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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 18.6.2025, sostituita dal deposito telematico di no-te scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., alla scadenza del relativo termine, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dopo camera di consiglio, la
Corte emette dispositivo e contestuale motivazione, depositando il prov- vedimento telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 77/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore Parte_1
(C.F./P.IVA: , elettivamente domiciliato in , P.IVA_1 Pt_1
Piazza Marina, n. 39 presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Criscuoli (C.F.: ) per C.F._1
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
mandato in atti;
– parte appellante –
CONTRO in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (C.F./P.IVA: ), eletti- P.IVA_2
vamente domiciliata in , piazzetta Benedetto Cairoli presso Pt_1
l'Avv. Codiglione Maria Concetta (C.F.: , che la C.F._2
rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...] [...] (C.F.: Controparte_2 Pt_1 [...]
; nato a [...] C.F._3 Parte_2 Pt_1
05.05.1970 (C.F.: ); C.F._4 Parte_3
, nato a [...] [...] (C.F.: ),
[...] Pt_1 C.F._5
tutti nella qualità di eredi di attrice in primo grado, Persona_1
elettivamente domiciliati in , via Giosuè Carducci, n. 2 presso Pt_1
lo studio dell'Avv. Massimo Tagliareni (C.F.:), che li rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5421/2019 emessa in data
5.12.2019, in accoglimento della domanda proposta da CP_2
, e , nella qualità
[...] Parte_2 Parte_3
di eredi di condannò il , in perso- Persona_1 Parte_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
na del Sindaco pro tempore, al pagamento dell'importo di € 20.631,09, oltre interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno, patito dalla loro madre, deceduta nelle mo- re del giudizio, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; rigettò la domanda di manle- va spiegata dal contro la società Parte_1 Controparte_1
(di seguito in persona del legale rappresentante
[...] CP_1 CP_1
pro tempore; compensò, per l'effetto, integralmente le spese nel rap- porto tra il e la invece, nei limiti di Parte_1 CP_1
1/3, le spese di lite tra gli attori e il , condannando Parte_1
quest'ultimo al pagamento dei rimanenti 2/3, liquidati in € 3.525,00, di cui € 525,00 per spese vive, oltre spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. co- me per legge, e delle spese di C.T.U., distraendo il superiore importo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Parte_4
, chiedendone la riforma nella sola parte in cui il Tribunale aveva
[...]
rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, con essa, la domanda di manleva formulata nei confronti del terzo chiamato in causa, nei cui confronti doveva essere pronunciata la sen- CP_1
tenza di condanna.
Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di CP_1
primo grado, della quale rilevava la correttezza, e invocando, in via su- bordinata, la riforma della sentenza in punto di an riconoscendo, in primo luogo la ricorrenza del caso fortuito e, in secondo luogo subor- dinatamente, un concorso di colpa della danneggiata in misura non in- feriore al 90%.
- 3 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
Si costituivano, altresì, i germani , i quali eccepivano CP_2
l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da per- CP_1
ché tardivo con conseguente formazione del giudicato interno sul rela- tivo capo della sentenza, autonomo rispetto a quello oggetto del gra- vame incoato in via principale, avente ad oggetto la sola condanna del
, in luogo della al risarcimento del dan- Parte_1 CP_1
no in favore degli stessi, nella qualità di eredi della danneggiata attrice in primo grado.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza collegiale del
18.06.2025 tenuta, con modalità “cartolari”, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note conclusive e per il deposito di note scritte la causa è stata posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la legit- timazione processuale passiva a suo carico e l'ha, così, condannata al risarcimento del danno in favore dei , in qualità di eredi del- CP_2
la danneggiata , deceduta nelle more del giudizio di Persona_1
primo grado. A fondamento del motivo di gravame l'ente appellante ri- leva l'erronea motivazione del primo giudice il quale avrebbe erro- neamente interpretato il contratto di servizio stipulato in data Cont
6.8.2014 con la società terza chiamata che demandava alla mede- sima la manutenzione ordinaria e straordinaria del marciapiede, sito
- 4 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
in via Lo Jacono, individuato quale causa del sinistro occorso in data
23.10.2014, la quale soltanto poteva ritenersi responsabile dell'omessa custodia sulla res, valutabile ai fini di cui all'art. 2051 c.c.
Parte appellante si duole, altresì, per la dedotta carenza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti della società, motivato dal Tribunale soltanto mediante il richiamo all'art. 11 del contratto di servizio, erroneamente interpretato.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Preliminarmente, è rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dagli appellati per difetto di spe- cificità dei motivi e violazione del principio di chiarezza.
In ordine alla dedotta carenza della specificità dei motivi di ap- pello, a mente dell'art. 342 c.p.c., la relativa sanzione dell'inammissibilità è ravvisabile solo allorquando l'appellante ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugna- ta, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustifi- care la doglianza, in ossequio al principio stabilito dalla Corte di Cassa- zione a Sezioni Unite per il quale: “la specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. può sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, a patto che la cen- sura mossa risulti specifica ed adeguata, idonea, cioè, a consentire al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferi- mento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. SS.UU. n.
28057 del 25.11.2008).
Nell'atto introduttivo di cui si chiede dichiararsi
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l'inammissibilità, sono specificatamente indicate le ragioni per le quali si impugna la sentenza di prime cure e viene indicato un percorso ar- gomentativo di tipo logico-giuridico alternativo rispetto a quello adot- tato all'esito del giudizio di primo grado, offrendo una diversa rico- struzione dei fatti e indicando le norme che si ritengono violate.
L'eccezione, pertanto, è priva di fondamento.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
L'appello proposto dal è infondato e, come Parte_1
tale, merita di essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza, e ciò per i motivi che seguono.
In data 06.08.2014, il e la hanno Parte_1 CP_1
stipulato il “contratto di servizio” volto a regolare i reciproci obblighi nella prospettiva di garantire l'efficacia del servizio pubblico in forza dello stesso affidato alla società partecipata (cfr. contratto contenuto nel fascicolo di primo grado del . Pt_1
È pacifico che il successivo 23.10.2014 (madre Persona_1
degli odierni appellati, intervenienti volontari in primo grado nella qualità di successori della madre, deceduta nel corso del giudizio), nel percorrere il marciapiede sito in via Francesco Lo Jacono, in prossimi- tà del civico n. 52, inciampò in un'insidia, consistente in un'alterazione del piano di calpestio del marciapiede e cadde rovinosamente al suolo, riportando, dopo essere stata condotta presso il presidio ospedaliero
(nella specie, l' Controparte_3
), una “frattura pluriframmentaria testa e collo omero dx” (cfr., ne-
[...]
gli esposti termini, il doc. n. 1, recante il referto del pronto soccorso,
- 6 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
cfr., altresì, il doc. n. 4, recante il verbale della polizia municipale, anch'esso allegato all'atto di citazione di primo grado).
Al fine di reclamare il diritto al risarcimento del danno non pa- trimoniale sofferto per effetto della caduta sulla parte di marciapiede dissestato, adì il Tribunale di Palermo, evocando in Persona_1
giudizio il , nella qualità di custode ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c.. L'ente civico svolse le proprie difese eccependo, in via preli- minare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, formulando, domanda di manleva nei confronti di tenuta CP_1
alla manutenzione delle strade cittadine, in forza del contratto di ser- vizio stipulato tra le parti, chiamata in causa nel corso del giudizio di primo grado;
nel merito invocò la condotta colposa della tale Per_1
da configurare “caso fortuito” interruttivo del nesso causale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Palermo accolse la domanda risarcitoria reiterata dagli eredi della danneggiata e condan- nò il , ritenuto legittimato passivo, al pagamento di Parte_1
€ 20.631,09, oltre interessi legali dalla data della decisione fino al sod- disfo, riconducendone la responsabilità allo schema descritto all'art. 2051 c.c. rigettando la domanda di garanzia avanzata dall'ente conve- nuto nei confronti della CP_1
XXXXX
Deve, preliminarmente, darsi atto della formazione del giudica- to interno sul capo della sentenza che, in accoglimento della domanda
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dei , ha ritenuto sussistente la responsabilità di cui all'art. CP_2
2051 c.c. condannando il al relativo risarcimento del danno, Pt_1
giacché parte appellante ha investito di gravame solo la parte della de- cisione con la quale il Tribunale di Palermo ha rigettato ogni domanda proposta nei confronti della ritenendolo unico soggetto re- CP_1
sponsabile del sinistro, non sollevando di contro alcuna censura in punto di ritenuta responsabilità da cosa in custodia.
Per converso, la ha invocato la riforma della senten- CP_1
za, peraltro soltanto in via subordinata, nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in punto di an senza proporre, tuttavia, appello incidentale tempestivo, trattandosi di capo autonomo della sentenza ed essendosi la società costituita depositando comparsa di costituzione in data 27.5.2020, coincidente con la data indicata qua- le prima comparizione nell'atto introduttivo del giudizio, in violazione del combinato disposto degli artt. 343 e 347 c.p.c.
Tanto premesso, nel merito il , con un unico Parte_1
motivo censura la correttezza della sentenza di primo grado nella par- te in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva a proprio carico e, al contempo, senza addurre specifica moti- vazione, altresì la domanda di manleva formulata nei confronti della spone, infatti, il che la titolarità della legittimazio- CP_1 Pt_1
ne processuale passiva fa, in realtà, capo alla società partecipata tenu- ta, in forza del contratto di servizio già stipulato alla data del sinistro, alla manutenzione e sorveglianza del marciapiede teatro dell'evento, del quale la terza chiamata aveva la materiale disponibilità, presuppo-
- 8 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
sto per poter formulare un giudizio a titolo di responsabilità per danno da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. Rileva, inoltre, il che Pt_1
la società si era obbligata a tenerlo indenne da qualsivoglia civile re- sponsabilità per il risarcimento di danni per sinistri in ipotesi di con- danna, quand'anche fondata sull'attribuzione di responsabilità all'ente civico in qualità di ente territoriale proprietario della rete viaria citta- dina.
Il motivo è infondato.
Giova, infatti, rammentare che la legittimazione passiva consi- ste nella titolarità della potestà di resistere in giudizio e rappresenta una nozione che individua chi è chiamato in giudizio e contro il quale chi invoca la tutela giurisdizionale intende far valere le proprie ragioni.
Essa va distinta dal concetto di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che attiene al merito e individua il soggetto in con- creto avvinto dal rapporto giuridico controverso con il soggetto che si accerta, all'esito del processo, essere titolare dal lato attivo.
La legittimazione passiva si individua avendo riguardo alla pro- spettazione offerta dall'attore e la sua carenza può essere eccepita, an- che d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Diverse sono le coordinate valevoli per la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto giuridico controverso. Sotto questo profilo, infatti, va ricorda- to che, per costante giurisprudenza, “[…] la questione concernente
l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il ca-
- 9 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
so- […]- del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del conve- nuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nel giudizio ordinario, dall'art. 167, comma 2°, c.p.c. […], ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giu- dice (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016; conf. Cass. n. 28793/2023, in motiv.)”
(cfr. in questi termini, Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 24375 del
11.09.2024).
Occorre, altresì, premettere che, nella specie, si verte nell'ambito di una domanda di risarcimento del danno, da sussumere nello schema della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. La norma di riferimento è, appunto, rappresentata dal ri- chiamato art. 2051 c.c., per il quale si rendono necessari: in primo luo- go, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo intrinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arrecare a terzi pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussistenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, nozione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fattuali, cosicché ben può assurgere a garante anche un possessore illegittimo, che non sia pertanto proprietario;
in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del principio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneg- giato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno.
Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese
- 10 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
svolte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si presuma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di ave- re osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in col- pa, ma che, nella specie, non era lui ad avere la materiale disponibilità della cosa o che è intervenuto un fattore causale talmente abnorme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in radice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costituente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggia- to, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. In assenza di tali ca- ratteri, la condotta del danneggiato può, al più, essere valutata ai sensi dell'art. 1227 c.c. come concorso colposo nel dinamismo del danno, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da assegnare alla
[...]
medesima. Il convenuto è tenuto ad assolvere a un siffatto onere Pt_5
probatorio sempre che abbia la qualità di custode, altrimenti viene, già in radice, meno la possibilità di muovergli un rimprovero a titolo di re- sponsabilità per danno da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, per ciò che ri- leva ai fini del giudizio per cui è causa, è necessario e al tempo stesso sufficiente che la domanda risarcitoria sia stata esperita nei confronti di chi sia proprietario o, comunque, custode, per averne la materiale disponibilità, della res ritenuta causa del danno patito, del quale
- 11 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
l'istante chiede il ristoro.
Orbene, alla luce del compendio acquisito agli atti, emerge che aveva evocato in giudizio il in qualità di pro- Persona_1 Pt_1
prietario e di custode del marciapiede di via Francesco Lo Jacono.
L'ente convenuto ha, dal suo canto, eccepito la propria carenza di legit- timazione passiva sul presupposto di non esserne il custode e che la materiale disponibilità fosse in capo alla er effetto del con- CP_1
tratto di servizio, senza tuttavia offrire idonea dimostrazione dell'effettivo trasferimento dell'obbligo di custodia nei confronti della società, che, in ogni caso, permane in capo al soggetto proprietario del- la res, il quale non può risultare esente da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Le considerazioni che precedono consentono di rigettare anche la domanda di manleva, reiterata dall'appellante, formulata nei con- fronti della richiamando correttamente l'art. 11 del contrat- CP_1
to di servizio.
Considerato che viene in rilievo un rapporto che, sia pure aven- do vocazione pubblicistica, trova specifica regolamentazione nel con- tratto di servizio, non può che aversi riguardo a quanto dalle parti di- visato nel regolamento contrattuale. In particolare, per ciò che rileva nella fattispecie, deve farsi riferimento, appunto, all'art. 11, in forza del quale, tra l'altro, “La società R.A.P. espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria
e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del Co- mune di aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le Pt_1
- 12 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
modalità descritte negli allegati tecnici (Allegato B). Sarà cura della pubblica amministrazione fornire, alla sottoscrizione del presente con- tratto, l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglian- za e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento. La so- cietà si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e CP_1
pedonali atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concor- renza delle seguenti quantità: - 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
-
30.000 mq/anno per sedi pedonali in cls o similari. […] La società CP_1
tenuto conto della natura del servizio di cui al presente articolo, è costi- tuita “custode” ai sensi e per gli effetti dell'art 2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superio- re elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente ag- giornato. La società è responsabile in via esclusiva del risarcimen- CP_1
to di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione della Rete Stradale.
L rimane, in ogni caso, sollevata e manleva- Controparte_4
ta dalla società da ogni civile responsabilità per il risarcimento di CP_1
danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria, ivi incluse quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità al in qualità di ente territoriale proprietario del- Pt_1
la rete viaria cittadina;
in ogni caso, verranno operate le relative com- pensazioni ex art. 1252 del codice civile tra i corrispettivi contrattuali dovuti alla società e le somme dovute a terzi in virtù di provvedimenti
- 13 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
giudiziari di condanna del per inadempimenti contrattuali Pt_1
ascrivibili a nella gestione del servizio di Tutela e Manutenzione CP_1
della Rete Stradale” (cfr. contratto di servizio, contenuto nel fascicolo di primo grado del ). Parte_1
Indi, alla stregua del tenore letterale della clausola, delimitativa dell'oggetto del contratto come individuato dall'art. 3 lett. b), deve escludersi la sussistenza in capo alla RAP di una obbligazione di custo- dia generalizzata ed incondizionata, da ritenersi limitata solo ed esclu- sivamente alle estensioni delle sedi stradali e pedonali oggetto di pro- grammazione annuale di manutenzione - secondo gli allegati al con- tratto nella fase iniziale e successivamente con monitoraggio annuale –
e di consequenziale responsabilità nel caso di omissione, estesa, per tutta la durata del contratto di servizio, all'intera sede stradale ed in ordine ad ogni infortunio dovuto ad insidia stradale, sicché anche l'obbligo di garanzia, andrà limitato agli infortuni scaturenti da “insi- die” insistenti su tratti di strade la cui vigilanza, custodia e manuten- zione è alla medesima concretamente devoluta.
Occorre, ulteriormente, premettere che, ai sensi dell'art. 2697
c.c., rubricato “Onere della prova”, “Chi vuol far valere un diritto in giu- dizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepi- sce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato
o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Orbene, nel caso di specie, l'ente civico non ha assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante, poiché non ha offerto la prova dell'effettiva inclusione della res causativa del danno nell'elenco, con-
- 14 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
templato dal richiamato art. 11 del contratto di servizio che doveva ri- sultare allegato al documento, predisposto dall'amministrazione aven- te ad oggetto le strade e i marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio. Stante il difetto di prova in ordine al trasferimento dell'obbligo di custodia del marciapiede in capo alla e con- CP_1
siderato che la società è stata costituita “custode” ai sensi e per gli ef- fetti dell'art 2051 c.c. nei limiti delle strade e marciapiedi pubblici og- getto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria individuati nel menzionato elenco fornito dalla pubblica amministrazione e annualmente aggiornato, l'obbligo di custodia deve considerarsi sussistente a carico del proprietario, pertanto il Pt_1
solo tenuto a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli patite dai terzi in conseguenza della sua inottemperanza. Ne consegue che non può l'ente civico utilmente invocare l'obbligazione di garanzia assunta dalla in forza del contratto di servizio, poiché difetta, in ra- CP_1
dice, il presupposto per la sua operatività, e cioè l'obbligo di custodia della società sul marciapiede dissestato.
L'appello, pertanto, è rigettato.
***
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modi- ficato ed integrato dal D.M. 147/2022.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così co-
- 15 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
me modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto dal , in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché
[...]
di , e , Controparte_2 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 5421/2019 emessa dal Tribunale di Palermo il
05.12.2019; condanna il , in persona del Sindaco pro tempo- Parte_1
re, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.584,00 nei con- fronti di ciascuna parte appellata, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dei Me- rendino, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 19.6.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
- 16 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile - 17 -
R.G. n.77/2020
Corte di Appello di Palermo sez. I civile
Corte emette dispositivo e contestuale motivazione, depositando il prov- vedimento telematicamente:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott.ssa Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Sebastiana Ciardo Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 77/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, in persona del Sindaco pro tempore Parte_1
(C.F./P.IVA: , elettivamente domiciliato in , P.IVA_1 Pt_1
Piazza Marina, n. 39 presso l'Avvocatura Comunale, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Criscuoli (C.F.: ) per C.F._1
Corte di Appello Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
mandato in atti;
– parte appellante –
CONTRO in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore (C.F./P.IVA: ), eletti- P.IVA_2
vamente domiciliata in , piazzetta Benedetto Cairoli presso Pt_1
l'Avv. Codiglione Maria Concetta (C.F.: , che la C.F._2
rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nata a [...] [...] (C.F.: Controparte_2 Pt_1 [...]
; nato a [...] C.F._3 Parte_2 Pt_1
05.05.1970 (C.F.: ); C.F._4 Parte_3
, nato a [...] [...] (C.F.: ),
[...] Pt_1 C.F._5
tutti nella qualità di eredi di attrice in primo grado, Persona_1
elettivamente domiciliati in , via Giosuè Carducci, n. 2 presso Pt_1
lo studio dell'Avv. Massimo Tagliareni (C.F.:), che li rappresenta e di- fende per mandato in atti;
– parte appellata –
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
MOTIVI DELLA DECISIONE
❖ Fatti di causa
Il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 5421/2019 emessa in data
5.12.2019, in accoglimento della domanda proposta da CP_2
, e , nella qualità
[...] Parte_2 Parte_3
di eredi di condannò il , in perso- Persona_1 Parte_1
- 2 - Corte di Appello di Palermo sez. I civile R.G. n.77/2020
na del Sindaco pro tempore, al pagamento dell'importo di € 20.631,09, oltre interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno, patito dalla loro madre, deceduta nelle mo- re del giudizio, ai sensi dell'art. 2051 c.c.; rigettò la domanda di manle- va spiegata dal contro la società Parte_1 Controparte_1
(di seguito in persona del legale rappresentante
[...] CP_1 CP_1
pro tempore; compensò, per l'effetto, integralmente le spese nel rap- porto tra il e la invece, nei limiti di Parte_1 CP_1
1/3, le spese di lite tra gli attori e il , condannando Parte_1
quest'ultimo al pagamento dei rimanenti 2/3, liquidati in € 3.525,00, di cui € 525,00 per spese vive, oltre spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. co- me per legge, e delle spese di C.T.U., distraendo il superiore importo, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Avverso la suddetta sentenza proponeva appello il Parte_4
, chiedendone la riforma nella sola parte in cui il Tribunale aveva
[...]
rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e, con essa, la domanda di manleva formulata nei confronti del terzo chiamato in causa, nei cui confronti doveva essere pronunciata la sen- CP_1
tenza di condanna.
Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza di CP_1
primo grado, della quale rilevava la correttezza, e invocando, in via su- bordinata, la riforma della sentenza in punto di an riconoscendo, in primo luogo la ricorrenza del caso fortuito e, in secondo luogo subor- dinatamente, un concorso di colpa della danneggiata in misura non in- feriore al 90%.
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Si costituivano, altresì, i germani , i quali eccepivano CP_2
l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto da per- CP_1
ché tardivo con conseguente formazione del giudicato interno sul rela- tivo capo della sentenza, autonomo rispetto a quello oggetto del gra- vame incoato in via principale, avente ad oggetto la sola condanna del
, in luogo della al risarcimento del dan- Parte_1 CP_1
no in favore degli stessi, nella qualità di eredi della danneggiata attrice in primo grado.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., all'esito della discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza collegiale del
18.06.2025 tenuta, con modalità “cartolari”, alla scadenza del termine assegnato per il deposito di note conclusive e per il deposito di note scritte la causa è stata posta in decisione.
***
❖ MOTIVI DI APPELLO
1. Con un unico motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente la legit- timazione processuale passiva a suo carico e l'ha, così, condannata al risarcimento del danno in favore dei , in qualità di eredi del- CP_2
la danneggiata , deceduta nelle more del giudizio di Persona_1
primo grado. A fondamento del motivo di gravame l'ente appellante ri- leva l'erronea motivazione del primo giudice il quale avrebbe erro- neamente interpretato il contratto di servizio stipulato in data Cont
6.8.2014 con la società terza chiamata che demandava alla mede- sima la manutenzione ordinaria e straordinaria del marciapiede, sito
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in via Lo Jacono, individuato quale causa del sinistro occorso in data
23.10.2014, la quale soltanto poteva ritenersi responsabile dell'omessa custodia sulla res, valutabile ai fini di cui all'art. 2051 c.c.
Parte appellante si duole, altresì, per la dedotta carenza di motivazione in ordine al rigetto della domanda di manleva formulata nei confronti della società, motivato dal Tribunale soltanto mediante il richiamo all'art. 11 del contratto di servizio, erroneamente interpretato.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Preliminarmente, è rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dagli appellati per difetto di spe- cificità dei motivi e violazione del principio di chiarezza.
In ordine alla dedotta carenza della specificità dei motivi di ap- pello, a mente dell'art. 342 c.p.c., la relativa sanzione dell'inammissibilità è ravvisabile solo allorquando l'appellante ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugna- ta, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustifi- care la doglianza, in ossequio al principio stabilito dalla Corte di Cassa- zione a Sezioni Unite per il quale: “la specificità dei motivi richiesta dall'art. 342 c.p.c. può sostanziarsi anche nella prospettazione delle stesse ragioni addotte nel giudizio di primo grado, a patto che la cen- sura mossa risulti specifica ed adeguata, idonea, cioè, a consentire al giudice di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferi- mento alle statuizioni adottate dal primo giudice” (Cass. SS.UU. n.
28057 del 25.11.2008).
Nell'atto introduttivo di cui si chiede dichiararsi
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l'inammissibilità, sono specificatamente indicate le ragioni per le quali si impugna la sentenza di prime cure e viene indicato un percorso ar- gomentativo di tipo logico-giuridico alternativo rispetto a quello adot- tato all'esito del giudizio di primo grado, offrendo una diversa rico- struzione dei fatti e indicando le norme che si ritengono violate.
L'eccezione, pertanto, è priva di fondamento.
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L'appello proposto dal è infondato e, come Parte_1
tale, merita di essere rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza, e ciò per i motivi che seguono.
In data 06.08.2014, il e la hanno Parte_1 CP_1
stipulato il “contratto di servizio” volto a regolare i reciproci obblighi nella prospettiva di garantire l'efficacia del servizio pubblico in forza dello stesso affidato alla società partecipata (cfr. contratto contenuto nel fascicolo di primo grado del . Pt_1
È pacifico che il successivo 23.10.2014 (madre Persona_1
degli odierni appellati, intervenienti volontari in primo grado nella qualità di successori della madre, deceduta nel corso del giudizio), nel percorrere il marciapiede sito in via Francesco Lo Jacono, in prossimi- tà del civico n. 52, inciampò in un'insidia, consistente in un'alterazione del piano di calpestio del marciapiede e cadde rovinosamente al suolo, riportando, dopo essere stata condotta presso il presidio ospedaliero
(nella specie, l' Controparte_3
), una “frattura pluriframmentaria testa e collo omero dx” (cfr., ne-
[...]
gli esposti termini, il doc. n. 1, recante il referto del pronto soccorso,
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allegato all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
cfr., altresì, il doc. n. 4, recante il verbale della polizia municipale, anch'esso allegato all'atto di citazione di primo grado).
Al fine di reclamare il diritto al risarcimento del danno non pa- trimoniale sofferto per effetto della caduta sulla parte di marciapiede dissestato, adì il Tribunale di Palermo, evocando in Persona_1
giudizio il , nella qualità di custode ai sensi dell'art. Parte_1
2051 c.c.. L'ente civico svolse le proprie difese eccependo, in via preli- minare, il proprio difetto di legittimazione passiva e, in subordine, formulando, domanda di manleva nei confronti di tenuta CP_1
alla manutenzione delle strade cittadine, in forza del contratto di ser- vizio stipulato tra le parti, chiamata in causa nel corso del giudizio di primo grado;
nel merito invocò la condotta colposa della tale Per_1
da configurare “caso fortuito” interruttivo del nesso causale ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Palermo accolse la domanda risarcitoria reiterata dagli eredi della danneggiata e condan- nò il , ritenuto legittimato passivo, al pagamento di Parte_1
€ 20.631,09, oltre interessi legali dalla data della decisione fino al sod- disfo, riconducendone la responsabilità allo schema descritto all'art. 2051 c.c. rigettando la domanda di garanzia avanzata dall'ente conve- nuto nei confronti della CP_1
XXXXX
Deve, preliminarmente, darsi atto della formazione del giudica- to interno sul capo della sentenza che, in accoglimento della domanda
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dei , ha ritenuto sussistente la responsabilità di cui all'art. CP_2
2051 c.c. condannando il al relativo risarcimento del danno, Pt_1
giacché parte appellante ha investito di gravame solo la parte della de- cisione con la quale il Tribunale di Palermo ha rigettato ogni domanda proposta nei confronti della ritenendolo unico soggetto re- CP_1
sponsabile del sinistro, non sollevando di contro alcuna censura in punto di ritenuta responsabilità da cosa in custodia.
Per converso, la ha invocato la riforma della senten- CP_1
za, peraltro soltanto in via subordinata, nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. in punto di an senza proporre, tuttavia, appello incidentale tempestivo, trattandosi di capo autonomo della sentenza ed essendosi la società costituita depositando comparsa di costituzione in data 27.5.2020, coincidente con la data indicata qua- le prima comparizione nell'atto introduttivo del giudizio, in violazione del combinato disposto degli artt. 343 e 347 c.p.c.
Tanto premesso, nel merito il , con un unico Parte_1
motivo censura la correttezza della sentenza di primo grado nella par- te in cui il Tribunale ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva a proprio carico e, al contempo, senza addurre specifica moti- vazione, altresì la domanda di manleva formulata nei confronti della spone, infatti, il che la titolarità della legittimazio- CP_1 Pt_1
ne processuale passiva fa, in realtà, capo alla società partecipata tenu- ta, in forza del contratto di servizio già stipulato alla data del sinistro, alla manutenzione e sorveglianza del marciapiede teatro dell'evento, del quale la terza chiamata aveva la materiale disponibilità, presuppo-
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sto per poter formulare un giudizio a titolo di responsabilità per danno da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. Rileva, inoltre, il che Pt_1
la società si era obbligata a tenerlo indenne da qualsivoglia civile re- sponsabilità per il risarcimento di danni per sinistri in ipotesi di con- danna, quand'anche fondata sull'attribuzione di responsabilità all'ente civico in qualità di ente territoriale proprietario della rete viaria citta- dina.
Il motivo è infondato.
Giova, infatti, rammentare che la legittimazione passiva consi- ste nella titolarità della potestà di resistere in giudizio e rappresenta una nozione che individua chi è chiamato in giudizio e contro il quale chi invoca la tutela giurisdizionale intende far valere le proprie ragioni.
Essa va distinta dal concetto di titolarità passiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, che attiene al merito e individua il soggetto in con- creto avvinto dal rapporto giuridico controverso con il soggetto che si accerta, all'esito del processo, essere titolare dal lato attivo.
La legittimazione passiva si individua avendo riguardo alla pro- spettazione offerta dall'attore e la sua carenza può essere eccepita, an- che d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Diverse sono le coordinate valevoli per la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto giuridico controverso. Sotto questo profilo, infatti, va ricorda- to che, per costante giurisprudenza, “[…] la questione concernente
l'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto dedotto in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla (salvo il ca-
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so- […]- del suo riconoscimento esplicito o implicito da parte del conve- nuto); con la conseguenza che la sua negazione si configura come una mera difesa che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta al termine di decadenza previsto, nel giudizio ordinario, dall'art. 167, comma 2°, c.p.c. […], ma può essere fatta valere anche oltre il termine dettato dalle predette disposizioni e rilevata d'ufficio dal giu- dice (cfr. Cass. S.U. n. 2951/2016; conf. Cass. n. 28793/2023, in motiv.)”
(cfr. in questi termini, Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 24375 del
11.09.2024).
Occorre, altresì, premettere che, nella specie, si verte nell'ambito di una domanda di risarcimento del danno, da sussumere nello schema della responsabilità da cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. La norma di riferimento è, appunto, rappresentata dal ri- chiamato art. 2051 c.c., per il quale si rendono necessari: in primo luo- go, l'esistenza di una res che si connoti per un dinamismo intrinseco o, comunque, attivabile da fattori esterni, tale dunque da arrecare a terzi pregiudizi oggetto di ristoro;
in secondo luogo, la sussistenza di un soggetto sul quale gravi l'obbligo di custodia della res, nozione questa da intendersi in termini non solo giuridici ma anche fattuali, cosicché ben può assurgere a garante anche un possessore illegittimo, che non sia pertanto proprietario;
in terzo luogo, la prova, che incombe – anche in forza del principio generale espresso all'art. 2697 c.c. – sul danneg- giato attore, del nesso causale che avvince la res con il danno.
Soltanto dopo che il danneggiato ha allegato e provato il nesso causale tra la res e il danno, il giudice può passare a vagliare le difese
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svolte dal custode convenuto. Benché la sua responsabilità si presuma, egli non è, infatti, chiamato per ciò solo a rispondere e ben può andare esente da responsabilità se e in quanto riesca a provare non già di ave- re osservato il criterio della diligenza, e cioè di non essere stato in col- pa, ma che, nella specie, non era lui ad avere la materiale disponibilità della cosa o che è intervenuto un fattore causale talmente abnorme, eccezionale, imprevedibile, ingovernabile da aver reciso, in radice, il nesso causale tra la cosa e il danno. Quello appena descritto è noto come caso fortuito e, secondo un principio di diritto ormai costituente ius receptum, può essere anche integrato dalla condotta del danneggia- to, purché si connoti per i superiori caratteri dell'assoluta abnormità, eccezionalità, imprevedibilità e ingovernabilità. In assenza di tali ca- ratteri, la condotta del danneggiato può, al più, essere valutata ai sensi dell'art. 1227 c.c. come concorso colposo nel dinamismo del danno, come tale idoneo soltanto a determinare una riduzione del quantum risarcitorio in proporzione all'entità della colpa da assegnare alla
[...]
medesima. Il convenuto è tenuto ad assolvere a un siffatto onere Pt_5
probatorio sempre che abbia la qualità di custode, altrimenti viene, già in radice, meno la possibilità di muovergli un rimprovero a titolo di re- sponsabilità per danno da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, per ciò che ri- leva ai fini del giudizio per cui è causa, è necessario e al tempo stesso sufficiente che la domanda risarcitoria sia stata esperita nei confronti di chi sia proprietario o, comunque, custode, per averne la materiale disponibilità, della res ritenuta causa del danno patito, del quale
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l'istante chiede il ristoro.
Orbene, alla luce del compendio acquisito agli atti, emerge che aveva evocato in giudizio il in qualità di pro- Persona_1 Pt_1
prietario e di custode del marciapiede di via Francesco Lo Jacono.
L'ente convenuto ha, dal suo canto, eccepito la propria carenza di legit- timazione passiva sul presupposto di non esserne il custode e che la materiale disponibilità fosse in capo alla er effetto del con- CP_1
tratto di servizio, senza tuttavia offrire idonea dimostrazione dell'effettivo trasferimento dell'obbligo di custodia nei confronti della società, che, in ogni caso, permane in capo al soggetto proprietario del- la res, il quale non può risultare esente da responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
Le considerazioni che precedono consentono di rigettare anche la domanda di manleva, reiterata dall'appellante, formulata nei con- fronti della richiamando correttamente l'art. 11 del contrat- CP_1
to di servizio.
Considerato che viene in rilievo un rapporto che, sia pure aven- do vocazione pubblicistica, trova specifica regolamentazione nel con- tratto di servizio, non può che aversi riguardo a quanto dalle parti di- visato nel regolamento contrattuale. In particolare, per ciò che rileva nella fattispecie, deve farsi riferimento, appunto, all'art. 11, in forza del quale, tra l'altro, “La società R.A.P. espleterà il servizio di sorveglianza e monitoraggio, emergenza, pronto intervento e manutenzione ordinaria
e straordinaria della rete stradale e dei marciapiedi di proprietà del Co- mune di aperti al transito pedonale e/o veicolare, secondo le Pt_1
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modalità descritte negli allegati tecnici (Allegato B). Sarà cura della pubblica amministrazione fornire, alla sottoscrizione del presente con- tratto, l'elenco delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglian- za e monitoraggio provvedendo annualmente all'aggiornamento. La so- cietà si impegna ad eseguire la manutenzione delle sedi stradali e CP_1
pedonali atte a garantire una funzionalità in sicurezza sino alla concor- renza delle seguenti quantità: - 400.000 mq/anno per sedi viarie in clb;
-
30.000 mq/anno per sedi pedonali in cls o similari. […] La società CP_1
tenuto conto della natura del servizio di cui al presente articolo, è costi- tuita “custode” ai sensi e per gli effetti dell'art 2051 codice civile delle strade e marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria siccome individuati nel superio- re elenco fornito dalla pubblica amministrazione ed annualmente ag- giornato. La società è responsabile in via esclusiva del risarcimen- CP_1
to di danni che siano diretta conseguenza di inadempimenti, parziali o totali, della stessa in ordine alla esecuzione delle attività e degli obblighi relativi al servizio di Tutela e Manutenzione della Rete Stradale.
L rimane, in ogni caso, sollevata e manleva- Controparte_4
ta dalla società da ogni civile responsabilità per il risarcimento di CP_1
danni per sinistri a seguito di pronunce di condanna emesse dall'Autorità Giudiziaria, ivi incluse quelle fondate sull'attribuzione di responsabilità al in qualità di ente territoriale proprietario del- Pt_1
la rete viaria cittadina;
in ogni caso, verranno operate le relative com- pensazioni ex art. 1252 del codice civile tra i corrispettivi contrattuali dovuti alla società e le somme dovute a terzi in virtù di provvedimenti
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giudiziari di condanna del per inadempimenti contrattuali Pt_1
ascrivibili a nella gestione del servizio di Tutela e Manutenzione CP_1
della Rete Stradale” (cfr. contratto di servizio, contenuto nel fascicolo di primo grado del ). Parte_1
Indi, alla stregua del tenore letterale della clausola, delimitativa dell'oggetto del contratto come individuato dall'art. 3 lett. b), deve escludersi la sussistenza in capo alla RAP di una obbligazione di custo- dia generalizzata ed incondizionata, da ritenersi limitata solo ed esclu- sivamente alle estensioni delle sedi stradali e pedonali oggetto di pro- grammazione annuale di manutenzione - secondo gli allegati al con- tratto nella fase iniziale e successivamente con monitoraggio annuale –
e di consequenziale responsabilità nel caso di omissione, estesa, per tutta la durata del contratto di servizio, all'intera sede stradale ed in ordine ad ogni infortunio dovuto ad insidia stradale, sicché anche l'obbligo di garanzia, andrà limitato agli infortuni scaturenti da “insi- die” insistenti su tratti di strade la cui vigilanza, custodia e manuten- zione è alla medesima concretamente devoluta.
Occorre, ulteriormente, premettere che, ai sensi dell'art. 2697
c.c., rubricato “Onere della prova”, “Chi vuol far valere un diritto in giu- dizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepi- sce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato
o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Orbene, nel caso di specie, l'ente civico non ha assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante, poiché non ha offerto la prova dell'effettiva inclusione della res causativa del danno nell'elenco, con-
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templato dal richiamato art. 11 del contratto di servizio che doveva ri- sultare allegato al documento, predisposto dall'amministrazione aven- te ad oggetto le strade e i marciapiedi pubblici oggetto di sorveglianza e monitoraggio. Stante il difetto di prova in ordine al trasferimento dell'obbligo di custodia del marciapiede in capo alla e con- CP_1
siderato che la società è stata costituita “custode” ai sensi e per gli ef- fetti dell'art 2051 c.c. nei limiti delle strade e marciapiedi pubblici og- getto di sorveglianza, monitoraggio e manutenzione ordinaria e straordinaria individuati nel menzionato elenco fornito dalla pubblica amministrazione e annualmente aggiornato, l'obbligo di custodia deve considerarsi sussistente a carico del proprietario, pertanto il Pt_1
solo tenuto a rispondere delle conseguenze pregiudizievoli patite dai terzi in conseguenza della sua inottemperanza. Ne consegue che non può l'ente civico utilmente invocare l'obbligazione di garanzia assunta dalla in forza del contratto di servizio, poiché difetta, in ra- CP_1
dice, il presupposto per la sua operatività, e cioè l'obbligo di custodia della società sul marciapiede dissestato.
L'appello, pertanto, è rigettato.
***
In ossequio alle regole della soccombenza, l'appellante deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano, come in dispositivo, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 55/2014, come modi- ficato ed integrato dal D.M. 147/2022.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della disposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così co-
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me modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, rigetta l'appello proposto dal , in persona del Parte_1
Sindaco pro tempore, nei confronti di Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché
[...]
di , e , Controparte_2 Parte_2 Parte_3
avverso la sentenza n. 5421/2019 emessa dal Tribunale di Palermo il
05.12.2019; condanna il , in persona del Sindaco pro tempo- Parte_1
re, al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.584,00 nei con- fronti di ciascuna parte appellata, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore dei Me- rendino, dichiaratosi antistatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della di- sposizione di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 17, l. n. 228/2012, nei confronti di parte ap- pellante.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima sezione della Corte d'Appello di Pa-
lermo del 19.6.2025.
Il Consigliere Estensore
Dott.ssa Sebastiana Ciardo
Dott. Giovanni D'Antoni
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R.G. n.77/2020
Corte di Appello di Palermo sez. I civile