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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/10/2025, n. 2140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2140 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
3609/2024 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: dott. Marcello MAGGI – Presidente rel. dott.ssa Patrizia NIGRI – Giudice dott.ssa Enrica DI TURSI – Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.3609/2024 RG
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.Lucia Verolese Parte_1
ricorrente
E
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Siriana De Roma resistente rappresentata e difesa dall'avv. Siriana De Roma CP_2
interveniente all'udienza del 10-10-2025 tenutasi in modalità cartolare, la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni di cui alle rispettive note di trattazione.
MOTIVAZIONE
premesso che:
- con ricorso del 5-8-2024 , a modifica di quanto statuito con sentenza Parte_1 di questo Tribunale n. 1106-2018 del 18-4-2018(dopo comparizione del 21-3-2018) di cessazione degli effetti civili del matrimonio con , ha richiesto ex art.473bis.29 Controparte_1
c.p.c. la revoca o in subordine la riduzione dell'assegno di divorzio in favore di quest'ultima, già stabilito in euro 250, con conferma del solo assegno di mantenimento di € 250 per la figlia
(n.21-5-2004). Il ricorrente ha allegato a sostegno: che vi era stato CP_2 peggioramento delle proprie condizioni patrimoniali sia per la cessione di un quinto sullo stipendio della somma di € 300/350 a causa di pignoramento presso terzi attuato a seguito di insolvenza del contratto di mutuo relativa alla casa già coniugale, sia per il pagamento di canone di locazione di € 400 relativo all'appartamento da lui occupato con la famiglia sia per la nascita cinque anni prima(il 31-1-2019) di una figlia dalla nuova compagna, sia per la riduzione del salario di operaio VA dovuta alla collocazione in CIGS;
che per contro la CP_1 svolge attività lavorativa presso l'azienda Infissi Service di sita Persona_1 in Taranto e non sopporta spese di locazione abitando la casa già coniugale;
- ritenuto che la ha resistito alla domanda chiedendone il rigetto con vittoria di spese di CP_1 lite;
ha contestato i presupposti per la revoca dell'assegno di divorzio, evidenziando che al momento delle previsioni di divorzio non aveva occupazione e la casa familiare era già soggetta a pignoramento immobiliare, cosa che l'aveva indotta ad accettare un assegno di importo contenuto e costretta all'aiuto da parte dei propri familiari;
attualmente svolgeva attività di lavoro ma con orario limitato a cinque ore settimanali e retribuzione mensile di soli
€ 220. Ha aggiunto la Basile: che al momento della pronuncia di divorzio l'attuale compagna del ra già in gravidanza ed il ricorrente aveva già costituito altro nucleo familiare, Pt_1 sicchè il ricorrente ben poteva conoscere le spese cui andava incontro, e che comunque difettava prova del peggioramento delle condizioni patrimoniali dell'istante rispetto alla data del divorzio, considerandosi anche che a gennaio 2023,prima della proposizione della domanda, il ricorrente aveva acquistato un immobile e, nel 2024, aveva acquisito l'eredità paterna;
che al mancato pagamento del mutuo per la casa familiare aveva fatto seguito la sua vendita forzata a terzi e pertanto il pignoramento cui il ricorrente aveva fatto riferimento si riferiva ad un credito già soddisfatto attraverso la vendita forzata ,mentre dalle buste paga esibite si rilevava solo una ritenuta di € 150 per un finanziamento.
- con memoria depositata il 10-4-2025, per l'udienza di comparizione dell'11-4-2025 ha spiegato intervento volontario per chiedere l'aumento ad € 500 dell'assegno CP_2 di concorso al proprio mantenimento posto a carico del padre;
- con ordinanza dell'11-4-2025 sono state disposte informative di polizia tributaria nei confronti delle parti originarie in seguito depositate il 25-8-2025;
- considerato preliminarmente che:
l'art.473.20 c.p.c. prevede che il terzo possa spiegare intervento volontario in causa con le modalità previste dall'art.473bis.16 c.p.c.(primo comma) , e che lo stesso “non può intervenire oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto,salvo che compaia volontariamente per l'integrazione necessaria del contraddittorio”(secondo comma); che nella specie è intervenuta volontariamente con comparsa depositata un CP_3 giorno prima dell'udienza di prima comparizione dell'11-4-2025, rifissata con ordinanza del 13-12-2024 a causa della violazione del termine di comparizione di sessanta giorni concesso alla resistente con decreto del 3-9-2024;l'intervento non è occorso per l'integrazione necessaria del contraddittorio, non discutendosi in precedenza tra le parti originarie dell'assegno paterno di mantenimento per la figlia ma solo dell'assegno di divorzio;
CP_2 ne deriva che l'intervento spiegato da deve essere dichiarato inammissibile CP_3
,stante la rilevabilità di ufficio delle preclusioni processuali che hanno natura pubblicistica afferendo all'interesse al corretto e rapido svolgimento del processo;
rilevato inoltre che:
- l'art.473bis.29 c.p.c. ,al pari del previgente art.9 della legge 898-1970 e con analoga formulazione, subordina alla sopravvenienza di giustificati motivi, dopo la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revisione delle disposizioni concernenti la misura e le modalità dei contributi da corrispondere ai sensi degli articoli 5 e 6 della stessa legge;
secondo la giurisprudenza il sopraggiungere di un giustificato motivo deve intendersi come fatto nuovo sopravvenuto, modificativo della situazione economica in relazione alla quale erano stati adottati i provvedimenti concernenti il mantenimento del coniuge o del figlio (cfr., ex multis, Cass. 13-1-2017 n. 787; Cass. 30-4-
2015 n. 8839; Cass. 20-6-2014 n. 14143; Cass. 19-3-2014 n. 6289) non essendo consentito, nel giudizio in questione, addurre fatti pregressi o ragioni giuridiche non prospettate nel procedimento di divorzio e ciò alla stregua del principio secondo cui il giudicato copre il dedotto e il deducibile (v. art. 2909 c.c.; cfr., ex multis, Cass. 3-2-2017 n. 2953; Cass. 2-5-
2007 n. 10133);inoltre è stato precisato che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti attiene esclusivamente agli elementi di fatto, e rappresenta il presupposto preliminare che deve essere accertato dal giudice perché possa procedersi al giudizio di revisione dell'assegno, senza che abbiano rilievo, per sé soli, mutamenti di giurisprudenza (Cassazione civile, sez. I, 20/1/2020, n. 1119) ;
- gli eventi che il ricorrente ha allegato a supporto della domanda di riduzione non sono tutti sopravvenuti né potevano considerarsi imprevedibili al momento della formazione dell'accordo di divorzio;
non lo erano la necessità di procurarsi abitazione a titolo oneroso, stante l'assegnazione dell'abitazione alla resistente, né quella di pagare un mutuo per l'acquisto dell'abitazione già coniugale(peraltro non è dimostrata l'attualità di tale obbligo data la eccepita vendita forzata del cespite con soddisfazione del creditore sul ricavato);
è tuttavia da ritenere un peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio ,giacchè è insorto in epoca posteriore a suo carico obbligo di mantenimento di una figlia avuta dalla nuova compagna(nata il [...]) ed è inoltre presumibile anche una diminuzione delle somme a disposizione rispetto all'epoca del divorzio (nel 2019 il ricorrente che era già dipendente dello stabilimento siderurgico jonico e fruì di un reddito lordo di € 24.164 mentre nel 2024 di un reddito lordo di € 19.926,85; è da presumere che anche nel 2018 il reddito lavorativo fosse stato prossimo a quello del
2019,stante la vicinanza temporale tra i due periodi;
vi è per contro lieve miglioramento all'attualità delle condizioni economiche della resistente dettasi disoccupata all'epoca del divorzio ed attualmente occupata, sebbene con retribuzione ridotta e con contratto a tempo parziale;
tali circostanze non giustificano la revoca dell'assegno divorzile,fruendo la resistente di un reddito lavorativo o assimilato comunque ridotto(di € 4785,11 nel 2024 secondo informative gdf) ove non si consideri l'ammontare dell'assegno di divorzio per ulteriori €
3000;giustificano tuttavia una limitata riduzione di quell'assegno ove si consideri il peggioramento delle condizioni economiche del ricorrente rispetto all'epoca del divorzio i rapporto alla complessive situazione economica (con insorgere dell'obbligo di mantenimento di una figlia e la riduzione del reddito per CIGS),oltre alla necessità di fare fronte al mantenimento della figlia agli oneri abitativi(con il pagamento della somma di € 400 CP_2 per l'acquisto con riserva di proprietà di un appartamento); pertanto in parziale accoglimento del ricorso l'assegno di divorzio da corrispondersi da a va ridotto ad € 180 mensili,con decorrenza dalla data Parte_1 Controparte_1 della domanda introduttiva di questo giudizio(agosto 2024) oltre rivalutazione Istat con la stessa decorrenza;
le spese di questo procedimento in considerazione del suo complessivo esito possono essere compensate tra tutte le parti;
PTM
1)accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
e per l'effetto riduce ad € 180 con decorrenza dalla data della domanda di modifica(5-8-2024) CP_1
l'assegno di divorzio a carico di ed a favore di;
Parte_1 Controparte_1
2)dichiara inammissibile l'intervento volontario spiegato da;
CP_3
3)compensa le spese di lite.
Taranto, 10.10.2025 Il Presidente dott.Marcello Maggi