TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/09/2025, n. 7895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7895 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9349/2022 R.Gen.Aff.Cont.. assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 25/03/2025.
TRA
(C.F. ), residente in [...] al corso L. Da Parte_1 C.F._1
Vinci n. 42, elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 19 presso lo studio dell'avv. Paolo Minucci che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata per il giudizio di primo grado.
- APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in [...]al Controparte_1 C.F._2
corso Trieste m. 192, elettivamente domiciliato in Casagiove (CE) alla via Napoli n. 68 presso lo studio dell'avv. Alessandra Carmen Impieri che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATO
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore avv. Anna
Patalano.
1 - APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2090/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti per l'udienza del 25/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione conveniva in giudizio, in regime di Controparte_1
risarcimento diretto ex art. 149 c.d.a., e la per ottenere Parte_1 Controparte_3
la condanna della citata compagnia al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in occasione del sinistro accaduto in data 19/04/2018, alle ore 12.15 circa, invia , CP_4
allorquando il proprio veicolo NA (tg. FE024VL) veniva impattato al lato destro dal motoveicolo ON (tg. EJ06536).
Costituitasi dinanzi al Giudice di Pace, la preliminarmente eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda attorea;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 2090/2022 accoglieva la domanda condannando la e , in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
dell'attore della complessiva somma di euro 400,00.
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame chiedendo di riformare la Parte_1
sentenza e per l'effetto dichiarare unico responsabile del sinistro Controparte_1 oggetto di causa (cfr. motivi di impugnazione: “erroneo ed illegittimo rigetto della domanda per 2 violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; violazione dei principi regolatori della materia art. 2054
II comma c.c.).
Costituitosi in giudizio, preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La compagnia assicurativa seppur regolarmente citata non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace con ordinanza del 30/05/2023.
L'appello è inammissibile.
Come è noto, a norma dell'art. art. 339 c.p.c. comma terzo “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”; peraltro si considerano pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c. “… le cause il cui valore non eccede i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.
La norma pone, in buona sostanza, una presunzione di pronuncia secondo equità per le controversie di valore inferiore a 1.100,00 euro (cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 769/2021: “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art.
1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”; sul punto, si veda anche Cass. Civ. n. 19724/2011: “…in base al combinato disposto degli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono da ritenersi inappellabili (e, dunque, immediatamente ricorribili per cassazione) tutte le sentenze
3 pronunciate in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano emesse secondo diritto o secondo equità, dovendo considerarsi a tal fine non il contenuto della decisione, ma, per l'appunto, soltanto il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che è ricorribile per cassazione, e non già appellabile, la sentenza pronunciata sulla domanda avente ad oggetto la richiesta di una somma di denaro proposta, avanti al giudice di pace, con l'espressa determinazione dell'ammontare nei limiti anzidetti, nonché con la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria dall'introduzione del giudizio, come tale non incidente ai fini della determinazione del valore della domanda stessa”).
Dunque, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre, infatti, avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., (senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato) cosicché ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro contenuta nel limite di competenza di euro 1.100,00 (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), la sentenza che la conclude sarà appellabile come previsto dall'art. 339 c.p.c. a rime obbligate
(Cass. Civ. n. 19724/2011).
Ciò posto, si osserva che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellato, , ha dichiarato che “ai fini della legge 488/99 si dichiara Controparte_1 che il valore della presente causa è pari ad euro 858,84, pertanto sarà versato un contributo unificato pari ad euro 43,00”.
D'altro canto, lo stesso Giudice di Pace, in sentenza, ha condannato l'odierna appellante al pagamento della somma di euro 400,00, quindi, certamente, entro il limite di euro 1.100,00.
Non vi è dubbio, pertanto, che la domanda sia stata contenuta nei limiti del giudizio di equità cd. “necessaria”, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado è appellabile esclusivamente nei limiti
4 di quanto previsto dall'art. 339, co. 3 c.p.c., vale a dire per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia.
Nel caso di specie, va rilevato che con il secondo motivo l'impugnante denuncia violazione del principio informatore della presunzione di responsabilità concorrente dei due guidatori nella causazione del sinistro, di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., mentre al primo motivo fra i principi regolatori, fa riferimento all'art. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.
In materia di sinistri stradali, la Suprema Corte ha evidenziato che la disciplina dell'art. 2054
c.c.- secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte dell'uno, uguale a quello dell'altro - rientra fra “principi informatori della materia”
(Cassazione, sez. III, 29 settembre 2011, n. 19871; Cass. civ. 1 aprile 1996, n. 2967; Cass. civ.
4 febbraio 2002, n. 1432).
Venendo al caso di specie, è fuori discussione che vi sia stato uno scontro tra veicoli, tuttavia nella sentenza gravata, il giudice di primo grado nel valutare le prove acquisite, ha ritenuto che l'attore avesse fornito la prova in merito alla dinamica del sinistro per come dallo stesso prospettata, evidenziando che dall'analisi delle prove assunte sarebbe emerso la circostanza secondo la quale il motoveicolo convenuto aveva tamponato il veicolo attoreo. Così ragionando il Giudice di Pace ha ritenuto configurabile la responsabilità esclusiva del conducente del motoveicolo convenuto nella causazione del sinistro, ritenendo per l'effetto superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Va dunque escluso che il GdP, quanto al secondo motivo di appello, abbia violato l'evocato principio informatore della materia coerentemente applicando quanto disposto dall'art. 2054 c.c., in ordine al primo motivo di gravame, la Suprema Corte, ha ulteriormente chiarito che la violazione delle norme di diritto sostanziale non rientra tra i motivi tassativi previsti dall'art. 339, c. 3, c.p.c., quindi, la violazione dell'art. 2697 c.c. sulla disciplina dell'onere della prova che pone una regola di diritto sostanziale e la sua violazione dà luogo a un error in iudicando che non è deducibile in appello per le sentenze emesse secondo equità (cfr. 5 Cass. Civ. ord. n. 5287/2012).
Nel caso di specie l'appellante non ha dedotto in modo puntuale e specifico ex art. 339, co.
3 c.p.c. il principio regolatore della materia violato dal Giudice di Pace né ha allegato come la regola equitativa individuata dal giudice di primo grado si ponga in contrasto con il principio regolatore limitandosi, di fatto, a sindacare e censurare la valutazione del materiale istruttorio acquisito in atti e la ricostruzione della fattispecie operata dal Giudice di Pace, il che non è ammissibile nell'ambito del giudizio di equità.
L'appello va dunque ritenuto inammissibile, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 113 c.p.c. comma secondo (giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c..) e l'art. Art. 339 c.p.c. comma terzo (le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia).
Peraltro, con riferimento ai motivi per i quali può essere appellata una sentenza ex art. 339,
c. 3, c.p.c., la Suprema Corte ha specificato che “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi i principi violati e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto” (Cfr. Cass. Sez. VI
– 2, ord. n. 3005/2014).
L'appello che denunci la violazione di un principio regolatore della materia deve con chiarezza indicare specificatamente qual è il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che – non essendo oggettivizzati in norme – devono essere individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cfr. Cass. n. 284/2007; Cass. n.
8466/2010).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in
6 dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/22 secondo lo scaglione di riferimento.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1- quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
così provvede:
[...]
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio che si liquidano in euro 662,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi alla procuratrice Impieri Alessandra Carmen dichiaratasi anticipataria;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 11.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
7
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI Sezione Civile
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, in composizione monocratica, dott.ssa Valeria
Conforti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9349/2022 R.Gen.Aff.Cont.. assegnata in decisione ex art. 190 c.p.c. con ordinanza del 25/03/2025.
TRA
(C.F. ), residente in [...] al corso L. Da Parte_1 C.F._1
Vinci n. 42, elettivamente domiciliato in Napoli al viale Gramsci n. 19 presso lo studio dell'avv. Paolo Minucci che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata per il giudizio di primo grado.
- APPELLANTE
E
(C.F. ), residente in [...]al Controparte_1 C.F._2
corso Trieste m. 192, elettivamente domiciliato in Casagiove (CE) alla via Napoli n. 68 presso lo studio dell'avv. Alessandra Carmen Impieri che lo rappresenta e difende giusto mandato in calce all'atto di costituzione e risposta in appello.
- APPELLATO
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1 rappresentante, elettivamente domiciliata presso lo studio del suo procuratore avv. Anna
Patalano.
1 - APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 2090/2022 emessa dal Giudice di Pace di Napoli.
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione d'udienza depositate dalle parti per l'udienza del 25/03/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente sentenza viene estesa senza la puntuale esposizione dello svolgimento del processo e indicando succintamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione, in virtù dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., come novellato dall'art. 45, comma 17,
L. 69/2009.
Con atto di citazione conveniva in giudizio, in regime di Controparte_1
risarcimento diretto ex art. 149 c.d.a., e la per ottenere Parte_1 Controparte_3
la condanna della citata compagnia al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in occasione del sinistro accaduto in data 19/04/2018, alle ore 12.15 circa, invia , CP_4
allorquando il proprio veicolo NA (tg. FE024VL) veniva impattato al lato destro dal motoveicolo ON (tg. EJ06536).
Costituitasi dinanzi al Giudice di Pace, la preliminarmente eccepiva Controparte_3
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda attorea;
nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Il Giudice di Pace di Napoli con sentenza n. 2090/2022 accoglieva la domanda condannando la e , in solido tra loro al pagamento in favore di Controparte_3 Parte_1
dell'attore della complessiva somma di euro 400,00.
Avverso la predetta sentenza proponeva gravame chiedendo di riformare la Parte_1
sentenza e per l'effetto dichiarare unico responsabile del sinistro Controparte_1 oggetto di causa (cfr. motivi di impugnazione: “erroneo ed illegittimo rigetto della domanda per 2 violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c.; violazione dei principi regolatori della materia art. 2054
II comma c.c.).
Costituitosi in giudizio, preliminarmente eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto di cui all'art. 342 c.p.c.; nel merito concludeva chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La compagnia assicurativa seppur regolarmente citata non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace con ordinanza del 30/05/2023.
L'appello è inammissibile.
Come è noto, a norma dell'art. art. 339 c.p.c. comma terzo “le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”; peraltro si considerano pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, comma 2, c.p.c. “… le cause il cui valore non eccede i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.
La norma pone, in buona sostanza, una presunzione di pronuncia secondo equità per le controversie di valore inferiore a 1.100,00 euro (cfr., sul punto, Cass. Civ. n. 769/2021: “Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art.
1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c. Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio
2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”; sul punto, si veda anche Cass. Civ. n. 19724/2011: “…in base al combinato disposto degli artt. 339, terzo comma, e 113, secondo comma, cod. proc. civ., sono da ritenersi inappellabili (e, dunque, immediatamente ricorribili per cassazione) tutte le sentenze
3 pronunciate in controversie non eccedenti il valore di euro 1.100,00, a prescindere dal fatto che esse siano emesse secondo diritto o secondo equità, dovendo considerarsi a tal fine non il contenuto della decisione, ma, per l'appunto, soltanto il valore della controversia, da determinarsi applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ.. Ne consegue che è ricorribile per cassazione, e non già appellabile, la sentenza pronunciata sulla domanda avente ad oggetto la richiesta di una somma di denaro proposta, avanti al giudice di pace, con l'espressa determinazione dell'ammontare nei limiti anzidetti, nonché con la richiesta degli interessi e della rivalutazione monetaria dall'introduzione del giudizio, come tale non incidente ai fini della determinazione del valore della domanda stessa”).
Dunque, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre, infatti, avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., (senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato) cosicché ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro contenuta nel limite di competenza di euro 1.100,00 (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), la sentenza che la conclude sarà appellabile come previsto dall'art. 339 c.p.c. a rime obbligate
(Cass. Civ. n. 19724/2011).
Ciò posto, si osserva che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellato, , ha dichiarato che “ai fini della legge 488/99 si dichiara Controparte_1 che il valore della presente causa è pari ad euro 858,84, pertanto sarà versato un contributo unificato pari ad euro 43,00”.
D'altro canto, lo stesso Giudice di Pace, in sentenza, ha condannato l'odierna appellante al pagamento della somma di euro 400,00, quindi, certamente, entro il limite di euro 1.100,00.
Non vi è dubbio, pertanto, che la domanda sia stata contenuta nei limiti del giudizio di equità cd. “necessaria”, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., comma 2, con la conseguenza che la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado è appellabile esclusivamente nei limiti
4 di quanto previsto dall'art. 339, co. 3 c.p.c., vale a dire per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero per violazione dei principi regolatori della materia.
Nel caso di specie, va rilevato che con il secondo motivo l'impugnante denuncia violazione del principio informatore della presunzione di responsabilità concorrente dei due guidatori nella causazione del sinistro, di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ., mentre al primo motivo fra i principi regolatori, fa riferimento all'art. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c.
In materia di sinistri stradali, la Suprema Corte ha evidenziato che la disciplina dell'art. 2054
c.c.- secondo cui, in caso di scontro tra veicoli, il concorso di ciascun conducente alla produzione del danno si presume, in difetto di prova totalmente o parzialmente liberatoria da parte dell'uno, uguale a quello dell'altro - rientra fra “principi informatori della materia”
(Cassazione, sez. III, 29 settembre 2011, n. 19871; Cass. civ. 1 aprile 1996, n. 2967; Cass. civ.
4 febbraio 2002, n. 1432).
Venendo al caso di specie, è fuori discussione che vi sia stato uno scontro tra veicoli, tuttavia nella sentenza gravata, il giudice di primo grado nel valutare le prove acquisite, ha ritenuto che l'attore avesse fornito la prova in merito alla dinamica del sinistro per come dallo stesso prospettata, evidenziando che dall'analisi delle prove assunte sarebbe emerso la circostanza secondo la quale il motoveicolo convenuto aveva tamponato il veicolo attoreo. Così ragionando il Giudice di Pace ha ritenuto configurabile la responsabilità esclusiva del conducente del motoveicolo convenuto nella causazione del sinistro, ritenendo per l'effetto superata la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c.
Va dunque escluso che il GdP, quanto al secondo motivo di appello, abbia violato l'evocato principio informatore della materia coerentemente applicando quanto disposto dall'art. 2054 c.c., in ordine al primo motivo di gravame, la Suprema Corte, ha ulteriormente chiarito che la violazione delle norme di diritto sostanziale non rientra tra i motivi tassativi previsti dall'art. 339, c. 3, c.p.c., quindi, la violazione dell'art. 2697 c.c. sulla disciplina dell'onere della prova che pone una regola di diritto sostanziale e la sua violazione dà luogo a un error in iudicando che non è deducibile in appello per le sentenze emesse secondo equità (cfr. 5 Cass. Civ. ord. n. 5287/2012).
Nel caso di specie l'appellante non ha dedotto in modo puntuale e specifico ex art. 339, co.
3 c.p.c. il principio regolatore della materia violato dal Giudice di Pace né ha allegato come la regola equitativa individuata dal giudice di primo grado si ponga in contrasto con il principio regolatore limitandosi, di fatto, a sindacare e censurare la valutazione del materiale istruttorio acquisito in atti e la ricostruzione della fattispecie operata dal Giudice di Pace, il che non è ammissibile nell'ambito del giudizio di equità.
L'appello va dunque ritenuto inammissibile, trovando applicazione nel caso di specie l'art. 113 c.p.c. comma secondo (giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c..) e l'art. Art. 339 c.p.c. comma terzo (le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia).
Peraltro, con riferimento ai motivi per i quali può essere appellata una sentenza ex art. 339,
c. 3, c.p.c., la Suprema Corte ha specificato che “in tema di impugnazione delle sentenze del giudice di pace, pronunciate secondo equità, l'appello per violazione dei principi regolatori della materia è inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., qualora non indichi i principi violati e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga con essi in contrasto” (Cfr. Cass. Sez. VI
– 2, ord. n. 3005/2014).
L'appello che denunci la violazione di un principio regolatore della materia deve con chiarezza indicare specificatamente qual è il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che – non essendo oggettivizzati in norme – devono essere individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione (Cfr. Cass. n. 284/2007; Cass. n.
8466/2010).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in
6 dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M.
147/22 secondo lo scaglione di riferimento.
Ricorrono i presupposti per l'applicazione, nella fattispecie in esame, dell'art. 13, co.
1- quater D.P.R. 115/2002 in virtù del quale “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VI Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_3
così provvede:
[...]
1) Dichiara l'appello inammissibile;
2) condanna al pagamento, in favore di , delle Parte_1 Controparte_1
spese di giudizio che si liquidano in euro 662,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% da attribuirsi alla procuratrice Impieri Alessandra Carmen dichiaratasi anticipataria;
3) Dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già versato per l'impugnazione.
Napoli, 11.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Conforti
7