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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/03/2025, n. 882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 882 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo in esito all'udienza del 25 marzo 2025, a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti iscritti al n. 1872/2024 R.G. e al n. 5804/2023 R.G., riuniti, vertenti
TRA
, c.f. nato a [...], l'[...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]L Pal. 78, Rione Aldisio, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Salvatore Irrera e Bruno Andò, giusto mandato in atti.
RICORRENTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il P.IVA_1
Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Fazio, in virtù di procura generale alle liti rep. 37875/7313 del 22.3.2024, a rogito del Notaio in Roma. Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: assegno di invalidità civile
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art. 445bis comma 6 c.p.c. depositato in data 5.4.2024 Parte_1
esponeva di aver inoltrato, in data 5.7.2023, domanda alla competente Commissione ai fini della visita di accertamento per l'invalidità civile per il consequenziale diritto al percepimento dell'assegno mensile di invalidità ex art. 13 legge n. 118/71; a seguito della visita effettuata in data 18.10.2023 presso la competente Commissione Medica I.N.P.S., veniva riconosciuto
1 invalido in misura pari al 46% e, pertanto, con ricorso ex art. 445bis comma 1 c.p.c., incoato presso questo Tribunale al R.G. n. 5804/2023, aveva presentato istanza di ATP per l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire delle dette prestazioni assistenziali, senza esito;
in data 3.4.2024 aveva depositato dichiarazione di dissenso.
Lamentava che il c.t.u. aveva grossolanamente e macroscopicamente errato nella valutazione della documentazione medica versata in atti e nell'esame obiettivo a cui lo aveva sottoposto, con conseguenti risultanze errate nella perizia. Evidenziava, infatti, che il c.t.u. aveva omesso di valutare adeguatamente la certificazione medica che gli era stata consegnata, così come di tenere adeguatamente in considerazione i rilievi inviati. Rilevava, inoltre, che la gravissima condizione patologica di cui egli soffriva poteva essere accomunata alla “amputazione metacarpale” (codice 7414), a cui è attribuita un'invalidità del 70%, oppure alla “perdita di una mano” (codice 7432) che comporta un'invalidità del 65%. Tale equiparazione risultava legittima, poiché egli aveva completamente perso l'uso del polso e della mano destra.
Evidenziava, infine, che il c.t.u. incaricato dal Tribunale non aveva, certamente, analizzato in modo approfondito il grave quadro clinico di cui egli risultava affetto, includendo le evidenti e documentate problematiche di depressione, già presenti al momento della presentazione della domanda.
Chiedeva, pertanto, previo rinnovo della c.t.u. medico-legale, di ritenere e dichiarare che egli ricorrente è affetto da patologie invalidanti tali da ottenere al diritto all'assegno di invalidità, ex art. 13 legge n. 118/71, essendo invalido quantomeno nella misura del 74% a decorrere dalla data della domanda amministrativa, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- L' , costituendosi in giudizio con memoria del 24.7.2024, eccepiva in via CP_1 preliminare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione. Nel merito, contestava la fondatezza del ricorso per assenza del requisito sanitario e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi.
3.- Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento relativo alla fase sommaria iscritto al n. 5804/2023 R.G., veniva disposto il rinnovo della c.t.u.
Depositata la relazione di consulenza tecnica, l'udienza del 25.3.2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e, in esito alle stesse, la causa veniva decisa.
4.- La domanda attorea è meritevole di parziale accoglimento.
Le risultanze della consulenza espletata nella presente fase di merito non lasciano dubbi sulla sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione del beneficio invocato. Ed invero, il c.t.u. nominato nel presente giudizio di merito accertato, sulla base di un'attenta
2 indagine, sulla cui completezza ed accuratezza non è sorta contestazione, che il ricorrente è affetto dalle seguenti infermità: “lesione del nervo mediano a destra, psicosi nas, cardiopatia ipertensiva. Classe NYHA II, esiti di sleeve gastrectomy”.
Il c.t.u. ha quindi, pertanto, concluso affermando che “Le patologie suddette di cui è affetto il sig. lo rendono bisognoso di riconoscimento di invalidità civile all'80% con Parte_1
decorrenza dalla data della mia osservazione clinica del 05/11/2024 per il peggioramento delle condizioni generali con particolare riguardo all'insorgenza recente di sintomatologia psicotica”; ha quindi accertato che tali patologie sono tali da determinare nel ricorrente uno stato invalidante nella misura dell'80% a decorrere dal 5 novembre 2024.
L'esame medico-legale condotto dal c.t.u., sulla base di un'attenta valutazione della documentazione sanitaria in atti e a seguito dell'esame obiettivo condotto sulla persona della ricorrente, appare completo ed approfondito.
Deve ritenersi pienamente condivisibile il parere formulato dal consulente, in quanto la diagnosi espressa è fondata su un attento e completo esame anamnestico e clinico, integrato dallo studio della documentazione medica in atti, ed è basata su considerazioni medico-legali immuni che appaiono da vizi logici e giuridici.
5.- Sulla base delle considerazioni che precedono, va dichiarato che , Parte_1
invalido civile nella misura dell'80% a decorrere dal 5.11.2024, si trova nelle condizioni sanitarie utili al conseguimento dell'assegno di invalidità civile con la suindicata decorrenza.
La natura di mero accertamento del presente giudizio la pronunzia di condanna dell' al CP_1
pagamento dei ratei e la relativa domanda formulata dal va dichiarata inammissibile. Pt_2
6.- Il limitato accoglimento delle domande attoree, avuto riguardo alla decorrenza dello stato invalidante accertato successiva anche all'introduzione del giudizio di merito, giustifica la integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separato decreto, si pongono in via definitiva a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con ricorso ex Parte_1
art. 445bis comma 1 c.p.c. depositato in data 13.11.2023 e con ricorso ex art. 445bis comma 6
c.p.c. depositato in data 5.4.2024, riuniti, nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande, dichiara che invalido Parte_1 civile nella misura dell'80%, possiede il requisito sanitario utile al conseguimento
3 dell'assegno di invalidità civile a decorrere dal 5 novembre 2024;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, CP_1
liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 26 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Laura Romeo
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