TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/04/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 587 dell'anno 2018 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Palermo, via Isidoro Carini n. 18 presso lo studio dell'avv. Daniele
Raffa che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore
ATTRICE
CONTRO
(C.F. – PART. IVA , in Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
Palermo, Via Delle Alpi n. 52, presso lo studio dell'Avv. Claudio Trovato che lo rappresenta e difende, giusta deliberazione di GM n. 46 del 19.02.2018 e per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludono come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La signora ha convenuto in giudizio dinanzi il Tribunale di Termini Pt_1
Imerese il al fine di sentirlo condannare al risarcimento dei Controparte_1
danni subiti a seguito di un sinistro occorsole in data 15.04.2017, spiegando le seguenti domande:
“Nel merito: Ritenere e dichiarare responsabile ex art. 2051 c.c. il Controparte_1
in persona del Sindaco pro tempore, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti
dalla Sig.ra in conseguenza del sinistro causato Parte_1
dall'insidia stradale insistente sulla via Truden e, per l'effetto, condannare la parte
convenuta, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, oltre Controparte_1
interessi e rivalutazione monetaria a far data dall'evento dannoso e sino all'integrale
soddisfo e che si indica in euro 16.298,01 (15 aprile 2017) oltre interessi legali e
rivalutazione monetaria dalla data del fatto sino al concreto soddisfo o nella maggiore o
minore somma accertata in corso di giudizio o ritenuta congrua da parte del Decidente
Pag. 2 anche con eventuale applicazione del disposto di cui all'art. 1226 cod.civ. Condannare
controparte alla integrale rifusione delle spese, competenze ed onorari di causa, di cui al
novellato art. 91 cpc, il tutto oltre IVA e c.p.a. come per legge con distrazione delle
stesse.”
A fondamento dell'avanzata domanda rappresentava che in data 15.04.2017
intorno alle ore 12,00, allorché percorreva la via Truden in , cadeva CP_1
rovinosamente a causa di una buca non segnalata insistente a ridosso del marciapiede, riportando gravi lesioni, come accertate dalla consulenza tecnica di parte, che allegava.
Imputando al la responsabilità dell'accaduto ai sensi Controparte_1
dell'articolo 2051 c.c. per la mancata manutenzione del manto stradale, chiedeva il risarcimento dei danni subiti.
Ritualmente costituitosi il preliminarmente chiedeva Controparte_1
dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle domande spiegate e in via subordinata l'accertamento dell'inesistenza della responsabilità
ex articoli 2043 e 2051 c.c. in ordine all'evento lesivo oggetto della controversia;
in via ulteriormente subordinata, chiedeva accertarsi ex articolo 1227 c.c. la responsabilità concorrente di parte attrice e quindi ridurre l'entità del risarcimento del danno chiesto. Spiegava inoltre domanda di condanna ai sensi dell'articolo 96 c.p.c.-.
Pag. 3 La causa veniva istruita a mezzo prova testimoniale e CTU medico legale e all'udienza del 17.07.2023 veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.-.
La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio e ricostruito brevemente il suo svolgimento, giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n.
156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità
per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica
Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n. 24529/2009 e n. 20754/2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato al riguardo che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa) e tale possibilità è da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla luce di tutte le circostanze del caso concreto,
Pag. 4 assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
(Codice della Strada), tra i compiti istituzionali del rientra quello di CP_1
provvedere alla manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede, ai sensi dell'art. 3, comma 1 n. 33 del Codice della Strada, dove per marciapiede si intende la
“parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”.
Pertanto, il deve anche considerarsi titolare del diritto di proprietà sui CP_1
marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Cassazione ha, infatti, espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a
Pag. 5 sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade CP_1
medesime e, quindi, ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-
giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'Ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del Codice della Strada (cfr. Cass. civ.
n. 1691/2009).
Ciò posto, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ad integrare la responsabilità è necessario e sufficiente che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass.
n. 4476/2011).
Consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Pag. 6 Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (cfr. Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della P.A. (cfr. tra le tante Cass. civ. n. 24881/2008 e n. 390/2008).
La Corte di nomofilachia ha avuto occasione di puntualizzare che in tema di responsabilità civile, ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili,
che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita;
ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo o dello stesso danneggiato, purché si traduca in
Pag. 7 un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa (Cass. civ. n. 1725/2019).
Pertanto, si è affermato che “in tema di responsabilità, quale custode ai sensi dell'art.
2051 c.c., dell'ente proprietario di una strada, ai fini della prova liberatoria che
quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra
la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e
delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello
stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in
particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente
proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con
diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di
pericolo determinatasi” (Cass. civ. n. 11096/2020).
Alla stregua dei suddetti principi, in merito alla dinamica dell'evento di danno,
per cui è causa, può dirsi provato il fatto storico, così come allegato nell'atto introduttivo del giudizio e alla luce delle risultanze probatorie acquisite.
La caduta dell'attrice in via Truden, strada comunale urbana sita nel Comune di
, è stato provato alla luce della prova testimoniale resa dalla teste CP_1
la quale ha dichiarato “1) confermo che il giorno 15.04.2017 Testimone_1
all'incirca alle ore 12,00 in Via Truden, quasi a metà di detta strada, ho visto CP_1
la sig.ra che camminava davanti a me a distanza di dieci metri Parte_1
Pag. 8 circa, cadere dentro una buca sulla strada;
mi sono avvicinata per darle soccorso e ho
potuto constatare che la buca era profonda……”; la testimone ha altresì riconosciuto il luogo del sinistro come da foto che le sono state mostrate.
Deve, quindi, riconoscersi che l'attrice ha ottemperato all'onere probatorio, di cui era gravata, avendo dimostrato sia l'evento dannoso sia la sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza del , che in Controparte_1
quelle circostanze si presentava in uno stato di cattiva manutenzione, tale da costituire un concreto pericolo per l'utenza.
Tuttavia, deve procedersi anche all'esame della condotta del soggetto danneggiato.
La Suprema Corte ha chiarito che “la condotta che entri in interazione con la cosa si
atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso in
applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 comma 1 c.c. richiedendo una valutazione che
tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di
solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicchè quanto più la situazione di possibile danno è
suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato
delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia
Pag. 9 da escludere che lo stesso comportamento costituisce un'evenienza ragionevole o
accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale connotandosi per
l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. ordinanza n. 9315
del 03/04/2019).
Applicando tali principi al caso di specie, sebbene il sinistro si è verificato in pieno giorno, in data 15 aprile giornata primaverile e che l'attrice stava procedendo a piedi e quindi ad una velocità assai ridotta, deve considerarsi che la medesima è una persona anziana (al tempo dei fatti di anni 69) e che verosilmente mentre camminava la sua attenzione era volta ad evitare di essere investita da mezzi, che potevano sopraggiungere sulla via, piuttosto che a guardare se sull'asfalto era presente un'insidia, che nella fattispecie in esame era una buca non segnalata.
Ne consegue un concorso di responsabilità di in ordine Parte_1
alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del 30% ai sensi dell'articolo 1227 c.c., per cui nella stessa misura dovrà essere diminuito il risarcimento dovuto per i danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro,
che devono essere risarciti nella misura del 70%.
Consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata dall'attrice, il
(quale ente proprietario del bene demaniale, di cui aveva Controparte_1
la disponibilità materiale e giuridica) ex art. 2051 c.c. deve essere condannato al
Pag. 10 risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, nella misura del
70% della loro entità.
La liquidazione del danno per lesioni personali subito dall'attrice procederà
secondo le risultanze della CTU medico legale redatta dalla Dott.ssa Per_1
le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili, perché immuni da
[...]
vizi logici e congruamente motivate, la quale ha riconosciuto un danno biologico del 5%, una ITT totale di gg. 30, una ITP al 50% di gg. 15, una ITP al
25% di gg. 50.
Sviluppando tali dati con conteggio effettuato in base alle Tabelle del Tribunale
di Milano attualmente in vigore e dai valori attuali si avrà:
Danno Biologico 5% € 5.747,00
ITT al 100% di gg. 30 € 3.450,00
ITP al 50% di gg. 15 € 862,50
ITP al 25% di gg. 50 € 1.437,50
Totale € 11.497,00
Aumento del 20% per danno morale € 2.299,40
TOTALE COMPLESSIVO € 13.796,40
Nel caso concreto si procede alla liquidazione del danno morale con aumento del 20% tenuto conto della percentuale del danno biologico e della lunga
Pag. 11 invalidità temporanea riconosciuta dal CTU che denota un lungo periodo di sofferenze fisiche e morali subite dall'attrice.
Sulla somma così determinata di € 13.796,40 bisogna operare una riduzione nella misura del 30%, in proporzione al grado di responsabilità accertato a carico dell'attrice, discendendo il dovuto al 70% pari ad € 9.657,20; sulla somma sono dovuti gli interessi legali dal fatto fino al soddisfo.
Le spese legali di giudizio seguono la soccombenza del convenuto e CP_1
vengono liquidate in favore di parte attrice in € 5.077,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Daniele Raffa.
Restano definitivamente poste a carico del le spese di CTU Controparte_1
liquidate come da separato decreto,
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti del in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco pro tempore così dispone:
- dichiara la concorrente responsabilità del in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore nella misura del 70% nell'evento dannoso occorso a
Parte_1
Pag. 12 - dichiara che il in persona del Sindaco pro-tempore, è Controparte_1
tenuto al risarcimento del danno subito da in misura Parte_1
pari ad € 9.657,20, oltre gli interessi legali dal fatto al soddisfo;
- per l'effetto condanna il in persona del Sindaco pro- Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
9.657,20, oltre gli interessi legali dal fatto al soddisfo;
- condanna il in persona del Sindaco pro-tempore al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che vengono liquidate in favore di Parte_1
in € 5.077,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per
[...]
legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario Avv. Daniele Raffa.
- pone a carico del in persona del Sindaco pro-tempore le Controparte_1
spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
Pag. 13 n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
Pag. 14