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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 07/03/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1333/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1333/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO CAMPA e dell'avv. MARINA PIROVANO contro
RT
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO
[...] P.IVA_1
BONAITI e dell'avv. ANTONIO CORTI
TE EL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE C.F._2
BORGONOVO e dell'avv. CHIARA NECCHI
e con la chiamata in causa di
(C.F. ) e (P.I. CO P.IVA_2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI BASSI P.IVA_3
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così Parte_1 giudicare:
In via principale:
1. accertare e dichiarare la condotta inadempiente, da contatto sociale qualificato, ex art. 1218
c.c. o comunque illegittima ex art. 2043 c.c. di Controparte_4
, nonché ex art. 28 Cost. del Dott. AN EL, per tutte le
[...] ragioni meglio esposte in atti;
2. conseguentemente, condannare Controparte_4
, nonché il Dott. AN EL, in solido tra loro, al risarcimento in favore
[...] del Sig. di tutti i danni patiti e patiendi, nella misura che si indica sin d'ora Parte_1 non inferiore ad Euro 57.948,48, oltre all'importo di Euro 1.195,65 per le spese e gli interessi relativi al rinnovo del mese di ottobre 2022 della cambiale a garanzia del finanziamento agrario ed ai costi di tutti gli ulteriori successivi rinnovi sino alla definizione della vicenda, o comunque per il diverso importo che dovesse emergere, anche in via equitativa, nel corso del presente giudizio;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge.
In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento dei mezzi di prova indicati nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. del 24 maggio 2023 ed ex art. 186 comma 6 n. 3 c.p.c. del 13 giugno 2023, depositate in favore del Sig. , e non ammessi.” Pt_1
Per RT
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, disattesa ogni
[...] contraria istanza e previo esperimento di ogni incombente di rito e di ogni opportuna declaratoria:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente le domande di condanna risarcitoria svolte da parte attrice nei confronti dei convenuti;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: ridurre l'ammontare del danno oggetto di condanna Contr risarcitoria a carico del in misura proporzionale al preponderante concorso di colpa di parte Contr attrice e comunque disporre che il sia manlevato, tenuto indenne e/o rifuso, da ogni eventuale e qualsiasi esborso a favore di parte attrice, dal Dott. AN EL, residente in
Triuggio (MB), Cascina Chignolo n. 6 (C.F.: ); C.F._3
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere della prova, disporre l'interrogatorio formale del Sig. sui capitoli e del Dott. AN EL sui capitoli 5 e 6 Parte_1 Tes_1 di seguito enunciati:
1)- Vero è che, nel mese di aprile 2018, il Sig. , titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, presentò al con l'assistenza di , RT Controparte_5 domanda di finanziamento, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, per la realizzazione di una tettoia di attrezzi e lavorazione del legname?
2)- Vero è che la domanda di finanziamento di cui al precedente capitolo 1) fu respinta e non ritenuta ammissibile?
3)- Vero è che, prima della fine del 2018, successivamente al respingimento della domanda di finanziamento di cui al capitolo 1), il Sig. modificò l'iscrizione presso il Parte_1 registro della CCIAA di della propria ditta individuale? CP_1
4)- Vero è che il Sig. , titolare della omonima ditta individuale, in data 25 Parte_1 gennaio 2019, presentò al sempre con l'assistenza di RT
, domanda di finanziamento, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Controparte_5
pagina 2 di 10 2014-2020, per la realizzazione di un portico per ricovero attrezzi forestali e lavorazione legname?
5)- Vero che, nel corso del 2019, l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alla verifica dei requisiti di accoglimento della domanda di finanziamento di cui al precedente capitolo 4) fu svolta dal Nucleo Tecnico di Valutazione del GAL, presieduto dal Dott. AN EL e composto dalla Dott.ssa , dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa Persona_1 Persona_2 Per_3
e che, all'esito di detta attività istruttoria, il Nucleo di Valutazione Tecnica espresse
[...] giudizio favorevole all'accoglimento della predetta domanda di finanziamento?
6)- Vero è che, successivamente in data 30 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione del prese atto del giudizio favorevole all'accoglimento della domanda del Sig. RT
espresso dal Nucleo di Valutazione Tecnica ed ammise al finanziamento il Parte_1
Sig. , titolare dell'omonima ditta individuale, per Euro 38.156,43? Parte_1
Per la denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga che il Sig. abbia sofferto Parte_1 danni risarcibili in relazione ai fatti dedotti in causa e che il sia obbligato a RT detto risarcimento (eventualmente anche in solido con altri ovvero pro quota ovvero ancora pur se manlevato da terzi o legittimato al regresso verso questi ultimi), disporre CTU volta a stabilire il valore del portico per ricovero attrezzi e lavorazione legname realizzato da , Parte_1 nonché l'aumento di valore conseguito dal complesso aziendale della ditta individuale di quest'ultimo per effetto della realizzazione e patrimonializzazione di detta opera.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, compreso il rimborso forfetario spese generali ex lege, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per TE EL: “NEL MERITO IN PRINCIPALITÀ:
Previe le declaratorie del caso, rigettare tutte le domande dell'attore proposte nei confronti del dr. AN EL in quanto questi è carente di legittimazione passiva come sopra meglio illustrato, e poiché comunque dette domande sono infondate in fatto e diritto per le ragioni espresse in atti.
Previe le declaratorie del caso, e nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la domanda Contr dell'attore contro il in ogni caso rigettare, per le ragioni espresse in atti, le domande di Contr manleva e/o tenuta indenne e/o rifusione proposte dallo stesso nei confronti del dr. EL.
NEL MERITO IN SUBORDINE:
Previa ogni declaratoria e verifica del caso, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte, in tutto Contr
o in parte, le domande formulate dall'attore e/o le domande formulate dal nei confronti del dr. EL, ridurre in ogni caso l'ammontare della pretesa risarcitoria dell'attore per effetto del suo concorso colposo nella causazione dei danni lamentati per le ragioni descritte in atti e comunque ridurre il risarcimento richiesto a quanto dovesse essere ritenuto provato di giustizia o di equità.
Accertare e dichiarare altresì l'obbligo in capo alla soc. Controparte_6
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede della
[...] P.IVA_4
pagina 3 di 10 rappresentanza generale in Italia in 20123 Milano alla via Della Posta n.7, con intermediario- mandatario espressamente autorizzato soc. (p.i. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20123 Milano alla via Edmondo De Amicis
n.51, di garantire, manlevare e tenere indenne il dr. AN EL da ogni e/o qualsiasi pregiudizio che dovesse subire e per l'effetto condannare la stessa soc. (p.i. ), in Controparte_6 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede della rappresentanza generale in Italia in
20123 Milano alla via Della Posta n.7, con intermediario espressamente autorizzato soc.
[...]
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_3 P.IVA_3
20123 Milano alla via Edmondo De Amicis n.51, al pagamento di tutte le somme, nessuna esclusa, che il dr. AN EL fosse eventualmente tenuto a corrispondere in favore dell'attore Contr e/o del per i fatti di cui è causa.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di competenze, anticipazioni, spese generali, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di essere ammessi a prova per testi sul seguente capitolo di prova:
1. Vero che in data 02.03.2022 alle ore 12:09 il dr. AN SP inviava ad , nella CP_7 persona di , la richiesta di risarcimento danni di cui alla missiva del 28.02.2022 Parte_2 che l'avv. Massimo Campa, per conto dell'attore, gli aveva recapitato via pec sempre in data
28.09.2022, al fine di determinare l'apertura del relativo sinistro, come risulta documentato sub docc.4/5 che si mostrano al teste?
2. Vero che a fronte di tale segnalazione apriva il sinistro come risulta documentato sub CP_7 doc.3 che si mostra al teste?
Si indicano a testi:
• , presso Assiteca Parte_2
• Magda Cont, presso Assiteca”
Per ARCH INSURANCE (EU) DAC e “voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni Controparte_3 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le migliori declaratorie e statuizioni del caso
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, per l'effetto, Controparte_3 estrometterla dal presente giudizio, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
pagina 4 di 10 accertare e dichiarare l'insussistenza di una qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. AN
EL per i fatti di causa e, conseguentemente, respingere tutte le domande proposte nei confronti dello stesso dal Sig. in quanto infondate nell'an e nel quantum Parte_1 debeatur in fatto ed in diritto, con assorbimento della domanda di manleva e indennizzo avanzata dall'Assicurato nei confronti di nonché, nel denegato caso di non CO accoglimento della domanda preliminare, di Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. AN EL per i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in atti, la non operatività della polizza con certificato n. PO-46671919K0, con conseguente esclusione di qualsivoglia addebito a carico di , anche per le spese di lite e, pertanto, respingere ogni domanda di CO manleva e indennizzo proposta dal Dott. AN EL nei confronti di quest'ultima nonché, nel denegato caso di non accoglimento della domanda preliminare, di Controparte_3
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. AN EL per i fatti di cui in narrativa, nonché di accoglimento della domanda di manleva svolta nei confronti di
[...]
, previo accertamento del concorso di colpa del Sig. e CO Parte_1 conseguente riduzione del risarcimento del danno, condannare a manlevare e CP_2 tenere indenne l' di quanto questo sarà tenuto a pagare, per la sola quota di Parte_3 responsabilità al medesimo attribuibile e della quale si chiede la relativa quantificazione, comunque nei limiti del massimale indicato in polizza, pari ad € 1.500.000,00 e con la dovuta riduzione di detto importo, anche per quanto concerne le spese legali, in virtù dell'inadempimento colposo dell'Assicurato agli obblighi contrattuali e normativi.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha convenuto in Parte_1 giudizio e il dott. Controparte_4
AN EL per ottenerne la condanna in via solidale al risarcimento dei danni – quantificati in citazione nell'importo di € 57.948,48 o nel diverso importo da quantificarsi in corso di causa – patiti a causa della condotta illegittima tenuta dai convenuti che avrebbe portato, nell'ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, all'iniziale ammissione della domanda presentata dall'attore per l'ottenimento di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di un portico per il ricovero di attrezzi forestali e legname, intervento successivamente ritenuto dalla Regione
Lombardia non rientrante tra quelli suscettibili di finanziamento, con conseguente emissione di provvedimento di decadenza dal beneficio.
pagina 5 di 10 Si è costituito in giudizio Controparte_4
, chiedendo in via principale il rigetto della domanda risarcitoria attorea, in via
[...] subordinata il suo accoglimento in misura ridotta in ragione del preponderante concorso di colpa di e proponendo sempre in via subordinata domanda di manleva nei confronti Parte_1 del dott. AN EL in caso di accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita in giudizio il dott. AN EL chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione con Controparte_6 intermediario-mandatario in via principale il rigetto della domanda giudiziale Controparte_3 attorea, in via subordinata il suo accoglimento in misura ridotta in ragione del concorso di colpa dell'attore e proponendo sempre in via subordinata domanda di garanzia e di manleva nei confronti della propria compagnia di assicurazione in caso di accoglimento della domanda giudiziale attorea.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazione, si sono costituite in giudizio e eccependo preliminarmente il difetto di CO Controparte_3 legittimazione passiva di quest'ultima e chiedendo nel merito in via principale il rigetto delle domande giudiziali attoree, associandosi alle difese del proprio assicurato, in via subordinata il rigetto della domanda di garanzia proposta dal dott. AN EL per inoperatività della polizza e in ulteriore subordine il contenimento della propria condanna a prestare la garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente essere ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per i motivi indicati nell'ordinanza del
25/11/2023, da intendersi qui integralmente richiamata.
In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo confermarsi anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da , in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nei confronti di
[...]
e del dott. AN EL. Controparte_4
presentò nel 2019 nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Parte_1 domanda per l'ottenimento di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di un portico per il ricovero di attrezzi forestali e legname, in base a bando emanato da RT
[...]
pagina 6 di 10 All'esito dell'istruttoria espletata da in cui il dott. AN RT
EL ricopriva il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, la domanda presentata da venne approvata con verbale del consiglio di amministrazione di Parte_1 [...] del 30/05/2019, con riconoscimento della finanziabilità dell'intervento RT proposto dall'attore per l'importo di € 49.058,26.
Il portico oggetto di causa venne quindi realizzato tra il 2019 e il 2021 e, terminata la realizzazione dell'opera, chiese alla Regione Lombardia l'erogazione del Parte_1 saldo del contributo per l'importo di € 39.968,03.
La Regione Lombardia, all'esito di alcuni controlli, rilevò la non corrispondenza dell'opera realizzata alla tipologia di interventi ammissibili e previsti nel bando, in base all'Allegato I al
Trattato dell'Unione Europea, richiamato dal bando stesso, non condividendo le osservazioni formulate sul punto da , ed emanò provvedimento di decadenza totale dai Parte_1 benefici economici dell'intervento in data 22/02/2022.
Secondo la prospettazione attorea, sussisterebbe nel caso di specie responsabilità solidale di
[...]
e del dott. AN EL, direttore e responsabile unico del RT procedimento, per avere valutato in senso positivo la domanda presentata da , Parte_1 riconoscendo la finanziabilità dell'intervento proposto dallo stesso, omettendo di rilevare che tale intervento non rientrava tra quelli previsti dall'Allegato I al Trattato dell'Unione Europea richiamato dal bando.
La domanda giudiziale attorea è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Deve innanzitutto evidenziarsi l'irrilevanza della circostanza addotta dalla parte attrice e contestata dalla parte convenuta, quand'anche provata, secondo cui il dott. AN EL avrebbe indicato ad di presentare la domanda per l'ottenimento del contributo oggetto Parte_1 di causa.
Infatti, è un imprenditore, in grado di valutare, in qualità di operatore Parte_1 economico qualificato, le scelte imprenditoriali da assumere e le richieste di accesso a finanziamenti e contributi pubblici.
ha dunque agito in autonomia, peraltro con l'ausilio e il supporto della propria Parte_1 associazione di categoria ( , effettuando le scelte di impresa e assumendosene i relativi CP_5 rischi.
Deve infatti osservarsi che, secondo la stessa prospettazione della parte attrice, la domanda presentata da ed elaborata con l'assistenza della propria associazione di Parte_1 riferimento non doveva essere valutata in senso positivo, in quanto diretta a ottenere un CP_5 contributo per la realizzazione di un'opera non rispettosa dei requisiti previsti dal bando emesso da RT
Lo stesso attore, dunque, sostiene che la domanda da lui presentata non era meritevole di essere accolta, in quanto diretta alla realizzazione di opera priva dei requisiti necessari all'ottenimento del contributo a fondo perduto.
pagina 7 di 10 Poiché l'attore è un soggetto esercente attività di impresa e un operatore Parte_1 economico qualificato, che ha oltretutto partecipato al bando con l'assistenza di un'associazione imprenditoriale di categoria quale egli era tenuto a conoscere il contenuto del bando e i CP_5 requisiti prescritti per l'ottenimento del contributo.
L'eventuale affidamento riposto dall'attore sul provvedimento emesso da RT
pertanto, non può essere ritenuto incolpevole.
[...]
Del resto, se effettivamente non aveva diritto a ottenere il contributo Parte_1 economico per la finanziabilità dell'opera, come ritenuto dal provvedimento della Regione
Lombardia con cui è stata disposta la decadenza dai benefici economici dell'intervento richiesto con la domanda presentata dall'attore, egli non può dolersene chiedendo sotto forma di domanda risarcitoria un'utilità economica cui non aveva diritto.
Se, invece, avesse avuto diritto a percepire detto contributo, egli avrebbe Parte_1 dovuto impugnare il provvedimento di decadenza emesso dalla Regione Lombardia in data
22/02/2022.
Deve infatti osservarsi che i convenuti e AN EL RT hanno messo in luce diversi profili di potenziale illegittimità del provvedimento della Regione
Lombardia, con particolare riferimento al suo carattere di atto di annullamento in autotutela intervenuto oltre il termine previsto dall'art. 21 nonies l. n. 241/1990 e al suo essere stato adottato dalla Regione Lombardia in carenza di potere, poiché il bando avrebbe limitato i controlli dell'ente regionale alla verifica della corrispondenza dell'opera in concreto realizzata a quella di cui al progetto già assentito.
Anche inizialmente aveva contestato in sede amministrativa la decisione Parte_1 assunta dalla Regione Lombardia, rinunciando tuttavia ad impugnare il provvedimento di decadenza ed omettendo dunque di attivarsi al fine di rimuovere la fonte dell'asserito pregiudizio.
Occorre, inoltre, osservare che il patrimonio complessivo dell'attore non ha in verità riportato alcun danno: pur avendo sostenuto esborsi in denaro, ha comunque Parte_1 provveduto a realizzare un'opera, dallo stesso evidentemente ritenuta necessaria, che ha ampliato la propria impresa.
Non può neppure sostenersi che, in mancanza del contributo, l'attore non avrebbe realizzato l'opera: i capitoli di prova orale diretti a provare tale circostanza articolati dalla parte attrice sono generici e valutativi.
Anzi, dalla documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. doc. 11 di parte attrice) emerge che fin dal 2014, dunque circa cinque anni prima della presentazione della Parte_1 domanda oggetto di causa, aveva chiesto e ottenuto i provvedimenti edilizi e abilitativi, tra cui l'autorizzazione paesaggistica, per la realizzazione di portico per il ricovero di attrezzi forestali e legname.
Può pertanto ragionevolmente ritenersi che era intenzione dell'attore procedere comunque alla realizzazione di tale opera, anche prescindendo dall'ottenimento del contributo.
pagina 8 di 10 La domanda risarcitoria formulata da nei confronti di Parte_1 RT
e di AN EL deve dunque essere rigettata, per tutte le considerazioni sopra
[...] esposte.
Il rigetto della domanda risarcitoria attorea comporta l'assorbimento della domanda di garanzia proposta da AN EL nei confronti della compagnia di assicurazione CO
[...]
Deve, in proposito, osservarsi – trattandosi di profilo rilevante in punto di spese di lite – che
AN EL non ha proposto alcuna domanda nei confronti di essendosi Controparte_3 limitato a notificare a quest'ultima l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo nella sua qualità di intermediaria-mandataria della compagnia di assicurazione , CO peraltro in conformità a quanto previsto dalla polizza, secondo cui qualsiasi richiesta di risarcimento avrebbe dovuto essere inoltrata tramite l'intermediario a Controparte_3
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte attrice, la quale è tenuta a rifondere anche le spese di lite sostenute da CO
e Controparte_3
Giova ricordare sul punto che “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass., n.
23123/2019).
La chiamata in causa della compagnia di assicurazione, infatti, è stata determinata dall'iniziativa giudiziaria attorea e l'iniziativa del chiamante non può essere ritenuta arbitraria.
Stante la sussistenza di un valido rapporto di assicurazione tra AN EL e CO
, deve ritenersi nel caso di specie la piena operatività della polizza, avendo AN
[...]
EL tempestivamente denunciato il sinistro alla compagnia di assicurazione.
Le comunicazioni inviate dall'attore nel novembre 2021, infatti, non potevano comportare alcun onere di denuncia del sinistro in capo all'assicurato, in quanto dirette a RT per evidenziare profili di responsabilità unicamente di tale ente, e non di AN
[...]
EL.
Le spese di lite si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riduzione dei valori medi per le fasi di trattazione, in assenza di effettiva attività istruttoria, e decisionale, avendo gli scritti conclusivi meramente ripreso le difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 1) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di AN EL;
Controparte_4
2) Condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compensi, Controparte_4 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna a rifondere in favore di AN EL le spese di lite, che liquida Parte_1 in € 759,00 per anticipazioni e in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge;
4) Condanna a rifondere in favore di e Parte_1 CO CP_3 le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA
[...]
e CPA come per legge.
Lecco, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Alessandro Colnaghi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1333/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MASSIMO CAMPA e dell'avv. MARINA PIROVANO contro
RT
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALBERTO
[...] P.IVA_1
BONAITI e dell'avv. ANTONIO CORTI
TE EL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE C.F._2
BORGONOVO e dell'avv. CHIARA NECCHI
e con la chiamata in causa di
(C.F. ) e (P.I. CO P.IVA_2 Controparte_3
, con il patrocinio dell'avv. GIOVANNI BASSI P.IVA_3
CONCLUSIONI
Per : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, così Parte_1 giudicare:
In via principale:
1. accertare e dichiarare la condotta inadempiente, da contatto sociale qualificato, ex art. 1218
c.c. o comunque illegittima ex art. 2043 c.c. di Controparte_4
, nonché ex art. 28 Cost. del Dott. AN EL, per tutte le
[...] ragioni meglio esposte in atti;
2. conseguentemente, condannare Controparte_4
, nonché il Dott. AN EL, in solido tra loro, al risarcimento in favore
[...] del Sig. di tutti i danni patiti e patiendi, nella misura che si indica sin d'ora Parte_1 non inferiore ad Euro 57.948,48, oltre all'importo di Euro 1.195,65 per le spese e gli interessi relativi al rinnovo del mese di ottobre 2022 della cambiale a garanzia del finanziamento agrario ed ai costi di tutti gli ulteriori successivi rinnovi sino alla definizione della vicenda, o comunque per il diverso importo che dovesse emergere, anche in via equitativa, nel corso del presente giudizio;
In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze legali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA di legge.
In via istruttoria:
Si insiste per l'accoglimento dei mezzi di prova indicati nelle memorie ex art. 183 comma 6 n. 2
c.p.c. del 24 maggio 2023 ed ex art. 186 comma 6 n. 3 c.p.c. del 13 giugno 2023, depositate in favore del Sig. , e non ammessi.” Pt_1
Per RT
: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lecco, disattesa ogni
[...] contraria istanza e previo esperimento di ogni incombente di rito e di ogni opportuna declaratoria:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare integralmente le domande di condanna risarcitoria svolte da parte attrice nei confronti dei convenuti;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: ridurre l'ammontare del danno oggetto di condanna Contr risarcitoria a carico del in misura proporzionale al preponderante concorso di colpa di parte Contr attrice e comunque disporre che il sia manlevato, tenuto indenne e/o rifuso, da ogni eventuale e qualsiasi esborso a favore di parte attrice, dal Dott. AN EL, residente in
Triuggio (MB), Cascina Chignolo n. 6 (C.F.: ); C.F._3
IN VIA ISTRUTTORIA: senza inversione dell'onere della prova, disporre l'interrogatorio formale del Sig. sui capitoli e del Dott. AN EL sui capitoli 5 e 6 Parte_1 Tes_1 di seguito enunciati:
1)- Vero è che, nel mese di aprile 2018, il Sig. , titolare della omonima ditta Parte_1 individuale, presentò al con l'assistenza di , RT Controparte_5 domanda di finanziamento, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, per la realizzazione di una tettoia di attrezzi e lavorazione del legname?
2)- Vero è che la domanda di finanziamento di cui al precedente capitolo 1) fu respinta e non ritenuta ammissibile?
3)- Vero è che, prima della fine del 2018, successivamente al respingimento della domanda di finanziamento di cui al capitolo 1), il Sig. modificò l'iscrizione presso il Parte_1 registro della CCIAA di della propria ditta individuale? CP_1
4)- Vero è che il Sig. , titolare della omonima ditta individuale, in data 25 Parte_1 gennaio 2019, presentò al sempre con l'assistenza di RT
, domanda di finanziamento, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Controparte_5
pagina 2 di 10 2014-2020, per la realizzazione di un portico per ricovero attrezzi forestali e lavorazione legname?
5)- Vero che, nel corso del 2019, l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa alla verifica dei requisiti di accoglimento della domanda di finanziamento di cui al precedente capitolo 4) fu svolta dal Nucleo Tecnico di Valutazione del GAL, presieduto dal Dott. AN EL e composto dalla Dott.ssa , dalla Dott.ssa e dalla Dott.ssa Persona_1 Persona_2 Per_3
e che, all'esito di detta attività istruttoria, il Nucleo di Valutazione Tecnica espresse
[...] giudizio favorevole all'accoglimento della predetta domanda di finanziamento?
6)- Vero è che, successivamente in data 30 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione del prese atto del giudizio favorevole all'accoglimento della domanda del Sig. RT
espresso dal Nucleo di Valutazione Tecnica ed ammise al finanziamento il Parte_1
Sig. , titolare dell'omonima ditta individuale, per Euro 38.156,43? Parte_1
Per la denegata ipotesi in cui il Tribunale ritenga che il Sig. abbia sofferto Parte_1 danni risarcibili in relazione ai fatti dedotti in causa e che il sia obbligato a RT detto risarcimento (eventualmente anche in solido con altri ovvero pro quota ovvero ancora pur se manlevato da terzi o legittimato al regresso verso questi ultimi), disporre CTU volta a stabilire il valore del portico per ricovero attrezzi e lavorazione legname realizzato da , Parte_1 nonché l'aumento di valore conseguito dal complesso aziendale della ditta individuale di quest'ultimo per effetto della realizzazione e patrimonializzazione di detta opera.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, compreso il rimborso forfetario spese generali ex lege, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
Per TE EL: “NEL MERITO IN PRINCIPALITÀ:
Previe le declaratorie del caso, rigettare tutte le domande dell'attore proposte nei confronti del dr. AN EL in quanto questi è carente di legittimazione passiva come sopra meglio illustrato, e poiché comunque dette domande sono infondate in fatto e diritto per le ragioni espresse in atti.
Previe le declaratorie del caso, e nella denegata ipotesi in cui venisse accertata la domanda Contr dell'attore contro il in ogni caso rigettare, per le ragioni espresse in atti, le domande di Contr manleva e/o tenuta indenne e/o rifusione proposte dallo stesso nei confronti del dr. EL.
NEL MERITO IN SUBORDINE:
Previa ogni declaratoria e verifica del caso, nella denegata ipotesi in cui venissero accolte, in tutto Contr
o in parte, le domande formulate dall'attore e/o le domande formulate dal nei confronti del dr. EL, ridurre in ogni caso l'ammontare della pretesa risarcitoria dell'attore per effetto del suo concorso colposo nella causazione dei danni lamentati per le ragioni descritte in atti e comunque ridurre il risarcimento richiesto a quanto dovesse essere ritenuto provato di giustizia o di equità.
Accertare e dichiarare altresì l'obbligo in capo alla soc. Controparte_6
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede della
[...] P.IVA_4
pagina 3 di 10 rappresentanza generale in Italia in 20123 Milano alla via Della Posta n.7, con intermediario- mandatario espressamente autorizzato soc. (p.i. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 20123 Milano alla via Edmondo De Amicis
n.51, di garantire, manlevare e tenere indenne il dr. AN EL da ogni e/o qualsiasi pregiudizio che dovesse subire e per l'effetto condannare la stessa soc. (p.i. ), in Controparte_6 P.IVA_4 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede della rappresentanza generale in Italia in
20123 Milano alla via Della Posta n.7, con intermediario espressamente autorizzato soc.
[...]
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_3 P.IVA_3
20123 Milano alla via Edmondo De Amicis n.51, al pagamento di tutte le somme, nessuna esclusa, che il dr. AN EL fosse eventualmente tenuto a corrispondere in favore dell'attore Contr e/o del per i fatti di cui è causa.
IN OGNI CASO:
Con vittoria di competenze, anticipazioni, spese generali, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Si chiede di essere ammessi a prova per testi sul seguente capitolo di prova:
1. Vero che in data 02.03.2022 alle ore 12:09 il dr. AN SP inviava ad , nella CP_7 persona di , la richiesta di risarcimento danni di cui alla missiva del 28.02.2022 Parte_2 che l'avv. Massimo Campa, per conto dell'attore, gli aveva recapitato via pec sempre in data
28.09.2022, al fine di determinare l'apertura del relativo sinistro, come risulta documentato sub docc.4/5 che si mostrano al teste?
2. Vero che a fronte di tale segnalazione apriva il sinistro come risulta documentato sub CP_7 doc.3 che si mostra al teste?
Si indicano a testi:
• , presso Assiteca Parte_2
• Magda Cont, presso Assiteca”
Per ARCH INSURANCE (EU) DAC e “voglia l'Ill.mo Tribunale, ogni Controparte_3 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previe le migliori declaratorie e statuizioni del caso
IN VIA PRELIMINARE: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e, per l'effetto, Controparte_3 estrometterla dal presente giudizio, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa
NEL MERITO:
IN VIA PRINCIPALE
pagina 4 di 10 accertare e dichiarare l'insussistenza di una qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. AN
EL per i fatti di causa e, conseguentemente, respingere tutte le domande proposte nei confronti dello stesso dal Sig. in quanto infondate nell'an e nel quantum Parte_1 debeatur in fatto ed in diritto, con assorbimento della domanda di manleva e indennizzo avanzata dall'Assicurato nei confronti di nonché, nel denegato caso di non CO accoglimento della domanda preliminare, di Controparte_3
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. AN EL per i fatti di cui in narrativa, accertare e dichiarare, per le motivazioni di cui in atti, la non operatività della polizza con certificato n. PO-46671919K0, con conseguente esclusione di qualsivoglia addebito a carico di , anche per le spese di lite e, pertanto, respingere ogni domanda di CO manleva e indennizzo proposta dal Dott. AN EL nei confronti di quest'ultima nonché, nel denegato caso di non accoglimento della domanda preliminare, di Controparte_3
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda attorea e di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al Dott. AN EL per i fatti di cui in narrativa, nonché di accoglimento della domanda di manleva svolta nei confronti di
[...]
, previo accertamento del concorso di colpa del Sig. e CO Parte_1 conseguente riduzione del risarcimento del danno, condannare a manlevare e CP_2 tenere indenne l' di quanto questo sarà tenuto a pagare, per la sola quota di Parte_3 responsabilità al medesimo attribuibile e della quale si chiede la relativa quantificazione, comunque nei limiti del massimale indicato in polizza, pari ad € 1.500.000,00 e con la dovuta riduzione di detto importo, anche per quanto concerne le spese legali, in virtù dell'inadempimento colposo dell'Assicurato agli obblighi contrattuali e normativi.
In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
, in qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, ha convenuto in Parte_1 giudizio e il dott. Controparte_4
AN EL per ottenerne la condanna in via solidale al risarcimento dei danni – quantificati in citazione nell'importo di € 57.948,48 o nel diverso importo da quantificarsi in corso di causa – patiti a causa della condotta illegittima tenuta dai convenuti che avrebbe portato, nell'ambito del
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, all'iniziale ammissione della domanda presentata dall'attore per l'ottenimento di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di un portico per il ricovero di attrezzi forestali e legname, intervento successivamente ritenuto dalla Regione
Lombardia non rientrante tra quelli suscettibili di finanziamento, con conseguente emissione di provvedimento di decadenza dal beneficio.
pagina 5 di 10 Si è costituito in giudizio Controparte_4
, chiedendo in via principale il rigetto della domanda risarcitoria attorea, in via
[...] subordinata il suo accoglimento in misura ridotta in ragione del preponderante concorso di colpa di e proponendo sempre in via subordinata domanda di manleva nei confronti Parte_1 del dott. AN EL in caso di accoglimento della domanda attorea.
Si è costituita in giudizio il dott. AN EL chiedendo, previa autorizzazione alla chiamata in causa della compagnia di assicurazione con Controparte_6 intermediario-mandatario in via principale il rigetto della domanda giudiziale Controparte_3 attorea, in via subordinata il suo accoglimento in misura ridotta in ragione del concorso di colpa dell'attore e proponendo sempre in via subordinata domanda di garanzia e di manleva nei confronti della propria compagnia di assicurazione in caso di accoglimento della domanda giudiziale attorea.
Autorizzata la chiamata in causa della compagnia di assicurazione, si sono costituite in giudizio e eccependo preliminarmente il difetto di CO Controparte_3 legittimazione passiva di quest'ultima e chiedendo nel merito in via principale il rigetto delle domande giudiziali attoree, associandosi alle difese del proprio assicurato, in via subordinata il rigetto della domanda di garanzia proposta dal dott. AN EL per inoperatività della polizza e in ulteriore subordine il contenimento della propria condanna a prestare la garanzia assicurativa alle condizioni e nei limiti di cui alle clausole di polizza.
Concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo delle produzioni documentali delle parti.
Le parti hanno infine precisato le conclusioni innanzi al sottoscritto giudice nei termini sopra riportati. La causa è stata quindi trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Deve preliminarmente essere ribadita l'inammissibilità delle istanze istruttorie articolate dalle parti, reiterate in sede di precisazione delle conclusioni, per i motivi indicati nell'ordinanza del
25/11/2023, da intendersi qui integralmente richiamata.
In definitiva, il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, dovendo confermarsi anche in questa sede le determinazioni assunte in corso di causa.
Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda risarcitoria proposta da , in Parte_1 qualità di titolare dell'omonima impresa individuale, nei confronti di
[...]
e del dott. AN EL. Controparte_4
presentò nel 2019 nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Parte_1 domanda per l'ottenimento di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di un portico per il ricovero di attrezzi forestali e legname, in base a bando emanato da RT
[...]
pagina 6 di 10 All'esito dell'istruttoria espletata da in cui il dott. AN RT
EL ricopriva il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, la domanda presentata da venne approvata con verbale del consiglio di amministrazione di Parte_1 [...] del 30/05/2019, con riconoscimento della finanziabilità dell'intervento RT proposto dall'attore per l'importo di € 49.058,26.
Il portico oggetto di causa venne quindi realizzato tra il 2019 e il 2021 e, terminata la realizzazione dell'opera, chiese alla Regione Lombardia l'erogazione del Parte_1 saldo del contributo per l'importo di € 39.968,03.
La Regione Lombardia, all'esito di alcuni controlli, rilevò la non corrispondenza dell'opera realizzata alla tipologia di interventi ammissibili e previsti nel bando, in base all'Allegato I al
Trattato dell'Unione Europea, richiamato dal bando stesso, non condividendo le osservazioni formulate sul punto da , ed emanò provvedimento di decadenza totale dai Parte_1 benefici economici dell'intervento in data 22/02/2022.
Secondo la prospettazione attorea, sussisterebbe nel caso di specie responsabilità solidale di
[...]
e del dott. AN EL, direttore e responsabile unico del RT procedimento, per avere valutato in senso positivo la domanda presentata da , Parte_1 riconoscendo la finanziabilità dell'intervento proposto dallo stesso, omettendo di rilevare che tale intervento non rientrava tra quelli previsti dall'Allegato I al Trattato dell'Unione Europea richiamato dal bando.
La domanda giudiziale attorea è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Deve innanzitutto evidenziarsi l'irrilevanza della circostanza addotta dalla parte attrice e contestata dalla parte convenuta, quand'anche provata, secondo cui il dott. AN EL avrebbe indicato ad di presentare la domanda per l'ottenimento del contributo oggetto Parte_1 di causa.
Infatti, è un imprenditore, in grado di valutare, in qualità di operatore Parte_1 economico qualificato, le scelte imprenditoriali da assumere e le richieste di accesso a finanziamenti e contributi pubblici.
ha dunque agito in autonomia, peraltro con l'ausilio e il supporto della propria Parte_1 associazione di categoria ( , effettuando le scelte di impresa e assumendosene i relativi CP_5 rischi.
Deve infatti osservarsi che, secondo la stessa prospettazione della parte attrice, la domanda presentata da ed elaborata con l'assistenza della propria associazione di Parte_1 riferimento non doveva essere valutata in senso positivo, in quanto diretta a ottenere un CP_5 contributo per la realizzazione di un'opera non rispettosa dei requisiti previsti dal bando emesso da RT
Lo stesso attore, dunque, sostiene che la domanda da lui presentata non era meritevole di essere accolta, in quanto diretta alla realizzazione di opera priva dei requisiti necessari all'ottenimento del contributo a fondo perduto.
pagina 7 di 10 Poiché l'attore è un soggetto esercente attività di impresa e un operatore Parte_1 economico qualificato, che ha oltretutto partecipato al bando con l'assistenza di un'associazione imprenditoriale di categoria quale egli era tenuto a conoscere il contenuto del bando e i CP_5 requisiti prescritti per l'ottenimento del contributo.
L'eventuale affidamento riposto dall'attore sul provvedimento emesso da RT
pertanto, non può essere ritenuto incolpevole.
[...]
Del resto, se effettivamente non aveva diritto a ottenere il contributo Parte_1 economico per la finanziabilità dell'opera, come ritenuto dal provvedimento della Regione
Lombardia con cui è stata disposta la decadenza dai benefici economici dell'intervento richiesto con la domanda presentata dall'attore, egli non può dolersene chiedendo sotto forma di domanda risarcitoria un'utilità economica cui non aveva diritto.
Se, invece, avesse avuto diritto a percepire detto contributo, egli avrebbe Parte_1 dovuto impugnare il provvedimento di decadenza emesso dalla Regione Lombardia in data
22/02/2022.
Deve infatti osservarsi che i convenuti e AN EL RT hanno messo in luce diversi profili di potenziale illegittimità del provvedimento della Regione
Lombardia, con particolare riferimento al suo carattere di atto di annullamento in autotutela intervenuto oltre il termine previsto dall'art. 21 nonies l. n. 241/1990 e al suo essere stato adottato dalla Regione Lombardia in carenza di potere, poiché il bando avrebbe limitato i controlli dell'ente regionale alla verifica della corrispondenza dell'opera in concreto realizzata a quella di cui al progetto già assentito.
Anche inizialmente aveva contestato in sede amministrativa la decisione Parte_1 assunta dalla Regione Lombardia, rinunciando tuttavia ad impugnare il provvedimento di decadenza ed omettendo dunque di attivarsi al fine di rimuovere la fonte dell'asserito pregiudizio.
Occorre, inoltre, osservare che il patrimonio complessivo dell'attore non ha in verità riportato alcun danno: pur avendo sostenuto esborsi in denaro, ha comunque Parte_1 provveduto a realizzare un'opera, dallo stesso evidentemente ritenuta necessaria, che ha ampliato la propria impresa.
Non può neppure sostenersi che, in mancanza del contributo, l'attore non avrebbe realizzato l'opera: i capitoli di prova orale diretti a provare tale circostanza articolati dalla parte attrice sono generici e valutativi.
Anzi, dalla documentazione prodotta dalla parte attrice (cfr. doc. 11 di parte attrice) emerge che fin dal 2014, dunque circa cinque anni prima della presentazione della Parte_1 domanda oggetto di causa, aveva chiesto e ottenuto i provvedimenti edilizi e abilitativi, tra cui l'autorizzazione paesaggistica, per la realizzazione di portico per il ricovero di attrezzi forestali e legname.
Può pertanto ragionevolmente ritenersi che era intenzione dell'attore procedere comunque alla realizzazione di tale opera, anche prescindendo dall'ottenimento del contributo.
pagina 8 di 10 La domanda risarcitoria formulata da nei confronti di Parte_1 RT
e di AN EL deve dunque essere rigettata, per tutte le considerazioni sopra
[...] esposte.
Il rigetto della domanda risarcitoria attorea comporta l'assorbimento della domanda di garanzia proposta da AN EL nei confronti della compagnia di assicurazione CO
[...]
Deve, in proposito, osservarsi – trattandosi di profilo rilevante in punto di spese di lite – che
AN EL non ha proposto alcuna domanda nei confronti di essendosi Controparte_3 limitato a notificare a quest'ultima l'atto di citazione per chiamata in causa di terzo nella sua qualità di intermediaria-mandataria della compagnia di assicurazione , CO peraltro in conformità a quanto previsto dalla polizza, secondo cui qualsiasi richiesta di risarcimento avrebbe dovuto essere inoltrata tramite l'intermediario a Controparte_3
Le spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza, sono poste a carico della parte attrice, la quale è tenuta a rifondere anche le spese di lite sostenute da CO
e Controparte_3
Giova ricordare sul punto che “Le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria” (Cass., n.
23123/2019).
La chiamata in causa della compagnia di assicurazione, infatti, è stata determinata dall'iniziativa giudiziaria attorea e l'iniziativa del chiamante non può essere ritenuta arbitraria.
Stante la sussistenza di un valido rapporto di assicurazione tra AN EL e CO
, deve ritenersi nel caso di specie la piena operatività della polizza, avendo AN
[...]
EL tempestivamente denunciato il sinistro alla compagnia di assicurazione.
Le comunicazioni inviate dall'attore nel novembre 2021, infatti, non potevano comportare alcun onere di denuncia del sinistro in capo all'assicurato, in quanto dirette a RT per evidenziare profili di responsabilità unicamente di tale ente, e non di AN
[...]
EL.
Le spese di lite si liquidano nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al
D.M. 55/2014, come aggiornato per effetto del D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, con riduzione dei valori medi per le fasi di trattazione, in assenza di effettiva attività istruttoria, e decisionale, avendo gli scritti conclusivi meramente ripreso le difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 1) Rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e di AN EL;
Controparte_4
2) Condanna a rifondere in favore di Parte_1 [...]
le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compensi, Controparte_4 oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge;
3) Condanna a rifondere in favore di AN EL le spese di lite, che liquida Parte_1 in € 759,00 per anticipazioni e in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e
CPA come per legge;
4) Condanna a rifondere in favore di e Parte_1 CO CP_3 le spese di lite, che liquida in € 9.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, IVA
[...]
e CPA come per legge.
Lecco, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Alessandro Colnaghi
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