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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/02/2025, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2163/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2163/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Parte_1 Parte_2
Parrilli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Salerno, al Corso G. Garibaldi n. 148, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Fernando M. Gabetta e Umberto d'Aragona, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA e ATTRICE IN RICONVENZIONALE
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 26/02/20, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la esponendo che la aveva Controparte_1 Pt_1 stipulato con quest'ultima, in data 12/01/16, il contratto di prestito personale n. 15732262 per l'importo di € 20.000,00, garantito dal quale coobbligato;
che il tasso soglia ex l. n. Pt_2
108/96, al momento della stipula del contratto, era pari al 18,162% e risultava inferiore al tasso debitore pattuito in contratto, pari al 19,77% se comprensivo delle spese assicurative sostenute;
che invano era stata esperita la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
pagina 1 di 5 Gli attori chiedevano, quindi, accertarsi la nullità del contratto di prestito nella parte relativa alla determinazione dei tassi debitori perché contrari alla normativa vigente al momento della loro pattuizione e, per l'effetto, rideterminarsi l'esatto dare-avere tra le parti depurato da interessi usurari e spese non dovute, nonché condannarsi la convenuta al pagamento della somma di €
5.000,00 a titolo di danni per la violazione dell'art. 21, co. 3bis, Codice del consumo.
Con comparsa di risposta, depositata il 04/06/20, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto delle avverse domande ed, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi l'inadempimento degli attori all'obbligo di rimborso delle rate del finanziamento, con conseguente condanna degli stessi al pagamento dell'importo di € 18.065,08, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, vinte le spese giudiziali.
Veniva disposta ed eseguita CTU, nonchè acquisita documentazione varia.
All'odierna udienza parte convenuta discuteva oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la in Parte_1 Controparte_1
data 12/01/16, con coobbligato , il contratto di prestito personale n. 15732262, Parte_2 per l'importo totale di € 35.473,48, da rimborsare in 84 rate mensili di € 420,43 ciascuna, con TAN dell'11,77% e TAEG del 12,91% ovvero del 19,77% includendo i costi assicurativi.
La , dopo aver onorato le prime 38 rate, ad esclusione di quelle nn. 24, 25, 27 e 28, si Pt_1
rendeva morosa nel pagamento delle rate successive e veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine (cfr. missiva del 31/10/19). Alla data del 31/12/19, residuava un debito complessivo, come emerge dall'estratto conto in atti, di € 18.065,08, di cui € 4.224,26 per rate scadute e non pagate, €
13.570,51 per capitale residuo ed € 270,31 per interessi moratori sul solo capitale.
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte convenuta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avanzata in via riconvenzionale, avendo prodotto il titolo negoziale e la relativa documentazione contabile, avverso la quale gli attori, non contestando il mancato pagamento delle rate rimaste insolute, non hanno sollevato alcuna specifica contestazione.
In particolare, le eccezioni attoree non risultano meritevoli di accoglimento.
L'asserita usurarietà dei tassi debitori applicati è stata, infatti, smentita dalla CTU espletata dal dott. il quale ha rilevato che il tasso soglia p.t. vigente alla data di sottoscrizione Persona_1 del contratto, per la categoria “credito personale”, era pari al 18,1625% (TEGM 11,33%) ed era quindi superiore sia al TEG del contratto (calcolato includendo i costi assicurativi della polizza CPI
PP Banche Standard n. CL/11/042 di € 2.523,36 “Creditor Protection Insurance”), pari al 17,68%, che al TAN, pari all'11,77%.
pagina 2 di 5 E' opportuno sottolineare che, ai fini dell'eventuale superamento del tasso soglia, rileva il TEG, e non il TAEG, del rapporto, sicchè il richiamo al TAEG, operato dagli attori, non risulta pertinente.
Inoltre, anche il tasso di mora, pattuito contrattualmente nella misura del 12,00% nel paragrafo
“Costi in caso di ritardo nel pagamento”, è inferiore alla soglia limite usura per gli interessi di mora, pari al 20,7875%, determinata tenendo conto del tasso medio di mora del 13,43%, ottenuto applicando al TEGM la maggiorazione del 2,1% mediamente stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento.
Occorre, altresì, rammentare che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
Lo stesso principio va applicato anche in relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendosi sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva
pagina 3 di 5 utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
In relazione, poi, alla validità del mutuo con ammortamento “alla francese”, secondo la recente
Cass. n. 27823/23 “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n.
9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile
a un capitale dato”.
La tesi è stata pienamente confermata da Cass. S.U. n. 15130/24, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Infondata, infine, è anche la domanda attorea di risarcimento danni ex art. 21, co. 3bis, d.lgs. n.
206/05, per l'asserita pratica commerciale scorretta tenuta dalla convenuta, posto che non è stata fornita alcuna prova in ordine al fatto che la sia stata “obbligata” a stipulare anche una Pt_1
polizza assicurativa erogata dal medesimo intermediario finanziario quale condizione per la stipula pagina 4 di 5 del contratto di mutuo. Peraltro, la copertura assicurativa accessoria al prestito “de quo” è stata fornita da un soggetto terzo.
Alla luce delle anzidette considerazioni, le domande degli attori vanno rigettate, mentre, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, i medesimi attori vanno condannati, in solido, al pagamento della somma di € 18.065,08, oltre interessi legali dall'01/01/20 al soddisfo.
Le spese giudiziali, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza in solido degli attori e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad
€ 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2163/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dagli attori;
2. accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, condanna Pt_1
e al pagamento, in favore della della
[...] Parte_2 Controparte_1 somma di € 18.065,08, oltre interessi legali dall'01/01/20 al soddisfo;
3. condanna e , in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese processuali, che si liquidano in € 264,00 per spese vive Controparte_1 ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Pone le spese di CTU interamente a carico degli attori.
Salerno, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
Ai sensi dell'art. 52, co. 3, d.lgs. n. 196/2003, si dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, non venga riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 2163/20 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
e , rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppina Parte_1 Parte_2
Parrilli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Salerno, al Corso G. Garibaldi n. 148, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione
ATTORI
E in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Fernando M. Gabetta e Umberto d'Aragona, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele n. 58, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA e ATTRICE IN RICONVENZIONALE
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 26/02/20, e convenivano in Parte_1 Parte_2
giudizio, dinanzi al Tribunale di Salerno, la esponendo che la aveva Controparte_1 Pt_1 stipulato con quest'ultima, in data 12/01/16, il contratto di prestito personale n. 15732262 per l'importo di € 20.000,00, garantito dal quale coobbligato;
che il tasso soglia ex l. n. Pt_2
108/96, al momento della stipula del contratto, era pari al 18,162% e risultava inferiore al tasso debitore pattuito in contratto, pari al 19,77% se comprensivo delle spese assicurative sostenute;
che invano era stata esperita la procedura di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
pagina 1 di 5 Gli attori chiedevano, quindi, accertarsi la nullità del contratto di prestito nella parte relativa alla determinazione dei tassi debitori perché contrari alla normativa vigente al momento della loro pattuizione e, per l'effetto, rideterminarsi l'esatto dare-avere tra le parti depurato da interessi usurari e spese non dovute, nonché condannarsi la convenuta al pagamento della somma di €
5.000,00 a titolo di danni per la violazione dell'art. 21, co. 3bis, Codice del consumo.
Con comparsa di risposta, depositata il 04/06/20, si costituiva la la quale Controparte_1
concludeva per il rigetto delle avverse domande ed, in via riconvenzionale, chiedeva dichiararsi l'inadempimento degli attori all'obbligo di rimborso delle rate del finanziamento, con conseguente condanna degli stessi al pagamento dell'importo di € 18.065,08, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, vinte le spese giudiziali.
Veniva disposta ed eseguita CTU, nonchè acquisita documentazione varia.
All'odierna udienza parte convenuta discuteva oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Dalla documentazione in atti risulta che stipulava con la in Parte_1 Controparte_1
data 12/01/16, con coobbligato , il contratto di prestito personale n. 15732262, Parte_2 per l'importo totale di € 35.473,48, da rimborsare in 84 rate mensili di € 420,43 ciascuna, con TAN dell'11,77% e TAEG del 12,91% ovvero del 19,77% includendo i costi assicurativi.
La , dopo aver onorato le prime 38 rate, ad esclusione di quelle nn. 24, 25, 27 e 28, si Pt_1
rendeva morosa nel pagamento delle rate successive e veniva dichiarata decaduta dal beneficio del termine (cfr. missiva del 31/10/19). Alla data del 31/12/19, residuava un debito complessivo, come emerge dall'estratto conto in atti, di € 18.065,08, di cui € 4.224,26 per rate scadute e non pagate, €
13.570,51 per capitale residuo ed € 270,31 per interessi moratori sul solo capitale.
In considerazione di ciò, deve ritenersi che parte convenuta abbia offerto adeguata prova della propria pretesa creditoria, avanzata in via riconvenzionale, avendo prodotto il titolo negoziale e la relativa documentazione contabile, avverso la quale gli attori, non contestando il mancato pagamento delle rate rimaste insolute, non hanno sollevato alcuna specifica contestazione.
In particolare, le eccezioni attoree non risultano meritevoli di accoglimento.
L'asserita usurarietà dei tassi debitori applicati è stata, infatti, smentita dalla CTU espletata dal dott. il quale ha rilevato che il tasso soglia p.t. vigente alla data di sottoscrizione Persona_1 del contratto, per la categoria “credito personale”, era pari al 18,1625% (TEGM 11,33%) ed era quindi superiore sia al TEG del contratto (calcolato includendo i costi assicurativi della polizza CPI
PP Banche Standard n. CL/11/042 di € 2.523,36 “Creditor Protection Insurance”), pari al 17,68%, che al TAN, pari all'11,77%.
pagina 2 di 5 E' opportuno sottolineare che, ai fini dell'eventuale superamento del tasso soglia, rileva il TEG, e non il TAEG, del rapporto, sicchè il richiamo al TAEG, operato dagli attori, non risulta pertinente.
Inoltre, anche il tasso di mora, pattuito contrattualmente nella misura del 12,00% nel paragrafo
“Costi in caso di ritardo nel pagamento”, è inferiore alla soglia limite usura per gli interessi di mora, pari al 20,7875%, determinata tenendo conto del tasso medio di mora del 13,43%, ottenuto applicando al TEGM la maggiorazione del 2,1% mediamente stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento.
Occorre, altresì, rammentare che la tesi secondo cui gli interessi corrispettivi e quelli moratori andrebbero sommati al fine di valutare il superamento della soglia usuraria è giuridicamente infondata, in quanto, come condivisibilmente sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto, un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non solo ai punti percentuali aggiuntivi, che occorre avere riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” (Cass. n. 26286/19).
Analogamente, anche secondo Cass. n. 31615/21 (conf. Cass. n. 14214/22), “In tema di usura bancaria, ai fini della determinazione del tasso soglia, non è possibile procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi e di interessi moratori, stante la diversa funzione che gli stessi perseguono in relazione alla natura corrispettiva dei primi
e di penale per l'inadempimento dei secondi, sicché è necessario procedere al calcolo separato della loro relativa incidenza, per i primi ricorrendo alle previsioni dell'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996 e per i secondi, ove non citati nella rilevazione dei decreti ministeriali attuativi della citata previsione legislativa, comparando il tasso effettivo globale, aumentato della percentuale di mora, con il tasso effettivo globale medio del periodo di riferimento”.
Lo stesso principio va applicato anche in relazione alla commissione di estinzione anticipata del finanziamento, essendosi sostenuto che “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del
"tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva
pagina 3 di 5 utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (Cass. n. 7352/22, secondo cui, quindi, la natura di penale per il recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratti di voce non computabile ai fini della verifica della non usurarietà).
In relazione, poi, alla validità del mutuo con ammortamento “alla francese”, secondo la recente
Cass. n. 27823/23 “Il metodo "alla francese'' comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata (in tal senso, in tema di interessi convenzionali applicati ai contratti di mutuo e di leasing, v. Cass. n. 16221/2022; Cass. n.
9237/2020; Cass. n. 34677/2022). La capitalizzazione composta è quindi, nel caso di specie, del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile
a un capitale dato”.
La tesi è stata pienamente confermata da Cass. S.U. n. 15130/24, secondo cui “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento
"alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Infondata, infine, è anche la domanda attorea di risarcimento danni ex art. 21, co. 3bis, d.lgs. n.
206/05, per l'asserita pratica commerciale scorretta tenuta dalla convenuta, posto che non è stata fornita alcuna prova in ordine al fatto che la sia stata “obbligata” a stipulare anche una Pt_1
polizza assicurativa erogata dal medesimo intermediario finanziario quale condizione per la stipula pagina 4 di 5 del contratto di mutuo. Peraltro, la copertura assicurativa accessoria al prestito “de quo” è stata fornita da un soggetto terzo.
Alla luce delle anzidette considerazioni, le domande degli attori vanno rigettate, mentre, in accoglimento della domanda riconvenzionale della convenuta, i medesimi attori vanno condannati, in solido, al pagamento della somma di € 18.065,08, oltre interessi legali dall'01/01/20 al soddisfo.
Le spese giudiziali, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza in solido degli attori e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 5.200,01 ad
€ 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 2163/20 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dagli attori;
2. accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, condanna Pt_1
e al pagamento, in favore della della
[...] Parte_2 Controparte_1 somma di € 18.065,08, oltre interessi legali dall'01/01/20 al soddisfo;
3. condanna e , in solido, al pagamento, in favore della Parte_1 Parte_2
delle spese processuali, che si liquidano in € 264,00 per spese vive Controparte_1 ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge. Pone le spese di CTU interamente a carico degli attori.
Salerno, 14 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
Ai sensi dell'art. 52, co. 3, d.lgs. n. 196/2003, si dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, non venga riportata l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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