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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 478/2024 RGA avverso la sentenza n. 184/24 R.S. del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 25 giugno 2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per carta docente;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/03/2025; promossa da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro in carica pro tempore, Controparte_2
e
[...] Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente legale rapp.te pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ed elettivamente domiciliati ex lege presso i relativi uffici, siti in via A. Testoni, 6 – Bologna;
APPELLANTI contro
(Cod. Fisc.: ) rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._1 dagli Avv.ti Luca Caroni e Veronica Pepoli, domiciliata telematicamente;
APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La prof.ssa adiva il Tribunale di Rimini con ricorso per decreto Controparte_4 ingiuntivo nei confronti del e dei suoi organi interni Controparte_1 indicati in epigrafe, chiedendo di ingiungere alle Amministrazioni scolastiche “di
1 adempiere in forma specifica” all'erogazione della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” per un valore corrispondente a quello perduto e dunque per le annualità 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021 (€uro 2.000,00) oltre interessi e rivalutazione” a favore della ricorrente.
Esponeva infatti di aver prestato servizio negli anni indicati in ricorso quale docente a tempo determinato senza usufruire della c.d. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, l. 107/2015, per costante giurisprudenza spettante anche ai docenti precari.
Il Tribunale di Rimini in data 20/03/2024 emetteva il decreto richiesto dall'istante, ingiungendo al ed ai organi interni indicati in Controparte_1 epigrafe di adempiere in forma specifica all'erogazione della carta docente per un valore di euro 2.000 oltre interessi e rivalutazione.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione ex artt. 645-414 c.p.c.
l'Amministrazione scolastica, deducendo: l'assenza di qualificazione di “credito liquido” attesa la natura stessa della “Carta elettronica” per la quale chiedeva in via principale la revoca del decreto ingiuntivo;
la prescrizione dell'annualità 2017/2018 e la non debenza degli accessori ingiunti (interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/06/2024 si costituiva in giudizio la Prof.ssa la quale contestava tutto quanto dedotto CP_4 dall'Amministrazione opponente nella spiegata opposizione al netto dell'eccezione riguardante lo stralcio dell'annualità 2017/2018 prescritta. Il Tribunale di Rimini, istruita la causa documentalmente, con la sentenza n. 184/24 R.S. accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'intervenuta prescrizione dell'annualità 2017/2018, condannando però l'Amministrazione al pagamento delle tre rimanenti annualità, per un totale di euro
1.500,00. Quanto alle spese di lite, ne disponeva la compensazione nella misura di un quarto, ponendo la parte rimanente a carico dell'Amministrazione e liquidandola in complessivi euro 2.255 oltre IVA e CPA.
Con ricorso depositato telematicamente in data 26/07/2024, il Controparte_1
, l e
[...] Controparte_5
l' hanno Controparte_3 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) • Disporre la compensazione delle spese per la fase di opposizione che l' è stata costretta ad interporre per evitare CP_6 una spesa non giustificata (per ragioni note ampiamente note alla difesa della parte opposta); • In via subordinata, disporre la compensazione nella misura ritenuta equa e secondo giustizia;
• In via ulteriormente gradata, rideterminare le spese di lite facendo corretta applicazione del DM 55/2014 nei valori minimi;
• Con vittoria di spese e compensi per il presente grado di giudizio.”.
2 Con lo spiegato atto di gravame, in estrema sintesi, l'Amministrazione scolastica ha censurato la regolamentazione delle spese di lite disposta dal Giudice a quo e la relativa liquidazione, all'uopo formulando due distinti motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “I – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.– Erronea regolamentazione delle spese di lite con riferimento alla loro compensazione nella sola misura di un quarto”; “II – Violazione e/o falsa applicazione del DM 55/2014 – contraddittorietà e/o illogicità della motivazione – Erronea quantificazione delle spese di lite”.
La prof.ssa ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_4 fondatezza dell'avverso gravame, chiedendo che questa Corte voglia: “(…)
- Rigettare lo spiegato appello per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto Voglia confermare la sentenza n. 184/2024 emessa dal Tribunale di Rimini in data 25/06/2024; condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prima cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ritiene la Corte che l'appello proposto dal e dai suoi organi interni indicati in epigrafe Controparte_1 risulti meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti appresso indicati.
Quanto al primo motivo di gravame, riguardante la regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Rimini con la gravata sentenza, ad avviso di questa Corte, il
Giudice a quo ha correttamente individuato i principi regolatori della materia, così come ricostruiti da consolidata giurisprudenza di legittimità.
Nella sentenza impugnata, infatti, si ha modo di leggere al riguardo che: “Quanto alla sorte delle spese processuali, va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo ha chiarito come la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. facciano parte di un unico processo nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Motivo per il quale il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito - sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio − se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. Civ. Sezione VI-I n. 18125 del 21\07\2017 Rv. 645057 – 01; conforme Sez. III n. 9587 del 12\05\2015 Rv. 635269-01).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –attesa la sua nota struttura di ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito sulla pretesa azionata ab origine con il ricorso per decreto – non è infatti limitato alla verifica delle condizioni di
3 ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (puntualmente indicata dal Giudice a quo ed anche dall'Amministrazione scolastica appellante), nella condivisione di questa Corte sono qui ribadite e richiamate (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Ciò posto in punto di diritto, in applicazione dei suesposti principi, ritiene la Corte che le spese del giudizio di prime cure debbano essere compensate nella misura di 3/4 con condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento della residua parte, in ragione della sua prevalente soccombenza.
Quanto alla misura della compensazione, si deve considerare non soltanto la parziale riduzione del credito della lavoratrice odierna appellata (il solo elemento valutato dal
Tribunale di Rimini nella gravata sentenza, peraltro in maniera esclusivamente
“aritmetica”) ma anche la complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie in esame, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, definitivamente risolti soltanto dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione del 27.10.2023, n. 29961 e, infine, la condotta processuale dell'Amministrazione scolastica, improntata a correttezza, buona fede e lealtà processuale. L'Amministrazione, infatti, per evitare di pagare una somma pacificamente prescritta – i 500 euro per l'a.s. 2017/2018 – si è vista costretta ad instaurare il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale si è sostanzialmente limitata, fondatamente, a sollevare l'eccezione di prescrizione de qua.
Diversamente opinando, si metterebbe l'Amministrazione di fronte ad un'alternativa francamente paradossale: o pagare somme pacificamente prescritte oppure instaurare un giudizio di opposizione ed essere condannata al pagamento di somme ancora maggiori a titolo di spese di lite.
A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, il parziale accoglimento del primo motivo di appello.
Per le medesime ragioni anche le spese di questo grado del giudizio devono essere compensate nella misura di 3/4 con condanna del appellante e dei suoi organi CP_1 interni indicati in epigrafe, in ragione della loro prevalente soccombenza, al pagamento della residua parte.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese sia del giudizio di primo grado che di questo grado, nella parte a carico delle Amministrazioni scolastiche, sono liquidate come da dispositivo nel minimo di legge - con conseguente accoglimento in parte qua anche del secondo motivo di impugnazione - in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi del giudizio, del valore
4 della controversia (scaglione di riferimento € 1.101,00 – 5.200,00) e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui il carattere seriale del contenzioso in esame, la ripetitività delle difese svolte e l'assenza di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello, riformando sul punto la sentenza gravata, confermata nelle restanti statuizioni, compensa le spese del giudizio di primo grado nella misura di 3/4 con condanna del e dei suoi organi Controparte_1 interni indicati in epigrafe al pagamento della residua parte, che si liquida in € 257,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, ove dovuta per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dell'odierna appellata dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- compensa, altresì, le spese di questo grado del giudizio nella misura di 3/4 con condanna del e dei suoi organi interni indicati in epigrafe al Controparte_1 pagamento della residua parte, che si liquida in € 240,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, ove dovuta per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dell'odierna appellata dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.03.2025
Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione controversie del lavoro
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere dott. Roberto Pascarelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 478/2024 RGA avverso la sentenza n. 184/24 R.S. del Tribunale di Rimini, Sezione Lavoro, emessa e pubblicata in data 25 giugno 2024, non notificata;
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per carta docente;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 27/03/2025; promossa da:
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Ministro in carica pro tempore, Controparte_2
e
[...] Controparte_3
(C.F. ), in persona del Dirigente legale rapp.te pro
[...] P.IVA_2 tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna ed elettivamente domiciliati ex lege presso i relativi uffici, siti in via A. Testoni, 6 – Bologna;
APPELLANTI contro
(Cod. Fisc.: ) rappresentata e difesa Controparte_4 C.F._1 dagli Avv.ti Luca Caroni e Veronica Pepoli, domiciliata telematicamente;
APPELLATA udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Roberto Pascarelli;
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti costituite, come in atti trascritte;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La prof.ssa adiva il Tribunale di Rimini con ricorso per decreto Controparte_4 ingiuntivo nei confronti del e dei suoi organi interni Controparte_1 indicati in epigrafe, chiedendo di ingiungere alle Amministrazioni scolastiche “di
1 adempiere in forma specifica” all'erogazione della “Carta Elettronica per l'aggiornamento e la Formazione del docente” per un valore corrispondente a quello perduto e dunque per le annualità 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020 e 2020/2021 (€uro 2.000,00) oltre interessi e rivalutazione” a favore della ricorrente.
Esponeva infatti di aver prestato servizio negli anni indicati in ricorso quale docente a tempo determinato senza usufruire della c.d. carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, l. 107/2015, per costante giurisprudenza spettante anche ai docenti precari.
Il Tribunale di Rimini in data 20/03/2024 emetteva il decreto richiesto dall'istante, ingiungendo al ed ai organi interni indicati in Controparte_1 epigrafe di adempiere in forma specifica all'erogazione della carta docente per un valore di euro 2.000 oltre interessi e rivalutazione.
Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione ex artt. 645-414 c.p.c.
l'Amministrazione scolastica, deducendo: l'assenza di qualificazione di “credito liquido” attesa la natura stessa della “Carta elettronica” per la quale chiedeva in via principale la revoca del decreto ingiuntivo;
la prescrizione dell'annualità 2017/2018 e la non debenza degli accessori ingiunti (interessi legali e rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05/06/2024 si costituiva in giudizio la Prof.ssa la quale contestava tutto quanto dedotto CP_4 dall'Amministrazione opponente nella spiegata opposizione al netto dell'eccezione riguardante lo stralcio dell'annualità 2017/2018 prescritta. Il Tribunale di Rimini, istruita la causa documentalmente, con la sentenza n. 184/24 R.S. accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo opposto in ragione dell'intervenuta prescrizione dell'annualità 2017/2018, condannando però l'Amministrazione al pagamento delle tre rimanenti annualità, per un totale di euro
1.500,00. Quanto alle spese di lite, ne disponeva la compensazione nella misura di un quarto, ponendo la parte rimanente a carico dell'Amministrazione e liquidandola in complessivi euro 2.255 oltre IVA e CPA.
Con ricorso depositato telematicamente in data 26/07/2024, il Controparte_1
, l e
[...] Controparte_5
l' hanno Controparte_3 spiegato appello nei confronti della predetta sentenza, chiedendo che questa Corte, in parziale riforma della pronuncia gravata, voglia: “(…) • Disporre la compensazione delle spese per la fase di opposizione che l' è stata costretta ad interporre per evitare CP_6 una spesa non giustificata (per ragioni note ampiamente note alla difesa della parte opposta); • In via subordinata, disporre la compensazione nella misura ritenuta equa e secondo giustizia;
• In via ulteriormente gradata, rideterminare le spese di lite facendo corretta applicazione del DM 55/2014 nei valori minimi;
• Con vittoria di spese e compensi per il presente grado di giudizio.”.
2 Con lo spiegato atto di gravame, in estrema sintesi, l'Amministrazione scolastica ha censurato la regolamentazione delle spese di lite disposta dal Giudice a quo e la relativa liquidazione, all'uopo formulando due distinti motivi di gravame, rubricati rispettivamente: “I – Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c.– Erronea regolamentazione delle spese di lite con riferimento alla loro compensazione nella sola misura di un quarto”; “II – Violazione e/o falsa applicazione del DM 55/2014 – contraddittorietà e/o illogicità della motivazione – Erronea quantificazione delle spese di lite”.
La prof.ssa ritualmente costituitasi in giudizio, ha contestato la Controparte_4 fondatezza dell'avverso gravame, chiedendo che questa Corte voglia: “(…)
- Rigettare lo spiegato appello per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto Voglia confermare la sentenza n. 184/2024 emessa dal Tribunale di Rimini in data 25/06/2024; condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario”.
Ricostituitosi il contraddittorio, la causa è stata istruita sulla scorta della documentazione già prodotta dalle parti in prima cure.
Tanto premesso circa lo svolgimento del giudizio, ritiene la Corte che l'appello proposto dal e dai suoi organi interni indicati in epigrafe Controparte_1 risulti meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti appresso indicati.
Quanto al primo motivo di gravame, riguardante la regolamentazione delle spese di lite operata dal Tribunale di Rimini con la gravata sentenza, ad avviso di questa Corte, il
Giudice a quo ha correttamente individuato i principi regolatori della materia, così come ricostruiti da consolidata giurisprudenza di legittimità.
Nella sentenza impugnata, infatti, si ha modo di leggere al riguardo che: “Quanto alla sorte delle spese processuali, va qui richiamata la giurisprudenza di legittimità che in tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo ha chiarito come la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. facciano parte di un unico processo nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.
Motivo per il quale il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito - sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio − se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass. Civ. Sezione VI-I n. 18125 del 21\07\2017 Rv. 645057 – 01; conforme Sez. III n. 9587 del 12\05\2015 Rv. 635269-01).
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo –attesa la sua nota struttura di ordinario giudizio di cognizione a contraddittorio eventuale e differito sulla pretesa azionata ab origine con il ricorso per decreto – non è infatti limitato alla verifica delle condizioni di
3 ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”.
Queste esaustive e convincenti considerazioni, immuni da vizi logico-giuridici e suffragate dalla giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (puntualmente indicata dal Giudice a quo ed anche dall'Amministrazione scolastica appellante), nella condivisione di questa Corte sono qui ribadite e richiamate (con riguardo a questa tecnica motivazionale v., inter plures, Cass. S.U. sent. N. 642/2015).
Ciò posto in punto di diritto, in applicazione dei suesposti principi, ritiene la Corte che le spese del giudizio di prime cure debbano essere compensate nella misura di 3/4 con condanna dell'Amministrazione scolastica al pagamento della residua parte, in ragione della sua prevalente soccombenza.
Quanto alla misura della compensazione, si deve considerare non soltanto la parziale riduzione del credito della lavoratrice odierna appellata (il solo elemento valutato dal
Tribunale di Rimini nella gravata sentenza, peraltro in maniera esclusivamente
“aritmetica”) ma anche la complessità delle questioni giuridiche sottese alla fattispecie in esame, oggetto di contrastanti orientamenti giurisprudenziali, definitivamente risolti soltanto dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione del 27.10.2023, n. 29961 e, infine, la condotta processuale dell'Amministrazione scolastica, improntata a correttezza, buona fede e lealtà processuale. L'Amministrazione, infatti, per evitare di pagare una somma pacificamente prescritta – i 500 euro per l'a.s. 2017/2018 – si è vista costretta ad instaurare il presente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nell'ambito del quale si è sostanzialmente limitata, fondatamente, a sollevare l'eccezione di prescrizione de qua.
Diversamente opinando, si metterebbe l'Amministrazione di fronte ad un'alternativa francamente paradossale: o pagare somme pacificamente prescritte oppure instaurare un giudizio di opposizione ed essere condannata al pagamento di somme ancora maggiori a titolo di spese di lite.
A tanto consegue, ad avviso di questa Corte, il parziale accoglimento del primo motivo di appello.
Per le medesime ragioni anche le spese di questo grado del giudizio devono essere compensate nella misura di 3/4 con condanna del appellante e dei suoi organi CP_1 interni indicati in epigrafe, in ragione della loro prevalente soccombenza, al pagamento della residua parte.
Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, le spese sia del giudizio di primo grado che di questo grado, nella parte a carico delle Amministrazioni scolastiche, sono liquidate come da dispositivo nel minimo di legge - con conseguente accoglimento in parte qua anche del secondo motivo di impugnazione - in applicazione dei parametri per attività, fase e valore di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto, in particolare, dell'assenza di attività istruttoria in entrambi i gradi del giudizio, del valore
4 della controversia (scaglione di riferimento € 1.101,00 – 5.200,00) e dei criteri di cui all'art. 4, 1° co. del Decreto cit. (fra cui il carattere seriale del contenzioso in esame, la ripetitività delle difese svolte e l'assenza di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT).
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, definitivamente decidendo:
- in parziale accoglimento dell'appello, riformando sul punto la sentenza gravata, confermata nelle restanti statuizioni, compensa le spese del giudizio di primo grado nella misura di 3/4 con condanna del e dei suoi organi Controparte_1 interni indicati in epigrafe al pagamento della residua parte, che si liquida in € 257,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, ove dovuta per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dell'odierna appellata dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- compensa, altresì, le spese di questo grado del giudizio nella misura di 3/4 con condanna del e dei suoi organi interni indicati in epigrafe al Controparte_1 pagamento della residua parte, che si liquida in € 240,50 a titolo di compenso professionale, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali, CPA ed IVA, ove dovuta per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei procuratori dell'odierna appellata dichiaratisi antistatari ai sensi dell'art. 93 c.p.c. Così deciso a Bologna, nella camera di consiglio del giorno 27.03.2025
Il Consigliere est dott. Roberto Pascarelli Il Presidente.
dott.ssa Marcella Angelini
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