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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 5904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5904 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 12295 /2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F: ) e residente Parte_1 C.F._1
a UO (Na) al Corso Della Repubblica n. 143, cittadino italiano, elett.te dom.to in San
Giorgio a Cremano (Na) alla via San Martino n. 48, presso lo studio dell'Avv. Michele
Maresca (C.F: dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti, i C.F._2 quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 170 co. 4
c.p.c, a mezzo fax ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Fax
081/5636378; P.E.C.: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
l , in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, cod. fisc.
PEC: , giusto CodiceFiscale_3 Email_2 mandato generale alle liti per Notaio di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, e Persona_1 presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l esponendo che : CP_3
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_3 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_3 chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa
è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Si legge in particolare nella relazione che “il signor , allo stato attuale, Parte_1
HA il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza, sulla scorta dell'evoluzione del quadro sintomatologico ed in base all'esperienza clinica relativamente alla storia naturale delle affezioni rilevate, almeno da sei mesi prima della nuova visita, e quindi dal novembre 2024.”
2
Considerato che
-come risulta dalla documentazione prodotta- ricorrono le altre condizioni richieste, dalla legge, la domanda va accolta riconoscendo la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dal novembre 2024.
Per quanto sopra, l va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle CP_3 spese di lite, liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara riconoscendo la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dal novembre 2024.
Condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_3 favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1600,00, oltre IVA
CPA e spese generali con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_3
Napoli, 17/07/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
3
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro
Il giudice designato, dott. Maria Gaia Majorano , all'udienza del 17/07/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G. n. 12295 /2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F: ) e residente Parte_1 C.F._1
a UO (Na) al Corso Della Repubblica n. 143, cittadino italiano, elett.te dom.to in San
Giorgio a Cremano (Na) alla via San Martino n. 48, presso lo studio dell'Avv. Michele
Maresca (C.F: dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti, i C.F._2 quali dichiarano di volere ricevere le comunicazioni di Cancelleria ai sensi dell'art. 170 co. 4
c.p.c, a mezzo fax ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai seguenti recapiti: Fax
081/5636378; P.E.C.: Email_1
RICORRENTE
CONTRO
l , in persona del suo Presidente e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, cod. fisc.
PEC: , giusto CodiceFiscale_3 Email_2 mandato generale alle liti per Notaio di Roma, del 22.03.24, rep. 37875, e Persona_1 presso questi elett.te dom.to presso la sede in Via A. De Gasperi, n° 55 Napoli CP_3
RESISTENTE
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente in epigrafe indicata conveniva in giudizio l esponendo che : CP_3
- Aveva proposto regolare domanda amministrativa al fine di ottenere l'indennità di accompagnamento, la pensione di inabilità o l'assegno di invalidità
- Che il procedimento amministrativo aveva avuto esito negativo
- Che aveva proposto ricorso giudiziario per ATP ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.
- Che depositava regolare dichiarazione di dissenso dalla relazione del CTU depositata nell'ambito del procedimento così sorto
- Che all'esito depositava ricorso giurisdizionale
Chiedeva pertanto che il Tribunale adito, avuto riguardo alle patologie da cui essa parte ricorrente era affetta, dichiarasse il suo diritto alla percezione dell'indennità di accompagnamento in questione con decorrenza di legge, con la conseguente condanna dell' alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_3 interessi legali;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi.
L' si costituiva in giudizio, contestando la ritualità e la fondatezza della domanda e CP_3 chiedendone il rigetto.
Il giudice invitava il CTU a rendere chiarimenti e, sulla documentazione in atti, la causa
è stata decisa con la presente contestuale sentenza di cui era data pubblica lettura.
Va rilevato che gli stati patologici riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio e riportati nella sua relazione – che deve intendersi qui richiamata e trascritta – e nei suoi chiarimenti hanno comportato l'accertamento in capo alla parte ricorrente dell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto in sede di CTU (che appare completa ed esaustiva, oltre che scevra da vizi logici o giuridici) e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Si legge in particolare nella relazione che “il signor , allo stato attuale, Parte_1
HA il requisito sanitario necessario per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza, sulla scorta dell'evoluzione del quadro sintomatologico ed in base all'esperienza clinica relativamente alla storia naturale delle affezioni rilevate, almeno da sei mesi prima della nuova visita, e quindi dal novembre 2024.”
2
Considerato che
-come risulta dalla documentazione prodotta- ricorrono le altre condizioni richieste, dalla legge, la domanda va accolta riconoscendo la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dal novembre 2024.
Per quanto sopra, l va condannato al pagamento in favore della ricorrente delle CP_3 spese di lite, liquidate come in dispositivo, nonché al pagamento delle spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e dichiara riconoscendo la sussistenza in capo alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'indennità di accompagnamento a far data dal novembre 2024.
Condanna l in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in CP_3 favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1600,00, oltre IVA
CPA e spese generali con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_3
Napoli, 17/07/2025 Il giudice
Dr.Maria Gaia Majorano
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