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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 12/10/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott. Matteo Torretta Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1118 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2024, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a Praia a Mare (Cs) in [...] Parte_1 C.F._1
1/06/1966 ed ivi elettivamente domiciliato alla via Cristoforo Colombo 4 presso lo studio dell'avv. Scorza Norina, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato in data 1.11.2024; attore
E
(cod. fisc. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Praia a Mare (Cs) alla Via della Grotta 11 presso lo studio dell'avv.
NI SC, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 18.12.2024; convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
Oggetto: cumulo di domande di separazione personale di coniugi e divorzio ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c..
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, con ricorso ex art. 473 bis.49, comma 1, c.p.c. depositato in data 1/11/2024, Parte_1 ha proposto domanda cumulata di separazione personale e divorzio da , stante il CP_1 matrimonio con lei contratto in SA (Marocco) il 15/06/2012 (trascritto nei registri di stato civile del Comune di Praia a Mare al n. 4, parte II, serie C, anno 2012), in costanza del quale non sono nati figli. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Dichiarare la separazione personale dei coniugi attraverso sentenza parziale sullo status, autorizzandoli a vivere separati
e nel reciproco rispetto;
Dichiarare la separazione tra il sig. e la sig.ra Parte_1
con addebito alla predetta, autorizzandoli a vivere separati, con obbligo di mutuo CP_1 rispetto, alle seguenti condizioni: 1) Stabilire un assegno di mantenimento in favore del Pt_1
a carico della sig.ra secondo quanto meglio ritenuto dal Tribunale;
2) CP_1
Trasferimento della proprietà dall'autovettura alla sig.ra e liquidazione dei 3.000,00 euro CP_1 corrispondenti alla sua quota in favore del con obbligo della al trasferimento a Pt_1 CP_1 suo nome e al pagamento delle restanti rate”; nonché, con riguardo alla domanda di divorzio, ha chiesto di pronunciare, previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, lo
“scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui in narrativa, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni”.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero in sede, questi ha apposto il proprio visto il 6.11.2024.
si è costituita in giudizio con comparsa ex art. 473 bis.16 c.p.c. depositata il CP_1
18.12.2024. La stessa, impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertare, per le motivazioni di cui in premessa,
l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 40 c.p.c. e, per l'effetto, dichiarare inammissibile
e/o improponibile e/o improcedibile e comunque rigettare le domande di scioglimento della comunione sull'autovettura familiare e le conseguenti domande risarcitorie o di rimborso pari ad euro 3.000,00 per il valore presunto dell'autovettura - dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati, con addebito alla parte ricorrente, per le ragioni riportate in narrativa;
in via riconvenzionale, - dichiarare la separazione addebitabile al marito, per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali;
- dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il Sig. a corrispondere alla Sig.ra Parte_1
assegno di mantenimento una tantum nella cifra determinata in 10,000,00 euro, CP_1
o in quella diversa che l'Ill.mo Sig. Giudice riterrà congrua anche all'esito degli accertamenti richiesti tramite la competente GdF All'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile”.
Tenuta in data 20.01.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice relatore e adottati, con ordinanza del 18.06.2025, i provvedimenti di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c., è stata fissata l'udienza del 6.10.2025 (poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai fini della pronuncia sullo status relativamente alla domanda di separazione personale dei coniugi. Questi ultimi, mediante il deposito di note scritte, hanno precisato le conclusioni come in atti;
quindi, con ordinanza del
6.10.2025, il Giudice relatore ha rimesso la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale dei coniugi va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile, né appare in alcun modo ripristinabile, così come la comunione materiale e spirituale tra i coniugi deve ritenersi irrimediabilmente venuta meno. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1 CP_1
.
[...]
La causa va rimessa sul ruolo per il prosieguo, essendo stata, tra l'altro, chiesta anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti ex art. 473 bis.49 c.p.c..
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 1118/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e , stante il Parte_1 CP_1 matrimonio tra loro contratto in SA (Marocco) il 15/06/2012 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Praia a Mare al n. 4, parte II, serie C, anno 2012);
- ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Praia a Mare per quanto di competenza;
- spese al definitivo;
- provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore, dott.ssa Simona Scovotto.
Così deciso in Paola il 7/10/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott.ssa Simona Scovotto dott. Filippo Leonardo