012382958000, valida ed efficace per i motivi già esposti.
Inoltre, ha spiegato che parte attrice non ha provato la circostanza che le Controparte_2 trattenute sullo stipendio siano riferibili all'Agente della Riscossione e che le stesse si siano protratte dall'anno 2015 alla data di introduzione del giudizio: a conforto della propria tesi, infatti, il sig. ha prodotto solo due buste paga inerenti i mesi di novembre e dicembre 2020, in cui si può Pt_1 riscontrare una generica trattenuta nominata “Pignoramento 1/10”, senza alcun riferimento al soggetto pignorante;
che, dall'estratto di ruolo allegato, si evince che gli importi riscossi per la cartella di pagamento n. 03420040008839659000 sono stati sospesi e/o sgravati, e la cartella di pagamento n. 03420150012382958000 è l'unica che sia ancora valido titolo esecutivo per i motivi già enunciati, e per la stessa è stato riscosso solo l'importo di euro 162,60, mentre per le rimanenti cartelle di pagamento gli importi risultano sospesi e/o sgravati;
che per la cartella di pagamento n. 03420150012382958000, l'Agente della Riscossione ha notificato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, nello specifico l'intimazione di pagamento n. 034 2019 90139035 31/000, notificata il 12.07.2020 e non ritirata per rifiuto dal destinatario;
che, infine, è da considerarsi illegittima la richiesta di cancellazione della
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000, la quale è stata già annullata per le cartelle di relativa competenza dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza e dal Tribunale di Cosenza Sez. Lavoro, e che, per la propria natura di “comunicazione preventiva”, non viene trascritta sui beni immobili, potendo trascrivere sugli stessi solo l'eventuale iscrizione ipotecaria successiva. Ha quindi concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare che l'operato dell'Agente della Riscossione in merito ai fatti di causa sia stato legittimamente introdotto e proseguito, rigettando la domanda di restituzione delle somme per ingiustificato arricchimento;
2)Accertare e dichiarare la validità ed efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000 in riferimento alla cartella esattoriale n. 03420150012382958000 per i motivi di cui al n. 2 del presente atto. Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
§§§ Questo giudice, all'udienza del 18.01.2022, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Con memoria primo termine, parte attrice ha ribadito tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
con memorie secondo e terzo termine ha chiesto l'acquisizione integrale della documentazione versata agli atti del giudizio e ai successivi scritti difensivi. Nello specifico, con la terza memoria parte attrice ha allegato le buste paga da aprile 2015 a marzo 2022 recanti le trattenute per pignoramento 1/10.
pagina 3 di 8 Con memorie secondo e terzo termine, , nel ribadire tutto quanto esposto Controparte_2 negli scritti difensivi, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate all'atto introduttivo. Con successive note scritte depositate per l'udienza cartolare del 10.5.2022 la convenuta ha contestato la documentazione prodotta da parte attrice con la terza memoria in quanto priva di attestazione di conformità. All'udienza cartolare del 10.05.2022, questo giudice ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla giurisdizione del GO in ordine agli atti relativi a crediti di natura tributaria. All'udienza del 05.12.2022, ha concesso alle parti termini ex art. 101, 2 comma, c.p.c. per il deposito di memorie sulla questione sollevata d'ufficio. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 101, 2 comma, c.p.c., deducendo la giurisdizione del GO, atteso che l'azione proposta è di ingiustificato arricchimento. All'udienza del 07.05.2024, questo giudice ha trattenuto in causa la decisione, assegnando alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte attrice ha depositato comparsa conclusionale;
parte convenuta ha depositato memorie di replica.
******************** L'attore ha dedotto l'illegittimità delle trattenute operate sulla busta paga a far data dal 2015, per un importo complessivo, alla data della domanda, di euro 12.600,00, in forza di due pignoramenti notificatigli dall'agente della riscossione Equitalia Sud ex art. 72 bis dpr. 602/1973 aventi n. 03420150079273 e n. 0342016000229843, dei quali ha allegato la sola prima pagina, in cui non sono riportati i titoli sottesi ai due pignoramenti.
Ha fondato la sua domanda sul rilievo del venir meno dei titoli esecutivi rappresentati dalle cartelle n.
03420000039874441000, n. 03420040008839659000 e n. 03420110004453164000. Ha esposto in proposito che con sentenza n. 2190/2019, depositata il 19.12.2019, il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso da lui presentato, ha annullato la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000, con declaratoria di prescrizione del credito portato dalla cartella n. 03420000039874441000 e che con sentenza del 16.10.2020/25.11.2020 n. 4030/2020 la
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, accogliendo il suo ricorso avverso il medesimo preavviso di iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000, limitatamente alle cartelle nn.
03420040008839659000 perché prescritta e 03420110004453164000 per essere prescritto il credito.
, a sua volta, ha eccepito che non tutte le cartelle risultano annullate. Controparte_2
Ha esposto che il pignoramento presso terzi n. 034/2016/000229843 è stato azionato per la cartella di pagamento n. 03420150012382958000 (cfr. l'atto di pignoramento in questione relativo appunto alla detta cartella allegato dalla convenuta e notificato in data 7.6.2016) ed è stato impugnato dal CP_6 contribuente dinanzi il Tribunale di Cosenza con ricorso ex art. 615 c.p.c., iscritto al n. 3047/2016
R.G.A.C.; ha allegato, oltre al ricorso in opposizione presentato al Tribunale di Cosenza, il provvedimento emesso del G.E. nella fase sommaria a seguito della spiegata opposizione con il quale è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva ed è stato fissato il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito ed ha rilevato che la disposta sospensione aveva perso efficacia ai sensi dell'art. 669 novies comma 1 c.p.c. per il mancato inizio del giudizio di merito nel termine previsto all'art. 669 octies c.p.c., rilevando, stante la speciale procedura del pignoramento esattoriale che non prevede l'intervento del G.E. se non nel caso di opposizione, la natura di provvedimento cautelare del provvedimento emesso dal G.E. Parte attrice non ha formulato contestazione in ordine alla mancata introduzione del giudizio di merito eccepita da controparte;
ha rilevato, piuttosto, che ove non sia proposto reclamo avverso l'ordinanza di pagina 4 di 8 sospensione, ovvero, ove l'ordinanza non sia confermata in sede di reclamo ed ove il giudizio di merito non sia introdotto nel termine perentorio assegnato dal giudice, il processo di estingue;
ne ha tratto che, non essendo stato emesso provvedimento e/o ordinanza di revoca della sospensione, il provvedimento di sospensione non ha perso efficacia.
Questo giudice rileva in via preliminare che la procedura di pagamento diretto ex art. 72 bis D. P. R. n.
602 del 1973 é una forma speciale di espropriazione che si conclude con il pagamento da parte del terzo pignorato e che prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 57 dpr 602/1973 e la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 60 dpr. 602/1973 nell'ipotesi di proposta opposizione. L'assenza di una procedura che si svolga dinanzi il giudice dell'esecuzione è ostativa all'applicazione dell'art. 624 comma 3 c.p.c. mentre la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione a chiusura della fase sommaria determina l'estinzione del giudizio di opposizione.
Deve poi evidenziarsi, per completezza, che dalla esposizione del fatto nella sentenza 4030/2020 della
CTP di Cosenza emerge che il ricorrente aveva esposto nel ricorso che, successivamente all'accoglimento, a seguito della proposta opposizione, in data 9.11.2016 da parte del Tribunale di Cosenza della istanza di sospensione della esecuzione, aveva proposto “ricorso avverso l'atto di pignoramento relativo alla stessa cartella presso la CTP di Cosenza”. Tale circostanza, tuttavia, nel presente giudizio non è stata rappresentata da parte attrice e, comunque, è rimasta qui non documentata. Infine, l'attore, avendo allegato solo il primo foglio dei pignoramenti notificati dall' CP_7
nn. 03420150079273 e n. 0342016000229843 non ha documentato i titoli in forza dei quali
[...] si agiva in via esecutiva nei suoi confronti. A tale mancanza, come visto, ha sopperito parzialmente mediante l'allegazione dell'intero atto CP_6 di pignoramento n. 0342016000229843 ex art. 72 bis dpr 602/1973 presso il terzo “GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA” datore di lavoro del Sig. notificato in data 7.6.2016 Parte_1 per il recupero del credito di cui alla cartella n. 03420150012382958000, pignoramento al quale sono pertanto riferibili (dall'estratto di ruolo del 26.7.2021 prodotto da parte convenuta emerge che con riguardo alla cartella 03420150012382958000 risulta “Presenza procedura SI”) le trattenute successive alla data del 7.6.2016 di notifica del pignoramento mentre parte attrice non ha fornito prova che i titoli azionati con il pignoramento n. 03420150079273 (al quale potrebbero -ma di ciò non sia ha prova- essere riferibili le trattenute sullo stipendio operate antecedentemente alla esecuzione del pignoramento del 2016) siano rappresentati dalle tre cartelle n. 03420000039874441000, n. 03420040008839659000
e n. 03420110004453164000 annullate con le richiamate decisioni giudiziali. E se l'attore, nell'allegare la decisione del Giudice del Lavoro e la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza sopra richiamate, ha documentato essere intervenute decisioni giudiziali di annullamento, rispettivamente, della cartella n. 03420000039874441000 e delle due cartelle nn. 03420040008839659000 e 03420110004453164000, allo stesso tempo ha documentato la permanenza della efficacia della cartella n. 03420150012382958000, rimasta confermata con la medesima sentenza della CTP e relativa ad un carico tributario (ICI anni 2008, 2009 e 2010) complessivo di euro 15.891,40, oltre Diritti di notifica € 5,88, Oneri di riscossione € 1.357,38, Interessi di mora/somme aggiuntive € 1.075,87, Spese esecutive € 276,04, per un totale di € 18.606,57 (cfr. estratto di ruolo allegato dalla convenuta che ha prodotto altresì, a sostegno delle sue CP_6 deduzioni, intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 n. 03420199013903531000 relativa alla pagina 5 di 8 medesima cartella n. 03420150012382958000 e notificata il 12.2.2020 (cfr. la relata di notifica attestante il rifiuto del destinatario di firmare). Deve concludersi pertanto, incontestata essendo fra le parti la mancata coltivazione della proposta opposizione alla procedura esecutiva e non avendo parte attrice diversamente documentato a fronte della eccezione di parte convenuta;
essendo documentata, inoltre, la permanenza dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 03420150012382958000, per un importo superiore a quello che parte attrice deduce ingiustificatamente trattenuto, deve concludersi per l'infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento, che pertanto non può essere accolta.
Passando allo scrutinio della domanda attorea di cancellazione ovvero riduzione della iscrizione ipotecaria, deve premettersi che, sebbene tale atto sia stato indicato con la numerazione propria del preavviso di iscrizione ipotecaria, già impugnata dall'attore rispettivamente dinanzi il GL e dinanzi la CTP, la domanda è chiaramente rivolta avverso l'atto di iscrizione ipotecaria. La medesima ha allegato in proposito la comunicazione datata 20.12.2017 di avvenuta CP_6 iscrizione di ipoteca legale con nota 28189/2883 del 23.10.2017, in ordine ai crediti portati dalle cartelle n. 03420000039874441000 (contributi IVS 1996-1997) n. 03420040008839659000 (ICI 1996-
1999) e n. 03420110004453164000 (ICI 2004-2005) e n. 03420150012382958000 (ICI 2008-2010).
Deve rilevarsi anzitutto il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura tributaria di cui alle ultime tre cartelle. Il quadro normativo di riferimento è infatti costituito dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, che dispone l'appartenersi alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio, ad esclusione delle controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973. Com'è noto, le cartelle esattoriali – oggetto del caso di specie – sono documenti che, per principio di diritto ormai consolidato e pacifico, non rientrano nel novero degli “atti della esecuzione forzata tributaria”. La linea di confine tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria, per quanto attiene ai crediti di natura tributaria, è quindi costituita dalla notifica della cartella esattoriale, così come stabilito dall'art. 50, D.P.R. n. 602/1973, che afferma che il termine per l'inizio dell'esecuzione è rappresentato dall'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Nell'ipotesi in cui la parte eccepisca l'intervenuta prescrizione delle cartelle, “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica
e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”, (Corte Cost., n. 114/2018). Sul tema, più di recente, si è pronunciata la S.C., la quale, con riguardo all'ipotesi in cui il contribuente assuma che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della in quanto riguardante impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando
pagina 6 di 8 escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”, (Cass., Sez. Un., n. 16986/2022). E' quindi da ritenersi rientrante nella giurisdizione tributaria la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, cognizione che si estende ad ogni questione relativa all' "an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. Ciò detto, per quel che interessa nella odierna sede, la domanda dell'attore, diretta alla cancellazione della iscrizione di ipoteca legale con nota 28189/2883 del 23.10.2017 in ordine ai crediti portati dalle cartelle n. 03420040008839659000 (ICI 1996-1999) e n. 03420110004453164000 (ICI 2004-2005) e n.
03420150012382958000 (ICI 2008-2010), in quanto attiene a crediti di natura tributaria, radica la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, dinanzi alla quale, la relativa causa deve essere riassunta nei termini di legge. Quanto alla domanda di cancellazione/riduzione dell'iscrizione ipotecaria con riguardo al credito portato dalla cartella n. 03420000039874441000 (contributi IVS 1996-1997), deve rilevarsi che, come da sentenza n. 2190/2019, depositata il 19.12.2019, emessa dal Giudice del Lavoro di Cosenza, è stata dichiarata l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. n. 03476201700000708000 (con riferimento al credito contestato dinanzi il GL) ed è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella n. 03420000039874441000, pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea, l'iscrizione ipotecaria eseguita con nota 28189/2883 del 23.10.2017 deve essere annullata limitatamente al credito portato dalla cartella n. n.
03420000039874441000.
Le spese del presente giudizio, compensate per 1/3 per la reciproca soccombenza, seguono la prevalente soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla domanda attorea di cancellazione/riduzione della iscrizione di ipoteca legale eseguita con nota
28189/2883 del 23.10.2017, in relazione ai crediti portati dalle cartelle n.
03420040008839659000, n. 03420110004453164000 e n. 03420150012382958000 in favore della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria per territorio, dinanzi la quale il relativo giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
2. Accoglie parzialmente, per quanto in parte motiva, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, annulla limitatamente al credito portato dalla cartella n. 03420000039874441000 l'iscrizione ipotecaria eseguita con nota 28189/2883 del 23.10.2017;
3. Rigetta nel resto le domande attoree;
pagina 7 di 8 4. Condanna l'attore Sig. alla refusione in favore della convenuta Parte_1 [...]
delle spese di lite che, già compensate per 1/3, liquida in complessivi euro Controparte_2
1.693,33, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Cosenza, 13 febbraio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-oOo-
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Cosenza, sezione prima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.ssa
Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2730 del R.G.A.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 07.05.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c, rimessa al giudice per la decisione in data 05.09.2024, vertente
TRA (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv.to DEBORA Parte_1 C.F._1
CHIRONI;
ATTORE
E
, (C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv.to Controparte_1 P.IVA_1 LIVIO CALABRO'; CONVENUTA
Oggetto: azione di restituzione somme pignorate/cancellazione iscrizione ipotecaria;
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 20.07.2021, il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
, chiedendo la restituzione delle somme oggetto di prelievo forzoso, Controparte_2 in forza di pignoramenti ex art. 72 bis dpr 602/1973 nn. 03420150079273 e n. 0342016000229843, a mezzo di trattenute sullo stipendio (cfr. le buste paga allegate all'atto di citazione, datore di lavoro
”) in misura di un decimo, a far data dall'anno 2015, in virtù della Controparte_3 situazione debitoria rappresentata da Equitalia Sud per una serie di tributi e tasse presumibilmente non pagati. A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto che, in data 18.12.2019, il Tribunale di Cosenza, nella persona del Dott. Alessandro Vaccarella, emetteva Sentenza n. 2190/2019, depositata il 19.12.2019, con la quale accoglieva il ricorso del Sig. e annullava la Comunicazione preventiva di Pt_1 iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000, con declaratoria di prescrizione del credito portato dalla cartella n. 03420000039874441000 (relativa a contributi previdenziali IVS anni 1996-1997) e con condanna delle parti opposte al pagamento delle spese di lite;
che, in data 16.10.2020, la Commissione pagina 1 di 8 Tributaria Provinciale di Cosenza emetteva Sentenza n. 4030/2020, depositata il 25.11.2020, con la quale si stabiliva l'intervenuta prescrizione del credito portato dalle cartelle nn. 03420040008839659000 e 03420110004453164000; che, quindi, l'odierno attore provvedeva ad inoltrare ad formale richiesta di cancellazione dell'iscrizione ipotecaria n. Controparte_2
03476201700000708000 sui beni del Sig. e/o alla riduzione della stessa, nonché di Pt_1 provvedere all'annullamento dei pignoramenti suddetti e annullamento delle cartelle agli stessi sottese, con conseguente restituzione delle somme oggetto di prelievo forzoso;
che Controparte_2
nulla rispondeva, nonostante l'inoltro di ulteriore sollecito in data 14.05.2021.
[...] Parte attrice ha quindi preliminarmente eccepito l'illegittimità del modus operandi di controparte, atteso che, nonostante sia intervenuto annullamento delle predette cartelle, parte dello stipendio del Sig. continua ad essere ingiustamente trattenuto e i solleciti ad essere ignorati, configurando Pt_1 chiaramente un grave e perdurante ingiustificato arricchimento. Il Sig. ha quindi dedotto l'obbligo di di provvedere alla Pt_1 Controparte_2 restituzione della complessiva somma di € 12.600,00, quale prelievo forzoso delle somme sulle buste paga dal 2015 ad oggi. Ha concluso pertanto chiedendo di: “accertare l'ingiustificato arricchimento dell' Controparte_2
in ragione delle trattenute operate illegittimamente sulle buste paga del Sig.
[...] Pt_1 dal 2015 a seguito dell'annullamento delle cartelle sottese ai pignoramenti istaurati mediante
[...] pronunce delle competenti Autorità Giudiziarie e, per l'effetto, ordinare all' Controparte_2
di procedere alla cancellazione della iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000 sui
[...] beni del Sig. e/o alla riduzione della stessa, nonché, condannare Parte_1 [...]
alla restituzione delle somme oggetto di prelievo forzoso ingiustificato sulle Controparte_4 buste paga dal 2015 ad oggi, pari ad Euro 12.600,00 (somma derivante dal computo delle detrazioni effettuate ingiustamente sulle buste paga dell'attore) con rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine, dalla domanda sino al soddisfo;
o, in subordine, al pagamento del minore o maggiore ammontare ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”. La causa è stata iscritta al numero di ruolo 2730/2021 R.G.
§§§ Parte convenuta, costituitasi in data 17.12.2021, ha preliminarmente eccepito l'infondatezza della domanda attorea, atteso che non corrisponde a vero l'affermazione secondo la quale tutte le cartelle sottese ai citati pignoramenti presso terzi, nonché alla Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000, sono state annullate;
che il pignoramento presso terzi n.
034/2016/000229843 veniva azionato per la cartella di pagamento n. 03420150012382958000 e veniva impugnato dall'odierno attore con ricorso ex art. 615 c.p.c., iscritto al n. 3047/2016 R.G. del Tribunale di Cosenza;
che l'istanza di sospensione veniva accolta, ma tuttavia il procedimento di merito non veniva introdotto nel termine perentorio concesso dal Giudice e, pertanto, l'Ordinanza di sospensione dell'esecuzione perdeva efficacia, ai sensi dell'art. 669 nonies, comma 1, c.p.c.; che, in data 29/03/2017, l'Agente della Riscossione notificava al Sig. preventiva di Controparte_5 iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000, riferita alle seguenti cartelle esattoriali: n.
03420000039874441000, n. 03420150012382958000, n. 03420110004453164000 e n. 03420150012382958000; che il Sig. ricorreva avverso la predetta comunicazione con ricorso Pt_1 depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, parzialmente accolto,
pagina 2 di 8 permanendo legittimamente la cartella n. 03420150012382958000; che, sempre avverso la citata Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, l'odierno attore ricorreva al Tribunale di Cosenza, Sez. Lavoro, in riferimento alla sola cartella esattoriale n. 03420000039874441000, dichiarata prescritta con Sentenza;
che, quindi, l'Agente della Riscossione è legittimato ad operare per il titolo contenuto nella cartella di pagamento n. 03420150012382958000, riconosciuta valida ed efficace dalla citata Sentenza n. 4030/2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza.
Parte convenuta ha quindi spiegato che il Sig. non ha prodotto interamente i pignoramenti, Pt_1 rendendo così impossibile chiarire se il pignoramento n. 034/2015/0079273 si riferisca alle cartelle di cui alle Sentenze citate, e che, in qualunque caso, non risulta che lo stesso sia mai stato impugnato, in quanto il pignoramento n. 034/2016/000229843 si riferisce alla sola cartella n.
03420150012382958000, valida ed efficace per i motivi già esposti.
Inoltre, ha spiegato che parte attrice non ha provato la circostanza che le Controparte_2 trattenute sullo stipendio siano riferibili all'Agente della Riscossione e che le stesse si siano protratte dall'anno 2015 alla data di introduzione del giudizio: a conforto della propria tesi, infatti, il sig. ha prodotto solo due buste paga inerenti i mesi di novembre e dicembre 2020, in cui si può Pt_1 riscontrare una generica trattenuta nominata “Pignoramento 1/10”, senza alcun riferimento al soggetto pignorante;
che, dall'estratto di ruolo allegato, si evince che gli importi riscossi per la cartella di pagamento n. 03420040008839659000 sono stati sospesi e/o sgravati, e la cartella di pagamento n. 03420150012382958000 è l'unica che sia ancora valido titolo esecutivo per i motivi già enunciati, e per la stessa è stato riscosso solo l'importo di euro 162,60, mentre per le rimanenti cartelle di pagamento gli importi risultano sospesi e/o sgravati;
che per la cartella di pagamento n. 03420150012382958000, l'Agente della Riscossione ha notificato un ulteriore atto interruttivo della prescrizione, nello specifico l'intimazione di pagamento n. 034 2019 90139035 31/000, notificata il 12.07.2020 e non ritirata per rifiuto dal destinatario;
che, infine, è da considerarsi illegittima la richiesta di cancellazione della
Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000, la quale è stata già annullata per le cartelle di relativa competenza dalla Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza e dal Tribunale di Cosenza Sez. Lavoro, e che, per la propria natura di “comunicazione preventiva”, non viene trascritta sui beni immobili, potendo trascrivere sugli stessi solo l'eventuale iscrizione ipotecaria successiva. Ha quindi concluso chiedendo di: “accertare e dichiarare che l'operato dell'Agente della Riscossione in merito ai fatti di causa sia stato legittimamente introdotto e proseguito, rigettando la domanda di restituzione delle somme per ingiustificato arricchimento;
2)Accertare e dichiarare la validità ed efficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000 in riferimento alla cartella esattoriale n. 03420150012382958000 per i motivi di cui al n. 2 del presente atto. Con riserva di ogni ulteriore produzione e deduzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
§§§ Questo giudice, all'udienza del 18.01.2022, ha concesso alle parti i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c.
Con memoria primo termine, parte attrice ha ribadito tutto quanto esposto, dedotto ed eccepito nell'atto introduttivo, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate;
con memorie secondo e terzo termine ha chiesto l'acquisizione integrale della documentazione versata agli atti del giudizio e ai successivi scritti difensivi. Nello specifico, con la terza memoria parte attrice ha allegato le buste paga da aprile 2015 a marzo 2022 recanti le trattenute per pignoramento 1/10.
pagina 3 di 8 Con memorie secondo e terzo termine, , nel ribadire tutto quanto esposto Controparte_2 negli scritti difensivi, ha insistito nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate all'atto introduttivo. Con successive note scritte depositate per l'udienza cartolare del 10.5.2022 la convenuta ha contestato la documentazione prodotta da parte attrice con la terza memoria in quanto priva di attestazione di conformità. All'udienza cartolare del 10.05.2022, questo giudice ha sollevato d'ufficio la questione relativa alla giurisdizione del GO in ordine agli atti relativi a crediti di natura tributaria. All'udienza del 05.12.2022, ha concesso alle parti termini ex art. 101, 2 comma, c.p.c. per il deposito di memorie sulla questione sollevata d'ufficio. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 101, 2 comma, c.p.c., deducendo la giurisdizione del GO, atteso che l'azione proposta è di ingiustificato arricchimento. All'udienza del 07.05.2024, questo giudice ha trattenuto in causa la decisione, assegnando alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
Parte attrice ha depositato comparsa conclusionale;
parte convenuta ha depositato memorie di replica.
******************** L'attore ha dedotto l'illegittimità delle trattenute operate sulla busta paga a far data dal 2015, per un importo complessivo, alla data della domanda, di euro 12.600,00, in forza di due pignoramenti notificatigli dall'agente della riscossione Equitalia Sud ex art. 72 bis dpr. 602/1973 aventi n. 03420150079273 e n. 0342016000229843, dei quali ha allegato la sola prima pagina, in cui non sono riportati i titoli sottesi ai due pignoramenti.
Ha fondato la sua domanda sul rilievo del venir meno dei titoli esecutivi rappresentati dalle cartelle n.
03420000039874441000, n. 03420040008839659000 e n. 03420110004453164000. Ha esposto in proposito che con sentenza n. 2190/2019, depositata il 19.12.2019, il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso da lui presentato, ha annullato la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000, con declaratoria di prescrizione del credito portato dalla cartella n. 03420000039874441000 e che con sentenza del 16.10.2020/25.11.2020 n. 4030/2020 la
Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza, accogliendo il suo ricorso avverso il medesimo preavviso di iscrizione ipotecaria n. 03476201700000708000, limitatamente alle cartelle nn.
03420040008839659000 perché prescritta e 03420110004453164000 per essere prescritto il credito.
, a sua volta, ha eccepito che non tutte le cartelle risultano annullate. Controparte_2
Ha esposto che il pignoramento presso terzi n. 034/2016/000229843 è stato azionato per la cartella di pagamento n. 03420150012382958000 (cfr. l'atto di pignoramento in questione relativo appunto alla detta cartella allegato dalla convenuta e notificato in data 7.6.2016) ed è stato impugnato dal CP_6 contribuente dinanzi il Tribunale di Cosenza con ricorso ex art. 615 c.p.c., iscritto al n. 3047/2016
R.G.A.C.; ha allegato, oltre al ricorso in opposizione presentato al Tribunale di Cosenza, il provvedimento emesso del G.E. nella fase sommaria a seguito della spiegata opposizione con il quale è stata disposta la sospensione della procedura esecutiva ed è stato fissato il termine perentorio per introdurre il giudizio di merito ed ha rilevato che la disposta sospensione aveva perso efficacia ai sensi dell'art. 669 novies comma 1 c.p.c. per il mancato inizio del giudizio di merito nel termine previsto all'art. 669 octies c.p.c., rilevando, stante la speciale procedura del pignoramento esattoriale che non prevede l'intervento del G.E. se non nel caso di opposizione, la natura di provvedimento cautelare del provvedimento emesso dal G.E. Parte attrice non ha formulato contestazione in ordine alla mancata introduzione del giudizio di merito eccepita da controparte;
ha rilevato, piuttosto, che ove non sia proposto reclamo avverso l'ordinanza di pagina 4 di 8 sospensione, ovvero, ove l'ordinanza non sia confermata in sede di reclamo ed ove il giudizio di merito non sia introdotto nel termine perentorio assegnato dal giudice, il processo di estingue;
ne ha tratto che, non essendo stato emesso provvedimento e/o ordinanza di revoca della sospensione, il provvedimento di sospensione non ha perso efficacia.
Questo giudice rileva in via preliminare che la procedura di pagamento diretto ex art. 72 bis D. P. R. n.
602 del 1973 é una forma speciale di espropriazione che si conclude con il pagamento da parte del terzo pignorato e che prevede l'intervento del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 57 dpr 602/1973 e la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 60 dpr. 602/1973 nell'ipotesi di proposta opposizione. L'assenza di una procedura che si svolga dinanzi il giudice dell'esecuzione è ostativa all'applicazione dell'art. 624 comma 3 c.p.c. mentre la mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio assegnato dal giudice dell'esecuzione a chiusura della fase sommaria determina l'estinzione del giudizio di opposizione.
Deve poi evidenziarsi, per completezza, che dalla esposizione del fatto nella sentenza 4030/2020 della
CTP di Cosenza emerge che il ricorrente aveva esposto nel ricorso che, successivamente all'accoglimento, a seguito della proposta opposizione, in data 9.11.2016 da parte del Tribunale di Cosenza della istanza di sospensione della esecuzione, aveva proposto “ricorso avverso l'atto di pignoramento relativo alla stessa cartella presso la CTP di Cosenza”. Tale circostanza, tuttavia, nel presente giudizio non è stata rappresentata da parte attrice e, comunque, è rimasta qui non documentata. Infine, l'attore, avendo allegato solo il primo foglio dei pignoramenti notificati dall' CP_7
nn. 03420150079273 e n. 0342016000229843 non ha documentato i titoli in forza dei quali
[...] si agiva in via esecutiva nei suoi confronti. A tale mancanza, come visto, ha sopperito parzialmente mediante l'allegazione dell'intero atto CP_6 di pignoramento n. 0342016000229843 ex art. 72 bis dpr 602/1973 presso il terzo “GOODYEAR DUNLOP TIRES ITALIA SPA” datore di lavoro del Sig. notificato in data 7.6.2016 Parte_1 per il recupero del credito di cui alla cartella n. 03420150012382958000, pignoramento al quale sono pertanto riferibili (dall'estratto di ruolo del 26.7.2021 prodotto da parte convenuta emerge che con riguardo alla cartella 03420150012382958000 risulta “Presenza procedura SI”) le trattenute successive alla data del 7.6.2016 di notifica del pignoramento mentre parte attrice non ha fornito prova che i titoli azionati con il pignoramento n. 03420150079273 (al quale potrebbero -ma di ciò non sia ha prova- essere riferibili le trattenute sullo stipendio operate antecedentemente alla esecuzione del pignoramento del 2016) siano rappresentati dalle tre cartelle n. 03420000039874441000, n. 03420040008839659000
e n. 03420110004453164000 annullate con le richiamate decisioni giudiziali. E se l'attore, nell'allegare la decisione del Giudice del Lavoro e la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza sopra richiamate, ha documentato essere intervenute decisioni giudiziali di annullamento, rispettivamente, della cartella n. 03420000039874441000 e delle due cartelle nn. 03420040008839659000 e 03420110004453164000, allo stesso tempo ha documentato la permanenza della efficacia della cartella n. 03420150012382958000, rimasta confermata con la medesima sentenza della CTP e relativa ad un carico tributario (ICI anni 2008, 2009 e 2010) complessivo di euro 15.891,40, oltre Diritti di notifica € 5,88, Oneri di riscossione € 1.357,38, Interessi di mora/somme aggiuntive € 1.075,87, Spese esecutive € 276,04, per un totale di € 18.606,57 (cfr. estratto di ruolo allegato dalla convenuta che ha prodotto altresì, a sostegno delle sue CP_6 deduzioni, intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 n. 03420199013903531000 relativa alla pagina 5 di 8 medesima cartella n. 03420150012382958000 e notificata il 12.2.2020 (cfr. la relata di notifica attestante il rifiuto del destinatario di firmare). Deve concludersi pertanto, incontestata essendo fra le parti la mancata coltivazione della proposta opposizione alla procedura esecutiva e non avendo parte attrice diversamente documentato a fronte della eccezione di parte convenuta;
essendo documentata, inoltre, la permanenza dell'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 03420150012382958000, per un importo superiore a quello che parte attrice deduce ingiustificatamente trattenuto, deve concludersi per l'infondatezza della domanda di ingiustificato arricchimento, che pertanto non può essere accolta.
Passando allo scrutinio della domanda attorea di cancellazione ovvero riduzione della iscrizione ipotecaria, deve premettersi che, sebbene tale atto sia stato indicato con la numerazione propria del preavviso di iscrizione ipotecaria, già impugnata dall'attore rispettivamente dinanzi il GL e dinanzi la CTP, la domanda è chiaramente rivolta avverso l'atto di iscrizione ipotecaria. La medesima ha allegato in proposito la comunicazione datata 20.12.2017 di avvenuta CP_6 iscrizione di ipoteca legale con nota 28189/2883 del 23.10.2017, in ordine ai crediti portati dalle cartelle n. 03420000039874441000 (contributi IVS 1996-1997) n. 03420040008839659000 (ICI 1996-
1999) e n. 03420110004453164000 (ICI 2004-2005) e n. 03420150012382958000 (ICI 2008-2010).
Deve rilevarsi anzitutto il difetto di giurisdizione in relazione ai crediti di natura tributaria di cui alle ultime tre cartelle. Il quadro normativo di riferimento è infatti costituito dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 546/1992, che dispone l'appartenersi alla giurisdizione tributaria di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio Sanitario Nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio, ad esclusione delle controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del D.P.R. n. 602/1973. Com'è noto, le cartelle esattoriali – oggetto del caso di specie – sono documenti che, per principio di diritto ormai consolidato e pacifico, non rientrano nel novero degli “atti della esecuzione forzata tributaria”. La linea di confine tra la giurisdizione ordinaria e quella tributaria, per quanto attiene ai crediti di natura tributaria, è quindi costituita dalla notifica della cartella esattoriale, così come stabilito dall'art. 50, D.P.R. n. 602/1973, che afferma che il termine per l'inizio dell'esecuzione è rappresentato dall'inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento. Nell'ipotesi in cui la parte eccepisca l'intervenuta prescrizione delle cartelle, “se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica
e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza”, (Corte Cost., n. 114/2018). Sul tema, più di recente, si è pronunciata la S.C., la quale, con riguardo all'ipotesi in cui il contribuente assuma che la prescrizione si sarebbe verificata per il decorso del tempo dopo una valida notifica o, comunque, per il decorso del tempo a prescindere dalla mancanza della in quanto riguardante impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando
pagina 6 di 8 escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva”, (Cass., Sez. Un., n. 16986/2022). E' quindi da ritenersi rientrante nella giurisdizione tributaria la cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, cognizione che si estende ad ogni questione relativa all' "an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria;
ne consegue che anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice che abbia giurisdizione in merito alla predetta obbligazione. Ciò detto, per quel che interessa nella odierna sede, la domanda dell'attore, diretta alla cancellazione della iscrizione di ipoteca legale con nota 28189/2883 del 23.10.2017 in ordine ai crediti portati dalle cartelle n. 03420040008839659000 (ICI 1996-1999) e n. 03420110004453164000 (ICI 2004-2005) e n.
03420150012382958000 (ICI 2008-2010), in quanto attiene a crediti di natura tributaria, radica la giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente, dinanzi alla quale, la relativa causa deve essere riassunta nei termini di legge. Quanto alla domanda di cancellazione/riduzione dell'iscrizione ipotecaria con riguardo al credito portato dalla cartella n. 03420000039874441000 (contributi IVS 1996-1997), deve rilevarsi che, come da sentenza n. 2190/2019, depositata il 19.12.2019, emessa dal Giudice del Lavoro di Cosenza, è stata dichiarata l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. n. 03476201700000708000 (con riferimento al credito contestato dinanzi il GL) ed è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella n. 03420000039874441000, pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea, l'iscrizione ipotecaria eseguita con nota 28189/2883 del 23.10.2017 deve essere annullata limitatamente al credito portato dalla cartella n. n.
03420000039874441000.
Le spese del presente giudizio, compensate per 1/3 per la reciproca soccombenza, seguono la prevalente soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo in base al valore della causa (scaglione 5.201,00-26.000,00) applicando i valori minimi della tariffa per le fasi studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in ordine alla domanda attorea di cancellazione/riduzione della iscrizione di ipoteca legale eseguita con nota
28189/2883 del 23.10.2017, in relazione ai crediti portati dalle cartelle n.
03420040008839659000, n. 03420110004453164000 e n. 03420150012382958000 in favore della giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria per territorio, dinanzi la quale il relativo giudizio dovrà essere riassunto nel termine di legge;
2. Accoglie parzialmente, per quanto in parte motiva, la domanda di parte attrice e, per l'effetto, annulla limitatamente al credito portato dalla cartella n. 03420000039874441000 l'iscrizione ipotecaria eseguita con nota 28189/2883 del 23.10.2017;
3. Rigetta nel resto le domande attoree;
pagina 7 di 8 4. Condanna l'attore Sig. alla refusione in favore della convenuta Parte_1 [...]
delle spese di lite che, già compensate per 1/3, liquida in complessivi euro Controparte_2
1.693,33, oltre rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA come per legge.
Cosenza, 13 febbraio 2025.
Il giudice
Dott.ssa Lucia Angela Marletta
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