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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.814 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 5/3/2024,
TRA
(cod. fisc.: ), (cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fisc.: ), (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbara Sodo e Francesco Galluccio Mezio,
-APPELLANTI-
Contro
(p.iva ) , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Conte
-APPELLATA-
Parte_ vs - rg 814-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 All'udienza del 05/03/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , in proprio e quali genitori del figlio allora minorenne Parte_1 Parte_2 Parte_3
avevano citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, la asserendo
[...] Controparte_1
i seguenti fatti:
- il minore, in data 07.08.2014 alle ore 19,00, accompagnato dagli zii e CP_2 [...]
, si trovava nel negozio “ ”, presso l'area commerciale di Cavallino;
CP_3 CP_1
- qui, durante l'utilizzo a scopo ludico di un tappeto elastico per bambini (del tipo “Trampolino elastico Essenzial 180 di colore verde”, con rete di contenimento perimetrale) posto dalla a disposizione della clientela, il minore subiva la frattura scomposta dell'epifisi CP_1 dell'omero destro;
- il tappeto elastico aveva altresì uno scopo pubblicitario in quanto esemplare di un articolo messo in vendita presso lo stesso negozio e sul sito on-line della;
CP_1
- la fruizione del gioco era subordinata a una precauzione posta in risalto da un cartello di avviso, che consentiva l'uso ai bambini se accompagnati da un adulto, scalzi e senza oggetti acuminati;
non vi era alcun altro avvertimento su eventuali pericoli connessi all'uso del tappeto elastico, né personale addetto a sorvegliare le modalità d'uso da parte della clientela, mentre all'interno della struttura ludica si trovavano due palloni di gomma, pure in vendita nella catena commerciale;
CP_1
- aiutava il nipote minore ad accedere al tappeto elastico, CP_2 Parte_3 chiudendo poi la rete contenitiva, restando a sorvegliarlo dall'esterno;
- , dopo alcuni salti, era caduto, facendosi male;
soccorso dagli zii con l'uso Parte_3
di una sedia a rotelle e trasportato in ospedale, veniva qui operato chirurgicamente per la riduzione della frattura dell'omero.
Pertanto, gli attori, deducendo la responsabilità della società convenuta ex art.2051 c.c. o in subordine ex art 2043 c.c., formulavano la richiesta di risarcimento dei danni quantificati in euro 26.302,26 (di cui € 11.507,00 per danno biologico permanente stimato pari al 6%, €
4.800,00 per 50 giorni di invalidità temporanea totale, € 1.080,00 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 2.160,00 per 45 giorni di invalidità temporanea parziale al
50%, € 288,00 per 12 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, € 5.753,50 per danno morale, € 713,76 per spese mediche documentate).
La contestava l'an e il quantum della pretesa in ordine all'an e al quantum debeatur. CP_1
Parte_ vs - rg 814-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 Istruita la causa con interrogatorio formale, prova testimoniale e c.t.u. medico-legale, il tribunale, con sentenza n. 2464/2022 del 6/9/2022, ha rigettato la domanda attorea, sostenendo che le risultanze istruttorie <non consentono di istituire – anche solo con sufficiente grado di probabilità – un nesso causale tra le condizioni del tappeto elastico e l'evento dannoso, il quale può essere derivato – con non minore grado di probabilità – anche da un uso incongruo del gioco da parte dell'utente rimasto infortunato (nesso causale che sarebbe stato onere degli attori provare secondo tutte le diverse forme di responsabilità della convenuta da essi prospettate alternativamente), né di affermare, anche solo in via presuntiva, che la regolare modalità di utilizzo del tappeto fosse stata alterata dalla presenza in esso di palle di gomme estranee alla struttura il tappeto >>.
L'appello proposto è stato contrastato dalla CP_1
Il collegio ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusione del 05/03/2024.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
Il gravame è affidato un unico articolato motivo:
1) si deduce l'errore di sussunzione, avendo il tribunale applicato alla fattispecie dedotta la norma di cui all'art.2050 c.c in ordine alla responsabilità connesse all'esercizio di attività pericolose, anziché quella prevista dall'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per i danni derivanti dalle cose in custodia, o, in subordine, la norma generale dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. Sostengono gli appellanti che il thema decidendum verteva sulla sussistenza o meno di un nesso causale tra il bene in custodia e il danno conseguenza, mentre il primo giudice, pur riconoscendo che il fatto generatore del danno era eziologicamente rapportabile al tappeto elastico, aveva contraddittoriamente escluso la responsabilità del custode.
1.1) Aggiunge parte appellante che, una volta accertato da parte del Tribunale che <
riportò la frattura dell'omero durante l'utilizzo di un tappeto elastico Parte_3 installato presso l'esercizio di Cavallino gestito dalla convenuta,….>> , è irrilevante la dinamica del sinistro ai fini della affermazione e sussistenza della responsabilità del custode della cosa, eccettuata l'ipotesi che tale dinamica (per la presenza delle palle di gomma all'interno dell'attrezzo o per la caduta contro la parete metallica) fosse stata determinata dalla condotta abnorme dell'utilizzatore o comunque da un evento estraneo
EL vs - rg 814-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 alla cosa e assolutamente imprevedibile, idonei – quale fatto fortuito- a interrompere il nesso causale con la cosa.
1.2) Deduce l'appellante che la prova della sussistenza di siffatto “caso fortuito” incombe in via esclusiva sullo stesso custode, di talchè incorre in errore il primo giudice nel sostenere che l'attore non abbia fornito la prova della dinamica del sinistro, sia perché, una volta accertato che l'infortunio è avvenuto all'interno dell'attrezzo e mentre il bambino lo utilizzava, è irrilevante la dinamica, sia perché, ove, mai si ritenga essere intervenuto un ipotetico “caso fortuito”, peraltro non dedotto, la prova dello stesso incombeva a carico di . CP_1
1.3) Né la responsabilità poteva escludersi per la presenza di un cartello di avvertimento, peraltro vertente sulla necessità che l'utilizzatore (evidentemente minorenne) fosse accompagnato da un adulto ed entrasse nella struttura senza scarpe e senza oggetti acuminati, essendo raccomandazioni di cautela rispettate nel caso di specie.
1.4) In subordine, gli appellanti censurano la sentenza per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di risarcimento per responsabilità della convenuta ex art.2043 c.c., avendo introdotto sul tappeto elastico, chiuso con reti metalliche, due palloni colorati in gomma totalmente estranei all'attrezzo, costituenti elemento di possibile grave insidia nell'utilizzo dello stesso tappeto.
Invece il Tribunale erroneamente ha affermato la mancanza di prova dell' incidenza causale delle palle, anche in relazione all'ipotesi che la loro presenza avesse alterato la regolare modalità di uso dell'attrezzo, violando così la regola di giudizio “del più probabile che non”, stante la ragionevole probabilità che il bambino fosse caduto su uno dei palloni incautamente introdotti sul tappeto elastico.
2) La società appellata, nel contrastare l'impugnazione, ha evidenziato che:
A) è circostanza decisiva la mancanza di prova della dinamica del sinistro, ciò integrando la prove del nesso causale che incombe sull'attore ex art.2051 c.c.;
B) la causa delle lesioni al piccolo era ravvisabile nella condotta imprudente dello Pt_3
stesso e degli zii che l'accompagnavano, i quali < probabilmente per generosità, non hanno saputo, da un lato, contenere l'esuberanza del minore, dovuta alla sua giovane età
e, dall'altro, valutare con attenzione i rischi del tappeto, in relazione all'età ed alla condotta del minore stesso >>; tanto più che la aveva informato con dei cartelli la clientela CP_1
dei pericoli teorici nell'uso di tale tappeto, delle modalità d'uso dello stesso, nonché della necessità della presenza di un adulto, se l'uso veniva effettuato da un minore, precisandosi altresì in tali avvertimenti che “L'uso del trampolino si intende effettuato a rischio e pericolo
EL vs - rg 814-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 dell'utilizzatore e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico di Controparte_1
***
L'appello non è accoglibile, dovendosi osservare che:
a) l'atto introduttivo del giudizio deduce che < trampolino, improvvisamente e imprevedibilmente nel ricadere al suo interno, si procurava una frattura scomposta dell'epifisi dell'omero destro>>;
b) dalla testimonianza della zia accompagnatrice del minore si apprende che il Pt_3 bambino << ha iniziato a saltare e dopo un po' è caduto>>;
c) se ne ricava che alcuna incidenza causale è ravvisabile nella presenza dei due palloni, pur a volere ipotizzare che fossero elementi estranei alla struttura utilizzata, come sostenuto dagli attori appellanti;
d) la stessa dinamica del sinistro, come innanzi esposta, e le caratteristiche della struttura di gioco inducono a considerare sussistente la prevedibilità di un evento dannoso, connaturato a un attrezzo di gioco il cui utilizzo innesca movimenti rapidi e irregolari del corpo, e quindi il rischio di concreta possibilità di cadute, da prevedersi con l'ordinaria diligenza;
inoltre, si tratta di pericolo agevolmente percepibile, soprattutto da parte dell'adulto chiamato a vigilare sulla condotta del minore, il che esige un adeguato grado di attenzione e cautela, in assenza della quale viene a recidersi il collegamento causale tra la res e il danno lamentato (cfr.
Cassazione n.18167/2014 concernente la responsabilità per danni nell'uso di attrezzature ludiche);
e) si aggiunga che le allegazioni attoree, in ordine all'apparente integrità e corretta funzionalità del trampolino, impediscono di vagliare elementi presuntivi di anomalie o di irregolarità costruttiva o di montaggio del tappeto elastico, tali da attribuirvi un apporto causale, anche parziale, al danno verificatosi.
Cosicchè può ragionevolmente affermarsi che il danno è derivato da una caduta sul tappeto elastico, evitabile da parte del danneggiato, o dei soggetti che ne vigilavano la condotta, qualora fosse stata adottato un adeguato grado di prudenza e diligenza rapportata alla normale rischiosità dell'utilizzo del tappeto elastico, peraltro privo di elementi anomali idonei ad aggravare imprevedibilmente il grado di pericolo.
Le spese del presente grado, liquidate al minimo come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
Parte_ vs - rg 814-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese, determinate in euro 5.000,00
-cinquemila= per compensi, oltre accessori di legge, in favore dell'appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto,
a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 27/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.Antonio Francesco Esposito
EL vs - rg 814-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
1) Dott. Antonio Francesco ESPOSITO - Presidente
2) Dott.ssa Consiglia INVITTO - Consigliere
3) Dott. Vincenzo GIANCASPRO - Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n.814 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 5/3/2024,
TRA
(cod. fisc.: ), (cod. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 fisc.: ), (cod. fisc.: ), CodiceFiscale_2 Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dagli avv.ti Barbara Sodo e Francesco Galluccio Mezio,
-APPELLANTI-
Contro
(p.iva ) , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Conte
-APPELLATA-
Parte_ vs - rg 814-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 All'udienza del 05/03/2024 le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico e la causa è stata trattenuta per la decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , in proprio e quali genitori del figlio allora minorenne Parte_1 Parte_2 Parte_3
avevano citato in giudizio, dinanzi al Tribunale di Lecce, la asserendo
[...] Controparte_1
i seguenti fatti:
- il minore, in data 07.08.2014 alle ore 19,00, accompagnato dagli zii e CP_2 [...]
, si trovava nel negozio “ ”, presso l'area commerciale di Cavallino;
CP_3 CP_1
- qui, durante l'utilizzo a scopo ludico di un tappeto elastico per bambini (del tipo “Trampolino elastico Essenzial 180 di colore verde”, con rete di contenimento perimetrale) posto dalla a disposizione della clientela, il minore subiva la frattura scomposta dell'epifisi CP_1 dell'omero destro;
- il tappeto elastico aveva altresì uno scopo pubblicitario in quanto esemplare di un articolo messo in vendita presso lo stesso negozio e sul sito on-line della;
CP_1
- la fruizione del gioco era subordinata a una precauzione posta in risalto da un cartello di avviso, che consentiva l'uso ai bambini se accompagnati da un adulto, scalzi e senza oggetti acuminati;
non vi era alcun altro avvertimento su eventuali pericoli connessi all'uso del tappeto elastico, né personale addetto a sorvegliare le modalità d'uso da parte della clientela, mentre all'interno della struttura ludica si trovavano due palloni di gomma, pure in vendita nella catena commerciale;
CP_1
- aiutava il nipote minore ad accedere al tappeto elastico, CP_2 Parte_3 chiudendo poi la rete contenitiva, restando a sorvegliarlo dall'esterno;
- , dopo alcuni salti, era caduto, facendosi male;
soccorso dagli zii con l'uso Parte_3
di una sedia a rotelle e trasportato in ospedale, veniva qui operato chirurgicamente per la riduzione della frattura dell'omero.
Pertanto, gli attori, deducendo la responsabilità della società convenuta ex art.2051 c.c. o in subordine ex art 2043 c.c., formulavano la richiesta di risarcimento dei danni quantificati in euro 26.302,26 (di cui € 11.507,00 per danno biologico permanente stimato pari al 6%, €
4.800,00 per 50 giorni di invalidità temporanea totale, € 1.080,00 per 15 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, € 2.160,00 per 45 giorni di invalidità temporanea parziale al
50%, € 288,00 per 12 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, € 5.753,50 per danno morale, € 713,76 per spese mediche documentate).
La contestava l'an e il quantum della pretesa in ordine all'an e al quantum debeatur. CP_1
Parte_ vs - rg 814-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 Istruita la causa con interrogatorio formale, prova testimoniale e c.t.u. medico-legale, il tribunale, con sentenza n. 2464/2022 del 6/9/2022, ha rigettato la domanda attorea, sostenendo che le risultanze istruttorie <non consentono di istituire – anche solo con sufficiente grado di probabilità – un nesso causale tra le condizioni del tappeto elastico e l'evento dannoso, il quale può essere derivato – con non minore grado di probabilità – anche da un uso incongruo del gioco da parte dell'utente rimasto infortunato (nesso causale che sarebbe stato onere degli attori provare secondo tutte le diverse forme di responsabilità della convenuta da essi prospettate alternativamente), né di affermare, anche solo in via presuntiva, che la regolare modalità di utilizzo del tappeto fosse stata alterata dalla presenza in esso di palle di gomme estranee alla struttura il tappeto >>.
L'appello proposto è stato contrastato dalla CP_1
Il collegio ha trattenuto la causa in decisione a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusione del 05/03/2024.
-MOTIVI DELLA DECISIONE=
Il gravame è affidato un unico articolato motivo:
1) si deduce l'errore di sussunzione, avendo il tribunale applicato alla fattispecie dedotta la norma di cui all'art.2050 c.c in ordine alla responsabilità connesse all'esercizio di attività pericolose, anziché quella prevista dall'art. 2051 c.c. che disciplina la responsabilità per i danni derivanti dalle cose in custodia, o, in subordine, la norma generale dell'illecito aquiliano di cui all'art. 2043 c.c. Sostengono gli appellanti che il thema decidendum verteva sulla sussistenza o meno di un nesso causale tra il bene in custodia e il danno conseguenza, mentre il primo giudice, pur riconoscendo che il fatto generatore del danno era eziologicamente rapportabile al tappeto elastico, aveva contraddittoriamente escluso la responsabilità del custode.
1.1) Aggiunge parte appellante che, una volta accertato da parte del Tribunale che <
riportò la frattura dell'omero durante l'utilizzo di un tappeto elastico Parte_3 installato presso l'esercizio di Cavallino gestito dalla convenuta,….>> , è irrilevante la dinamica del sinistro ai fini della affermazione e sussistenza della responsabilità del custode della cosa, eccettuata l'ipotesi che tale dinamica (per la presenza delle palle di gomma all'interno dell'attrezzo o per la caduta contro la parete metallica) fosse stata determinata dalla condotta abnorme dell'utilizzatore o comunque da un evento estraneo
EL vs - rg 814-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 alla cosa e assolutamente imprevedibile, idonei – quale fatto fortuito- a interrompere il nesso causale con la cosa.
1.2) Deduce l'appellante che la prova della sussistenza di siffatto “caso fortuito” incombe in via esclusiva sullo stesso custode, di talchè incorre in errore il primo giudice nel sostenere che l'attore non abbia fornito la prova della dinamica del sinistro, sia perché, una volta accertato che l'infortunio è avvenuto all'interno dell'attrezzo e mentre il bambino lo utilizzava, è irrilevante la dinamica, sia perché, ove, mai si ritenga essere intervenuto un ipotetico “caso fortuito”, peraltro non dedotto, la prova dello stesso incombeva a carico di . CP_1
1.3) Né la responsabilità poteva escludersi per la presenza di un cartello di avvertimento, peraltro vertente sulla necessità che l'utilizzatore (evidentemente minorenne) fosse accompagnato da un adulto ed entrasse nella struttura senza scarpe e senza oggetti acuminati, essendo raccomandazioni di cautela rispettate nel caso di specie.
1.4) In subordine, gli appellanti censurano la sentenza per aver omesso di pronunciarsi sulla domanda subordinata di risarcimento per responsabilità della convenuta ex art.2043 c.c., avendo introdotto sul tappeto elastico, chiuso con reti metalliche, due palloni colorati in gomma totalmente estranei all'attrezzo, costituenti elemento di possibile grave insidia nell'utilizzo dello stesso tappeto.
Invece il Tribunale erroneamente ha affermato la mancanza di prova dell' incidenza causale delle palle, anche in relazione all'ipotesi che la loro presenza avesse alterato la regolare modalità di uso dell'attrezzo, violando così la regola di giudizio “del più probabile che non”, stante la ragionevole probabilità che il bambino fosse caduto su uno dei palloni incautamente introdotti sul tappeto elastico.
2) La società appellata, nel contrastare l'impugnazione, ha evidenziato che:
A) è circostanza decisiva la mancanza di prova della dinamica del sinistro, ciò integrando la prove del nesso causale che incombe sull'attore ex art.2051 c.c.;
B) la causa delle lesioni al piccolo era ravvisabile nella condotta imprudente dello Pt_3
stesso e degli zii che l'accompagnavano, i quali < probabilmente per generosità, non hanno saputo, da un lato, contenere l'esuberanza del minore, dovuta alla sua giovane età
e, dall'altro, valutare con attenzione i rischi del tappeto, in relazione all'età ed alla condotta del minore stesso >>; tanto più che la aveva informato con dei cartelli la clientela CP_1
dei pericoli teorici nell'uso di tale tappeto, delle modalità d'uso dello stesso, nonché della necessità della presenza di un adulto, se l'uso veniva effettuato da un minore, precisandosi altresì in tali avvertimenti che “L'uso del trampolino si intende effettuato a rischio e pericolo
EL vs - rg 814-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1 dell'utilizzatore e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico di Controparte_1
***
L'appello non è accoglibile, dovendosi osservare che:
a) l'atto introduttivo del giudizio deduce che < trampolino, improvvisamente e imprevedibilmente nel ricadere al suo interno, si procurava una frattura scomposta dell'epifisi dell'omero destro>>;
b) dalla testimonianza della zia accompagnatrice del minore si apprende che il Pt_3 bambino << ha iniziato a saltare e dopo un po' è caduto>>;
c) se ne ricava che alcuna incidenza causale è ravvisabile nella presenza dei due palloni, pur a volere ipotizzare che fossero elementi estranei alla struttura utilizzata, come sostenuto dagli attori appellanti;
d) la stessa dinamica del sinistro, come innanzi esposta, e le caratteristiche della struttura di gioco inducono a considerare sussistente la prevedibilità di un evento dannoso, connaturato a un attrezzo di gioco il cui utilizzo innesca movimenti rapidi e irregolari del corpo, e quindi il rischio di concreta possibilità di cadute, da prevedersi con l'ordinaria diligenza;
inoltre, si tratta di pericolo agevolmente percepibile, soprattutto da parte dell'adulto chiamato a vigilare sulla condotta del minore, il che esige un adeguato grado di attenzione e cautela, in assenza della quale viene a recidersi il collegamento causale tra la res e il danno lamentato (cfr.
Cassazione n.18167/2014 concernente la responsabilità per danni nell'uso di attrezzature ludiche);
e) si aggiunga che le allegazioni attoree, in ordine all'apparente integrità e corretta funzionalità del trampolino, impediscono di vagliare elementi presuntivi di anomalie o di irregolarità costruttiva o di montaggio del tappeto elastico, tali da attribuirvi un apporto causale, anche parziale, al danno verificatosi.
Cosicchè può ragionevolmente affermarsi che il danno è derivato da una caduta sul tappeto elastico, evitabile da parte del danneggiato, o dei soggetti che ne vigilavano la condotta, qualora fosse stata adottato un adeguato grado di prudenza e diligenza rapportata alla normale rischiosità dell'utilizzo del tappeto elastico, peraltro privo di elementi anomali idonei ad aggravare imprevedibilmente il grado di pericolo.
Le spese del presente grado, liquidate al minimo come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono i presupposti per il versamento, se dovuto, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
Parte_ vs - rg 814-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, così provvede:
1) Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese, determinate in euro 5.000,00
-cinquemila= per compensi, oltre accessori di legge, in favore dell'appellata.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17,
della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto,
a carico degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'appello proposto.
Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di
Appello di Lecce, in data 27/03/2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Vincenzo Giancaspro Dott.Antonio Francesco Esposito
EL vs - rg 814-2022 dr. Vincenzo Giancaspro, estensore. CP_1