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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Teramo
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona della del Giudice
Onorario dott.ssa Patrizia Carota, visto l'art. 127 ter c.p.c., richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato , all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2949/2023 vertente tra
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa Parte_1 dall' Avv. Florindo Tribotti ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Nereto (TE) , Via Roma nr. 108, giusta mandato in atti;
-RICORRENTE
Contro
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall' CP_1
Avv. Mirko Ferrara ed elettivamente domiciliata presso e nel suo studio sito in Messina, via San Giovanni Bosco nr. 13, giusta mandato in atti.;
-RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss.,
L689/1981
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 del 30.11.23 la società adiva il Tribunale di Parte_1
Teramo al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito
Tribunale, previa immediata sospensione dell'avviso di accertamento esecutivo, con sanzioni ed intimazione di pagamento impugnato, espletati
pagina 1 di 5 gli incombenti di rito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: - in via preliminare - disporre, ex art. 273 c.p.c. del codice di rito civile, la riunione del procedimento avviato con questo ricorso, a quello già pendente, tra le stesse parti, con lo stesso oggetto, innanzi all'intestato
Tribunale (Giudice Marco Di Biase), con n. 3234/2022 r.g.a.c.c., con prossima udienza disposta per il giorno 21 marzo 2024; - nel merito - espletata la necessaria ed utile attività istruttoria: accogliere il ricorso ed annullare l'avviso di accertamento esecutivo, con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento n. 17 dell'11.10.2023, emesso dalla concessionaria della CP_1 riscossione per conto dell'Ente creditore, Comune di Nereto (TE), notificato il 16.10.2023, con il quale è stato imposto alla parte ricorrente - opponente di pagare la somma di euro 351,00, nonché annullare e rendere privo di efficacia ogni atto o provvedimento ad esso presupposto, sotteso, consequenziale e dipendente. Con ogni ulteriore ed utile statuizione.”
Con comparsa di costituzione e risposta del 06.08.24 si costituiva in giudizio la società la quale rassegnava le seguenti conclusioni: CP_2
“Nel merito: Dichiararsi cessata la materia del contendere per effetto dell'intervenuta annullamento in autotutela dell'atto impugnato con integrale compensazione delle spese di lite”.
Parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo con irrogazione immediata delle sanzioni e contestuale intimazione di pagamento nr. 17 dell' 11.10.23 , notificato il
16.10.23, emesso dalla concessionaria della riscossione CP_1 per conto dell'Ente creditore, Comune di Nereto (TE), con il quale era stato intimato di pagare la somma di euro 351,00 per l'anno 2020, dell'art. 22 del Regolamento Canone COSAP accessi e passi carrabili, di cui euro
257,40 per canone - 1 bis) canone per occupazione abusiva, Euro 17,30 per interessi legali , Euro 77,00 per sanzione ritardato e/o mancato versamento ed Euro 10,54 per oneri di riscossione , oltre ad Euro 2,00 per spese di notifica.
A sostegno della domanda argomentava la non assoggettabilità degli accessi ad alcun canone concessorio insistendo questi su suolo non pagina 2 di 5 pubblico ed essendo posti a raso senza modifica del livello stradale, pertanto, per esso non vi sarebbe, comunque, bisogno alcuno di pubblica autorizzazione.
Nel costituirsi in giudizio la concessionaria del servizio di accertamento e riscossione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (Cosap) per il Comune di Nereto, deduceva di aver provveduto , in data 18.03.24, ad annullare in via di autotutela l'avviso di accertamento predetto e oggetto del presente contenzioso, comunicando tale annullamento a parte ricorrente con pec del 20.03.24, avendo rilevato, dopo un'attenta verifica della situazione , esperita nelle more tra il deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio e la notifica dello stesso,
l'assenza del presupposto impositivo sulla scorta del quale era stato emesso l'avviso di accertamento impugnato. Conseguentemente, chiedeva la pronuncia della sentenza di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di giudizio.
All' udienza dell'11.09.24 parte ricorrente nel prendere atto dell'annullamento dell'atto impugnato, si associava alla richiesta di dichiarazione della materia del contendere insistendo per la liquidazione in suo favore delle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale.
La causa, quindi, perveniva all'odierna udienza, tenutasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter e trattenuta in decisione, spirati i termini per il deposito delle note conclusive delle parti.
*****
Preliminarmente, si rileva che la pronuncia della cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale;
è pronunciata con sentenza d'ufficio, oltre che su istanza di parte, ogni qual volta non si possa addivenire alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale.
Orbene, alla luce della documentazione versata in atti e per quanto dedotto dalle parti del presente giudizio, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, atteso che è venuto meno l'originario debito iscritto a ruolo.
pagina 3 di 5 E' infatti ius receptum il fatto che la cessazione della materia del contendere, la quale costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, deve essere dichiarata ogni qual volta le parti danno atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le stesse al punto da far venir meno la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale( ex plurimis Cass. civile, sez.
III, 1° aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez.III, 1° aprile 2004, n. 6403;
Cass. civile, sez. un., 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962).
Nel caso di specie, quindi, la situazione di perfetta rimozione di ogni ragione di contrasto è derivata dall' intervenuto annullamento, pacifico tra le parti, del provvedimento impositivo impugnato.
Ciò posto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata comporta sì la cessazione della materia del contendere ma richiede, comunque, in quanto richiesto, una pronuncia sulle spese di lite che, secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, determina il rimborso in favore dell'opponente in misura liquidata in dispositivo, essendo risultata corretta la doglianza relativa alla illegittimità della pretesa creditoria, con conseguente mancata compensazione integrale delle stesse fra le parti, atteso che tale è il criterio di regolamentazione delle spese da applicare laddove, come come nel caso di specie, l'annullamento consegua ad una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato sussistente sin dal momento della sua emanazione (ex plurimis Cass. Civ. ordinanza nr. 4770 del 23.02.21; Cass.Civ., sez. III, nr. 30728 del 26.11.19), intervenendo la rimozione dell'atto impugnato dopo l'accertamento di cui alla sentenza richiamata in atti n. 326/2024, del 21.3.2024, resa dal Tribunale di Teramo
[Giudice estensore Dott. Marco Di Biase], nel giudizio civile n. 3234/2022
r.g.a.c.c. tenutosi tra le medesime parti ( contro Parte_2 CP_1
pagina 4 di 5 e Comune di Nereto, quest'ultimo rimasto contumace), avente ad CP_1 oggetto la richiesta di annullamento dell'avviso di accertamento (n. 28 del
14.9.2022) con identica natura e matrice dell'avviso di accertamento impugnato in questa sede, ovvero avviso di accertamento n. 17, del
11.10.2023 ( cfr sentenza in atti) .
Nel caso di specie , il provvedimento impugnato risulta, fin dal momento della sua emanazione, manifestamente illegittimo tanto da determinarne l'annullamento in autotutela ad opera di parte resistente nelle more del presente giudizio, con la conseguente applicazione i del principio della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle relative spese di lite.
Le spese di lite, pertanto, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui al D.M.
147/2022, tenuto conto dell'attività complessivamente svolta e dello svolgimento del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara la cessazione della materia del contendere,
2. Condanna parte resistente alla refusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del procedimento che si liquidano in Euro 70,00 per spese ed
Euro 332,00 per compensi professionali al difensore oltre rimborso forfettario 15%, IVA e cap , come per legge dovuti.
Così deciso in Teramo, lì 12.3.2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Patrizia Carota
(firma digitale)
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