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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/05/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13035/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13035/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FARIELLO SONIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FARIELLO SONIA
ATTORE contro
(C.F. ), e per essa e per CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 essa con il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA, elettivamente Controparte_3
domiciliata in LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9 00196 ROMA presso il difensore avv.
FIORETTI ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e reietta, in via preliminare: pagina 1 di 8 Per i motivi esposti in narrativa, rigettare – qualora richiesta – la domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto, siccome l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale: per i motivi esposti in narrativa e alla luce delle eccezioni svolte, dichiarare illegittimo, nullo e/o inefficace e/o comunque annullare e revocare il decreto ingiuntivo n.3033/2024 (RG. 8550/2024) emesso dal Tribunale di Brescia, dott. De Leonardis, in data 26.08.2024, pubblicato il 27.08.2024, notificato in data 13.09.2024 rigettando integralmente tutte le domande con esso proposte, siccome infondate, sia in fatto che in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dal sig. alla Parte_1 convenuta opposta;
per i motivi esposti in narrativa, condannare l'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alle spese e al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere sussistente la titolarità del diritto di credito e la legittimazione attiva da parte di e non accogliere i motivi di Controparte_1 opposizione, ridurre in via equitativa la somma richiesta da quest'ultima per interessi moratori;
In ogni caso: refusione integrale delle spese di mediazione e di lite.
In via istruttoria: con ogni riserva consentita ex lege di dedurre, controdedurre, produrre, capitolare, indicare mezzi di prova e quant'altro nei termini ex art. 171 ter c.p.c.
Per parte convenuta:
“Contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito:
▪ In via preliminare:
- concedere l'esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 3033/2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
- respingere tutte le domande avversarie per le eccepite carenze assertive;
Nel merito, in via principale:
- respingere, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'opposizione promossa dal signor Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 3033 del 27.08.2024 del Tribunale di
Brescia (R.G. n. 8550/2024);
▪ Nel merito, in via subordinata:
pagina 2 di 8 - Nella sola non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto, condannare l'opponente signor Pt_1
a pagare a favore di l'importo di euro 105.599,52 ovvero il diverso importo,
[...] Controparte_1 maggiore o minore, che risultasse dovuto in esito all'istruttoria di causa, oltre gli interessi successivi come richiesti nel ricorso monitorio.
Con vittoria di spese e compenso di causa, anche della procedura monitoria”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto n. 3033/2024 (RG n. 8550/2024) con cui gli era stato ingiunto, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di euro 105.599,52, oltre interessi e spese, quale residuo di un contratto di mutuo ipotecario n. 780209 stipulato da e con CP_4 Parte_2 [...]
, pagamento da effettuarsi a allegata cessionaria del credito, e per Controparte_5 Controparte_6
essa alla mandataria e per essa alla sua mandataria Controparte_2 [...]
Controparte_3
In particolare, l'attore opponente eccepiva il difetto di titolarità del credito in capo a parte convenuta opposta, la nullità della fideiussione in quanto redatta in conformità ad un modulo ABI ritenuto frutto di intese illegittime, l'invalidità di alcune clausole contrattuali in quanto vessatorie ai sensi della normativa consumeristica, la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ., l'omessa preventiva escussione dei debitori principali e l'errata applicazione degli interessi moratori.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle allegazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate
I. La linea di credito
Risulta pacifica e documentalmente provata la stipulazione, in data 10.09.2007, tra e Parte_1 [...]
di un contratto di fideiussione specifica a garanzia di un contratto di mutuo Controparte_7 fondiario stipulato da quest'ultima con e il 24.10.2007, anch'esso CP_4 Parte_2
documentalmente provato. pagina 3 di 8 Parimenti, risulta pacifico il mancato pagamento delle somme dovute da parte dei mutuatari rimasti debitori, al 30 ottobre 2015, della somma di euro 124.559,36, determinanti la risoluzione del relativo contratto.
II. La titolarità del credito
Parte convenuta opposta ha allegato, in sede monitoria, la sua qualità di cessionaria del credito oggetto del presente giudizio in forza di contratto di cessione del 20 luglio 2018 agli effetti della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, con Unione di Banche Italiane S.p.a. (Ubi Banca S.p.A.) (doc. 5 fascicolo monitorio).
Parte attrice opponente contesta l'idoneità della pubblicazione effettuata in G.U. a provare l'intervenuta cessione nonché ad identificare i singoli crediti ceduti.
Ciò premesso, questo Giudice condivide la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'intervenuta cessione esenta unicamente il cessionario dalla notifica del debitore ceduto, ma non costituisce prova dell'intervenuta cessione, pertanto “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” (cfr. Cassazione ordinanza 3405, 6 febbraio 2024 alla cui motivazione si rinvia).
Peraltro, la prova di tale cessione può essere fornita liberamente, non essendo soggetta a particolari vincoli di forma, sicché “la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass.
17944/2023).
Nel caso de quo deve ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito avendo parte convenuta opposta prodotto, in sede monitoria, l'estratto della Gazzetta Ufficiale con l'allegato elenco dei crediti ceduti (nel quale è compreso il credito per cui è causa identificato con i numeri indicati nel saldaconto certificato) e, in sede di opposizione, e più precisamente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., una dichiarazione di Intesa San Paolo S.p.A., incorporante Unione di Banche Italiane S.p.A., di attestazione della comprensione del credito, oggetto del presente giudizio, tra quelli oggetto di cessione in blocco a
Co
. (doc. 5). CP_1
Tali documentazioni sono sicuramente sufficienti a dimostrare la titolarità del credito in capo a parte pagina 4 di 8 convenuta opposta nonché l'inclusione della posizione creditoria tra quelle cedute tramite cessione di crediti in blocco.
III. La qualifica del rapporto contrattuale
Non è in contestazione tra le parti che il contratto per cui è causa sia qualificabile quale fideiussione.
Tale conclusione è condivisa da questo G.I., bastando rilevare sul punto che la clausola che impone al fideiussore di pagare “immediatamente” a semplice richiesta scritta non contiene alcune deroga al disposto dell'art. 1954 cod. civ. in forza del quale il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
La clausola che prevede il pagamento immediato, infatti, non è incompatibile con la possibilità, per il garante, di far valere le eccezioni del debitore principale successivamente al pagamento, in analogia ad una clausola “solve et repete”.
IV. La qualifica di consumatore di parte attrice e la vessatorietà della clausola
Parte attrice opponente eccepisce la nullità delle clausole presenti nel contratto di fideiussione poiché vessatorie ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo.
In particolare eccepisce la nullità della clausola di debenza degli interessi moratori, spese giudiziarie e oneri tributari di cui all'art.1; della clausola di reviviscenza di cui all'art 2; della clausola di estensione della fideiussione alle obbligazioni successive al recesso di cui all'art. 4 clausola;
della clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c. di cui all'art. 7; della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta di cui all'art. 8; della clausola di sopravvivenza di cui all'art. 9; della clausola di limitazione delle eccezioni in caso di recesso della banca di cui all'art. 10 ed, infine, della clausola di inopponibilità dell'estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori di cui all'art. 11.
Risulta fondata l'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione ex art. 1419 c.c., in ragione della nullità della clausola derogatoria alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons., stante la natura di consumatore di parte attrice opponente.
Pacifica la qualifica di consumatore del garante, non risultando dagli atti che abbia prestato garanzia nell'ambito della propria attività professionale si osserva che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza, la deroga dell'art. 1957 c.c. ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. e dell'art. 33 del Codice del Consumo (Cass. Civ. n. 27558/2023).
pagina 5 di 8 In considerazione di quanto sopra deve ritenersi nulla la clausola n. 7 del regolamento contrattuale per cui è causa di deroga all'art. 1957 c.c.
Parte convenuta ha allegato che, in forza di consolidata giurisprudenza, l'art. 1957 cod. civ. non troverebbe applicazione nel caso in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento come previsto nel caso in esame nella clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ.
A tal fine vengono richiamati diversi precedenti (Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 2827/1994; Cass. n.
5373/1987; Cass. n. 5525/1983; Cass. n. 2901/1980; Cass. n. 2899/1980; Cass. n. 794/1976).
Peraltro, dalla lettura della stessa giurisprudenza richiamata, si evince che, alla base di tale statuizione, vi è il rilievo secondo il quale la pattuizione che correla la durata della fideiussione all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale costituisce una deroga espressa all'art. 1957 cod. civ.
(“Allo scopo è sufficiente osservare che, come più sopra ricordato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1957 c.c., una espressa pattuizione è richiesta dalla norma solo per ridurre il termine di decadenza da sei a due mesi e non per escluderlo, poiché se le parti non hanno espressamente limitato la responsabilità del fideiussore allo stesso termine dell'obbligazione principale, vige il termine semestrale di decadenza, a meno che le stesse parti, sganciando completamente l'obbligazione del fideiussore dalla scadenza dell'obbligazione, abbiano correlato l'obbligazione fideiussoria non alla scadenza dell'obbligazione principale ma all'integrale soddisfacimento di questa, nel quale ultimo caso
l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza.
In applicazione di questo principio, la Corte di appello ha ritenuto che la clausola della polizza fideiussoria, la quale prevedeva che la garanzia prestata avrebbe avuto efficacia fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto cui la fideiussione stessa si riferiva, costituisse una deroga espressa alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., atteso che la durata della garanzia era stata, con detta clausola, non più collegata al termine di scadenza dell'obbligazione e correlata, invece, al completo soddisfacimento da parte del debitore principale di tutti i diritti vantati dal creditore.
Premesso che l'accertamento della volontà delle parti e della portata di una clausola contrattuale è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e che, nella specie, la Corte di appello ha dato congrua e logica motivazione in ordine alle ragioni che l'hanno indotta ad attribuire alla clausola il significato sopra specificato, argomentando dal tenore della stessa e dal suo valore nell'economia del contratto stipulato tra le parti, per cui anche sotto questo profilo la sentenza impugnata si sottrae alle
pagina 6 di 8 censure della ricorrente, questa Corte non può rilevare che l'ulteriore censura svolta dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, non è idonea a raggiungere lo scopo che si prefigge, ove solo si consideri che essa attinge un argomento della sentenza svolto ad abundantiam, come è reso evidente dal fatto che la Corte di merito lo ha utilizzato solo a conferma - "comprova" è il termine usato in motivazione - dell'argomento in precedenza svolto, da solo idoneo a sorreggere il convincimento manifestato circa la portata della clausola ed il significato ad essa da attribuire…” cfr. C. Cass.
2827/1994 in parte motiva).
Sicché anche la clausola che correla la durata della fideiussione all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale costituendo pattuizione in deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi valida.
Né l'art. 1957 cod. civ. è incompatibile con la clausola di pagamento “a prima richiesta” come statuito da C. Cass. 34678/24 alla cui motivazione si rinvia.
V. La decadenza dal beneficio del termine
Nel caso del contratto di mutuo il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata o della data nella quale si è verificata la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
Alla luce di quanto sopra, rilevato che l'istituto di credito è receduto dal contratto con comunicazione del 30 ottobre 2015 - come risulta dai documenti allegati al ricorso monitorio - la prima azione giudiziaria intrapresa nei confronti dei debitori principali risulta successiva alla scadenza del semestre: il precetto è del luglio del 2016 mentre il pignoramento del successivo mese di dicembre.
Quanto al fatto che solo l'azione giudiziaria sia idonea ad impedire la decadenza basti il rinvio alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre cfr. Cass. Civ. n. 25197/2023).
VI. La revoca del decreto ingiuntivo
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione posta da parte attrice opponente deve essere accolta e, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza determina l'assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate da parte attrice.
pagina 7 di 8 VII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, nell'importo di euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Deve rigettarsi la richiesta formulata da parte attrice di condanna di parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alle spese e al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, non sussistendone in concreto gli estremi, non insiti nella mera soccombenza e non meglio delineati dallo stesso opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3033/2024;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione V CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Busato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13035/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FARIELLO SONIA, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FARIELLO SONIA
ATTORE contro
(C.F. ), e per essa e per CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 essa con il patrocinio dell'avv. FIORETTI ANDREA, elettivamente Controparte_3
domiciliata in LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9 00196 ROMA presso il difensore avv.
FIORETTI ANDREA
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Brescia adito, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria del caso, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa e reietta, in via preliminare: pagina 1 di 8 Per i motivi esposti in narrativa, rigettare – qualora richiesta – la domanda di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo qui opposto, siccome l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione;
nel merito, in via principale: per i motivi esposti in narrativa e alla luce delle eccezioni svolte, dichiarare illegittimo, nullo e/o inefficace e/o comunque annullare e revocare il decreto ingiuntivo n.3033/2024 (RG. 8550/2024) emesso dal Tribunale di Brescia, dott. De Leonardis, in data 26.08.2024, pubblicato il 27.08.2024, notificato in data 13.09.2024 rigettando integralmente tutte le domande con esso proposte, siccome infondate, sia in fatto che in diritto, dichiarando che nulla è dovuto dal sig. alla Parte_1 convenuta opposta;
per i motivi esposti in narrativa, condannare l'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alle spese e al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il giudice dovesse ritenere sussistente la titolarità del diritto di credito e la legittimazione attiva da parte di e non accogliere i motivi di Controparte_1 opposizione, ridurre in via equitativa la somma richiesta da quest'ultima per interessi moratori;
In ogni caso: refusione integrale delle spese di mediazione e di lite.
In via istruttoria: con ogni riserva consentita ex lege di dedurre, controdedurre, produrre, capitolare, indicare mezzi di prova e quant'altro nei termini ex art. 171 ter c.p.c.
Per parte convenuta:
“Contrariis reiectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito:
▪ In via preliminare:
- concedere l'esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 3033/2024, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
- respingere tutte le domande avversarie per le eccepite carenze assertive;
Nel merito, in via principale:
- respingere, in quanto infondata in fatto e in diritto, l'opposizione promossa dal signor Parte_1
e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 3033 del 27.08.2024 del Tribunale di
Brescia (R.G. n. 8550/2024);
▪ Nel merito, in via subordinata:
pagina 2 di 8 - Nella sola non creduta ipotesi di mancata conferma del decreto, condannare l'opponente signor Pt_1
a pagare a favore di l'importo di euro 105.599,52 ovvero il diverso importo,
[...] Controparte_1 maggiore o minore, che risultasse dovuto in esito all'istruttoria di causa, oltre gli interessi successivi come richiesti nel ricorso monitorio.
Con vittoria di spese e compenso di causa, anche della procedura monitoria”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio l'odierno attore proponeva opposizione avverso il decreto n. 3033/2024 (RG n. 8550/2024) con cui gli era stato ingiunto, in qualità di fideiussore, il pagamento della somma di euro 105.599,52, oltre interessi e spese, quale residuo di un contratto di mutuo ipotecario n. 780209 stipulato da e con CP_4 Parte_2 [...]
, pagamento da effettuarsi a allegata cessionaria del credito, e per Controparte_5 Controparte_6
essa alla mandataria e per essa alla sua mandataria Controparte_2 [...]
Controparte_3
In particolare, l'attore opponente eccepiva il difetto di titolarità del credito in capo a parte convenuta opposta, la nullità della fideiussione in quanto redatta in conformità ad un modulo ABI ritenuto frutto di intese illegittime, l'invalidità di alcune clausole contrattuali in quanto vessatorie ai sensi della normativa consumeristica, la decadenza dalla garanzia ex art. 1957 cod. civ., l'omessa preventiva escussione dei debitori principali e l'errata applicazione degli interessi moratori.
Si costituiva la convenuta opposta che, contestata la fondatezza delle allegazioni attoree, chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe indicate
I. La linea di credito
Risulta pacifica e documentalmente provata la stipulazione, in data 10.09.2007, tra e Parte_1 [...]
di un contratto di fideiussione specifica a garanzia di un contratto di mutuo Controparte_7 fondiario stipulato da quest'ultima con e il 24.10.2007, anch'esso CP_4 Parte_2
documentalmente provato. pagina 3 di 8 Parimenti, risulta pacifico il mancato pagamento delle somme dovute da parte dei mutuatari rimasti debitori, al 30 ottobre 2015, della somma di euro 124.559,36, determinanti la risoluzione del relativo contratto.
II. La titolarità del credito
Parte convenuta opposta ha allegato, in sede monitoria, la sua qualità di cessionaria del credito oggetto del presente giudizio in forza di contratto di cessione del 20 luglio 2018 agli effetti della legge sulla cartolarizzazione e dell'art. 58 TUB, con Unione di Banche Italiane S.p.a. (Ubi Banca S.p.A.) (doc. 5 fascicolo monitorio).
Parte attrice opponente contesta l'idoneità della pubblicazione effettuata in G.U. a provare l'intervenuta cessione nonché ad identificare i singoli crediti ceduti.
Ciò premesso, questo Giudice condivide la giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale in caso di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'intervenuta cessione esenta unicamente il cessionario dalla notifica del debitore ceduto, ma non costituisce prova dell'intervenuta cessione, pertanto “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto” (cfr. Cassazione ordinanza 3405, 6 febbraio 2024 alla cui motivazione si rinvia).
Peraltro, la prova di tale cessione può essere fornita liberamente, non essendo soggetta a particolari vincoli di forma, sicché “la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito” (Cass.
17944/2023).
Nel caso de quo deve ritenersi raggiunta la prova della titolarità del credito avendo parte convenuta opposta prodotto, in sede monitoria, l'estratto della Gazzetta Ufficiale con l'allegato elenco dei crediti ceduti (nel quale è compreso il credito per cui è causa identificato con i numeri indicati nel saldaconto certificato) e, in sede di opposizione, e più precisamente nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., una dichiarazione di Intesa San Paolo S.p.A., incorporante Unione di Banche Italiane S.p.A., di attestazione della comprensione del credito, oggetto del presente giudizio, tra quelli oggetto di cessione in blocco a
Co
. (doc. 5). CP_1
Tali documentazioni sono sicuramente sufficienti a dimostrare la titolarità del credito in capo a parte pagina 4 di 8 convenuta opposta nonché l'inclusione della posizione creditoria tra quelle cedute tramite cessione di crediti in blocco.
III. La qualifica del rapporto contrattuale
Non è in contestazione tra le parti che il contratto per cui è causa sia qualificabile quale fideiussione.
Tale conclusione è condivisa da questo G.I., bastando rilevare sul punto che la clausola che impone al fideiussore di pagare “immediatamente” a semplice richiesta scritta non contiene alcune deroga al disposto dell'art. 1954 cod. civ. in forza del quale il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
La clausola che prevede il pagamento immediato, infatti, non è incompatibile con la possibilità, per il garante, di far valere le eccezioni del debitore principale successivamente al pagamento, in analogia ad una clausola “solve et repete”.
IV. La qualifica di consumatore di parte attrice e la vessatorietà della clausola
Parte attrice opponente eccepisce la nullità delle clausole presenti nel contratto di fideiussione poiché vessatorie ai sensi dell'art. 33 del Codice del Consumo.
In particolare eccepisce la nullità della clausola di debenza degli interessi moratori, spese giudiziarie e oneri tributari di cui all'art.1; della clausola di reviviscenza di cui all'art 2; della clausola di estensione della fideiussione alle obbligazioni successive al recesso di cui all'art. 4 clausola;
della clausola di rinuncia ai termini ex art.1957 c.c. di cui all'art. 7; della clausola di pagamento a semplice richiesta scritta di cui all'art. 8; della clausola di sopravvivenza di cui all'art. 9; della clausola di limitazione delle eccezioni in caso di recesso della banca di cui all'art. 10 ed, infine, della clausola di inopponibilità dell'estinzione o modifica dell'obbligazione di altri fideiussori di cui all'art. 11.
Risulta fondata l'eccezione di nullità parziale del contratto di fideiussione ex art. 1419 c.c., in ragione della nullità della clausola derogatoria alla disciplina di cui all'art. 1957 c.c., in quanto vessatoria ai sensi dell'art. 33 Cod. Cons., stante la natura di consumatore di parte attrice opponente.
Pacifica la qualifica di consumatore del garante, non risultando dagli atti che abbia prestato garanzia nell'ambito della propria attività professionale si osserva che, secondo la più recente e condivisibile giurisprudenza, la deroga dell'art. 1957 c.c. ha natura vessatoria ai sensi dell'art. 1469-bis c.c. e dell'art. 33 del Codice del Consumo (Cass. Civ. n. 27558/2023).
pagina 5 di 8 In considerazione di quanto sopra deve ritenersi nulla la clausola n. 7 del regolamento contrattuale per cui è causa di deroga all'art. 1957 c.c.
Parte convenuta ha allegato che, in forza di consolidata giurisprudenza, l'art. 1957 cod. civ. non troverebbe applicazione nel caso in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale soddisfacimento come previsto nel caso in esame nella clausola di deroga all'art. 1957 cod. civ.
A tal fine vengono richiamati diversi precedenti (Cass. n. 16836/2015; Cass. n. 2827/1994; Cass. n.
5373/1987; Cass. n. 5525/1983; Cass. n. 2901/1980; Cass. n. 2899/1980; Cass. n. 794/1976).
Peraltro, dalla lettura della stessa giurisprudenza richiamata, si evince che, alla base di tale statuizione, vi è il rilievo secondo il quale la pattuizione che correla la durata della fideiussione all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale costituisce una deroga espressa all'art. 1957 cod. civ.
(“Allo scopo è sufficiente osservare che, come più sopra ricordato, ai sensi del secondo comma dell'art. 1957 c.c., una espressa pattuizione è richiesta dalla norma solo per ridurre il termine di decadenza da sei a due mesi e non per escluderlo, poiché se le parti non hanno espressamente limitato la responsabilità del fideiussore allo stesso termine dell'obbligazione principale, vige il termine semestrale di decadenza, a meno che le stesse parti, sganciando completamente l'obbligazione del fideiussore dalla scadenza dell'obbligazione, abbiano correlato l'obbligazione fideiussoria non alla scadenza dell'obbligazione principale ma all'integrale soddisfacimento di questa, nel quale ultimo caso
l'azione del creditore non è più soggetta ad alcun termine di decadenza.
In applicazione di questo principio, la Corte di appello ha ritenuto che la clausola della polizza fideiussoria, la quale prevedeva che la garanzia prestata avrebbe avuto efficacia fino al momento della liberazione del debitore dagli obblighi inerenti al contratto cui la fideiussione stessa si riferiva, costituisse una deroga espressa alla disciplina prevista dall'art. 1957 c.c., atteso che la durata della garanzia era stata, con detta clausola, non più collegata al termine di scadenza dell'obbligazione e correlata, invece, al completo soddisfacimento da parte del debitore principale di tutti i diritti vantati dal creditore.
Premesso che l'accertamento della volontà delle parti e della portata di una clausola contrattuale è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e che, nella specie, la Corte di appello ha dato congrua e logica motivazione in ordine alle ragioni che l'hanno indotta ad attribuire alla clausola il significato sopra specificato, argomentando dal tenore della stessa e dal suo valore nell'economia del contratto stipulato tra le parti, per cui anche sotto questo profilo la sentenza impugnata si sottrae alle
pagina 6 di 8 censure della ricorrente, questa Corte non può rilevare che l'ulteriore censura svolta dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, non è idonea a raggiungere lo scopo che si prefigge, ove solo si consideri che essa attinge un argomento della sentenza svolto ad abundantiam, come è reso evidente dal fatto che la Corte di merito lo ha utilizzato solo a conferma - "comprova" è il termine usato in motivazione - dell'argomento in precedenza svolto, da solo idoneo a sorreggere il convincimento manifestato circa la portata della clausola ed il significato ad essa da attribuire…” cfr. C. Cass.
2827/1994 in parte motiva).
Sicché anche la clausola che correla la durata della fideiussione all'integrale soddisfacimento dell'obbligazione principale costituendo pattuizione in deroga all'art. 1957 cod. civ. non può ritenersi valida.
Né l'art. 1957 cod. civ. è incompatibile con la clausola di pagamento “a prima richiesta” come statuito da C. Cass. 34678/24 alla cui motivazione si rinvia.
V. La decadenza dal beneficio del termine
Nel caso del contratto di mutuo il debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata o della data nella quale si è verificata la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto.
Alla luce di quanto sopra, rilevato che l'istituto di credito è receduto dal contratto con comunicazione del 30 ottobre 2015 - come risulta dai documenti allegati al ricorso monitorio - la prima azione giudiziaria intrapresa nei confronti dei debitori principali risulta successiva alla scadenza del semestre: il precetto è del luglio del 2016 mentre il pignoramento del successivo mese di dicembre.
Quanto al fatto che solo l'azione giudiziaria sia idonea ad impedire la decadenza basti il rinvio alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (tra le altre cfr. Cass. Civ. n. 25197/2023).
VI. La revoca del decreto ingiuntivo
Alla luce di quanto sopra, l'eccezione posta da parte attrice opponente deve essere accolta e, pertanto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza determina l'assorbimento delle ulteriori eccezioni sollevate da parte attrice.
pagina 7 di 8 VII. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in assenza di nota, vengono liquidate, tenuto conto del valore della causa, nell'importo di euro 14.103,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Deve rigettarsi la richiesta formulata da parte attrice di condanna di parte convenuta opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alle spese e al risarcimento dei danni da “lite temeraria”, non sussistendone in concreto gli estremi, non insiti nella mera soccombenza e non meglio delineati dallo stesso opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 3033/2024;
- spese di lite liquidate come in parte motiva.
Brescia, 13 maggio 2025
Il Giudice
dott. Alessia Busato
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209
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