Articolo 1 della Legge 5 marzo 1963, n. 323
Articolo 2
Versione
14 aprile 1963
Art. 1.
E' istituito un posto di ispettore dei cappellani presso il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - per la vigilanza sul servizio di assistenza religiosa in detti istituti. Conseguentemente la tabella organica dei cappellani aggregati, approvata con regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 , e successivamente modificata con legge 14 giugno 1928, n. 1384 , viene aumentata di una unita'.
Entrata in vigore il 14 aprile 1963