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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 11/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Mantova - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice, dott. Nicolò Roberto Pavoni -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.3.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro N.R.G. 11/2024 promossa da
(CF ) con l'avv. Stefano Cazzato Parte_1 C.F._1 parte ricorrente contro con l'avv. Alessandro Mineo e l'avv. Eugenia Savona CP_1 parte resistente
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente: La difesa del ricorrente si riporta al contenuto dei propri atti nonché al contenuto delle note difensive che sono contestualmente depositate in atti, e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti per intervenuto sgravio/annullamento dell'atto impugnato, con condanna contestuale dell'ente di previdenza al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Parte resistente: l' rappresentato e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le CP_1 eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 10.1.2024, esponeva che, in data 4 dicembre 2023, l' Parte_1 [...]
di Verona gli aveva notificato l'avviso di addebito n. 364 2023 0000563239 Controparte_2
000, a mezzo del quale l'ente previdenziale aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di CP_ euro 13.085,63 a titolo di contributi asseritamente dovuti a titolo di Gestione Artigiani, per gli anni d'imposta 2020-2021-2022. Il ricorrente rilevava: la nullità dell'avviso di addebito per manifesta violazione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 e l'assenza di congrua motivazione;
l'illegittimità e conseguente nullità dell'avviso di addebito impugnato per difetto di conformità all'originale informatico;
l'illegittimità dell'attività impositiva per intervenuta decadenza. Nel merito, l'opponente evidenziava come le poste “creditorie” ingiunte dall' fossero state formate CP_1 in danno del Sig. in qualità di “Artigiano”, nonostante che, a far data dall'anno 2013, la Pt_1 società “ADI.MAR. F.LLI di , presso la quale il ricorrente rivestiva la Controparte_3 qualifica di amministratore unico, avesse cessato di esistere, come risultava da atto notarile;
che, sin dal 2013, il Sig. non aveva più svolto alcuna attività come artigiano;
che, inoltre, Parte_1 come da allegato contratto di lavoro subordinato, il Sig. dal 2009, era impiegato Parte_1 come lavoratore a tempo indeterminato presso la “C.A.M. società cooperativa a.r.l.” con mansioni di ”: mansione e funzione evidentemente terza e del tutto estranea a quella di artigiano;
che, Per_1 anche e soprattutto alla luce di tale ulteriore documento, non poteva esservi dubbio in ordine alla assoluta assenza del presupposto impositivo posto a fondamento della pretesa dell' . Parte Pt_2 ricorrente, pertanto, concludeva nei seguenti termini: “Voglia codesto On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro: - In Via Cautelare: sospendere anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto stante il concreto e serio rischio per il contribuente di subire l'avvio della procedura di esecuzione forzata decorsi i termini di legge in assenza di idonea pronuncia sospensiva, vista l'ingente somma richiesta dall'Ente previdenziale (c.d. periculum in mora); - In via principale: accertare e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito e la sua conseguente nullità poiché assolutamente privo di adeguata motivazione in ragione di quanto esposto al punto 1) e per violazione delle norme di legge citate;
- Dichiarare la nullità dell'atto impugnato poiché affetto da giuridica nullità insanabile per l'assenza assoluta di formale e valida attestazione di conformità del documento cartaceo all'originale informatico;
- In via gradata: accertare l'intervenuta decadenza dall'attività impositiva dell'Ente previdenziale e per
l'effetto porre nel nulla l'azione intrapresa dall' per tramite dell'avviso di addebito;
- Nel CP_1 merito: accertare l'assoluta non ricorrenza del presupposto impositivo ai fini dell'insorgenza della prestazione contributiva in quanto assente ogni presupposto di legge, in ragione di quanto più diffusamente esposto al punto 4) del presente ricorso;
- Con vittoria di spese e compensi di lite con distrazione delle somme in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo che il ricorrente è socio CP_1 amministratore della ADI. società svolgente Controparte_4 attività commerciale e attiva nel periodo oggetto di causa, non risultando la cancellazione della stessa dal registro delle imprese;
che il ricorrente è stato iscritto alla Gestione Artigiani con decorrenza
22.6.2009 e non ha mai chiesto la cancellazione dalla gestione medesima;
che risulta provato, nel caso di specie, lo svolgimento di attività lavorativa con caratteri di abitualità e prevalenza all'interno della società, presupposto legale per l'iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti; che la società
ADI. non ha addetti, il che implica l'impegno Controparte_4 lavorativo del ricorrente con carattere di abitualità e prevalenza;
che, a conferma di quanto dedotto, il ricorrente, nel periodo oggetto di causa, non aveva svolto altra attività lavorativa, come risulta da estratto conto contributivo versato agli atti.
Con nota scritta depositata in data 20.2.2025, parte ricorrente produceva provvedimento di sgravio dell'Istituto in data 13/12/2024 avente ad oggetto le somme imputate al sig. a titolo di Parte_1 contributi previdenziali: concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna dell' alle spese di giudizio nei termini in epigrafe Pt_2 precisati.
All'udienza del 7.3.2025 di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, a seguito del venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (Cass. Civ. n. 1048/2000):”la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Nella fattispecie, è documentata la circostanza che l' , anche con riferimento alla pretesa per CP_1 contributi e sanzioni oggetto per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022, ha adottato un provvedimento di sgravio, ragione per la quale il ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. non avendo più alcun interesse alla definizione del giudizio.
Tanto basta per affermare la cessazione della materia del contendere, salva la necessità di pronunciarsi comunque sulla domanda di parte ricorrente, che è diretta all'accertamento della fondatezza delle proprie richieste in funzione della condanna della parte convenuta alle spese di giudizio sulla base del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, implicante la delibazione giudiziale delle ragioni addotte e del loro originario fondamento (Cass. Civ. n. 20071/2017; n. 14267/2017; n. 24642/2008;
n. 19160/2007: n. 271/2006; n. 17334/2005).
Va detto che, nel costituirsi in giudizio, l' non ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente, CP_1 ossia di essere stato assunto come lavoratore a tempo indeterminato, dal 2009, presso la “C.A.M. società cooperativa a.r.l.” con mansioni di ”, circostanza che, peraltro, trova conferma Per_1 nell'estratto conto contributivo. Deve pertanto escludersi la fondatezza di quanto dedotto dall' CP_1 costituendosi in giudizio, ossia che risulterebbe provato - secondo l'assunto di parte resistente - lo svolgimento di attività lavorativa con caratteri di abitualità e prevalenza all'interno della società ADI. nel periodo oggetto di causa (dal gennaio Controparte_4
2020 al dicembre 2022).
Le spese di lite devono seguire la soccombenza dell' rispetto alle pretesa fatta valere con il Pt_2 ricorso introduttivo da parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della assenza di attività istruttoria svolta e dello sgravio sopravvenuto e comunicato in corso di causa.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio/annullamento dell'atto opposto;
condanna alla corresponsione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella CP_1 misura di € 900,00 per onorario, oltre spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Mantova, 21.3.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Mantova - Sezione Lavoro, nella persona del Giudice, dott. Nicolò Roberto Pavoni -
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.3.2025 di cui è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro N.R.G. 11/2024 promossa da
(CF ) con l'avv. Stefano Cazzato Parte_1 C.F._1 parte ricorrente contro con l'avv. Alessandro Mineo e l'avv. Eugenia Savona CP_1 parte resistente
Conclusioni delle parti
Parte ricorrente: La difesa del ricorrente si riporta al contenuto dei propri atti nonché al contenuto delle note difensive che sono contestualmente depositate in atti, e chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti per intervenuto sgravio/annullamento dell'atto impugnato, con condanna contestuale dell'ente di previdenza al pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario.
Parte resistente: l' rappresentato e difeso come in epigrafe, ribadisce integralmente tutte le CP_1 eccezioni, argomentazioni ed istanze esposte nella memoria difensiva di costituzione in giudizio, e si oppone a nuove conclusioni, istanze istruttorie o allegazioni documentali eventualmente proposte ex adverso, per le quali sin da ora eccepisce l'inammissibilità perché tardive. Tanto premesso, l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato il 10.1.2024, esponeva che, in data 4 dicembre 2023, l' Parte_1 [...]
di Verona gli aveva notificato l'avviso di addebito n. 364 2023 0000563239 Controparte_2
000, a mezzo del quale l'ente previdenziale aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di CP_ euro 13.085,63 a titolo di contributi asseritamente dovuti a titolo di Gestione Artigiani, per gli anni d'imposta 2020-2021-2022. Il ricorrente rilevava: la nullità dell'avviso di addebito per manifesta violazione dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010 e l'assenza di congrua motivazione;
l'illegittimità e conseguente nullità dell'avviso di addebito impugnato per difetto di conformità all'originale informatico;
l'illegittimità dell'attività impositiva per intervenuta decadenza. Nel merito, l'opponente evidenziava come le poste “creditorie” ingiunte dall' fossero state formate CP_1 in danno del Sig. in qualità di “Artigiano”, nonostante che, a far data dall'anno 2013, la Pt_1 società “ADI.MAR. F.LLI di , presso la quale il ricorrente rivestiva la Controparte_3 qualifica di amministratore unico, avesse cessato di esistere, come risultava da atto notarile;
che, sin dal 2013, il Sig. non aveva più svolto alcuna attività come artigiano;
che, inoltre, Parte_1 come da allegato contratto di lavoro subordinato, il Sig. dal 2009, era impiegato Parte_1 come lavoratore a tempo indeterminato presso la “C.A.M. società cooperativa a.r.l.” con mansioni di ”: mansione e funzione evidentemente terza e del tutto estranea a quella di artigiano;
che, Per_1 anche e soprattutto alla luce di tale ulteriore documento, non poteva esservi dubbio in ordine alla assoluta assenza del presupposto impositivo posto a fondamento della pretesa dell' . Parte Pt_2 ricorrente, pertanto, concludeva nei seguenti termini: “Voglia codesto On.le Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro: - In Via Cautelare: sospendere anche con decreto inaudita altera parte l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito opposto stante il concreto e serio rischio per il contribuente di subire l'avvio della procedura di esecuzione forzata decorsi i termini di legge in assenza di idonea pronuncia sospensiva, vista l'ingente somma richiesta dall'Ente previdenziale (c.d. periculum in mora); - In via principale: accertare e per l'effetto dichiarare l'illegittimità dell'avviso di addebito e la sua conseguente nullità poiché assolutamente privo di adeguata motivazione in ragione di quanto esposto al punto 1) e per violazione delle norme di legge citate;
- Dichiarare la nullità dell'atto impugnato poiché affetto da giuridica nullità insanabile per l'assenza assoluta di formale e valida attestazione di conformità del documento cartaceo all'originale informatico;
- In via gradata: accertare l'intervenuta decadenza dall'attività impositiva dell'Ente previdenziale e per
l'effetto porre nel nulla l'azione intrapresa dall' per tramite dell'avviso di addebito;
- Nel CP_1 merito: accertare l'assoluta non ricorrenza del presupposto impositivo ai fini dell'insorgenza della prestazione contributiva in quanto assente ogni presupposto di legge, in ragione di quanto più diffusamente esposto al punto 4) del presente ricorso;
- Con vittoria di spese e compensi di lite con distrazione delle somme in favore del sottoscritto difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'opposizione e deducendo che il ricorrente è socio CP_1 amministratore della ADI. società svolgente Controparte_4 attività commerciale e attiva nel periodo oggetto di causa, non risultando la cancellazione della stessa dal registro delle imprese;
che il ricorrente è stato iscritto alla Gestione Artigiani con decorrenza
22.6.2009 e non ha mai chiesto la cancellazione dalla gestione medesima;
che risulta provato, nel caso di specie, lo svolgimento di attività lavorativa con caratteri di abitualità e prevalenza all'interno della società, presupposto legale per l'iscrizione alla Gestione Artigiani/Commercianti; che la società
ADI. non ha addetti, il che implica l'impegno Controparte_4 lavorativo del ricorrente con carattere di abitualità e prevalenza;
che, a conferma di quanto dedotto, il ricorrente, nel periodo oggetto di causa, non aveva svolto altra attività lavorativa, come risulta da estratto conto contributivo versato agli atti.
Con nota scritta depositata in data 20.2.2025, parte ricorrente produceva provvedimento di sgravio dell'Istituto in data 13/12/2024 avente ad oggetto le somme imputate al sig. a titolo di Parte_1 contributi previdenziali: concludeva, pertanto, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere con condanna dell' alle spese di giudizio nei termini in epigrafe Pt_2 precisati.
All'udienza del 7.3.2025 di cui si disponeva la trattazione con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
Va osservato che, per costante esegesi giurisprudenziale, la cessazione della materia del contendere costituisce una ipotesi di estinzione del processo - creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni fase e grado del giudizio - da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si può fare luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale, a seguito del venire meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio (Cass. Civ. n. 1048/2000):”la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito.....” (cfr., ex multis, C Cass. 10553/09; C. Cass. 22650/08).
Nella fattispecie, è documentata la circostanza che l' , anche con riferimento alla pretesa per CP_1 contributi e sanzioni oggetto per il periodo da gennaio 2020 a dicembre 2022, ha adottato un provvedimento di sgravio, ragione per la quale il ricorrente chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. non avendo più alcun interesse alla definizione del giudizio.
Tanto basta per affermare la cessazione della materia del contendere, salva la necessità di pronunciarsi comunque sulla domanda di parte ricorrente, che è diretta all'accertamento della fondatezza delle proprie richieste in funzione della condanna della parte convenuta alle spese di giudizio sulla base del criterio della c.d. “soccombenza virtuale”, implicante la delibazione giudiziale delle ragioni addotte e del loro originario fondamento (Cass. Civ. n. 20071/2017; n. 14267/2017; n. 24642/2008;
n. 19160/2007: n. 271/2006; n. 17334/2005).
Va detto che, nel costituirsi in giudizio, l' non ha contestato quanto dedotto da parte ricorrente, CP_1 ossia di essere stato assunto come lavoratore a tempo indeterminato, dal 2009, presso la “C.A.M. società cooperativa a.r.l.” con mansioni di ”, circostanza che, peraltro, trova conferma Per_1 nell'estratto conto contributivo. Deve pertanto escludersi la fondatezza di quanto dedotto dall' CP_1 costituendosi in giudizio, ossia che risulterebbe provato - secondo l'assunto di parte resistente - lo svolgimento di attività lavorativa con caratteri di abitualità e prevalenza all'interno della società ADI. nel periodo oggetto di causa (dal gennaio Controparte_4
2020 al dicembre 2022).
Le spese di lite devono seguire la soccombenza dell' rispetto alle pretesa fatta valere con il Pt_2 ricorso introduttivo da parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della assenza di attività istruttoria svolta e dello sgravio sopravvenuto e comunicato in corso di causa.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto sgravio/annullamento dell'atto opposto;
condanna alla corresponsione in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida nella CP_1 misura di € 900,00 per onorario, oltre spese generali al 15%, C.A. e IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Mantova, 21.3.2025
Il giudice dott. Nicolò Roberto Pavoni