Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 01/07/2025, n. 4933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4933 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 01/07/2025
N. 04933/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1001 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -OMISSIS-, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Aversa, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nerone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti trasmessa a mezzo pec del 23.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Aversa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta il ricorrente che la So.ge.r.t. S.p.A., su incarico del Comune di Aversa, notificava allo stesso l’intimazione n. 2024/4373 del 04.11.2024 recante la richiesta di pagamento relativa a sanzioni anno 2020 e Tari anni 2015/2016 per l’importo di € 1.893,33.
In ragione di ciò, con PEC del 23.01.2025, veniva formulata al Comune di Aversa e alla SO.GE.R.T. SP.A., una istanza di accesso agli atti amministrativi ex art. 22 e ss. L. n. 241/1990, volta ad acquisire ogni documento utile a valutare la legittimità del procedimento impositivo ed eventualmente a fini di difesa dinanzi all’autorità competente.
In ragione della mancata ostensione nel termine di trenta giorni, è stato proposto il ricorso all’odierno esame in cui è dedotta la violazione degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.
Nel corso del giudizio, il Comune di Aversa ha rappresentato che la documentazione richiesta è stata trasmessa al ricorrente con la nota protocollo prot. n. 21262 del 2.04.2025.
Con memoria del 30 aprile 2025 il ricorrente ha dichiarato che il suo interesse è stato soddisfatto ed ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Di tanto preso atto va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le peculiari connotazioni della controversia consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.