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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 09/06/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 12598/2024 RGL, promosso da
( n.q. di erede) Parte_1 Parte_2 contro
CP_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. BARTOLINI ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. SPOTORNO CLAUDIA per parte ricorrente nonché
l'avv. DI SALVO LOREDANA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario ritira in camera di consiglio
***
Successivamente, alle ore 15:02 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, in persona del Giudice Onorario, dott.
Giovanni Lentini, nella causa iscritta al n° 12598/2024 R.G.L. promossa
DA
n.q. di erede di , Parte_2 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. SPOTORNO CLAUDIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Piazza F. Chopin 13, giusta procura in atti
-ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
, in,
[...]
in persona del suo per la Sicilia, legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Viale del Fante n. 58/D presso gli Uffici dell'Avvocatura Regionale Inail, rappresentato e difeso dall'Avv. CACIOPPO SALVATORE, giusta procura in atti
- resiste nte –
oggetto: malattia professionale conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 09/06/2025
- DISPOSITIVO
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- condanna l' alla corresponsione in favore di dei CP_1 Parte_2
ratei di rendita vitalizia nella misura del 100% in diritto di Parte_1
dalla data della denuncia di malattia (12.1.2023) fino alla morte (9.9.2024);
2 - condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_2
, che liquida complessivamente in € 2.564,00, oltre spese generali,
[...]
CPA e IVA, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Claudia Spotorno dichiaratasi antistataria;
- pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/09/2024, premettendo: Parte_1
-di avere prestato la propria attività lavorativa come molatore, saldatore, carpentiere e pulitore dei fondi navali, dal 1982 al 31.07.2022, alle dipendenze di società e ditte dell'indotto Fincantieri, presso il Cantiere
Navale di Palermo, tra le quali: S.r.l. Metal Working, S.r.l. A.R.M.S., S.r.l.
SI.RI., ditta , , , e altre;
Parte_3 Controparte_4 CP_5
-di avere sempre lavorato a bordo delle navi di navi di cantieristica anni
60'-70'-80 in riparazione o trasformazione, in tutti i vani compresi scafi e doppifondi, per 8 ore al giorno e per 6 giorni la settimana;
-di essere stato, a causa del proprio lavoro, massicciamente esposto ad inalazione di sostanze nocive tipiche del settore, presenti sia nei materiali che nell'ambiente di lavoro: amianto, polveri sottili, IPA, fumi caldi, solventi chimici e gas di scarico;
-di avere riscontrato di essere affetto da neoplasia polmonare destra con successiva diagnosi di “Adenocarcinoma polmonare”, per il quale è stato sottoposto ad intervento chirurgico di resezione atipica di parenchima polmonare del lobo medio adeso al pericardio;
-di avere trasmesso all' certificato medico di denunzia di malattia CP_1
professionale,
-che l' rigettava la domanda e che la successiva opposizione CP_1
rimaneva priva di riscontro, conveniva in giudizio l' rassegnando le seguenti conclusioni: CP_1
“accertare e dichiarare, anche a seguito di disponendo CTU che il ricorrente
è affetto, sia dalla data della domanda amministrativa, da malattia professionale contratta a causa della esposizione ad amianto, IPA, polveri
3 sottili, solventi chimici, gas di scarico e sostanze nocive tipiche del settore navalmeccanico così come dedotto in fatto e come emergente dal quadro clinico di cui alle certificazioni mediche e cartelle cliniche allegate, con menomazione certamente pari o superiore a 16 punti. - per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro- tempore, CP_1
alla corresponsione della relativa rendita, in proporzione ai punti di menomazione che verranno riconosciuti al ricorrente anche a seguito di
CTU medico legale, a partire dalla denunzia di malattia professionale o dalla data che verrà ritenuta di giustizia”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l' , CP_2
rappresentando l'assenza di esposizione a rischio del ricorrente, l'assenza di nesso causale tra la professione svolta e la malattia patita, contestando quindi la fondatezza del ricorso, pur senza opporsi alle richieste istruttorie, chiedendo il rigetto della domanda svolta.
Nelle more del giudizio, decedeva costituendosi quale Parte_1
erede . Parte_2
Istruita a mezzo delle testimonianze di , Testimone_1 [...]
, disposta la CTU medico legale, autorizzate le note conclusive, Tes_2
discussa dalle parti, all'udienza odierna la casa è stata decisa come in dispositivo.
***
Il ricorso è fondato e va accolto.
Deve preliminarmente darsi atto che dalle prove testimoniali assunte, emerge che in occasione delle mansioni svolte dall' l'amianto era Pt_1
presente negli ambienti in cui venivano svolte le lavorazioni, venendo normalmente spruzzato sulle pareti ai fini di proteggere le stesse dal calore prodotto da saldature e molature e che, inoltre i fumi tossici presenti nei locali chiusi venivano subiti dallo stesso.
Provando in sufficiente misura l'esposizione del ricorrente alle sostanze venefiche denunciate a causa del lavoro svolto.
4 Disposta quindi la CTU medico legale, il consulente incaricato ha rilevato che: “Affermare che nell'arco della vita lavorativa (40 anni), in un cantiere navale, non ci sia stata esposizione ad amianto è certamente non è credibile.
Sebbene con la legge 257/1992, in Italia sia stato proibito l'uso di amianto,
è certo che nei lavori di ristrutturazione/demolizione di scafi costruiti prima di tale divieto si sia venuti a contatto con l'amianto. Nel caso oggetto della presente consulenza, il lavoratore (operario multifunzione: molatore, saldatore, carpentiere e pulitore dei fondi navali) è certamente venuto in contatto con amianto e con tutte le sostanze nocive dei vari tipi di lavorazione e in particolar modo con polveri sottili prodotte da tutte le lavorazioni in ambienti chiusi. Le polveri sottili sono state inserite dall'International Agency for Research on Cancer (IARC), nell'ottobre del
2013, tra le sostanze di classe 1 ossia sicuramente cancerogene. La correlazione tumore polmonare – amianto è ampiamente documentata nella letteratura scientifica. Il rilievo di neoplasia polmonare in assenza di alterazioni tipiche da inalazione di fibre da amianto non può escludere il nesso eziologico cancro-asbesto”, effettuando la propria relazione di consulenza sulla documentazione in atti, ha così concluso la propria relazione: “È accertato il nesso di causalità tra attività professionale e le patologie denunciate le quali hanno prodotto un'invalidità permanente valutabile nella misura del 100 (cento)%”.
A tale relazione di consulenza ci si riporta, avendo comunque il CTU tenuto conto delle osservazioni mosse dai consulenti di parte resistente, ritenendola esaustiva e immune da vizi logico giuridici, col conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite e di CTU vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 09/06/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
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