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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/12/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 2738/2016
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2738/2016, promossa da
c.f. ), con sede in Olbia, Via Donatello n°46; Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), nata ad [...] il [...], ed Parte_2 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...];
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(c.f. ), con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n°1 ed CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Tempio Pausania, Via S. Andrea n°4, in qualità di mandataria per la gestione del credito di (c.f. ; Controparte_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
e contro
c.f. ), con sede legale in 35129 Padova, Via San Marco 11, Controparte_3 P.IVA_4 in qualità di successore di (c.f. ); Controparte_4 P.IVA_5
PARTE CONVENUTA
INTERVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 959/2016 del 18/06/2018,
Repertorio n. 612/2018.
CONCLUSIONI: le parti hanno presentato le loro osservazioni nei termini ex art. 190 c.p.c.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la ha avanzato opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 959/2016 presentato dalla chiedendo di vedersi accolte le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“IN PUNTO USURARIETA' DEGLI INTERESSI APPLICATI DALLA BANCA
- ACCERTARE e DICHIARARE: all'esito dei conteggi eseguiti nel rispetto della normativa vigente, avuto riguardo alla serie dei saggi legali di interesse vigenti nel periodo considerato, gli interessi oltre soglia per tutti i trimestri successivi al 31.3.2005 applicati dalla nei due conti di riferimento aventi ad CP_5 oggetto il decreto ingiuntivo 959/2016 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 1283
e 1418, comma 1, c.c., e delle condizioni generali di contratto regolanti il rapporto di conto corrente n°10418073 e n°10418078 acceso a nome della presso la Parte_1
Filiale di Olbia, Corso Umberto I,
- DICHIARARE non dovute le maggiori somme, come dettagliate nel presente atto di opposizione, corrisposte dalla CORRENTISTA, e riscosse dalla per effetto della CP_5 applicazione di interessi non validamente pattuiti e della capitalizzazione trimestrale degli stessi,
- CORE la società opposta a restituire alle opponenti somma – maggiore o minore
– eventualmente risultante all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia o equa, oltre interessi legali fino al saldo ed il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. decorrenti dalla domanda giudiziale;
IN PUNTO COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALI
- ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza, nelle condizioni generali di contratto regolanti i conti correnti per cui sono causa e/o altrove in atto separato, di qualsiasi specifica pattuizione riguardante la commissione di massimo scoperto, così come la sua capitalizzazione trimestrale, ovvero la nullità di eventuali pattuizioni per mancanza di causa ex artt. 1325, n. 2, e
1418, comma 2, c.c., e/o per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ai sensi degli artt.
1346 e 1418, cpv., c.c., per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto in sé considerata,
e ai sensi degli artt. 1283 e 1418, comma 1, c.c., per quanto attiene alla capitalizzazione trimestrale della stessa;
- conseguentemente, DICHIARARE non dovute tutte le somme, come dettagliatamente indicate nella presente opposizione, corrisposte dalla CORRENTISTA, e riscosse dalla a CP_5 titolo di commissioni di massimo scoperto trimestrali,
e CORE l a convenuta a restituire alla società attrice la somma – maggiore o
2 minore – che eventualmente risulterà all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia o equa, oltre interessi legali fino al saldo ed il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., con decorrenza dalla domanda giudiziale;
IN PUNTO SPESE
- CORE parte opposta a rifondere a parte opponente le spese, diritti e onorari del giudizio.”
A sostegno delle proprie richieste parte opponente ha asserito:
- che tra le parti sono stati stipulati il contratto di conto corrente n. 10418073 ed il conto corrente anticipo cessione crediti n. 10418078, sottoscritti in data 14/03/2005 ed entrambi operanti presso la filiale di Olbia (SS), Corso Umberto n° 167;
- che sugli stessi conti sono stati concessi vari fidi per un totale complessivo pari a
€110.000,00;
- che, in considerazione del notevole importo gravante sui conti, si è costituita la sig.ra quale garante per la somma di €221.000,00; Parte_2
- che in seguito la banca ha provveduto alla revoca degli affidamenti concessi e ha altresì richiesto a controparte, mediante decreto ingiuntivo, il pagamento della somma pari a € 129.205,05 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso e del decreto sino al saldo, oltre €1.625,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
Con l'atto di citazione di cui si discorre la a invocato la Parte_3 non corretta applicazione degli interessi passivi, ritenuti usurari in quanto superiori al tasso soglia previsto dalla Legge n. 108/96, sostenendo finanche la non corretta applicazione della Commissione di SS ER, della commissione di affidamento e delle altre spese.
L si è regolarmente costituita in giudizio ed ha avversato le ragioni di Controparte_2 parte attrice.
Successivamente la società è intervenuta in giudizio quale Controparte_6 cessionaria nella posizione della relativamente ai crediti oggetto del presente Controparte_2 procedimento.
Infine, la società è intervenuta in qualità di successore della Controparte_3 [...]
a titolo particolare nei diritti azionati nel presente giudizio. Controparte_6
In data 29/02/2025 il dott. ha depositato scientemente la relazione tecnica richiesta in Per_1 corso di causa, sentiti anche i consulenti delle parti.
All'udienza del 08/06/2025 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
05/06/2025, ha trattenuto la causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 15/09/2025.
3 *****
La trattazione della causa merita di essere esaminata argomentando ogni singola richiesta avanzata dall'opponente.
Con riguardo all'usurarietà degli interessi bancari applicati dalla banca, è bene ricordare che il fenomeno usurario in ambito bancario si verifica allorché un tasso di interesse applicato su un prestito o finanziamento supera il tasso soglia ed è punito, tra l'altro, anche ai sensi dell'art. 644 c.p.
e dalla L. 108/1996.
La Banca d'Italia applica i tassi medi praticati dagli istituti di credito rilevati trimestralmente per ogni tipo di operazione, al fine di verificare se il tasso di interesse convenuto in un qualsivoglia contratto bancario supera la soglia predetta. Le indicazioni fornite dall'istituto suggeriscono di applicare il Tasso Effettivo Globale per verificare l'usurarietà delle operazioni di credito, trattandosi di un tasso determinato al termine di ogni trimestre che coinvolge la totalità dei costi connessi al finanziamento.
Nel caso di specie, la relazione del Dott. conferma che: “Il calcolo del TEG (Tasso Per_1
Effettivo Globale) ha permesso di determinare che non vi è alcun superamento per il primo rapporto di conto corrente (n° 10418073), mentre si riscontra il verificarsi del superamento del tasso soglia in n° cinque trimestri per il secondo rapporto di conto corrente (n° 10418078).”
Orbene, relativamente al primo conto corrente nulla rileva, mentre per il secondo è necessario escludere dal calcolo del debito gli interessi usurari maturati nei cinque trimestri indicati nella documentazione prodotta.
Con riferimento alla Commissione di SS ER, il costo andrebbe estromesso dal computo finale in quanto dalle prove assunte si accerta la presenza della relativa clausola che, tuttavia, di fatto risulta essere sostanzialmente carente nella parte in cui non espone la tecnica di determinazione del calcolo e, pertanto, non conforme alla clausola. Si riportano all'uopo le osservazioni avanzate dalla consulenza tecnica: “In merito alla clausola riguardante la
Commissione di SS ER (CMS) la stessa risulta inserita in entrambi i contratti iniziali sottoscritti in data 14.03.2005 sotto la dicitura “Commissione sul SS ER trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” per l'importo del 1,5%. Manca però qualsiasi riferimento alle modalità di determinazione della somma sulla quale viene applicata, in particolare il riferimento “oltre la disponibilità esistente” farebbe sembrare che vada applicata ad eventuali eccedenze dell'esposizione oltre i fidi concessi dall'istituto di credito (presenti in maniera estremamente saltuaria e per importi esigui). Una verifica sugli estratti conto permette, invece, di verificare come la stessa sia stata in realtà applicata dall'istituto di credito sull'intera esposizione passiva presente sui conti correnti citati (sia sulla parte infra che ultra-fido) con un notevole
4 incremento degli importi addebitati. Tale modalità di calcolo non risulta rispondente alla clausola inserita contrattualmente e, mancando qualsiasi informazione sulla modalità di calcolo, si è preferito escludere tali commissioni (CMS)”.
Infine, con riguardo alle clausole concernenti le altre commissioni, vengono escluse dal computo soltanto quelle la cui esistenza sia infondata, in quanto non ricollegate ad alcuna clausola contrattuale. In particolare, si condivide quanto osservato dal dott. “non debbano essere Per_1 escluse le spese previste contrattualmente (es. maggiorazione liquidazione interessi, spese fisse di liquidazione, commessione stampa movimenti e rimborso polizza assicurativa) nonchè quelle di normale gestione del conto (cfr. contratti iniziali e/o di affidamento). La stessa commissione disponibilità fondi (DIF) risulta inserita nei contratti di affidamento sottoscritti in data 8.02.2011 e non risulta quindi corretta una sua eventuale esclusione. Si conferma quindi l'esclusione delle voci come dettagliato nella presente relazione (cfr. pagg. 14 e 15) ovvero: diritti di segreteria, commissione per concessione / rinnovo fido, comm. utilizzi oltre disponibilità fondi, commissione istruttoria veloce, avendo infatti accertato la mancata pattuizione di tali clausole e quindi il mancato inserimento nel contratto.”
Alla luce di quanto esposto, l'importo complessivo del debito a carico della società
[...] ei confronti della lla data del 15.11.2016 deve essere Parte_1 Controparte_2 ricalcolato in considerazione degli interessi usurari riferiti ai cinque semestri del conto corrente n.
10418078, nonché delle Commissioni di SS ER e degli oneri aggiuntivi non pattuiti in contratto. Come indicato nella CTU: “In particolare, il risparmio complessivo a favore del debitore
è pari ad € 5.395,75 per il c/c n. 10418073 ed € 12.636,21 per il c/c n. 10418078; pertanto,
l'importo complessivo dovuto alla data del 15.11.2016, data di riferimento del decreto ingiuntivo, ammonta ad € 111.173,09 (129.205,05 – 5.395,75 – 12.636,21); oltre naturalmente interessi legali maturati successivamente.”
In questa sede viene accertata l'esistenza del credito a favore della Controparte_3
(già ma è indispensabile confermare altresì gli aspetti emersi che propendono a Controparte_2 vantaggio della società opponente e, pertanto, la domanda merita parziale accoglimento.
In altri termini, il debito sussiste in capo alla società ma lo Parte_1 stesso deve essere riconsiderato alla luce della documentazione peritale rilevante un risparmio a favore della società debitrice, grazie alle indagini riguardanti l'usurarietà emersa in cinque trimestri e la mancata stipulazione delle clausole contrattuali sulla commissione di massimo scoperto e sulle altre enunciate dalle parti nei loro atti.
Si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura del 30%, con condanna di e di Parte_1
5 al pagamento, in favore di della restante quota del Parte_2 Controparte_3
70%, che si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 959/2016 del 18/06/2018, Repertorio n. 612/2018;
ACCERTA l'esistenza del credito in favore di della somma pari a € Controparte_3
111.173,09, oltre interessi legali a partire dal 15/11/2016 fino al saldo e, per l'effetto
CO e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di della somma pari a € 111.173,09, oltre interessi Controparte_3 legali a partire dal 15/11/2016 fino al saldo;
COMPENSA tra le parti, nella misura del 30%, le spese di lite del presente grado di giudizio;
CO e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 refusione, in favore di della restante quota del 70% delle spese del Controparte_3 presente grado di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 5/12/2025
Il Giudice
Dott. Claudio Cozzella
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI TEMPIO PAUSANIA SETTORE CIVILE R.G. n. 2738/2016
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 2738/2016, promossa da
c.f. ), con sede in Olbia, Via Donatello n°46; Parte_1 P.IVA_1
(c.f. ), nata ad [...] il [...], ed Parte_2 CodiceFiscale_1 ivi residente in [...];
PARTE ATTRICE-OPPONENTE contro
(c.f. ), con sede legale in Verona, Piazzetta Monte n°1 ed CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Tempio Pausania, Via S. Andrea n°4, in qualità di mandataria per la gestione del credito di (c.f. ; Controparte_2 P.IVA_3
PARTE CONVENUTA-OPPOSTA
e contro
c.f. ), con sede legale in 35129 Padova, Via San Marco 11, Controparte_3 P.IVA_4 in qualità di successore di (c.f. ); Controparte_4 P.IVA_5
PARTE CONVENUTA
INTERVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO: Atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 959/2016 del 18/06/2018,
Repertorio n. 612/2018.
CONCLUSIONI: le parti hanno presentato le loro osservazioni nei termini ex art. 190 c.p.c.
1 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la ha avanzato opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 959/2016 presentato dalla chiedendo di vedersi accolte le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“IN PUNTO USURARIETA' DEGLI INTERESSI APPLICATI DALLA BANCA
- ACCERTARE e DICHIARARE: all'esito dei conteggi eseguiti nel rispetto della normativa vigente, avuto riguardo alla serie dei saggi legali di interesse vigenti nel periodo considerato, gli interessi oltre soglia per tutti i trimestri successivi al 31.3.2005 applicati dalla nei due conti di riferimento aventi ad CP_5 oggetto il decreto ingiuntivo 959/2016 e, per l'effetto, dichiarare la nullità, ai sensi degli artt. 1283
e 1418, comma 1, c.c., e delle condizioni generali di contratto regolanti il rapporto di conto corrente n°10418073 e n°10418078 acceso a nome della presso la Parte_1
Filiale di Olbia, Corso Umberto I,
- DICHIARARE non dovute le maggiori somme, come dettagliate nel presente atto di opposizione, corrisposte dalla CORRENTISTA, e riscosse dalla per effetto della CP_5 applicazione di interessi non validamente pattuiti e della capitalizzazione trimestrale degli stessi,
- CORE la società opposta a restituire alle opponenti somma – maggiore o minore
– eventualmente risultante all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia o equa, oltre interessi legali fino al saldo ed il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c. decorrenti dalla domanda giudiziale;
IN PUNTO COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO TRIMESTRALI
- ACCERTARE e DICHIARARE l'inesistenza, nelle condizioni generali di contratto regolanti i conti correnti per cui sono causa e/o altrove in atto separato, di qualsiasi specifica pattuizione riguardante la commissione di massimo scoperto, così come la sua capitalizzazione trimestrale, ovvero la nullità di eventuali pattuizioni per mancanza di causa ex artt. 1325, n. 2, e
1418, comma 2, c.c., e/o per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ai sensi degli artt.
1346 e 1418, cpv., c.c., per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto in sé considerata,
e ai sensi degli artt. 1283 e 1418, comma 1, c.c., per quanto attiene alla capitalizzazione trimestrale della stessa;
- conseguentemente, DICHIARARE non dovute tutte le somme, come dettagliatamente indicate nella presente opposizione, corrisposte dalla CORRENTISTA, e riscosse dalla a CP_5 titolo di commissioni di massimo scoperto trimestrali,
e CORE l a convenuta a restituire alla società attrice la somma – maggiore o
2 minore – che eventualmente risulterà all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia o equa, oltre interessi legali fino al saldo ed il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., con decorrenza dalla domanda giudiziale;
IN PUNTO SPESE
- CORE parte opposta a rifondere a parte opponente le spese, diritti e onorari del giudizio.”
A sostegno delle proprie richieste parte opponente ha asserito:
- che tra le parti sono stati stipulati il contratto di conto corrente n. 10418073 ed il conto corrente anticipo cessione crediti n. 10418078, sottoscritti in data 14/03/2005 ed entrambi operanti presso la filiale di Olbia (SS), Corso Umberto n° 167;
- che sugli stessi conti sono stati concessi vari fidi per un totale complessivo pari a
€110.000,00;
- che, in considerazione del notevole importo gravante sui conti, si è costituita la sig.ra quale garante per la somma di €221.000,00; Parte_2
- che in seguito la banca ha provveduto alla revoca degli affidamenti concessi e ha altresì richiesto a controparte, mediante decreto ingiuntivo, il pagamento della somma pari a € 129.205,05 oltre interessi legali dalla notifica del ricorso e del decreto sino al saldo, oltre €1.625,00 per compensi, € 406,50 per esborsi, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA.
Con l'atto di citazione di cui si discorre la a invocato la Parte_3 non corretta applicazione degli interessi passivi, ritenuti usurari in quanto superiori al tasso soglia previsto dalla Legge n. 108/96, sostenendo finanche la non corretta applicazione della Commissione di SS ER, della commissione di affidamento e delle altre spese.
L si è regolarmente costituita in giudizio ed ha avversato le ragioni di Controparte_2 parte attrice.
Successivamente la società è intervenuta in giudizio quale Controparte_6 cessionaria nella posizione della relativamente ai crediti oggetto del presente Controparte_2 procedimento.
Infine, la società è intervenuta in qualità di successore della Controparte_3 [...]
a titolo particolare nei diritti azionati nel presente giudizio. Controparte_6
In data 29/02/2025 il dott. ha depositato scientemente la relazione tecnica richiesta in Per_1 corso di causa, sentiti anche i consulenti delle parti.
All'udienza del 08/06/2025 il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
05/06/2025, ha trattenuto la causa in decisione e ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 190
c.p.c., decorrenti dal 15/09/2025.
3 *****
La trattazione della causa merita di essere esaminata argomentando ogni singola richiesta avanzata dall'opponente.
Con riguardo all'usurarietà degli interessi bancari applicati dalla banca, è bene ricordare che il fenomeno usurario in ambito bancario si verifica allorché un tasso di interesse applicato su un prestito o finanziamento supera il tasso soglia ed è punito, tra l'altro, anche ai sensi dell'art. 644 c.p.
e dalla L. 108/1996.
La Banca d'Italia applica i tassi medi praticati dagli istituti di credito rilevati trimestralmente per ogni tipo di operazione, al fine di verificare se il tasso di interesse convenuto in un qualsivoglia contratto bancario supera la soglia predetta. Le indicazioni fornite dall'istituto suggeriscono di applicare il Tasso Effettivo Globale per verificare l'usurarietà delle operazioni di credito, trattandosi di un tasso determinato al termine di ogni trimestre che coinvolge la totalità dei costi connessi al finanziamento.
Nel caso di specie, la relazione del Dott. conferma che: “Il calcolo del TEG (Tasso Per_1
Effettivo Globale) ha permesso di determinare che non vi è alcun superamento per il primo rapporto di conto corrente (n° 10418073), mentre si riscontra il verificarsi del superamento del tasso soglia in n° cinque trimestri per il secondo rapporto di conto corrente (n° 10418078).”
Orbene, relativamente al primo conto corrente nulla rileva, mentre per il secondo è necessario escludere dal calcolo del debito gli interessi usurari maturati nei cinque trimestri indicati nella documentazione prodotta.
Con riferimento alla Commissione di SS ER, il costo andrebbe estromesso dal computo finale in quanto dalle prove assunte si accerta la presenza della relativa clausola che, tuttavia, di fatto risulta essere sostanzialmente carente nella parte in cui non espone la tecnica di determinazione del calcolo e, pertanto, non conforme alla clausola. Si riportano all'uopo le osservazioni avanzate dalla consulenza tecnica: “In merito alla clausola riguardante la
Commissione di SS ER (CMS) la stessa risulta inserita in entrambi i contratti iniziali sottoscritti in data 14.03.2005 sotto la dicitura “Commissione sul SS ER trimestrale per utilizzi allo scoperto oltre la disponibilità esistente” per l'importo del 1,5%. Manca però qualsiasi riferimento alle modalità di determinazione della somma sulla quale viene applicata, in particolare il riferimento “oltre la disponibilità esistente” farebbe sembrare che vada applicata ad eventuali eccedenze dell'esposizione oltre i fidi concessi dall'istituto di credito (presenti in maniera estremamente saltuaria e per importi esigui). Una verifica sugli estratti conto permette, invece, di verificare come la stessa sia stata in realtà applicata dall'istituto di credito sull'intera esposizione passiva presente sui conti correnti citati (sia sulla parte infra che ultra-fido) con un notevole
4 incremento degli importi addebitati. Tale modalità di calcolo non risulta rispondente alla clausola inserita contrattualmente e, mancando qualsiasi informazione sulla modalità di calcolo, si è preferito escludere tali commissioni (CMS)”.
Infine, con riguardo alle clausole concernenti le altre commissioni, vengono escluse dal computo soltanto quelle la cui esistenza sia infondata, in quanto non ricollegate ad alcuna clausola contrattuale. In particolare, si condivide quanto osservato dal dott. “non debbano essere Per_1 escluse le spese previste contrattualmente (es. maggiorazione liquidazione interessi, spese fisse di liquidazione, commessione stampa movimenti e rimborso polizza assicurativa) nonchè quelle di normale gestione del conto (cfr. contratti iniziali e/o di affidamento). La stessa commissione disponibilità fondi (DIF) risulta inserita nei contratti di affidamento sottoscritti in data 8.02.2011 e non risulta quindi corretta una sua eventuale esclusione. Si conferma quindi l'esclusione delle voci come dettagliato nella presente relazione (cfr. pagg. 14 e 15) ovvero: diritti di segreteria, commissione per concessione / rinnovo fido, comm. utilizzi oltre disponibilità fondi, commissione istruttoria veloce, avendo infatti accertato la mancata pattuizione di tali clausole e quindi il mancato inserimento nel contratto.”
Alla luce di quanto esposto, l'importo complessivo del debito a carico della società
[...] ei confronti della lla data del 15.11.2016 deve essere Parte_1 Controparte_2 ricalcolato in considerazione degli interessi usurari riferiti ai cinque semestri del conto corrente n.
10418078, nonché delle Commissioni di SS ER e degli oneri aggiuntivi non pattuiti in contratto. Come indicato nella CTU: “In particolare, il risparmio complessivo a favore del debitore
è pari ad € 5.395,75 per il c/c n. 10418073 ed € 12.636,21 per il c/c n. 10418078; pertanto,
l'importo complessivo dovuto alla data del 15.11.2016, data di riferimento del decreto ingiuntivo, ammonta ad € 111.173,09 (129.205,05 – 5.395,75 – 12.636,21); oltre naturalmente interessi legali maturati successivamente.”
In questa sede viene accertata l'esistenza del credito a favore della Controparte_3
(già ma è indispensabile confermare altresì gli aspetti emersi che propendono a Controparte_2 vantaggio della società opponente e, pertanto, la domanda merita parziale accoglimento.
In altri termini, il debito sussiste in capo alla società ma lo Parte_1 stesso deve essere riconsiderato alla luce della documentazione peritale rilevante un risparmio a favore della società debitrice, grazie alle indagini riguardanti l'usurarietà emersa in cinque trimestri e la mancata stipulazione delle clausole contrattuali sulla commissione di massimo scoperto e sulle altre enunciate dalle parti nei loro atti.
Si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura del 30%, con condanna di e di Parte_1
5 al pagamento, in favore di della restante quota del Parte_2 Controparte_3
70%, che si liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 959/2016 del 18/06/2018, Repertorio n. 612/2018;
ACCERTA l'esistenza del credito in favore di della somma pari a € Controparte_3
111.173,09, oltre interessi legali a partire dal 15/11/2016 fino al saldo e, per l'effetto
CO e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento, in favore di della somma pari a € 111.173,09, oltre interessi Controparte_3 legali a partire dal 15/11/2016 fino al saldo;
COMPENSA tra le parti, nella misura del 30%, le spese di lite del presente grado di giudizio;
CO e in solido tra loro, alla Parte_1 Parte_2 refusione, in favore di della restante quota del 70% delle spese del Controparte_3 presente grado di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Si comunichi.
Tempio Pausania, 5/12/2025
Il Giudice
Dott. Claudio Cozzella
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