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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/09/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 398/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania nella Via
Pietro Mascagni n° 40 presso lo studio legale dell'Avv. Emanuele Gullo
( , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE nei confronti
(C.F. - P.IVA , con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, quale impresa designata alla gestione delle istanze di liquidazione riferite al F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Paternò (CT) Cortile Ventura n. 1, presso
1 lo studio legale dell'Avv. Barbara Nicolosi (c.f. ), che la C.F._3
rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: In esito all'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva la condanna, ai Parte_1
sensi dell'art.283 d.lgs. n. 209/2025 lett. a, della Controparte_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente occorsogli il
3 ottobre 2017.
Con la sentenza n.748/2024, pubblicata l'8 febbraio 2024 (nel giudizio iscritto al n.8644/2020 di r.g.), il giudice onorario della Quinta Sezione Civile del Tribunale di
Catania rigettava la domanda proposta dall'attore , ritenendo “non Parte_1
provato, a seguito dell'istruttoria, che il sinistro sia effettivamente avvenuto per effetto dello scontro con un veicolo rimasto non identificato”, e lo condannava alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.300,00, nei confronti della società convenuta, ponendo, infine, le spese di CTU a suo totale carico.
Con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2024, proponeva Parte_1
appello avverso la menzionata sentenza, con un unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio la , che chiedeva il rigetto del Controparte_1
proposto appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della impugnata sentenza e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
All'udienza del 24-09-2024, la Corte rinviava la causa, per la discussione orale all'udienza del 23.09.2025, assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
Infine, all'udienza del 23 settembre 2025, al termine della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, articolato motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della ricostruzione fattuale della vicenda operata dal giudice di prime cure e la fondatezza della sua pretesa risarcitoria, assumendo la responsabilità del conducente della vettura
Fiat Punto di colore scuro (rimasta ignoto) nella causazione del sinistro.
L'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale probatorio, rilevando che l'esito dell'istruttoria aveva confermato la fondatezza della propria domanda di risarcimento del danno.
In particolare, sostiene l'appellante che: a) il giudice di primo grado ha errato nell'individuare nella condotta negligente della vittima la causa esclusiva del sinistro;
b) la ricostruzione del fatto deve avvenire secondo quelle che sono state le risultanze dell'istruttoria al riguardo e se si valutano, in maniera unitaria, le dichiarazioni dei testimoni, le risultanze della CTU medico legale, e la documentazione fotografica da lui prodotta, il nesso di causalità risulta certamente e ampiamente provato.
Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.
Va in primo luogo rilevato che la Suprema Corte di cassazione ha stabilito che, nelle ipotesi di richieste di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, il danneggiato
“deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato” (Cass. III, sent. n. 12304 del 10.06.2005).
Ed ancora, nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato “il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non fosse identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza”
(Cass. civ. n. 10540/2023; cass. civ. n. 23710/2016).
Nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato -. come nella fattispecie- ai sensi dell'art. 283, lettera a) del decreto legislativo n. 209/2005, il giudizio, quindi, dovrà essere particolarmente rigoroso
3 perché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili (Cass. civ. n. 2493/2016). Cont coniugati i superiori principi giurisprudenziali (cui va prestata adesione) con le risultanze processuali, va condiviso l'apprezzamento del primo giudice secondo cui la prova circa l'imputabilità del sinistro ad un veicolo non identificato non è stata raggiunta.
Il Tribunale, difatti, ha adeguatamente ed esaustivamente motivato la propria decisione (di rigetto della domanda risarcitoria), basandola su quanto emerso dall'istruttoria espletata in corso di causa e mettendo, altresì, in evidenza il proprio condivisibile giudizio di inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, e . Testimone_1 Testimone_2
In particolare, la teste ha narrato circostanze che possono riferirsi Tes_1
esclusivamente alle fasi successive al verificarsi del sinistro in quanto ha dichiarato di aver “sentito il rumore causato dallo scontro” e di aver “visto la collisione tra i due mezzi” e, dunque, appare verosimile che la teste abbia prestato attenzione all'accaduto solo dopo aver sentito il rumore dello scontro (tant'è che non è stata in grado di indicare la direzione del ciclomotore perché “ intenta a stendere i panni”).
Ha inoltre dichiarato che l'infortunato non era cosciente (laddove invece viene attestato dai medici del primo soccorso che era sveglio e collaborante).
L'altro testimone ( ) ha, invece, dichiarato che “l'autovettura, che Testimone_2
procedeva su via Magenta, immettendosi in via Caprera, ha investito il ciclomotore che era fermo su via Caprera” e che l'autovettura si allontanava “a velocità piuttosto sostenuta” fornendo, dunque, una versione dei fatti non coincidente con quella esposta (in citazione) dallo stesso danneggiato secondo cui (lo stesso) Pt_1
“transitava regolarmente su via Caprera” a bordo del motociclo (e, quindi, non si
4 trovava fermo) e neppure con quella fornita dalla stessa testimone in punto Tes_1
di velocità dello stesso mezzo pirata che, a suo dire, “procedeva a velocità non adeguata” diversamente dalla deposizione resa dal teste Tes_2
Oltre a tali incongruenze appare, infine, strano e inspiegabile che nessuno dei due testi oculari sia stato in grado di individuare la targa dell'asserita auto pirata, bensì solo il colore (scuro), malgrado entrambi abbiano dichiarato di trovarsi proprio sui luoghi in questione e di aver visto chiaramente l'intera dinamica del sinistro: la teste ha dichiarato che aveva una buona visuale del luogo “essendo in balcone Tes_1
intenta a stendere i panni” e il teste ha riferito che si trovava “vicino” al Tes_2
luogo dell'impatto.
In definitiva, le due deposizioni testimoniali, anche complessivamente valutate, appaiono non pienamente convincenti probatoriamente e, come tali, non attendibili e, comunque, non utilizzabili in senso affermativo dell'effettiva sussistenza di una condotta colposa del conducente del veicolo sconosciuto nella verificazione del dedotto sinistro stradale.
Nè le altre risultanze processuali forniscono precise e univoche indicazioni probatorie circa il coinvolgimento nel sinistro di un'auto “pirata” e la conseguente ricorrenza degli elementi costitutivi della dedotta responsabilità del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada.
Va infatti osservato:
a) quanto alla 'storicità' del fatto, che non risulta alcun intervento di Polizia
Municipale o di altre Forze dell'Ordine; b) sulla veridicità dell'asserito sinistro, che il sebbene fosse rimasto vittima di un reato (omissione di soccorso, oltre che Pt_1
lesioni personali gravi), non ha avvertito la necessità e/o l'opportunità di segnalare che era stato vittima di investimento da parte di un'auto non identificata, ma si è limitato a riferire genericamente che il fatto era avvenuto per “incidente stradale”
(così nel referto P.S. Ospedale Garibaldi, prodotto in atti), né tale circostanza è stata successivamente riferita ai sanitari di turno – che avrebbero avuto obbligo di denuncia ex artt. 361 c.p. e 334 c.p.p.- o al posto di polizia presso il nosocomio, e ciò
5 anche al fine di consentire l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria dirette ad individuare l'autore del fatto illecito de quo;
c) va altresì rilevato che l'appellante risulta avere sporto denuncia – querela contro ignoti - relativamente al dedotto sinistro stradale del 3 ottobre 2017 - ai Carabinieri della Stazione di Piazza Dante soltanto due mesi dopo i fatti, indicando oltretutto solo il nominativo della teste
; d) infine, la documentazione fotografica relativa ai pretesi danni subiti dal Tes_1
motociclo condotto dal non prova alcunché, in quanto tutti i rilievi Pt_1
fotografici – prodotti in primo grado- sono privi di data e di qualsiasi altro elemento come la targa dal quale possa evincersi che trattasi effettivamente del ciclomotore coinvolto nel sinistro per cui è causa.
Alla stregua delle superiori considerazioni, appare quindi corretta la ratio decidendi posta dal giudice di prime cure a sostegno della sua statuizione di rigetto delle domande del di risarcimento di danni (ratio decidendi imperniata sul Pt_1
particolare rigore probatorio che deve caratterizzare i giudizi promossi nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e sulla non piena attendibilità delle sopra richiamate deposizioni testimoniali, condivisibilmente considerate, dalla sentenza impugnata, come gli unici -e, giusta quanto sopra esposto, insufficienti- elementi a sostegno delle stesse domande).
Il proposto appello va, quindi, rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dalla vigente tariffa forense, applicati in misura intermedia tra i valori minimi e quelle medi (D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, avuto riguardo all'effettiva attività difensiva (con esclusione della fase istruttoria che va liquidata secondo i valori minimi, in mancanza di una specifica attività istruttoria).
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
6 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13 (per l'obbligo di rendere la presente dichiarazione anche in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, v. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 398/2024 R.G.A.C., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza inter partes Parte_1
n.748/2024 pubblicata l'8 febbraio 2024 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento n. 8644/2020 R.G.); condanna l'appellante, in favore dell al pagamento Controparte_1
delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 5.923,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.400,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase della trattazione ed euro 2.000,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
da' atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 25.9.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Giovanni Dipietro - Presidente
2) Dott.ssa Maria Stella Arena - Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo Lo Truglio - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(c.f. ) nato a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1
ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in Catania nella Via
Pietro Mascagni n° 40 presso lo studio legale dell'Avv. Emanuele Gullo
( , che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
C.F._2
APPELLANTE nei confronti
(C.F. - P.IVA , con Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, quale impresa designata alla gestione delle istanze di liquidazione riferite al F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Paternò (CT) Cortile Ventura n. 1, presso
1 lo studio legale dell'Avv. Barbara Nicolosi (c.f. ), che la C.F._3
rappresenta e difende giusta procura in atti;
APPELLATA
CONCLUSIONI: In esito all'udienza di discussione orale del 23 settembre 2025, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, chiedeva la condanna, ai Parte_1
sensi dell'art.283 d.lgs. n. 209/2025 lett. a, della Controparte_1
quale impresa designata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'incidente occorsogli il
3 ottobre 2017.
Con la sentenza n.748/2024, pubblicata l'8 febbraio 2024 (nel giudizio iscritto al n.8644/2020 di r.g.), il giudice onorario della Quinta Sezione Civile del Tribunale di
Catania rigettava la domanda proposta dall'attore , ritenendo “non Parte_1
provato, a seguito dell'istruttoria, che il sinistro sia effettivamente avvenuto per effetto dello scontro con un veicolo rimasto non identificato”, e lo condannava alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 5.300,00, nei confronti della società convenuta, ponendo, infine, le spese di CTU a suo totale carico.
Con atto di citazione notificato in data 13 marzo 2024, proponeva Parte_1
appello avverso la menzionata sentenza, con un unico motivo di gravame.
Si costituiva in giudizio la , che chiedeva il rigetto del Controparte_1
proposto appello, in quanto infondato in fatto e in diritto, con conferma della impugnata sentenza e la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio.
All'udienza del 24-09-2024, la Corte rinviava la causa, per la discussione orale all'udienza del 23.09.2025, assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali.
Infine, all'udienza del 23 settembre 2025, al termine della discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico, articolato motivo di gravame, l'appellante deduce l'erroneità della ricostruzione fattuale della vicenda operata dal giudice di prime cure e la fondatezza della sua pretesa risarcitoria, assumendo la responsabilità del conducente della vettura
Fiat Punto di colore scuro (rimasta ignoto) nella causazione del sinistro.
L'appellante lamenta l'erronea valutazione del materiale probatorio, rilevando che l'esito dell'istruttoria aveva confermato la fondatezza della propria domanda di risarcimento del danno.
In particolare, sostiene l'appellante che: a) il giudice di primo grado ha errato nell'individuare nella condotta negligente della vittima la causa esclusiva del sinistro;
b) la ricostruzione del fatto deve avvenire secondo quelle che sono state le risultanze dell'istruttoria al riguardo e se si valutano, in maniera unitaria, le dichiarazioni dei testimoni, le risultanze della CTU medico legale, e la documentazione fotografica da lui prodotta, il nesso di causalità risulta certamente e ampiamente provato.
Il motivo non è fondato per le ragioni che seguono.
Va in primo luogo rilevato che la Suprema Corte di cassazione ha stabilito che, nelle ipotesi di richieste di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia, il danneggiato
“deve provare che il sinistro si è verificato per la condotta dolosa o colposa del conducente di un veicolo non identificato” (Cass. III, sent. n. 12304 del 10.06.2005).
Ed ancora, nel caso di sinistro cagionato da veicolo non identificato “il danneggiato, esaurito lo spatium deliberandi previsto dalla legge, potrà agire nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada allegando e provando, oltre al fatto che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo, che quest'ultimo non fosse identificabile in forza di circostanze obiettive, non dipendenti da sua negligenza”
(Cass. civ. n. 10540/2023; cass. civ. n. 23710/2016).
Nel caso in cui si deduca che il sinistro sia stato causato da un veicolo non identificato -. come nella fattispecie- ai sensi dell'art. 283, lettera a) del decreto legislativo n. 209/2005, il giudizio, quindi, dovrà essere particolarmente rigoroso
3 perché il Fondo di garanzia per le vittime della strada, essendo materialmente estraneo ai fatti in contestazione, non è in grado di opporre alcunché a domande generiche e imprecisate e/o fondate su prove generiche, approssimative o intrinsecamente inattendibili (Cass. civ. n. 2493/2016). Cont coniugati i superiori principi giurisprudenziali (cui va prestata adesione) con le risultanze processuali, va condiviso l'apprezzamento del primo giudice secondo cui la prova circa l'imputabilità del sinistro ad un veicolo non identificato non è stata raggiunta.
Il Tribunale, difatti, ha adeguatamente ed esaustivamente motivato la propria decisione (di rigetto della domanda risarcitoria), basandola su quanto emerso dall'istruttoria espletata in corso di causa e mettendo, altresì, in evidenza il proprio condivisibile giudizio di inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi, e . Testimone_1 Testimone_2
In particolare, la teste ha narrato circostanze che possono riferirsi Tes_1
esclusivamente alle fasi successive al verificarsi del sinistro in quanto ha dichiarato di aver “sentito il rumore causato dallo scontro” e di aver “visto la collisione tra i due mezzi” e, dunque, appare verosimile che la teste abbia prestato attenzione all'accaduto solo dopo aver sentito il rumore dello scontro (tant'è che non è stata in grado di indicare la direzione del ciclomotore perché “ intenta a stendere i panni”).
Ha inoltre dichiarato che l'infortunato non era cosciente (laddove invece viene attestato dai medici del primo soccorso che era sveglio e collaborante).
L'altro testimone ( ) ha, invece, dichiarato che “l'autovettura, che Testimone_2
procedeva su via Magenta, immettendosi in via Caprera, ha investito il ciclomotore che era fermo su via Caprera” e che l'autovettura si allontanava “a velocità piuttosto sostenuta” fornendo, dunque, una versione dei fatti non coincidente con quella esposta (in citazione) dallo stesso danneggiato secondo cui (lo stesso) Pt_1
“transitava regolarmente su via Caprera” a bordo del motociclo (e, quindi, non si
4 trovava fermo) e neppure con quella fornita dalla stessa testimone in punto Tes_1
di velocità dello stesso mezzo pirata che, a suo dire, “procedeva a velocità non adeguata” diversamente dalla deposizione resa dal teste Tes_2
Oltre a tali incongruenze appare, infine, strano e inspiegabile che nessuno dei due testi oculari sia stato in grado di individuare la targa dell'asserita auto pirata, bensì solo il colore (scuro), malgrado entrambi abbiano dichiarato di trovarsi proprio sui luoghi in questione e di aver visto chiaramente l'intera dinamica del sinistro: la teste ha dichiarato che aveva una buona visuale del luogo “essendo in balcone Tes_1
intenta a stendere i panni” e il teste ha riferito che si trovava “vicino” al Tes_2
luogo dell'impatto.
In definitiva, le due deposizioni testimoniali, anche complessivamente valutate, appaiono non pienamente convincenti probatoriamente e, come tali, non attendibili e, comunque, non utilizzabili in senso affermativo dell'effettiva sussistenza di una condotta colposa del conducente del veicolo sconosciuto nella verificazione del dedotto sinistro stradale.
Nè le altre risultanze processuali forniscono precise e univoche indicazioni probatorie circa il coinvolgimento nel sinistro di un'auto “pirata” e la conseguente ricorrenza degli elementi costitutivi della dedotta responsabilità del Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada.
Va infatti osservato:
a) quanto alla 'storicità' del fatto, che non risulta alcun intervento di Polizia
Municipale o di altre Forze dell'Ordine; b) sulla veridicità dell'asserito sinistro, che il sebbene fosse rimasto vittima di un reato (omissione di soccorso, oltre che Pt_1
lesioni personali gravi), non ha avvertito la necessità e/o l'opportunità di segnalare che era stato vittima di investimento da parte di un'auto non identificata, ma si è limitato a riferire genericamente che il fatto era avvenuto per “incidente stradale”
(così nel referto P.S. Ospedale Garibaldi, prodotto in atti), né tale circostanza è stata successivamente riferita ai sanitari di turno – che avrebbero avuto obbligo di denuncia ex artt. 361 c.p. e 334 c.p.p.- o al posto di polizia presso il nosocomio, e ciò
5 anche al fine di consentire l'espletamento di indagini di polizia giudiziaria dirette ad individuare l'autore del fatto illecito de quo;
c) va altresì rilevato che l'appellante risulta avere sporto denuncia – querela contro ignoti - relativamente al dedotto sinistro stradale del 3 ottobre 2017 - ai Carabinieri della Stazione di Piazza Dante soltanto due mesi dopo i fatti, indicando oltretutto solo il nominativo della teste
; d) infine, la documentazione fotografica relativa ai pretesi danni subiti dal Tes_1
motociclo condotto dal non prova alcunché, in quanto tutti i rilievi Pt_1
fotografici – prodotti in primo grado- sono privi di data e di qualsiasi altro elemento come la targa dal quale possa evincersi che trattasi effettivamente del ciclomotore coinvolto nel sinistro per cui è causa.
Alla stregua delle superiori considerazioni, appare quindi corretta la ratio decidendi posta dal giudice di prime cure a sostegno della sua statuizione di rigetto delle domande del di risarcimento di danni (ratio decidendi imperniata sul Pt_1
particolare rigore probatorio che deve caratterizzare i giudizi promossi nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada e sulla non piena attendibilità delle sopra richiamate deposizioni testimoniali, condivisibilmente considerate, dalla sentenza impugnata, come gli unici -e, giusta quanto sopra esposto, insufficienti- elementi a sostegno delle stesse domande).
Il proposto appello va, quindi, rigettato.
Le spese processuali del presente giudizio di appello seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri previsti dalla vigente tariffa forense, applicati in misura intermedia tra i valori minimi e quelle medi (D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle), per le cause di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00, avuto riguardo all'effettiva attività difensiva (con esclusione della fase istruttoria che va liquidata secondo i valori minimi, in mancanza di una specifica attività istruttoria).
Atteso il rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, in virtù del quale, quando l'impugnazione è respinta integralmente, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore
6 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione principale, ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13 (per l'obbligo di rendere la presente dichiarazione anche in caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, v. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 398/2024 R.G.A.C., rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza inter partes Parte_1
n.748/2024 pubblicata l'8 febbraio 2024 del Tribunale di Catania (resa nel procedimento n. 8644/2020 R.G.); condanna l'appellante, in favore dell al pagamento Controparte_1
delle spese del presente giudizio di appello, che liquida in complessivi euro 5.923,00 per compensi di avvocato (di cui euro 1.400,00 per fase di studio, euro 1.000,00 per fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase della trattazione ed euro 2.000,00 per fase decisionale), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi;
da' atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1 - quater, del D.P.R. n.
115/2002) per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma
1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso in data 25.9.2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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