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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/01/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6513/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dagli Avv.ti Attilio Gastaldello e Sonia Castelletti in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo
ATTORI contro
, FU;
, Controparte_1 CP_2 Per_1 Controparte_3 Controparte_4
; , FU;
[...] Controparte_3 Controparte_4 Per_2 CP_5
, COMPROPRIETARIO FU;
, COMPROPRIETARIO
[...] Per_3 Controparte_6
FU ; , ; Per_3 Controparte_7 Controparte_4 Controparte_8
; FU Controparte_9 Controparte_10 Controparte_4
; , FU;
, Per_3 CP_11 Controparte_4 Per_3 CP_11
COMPROPRIETARIO FU O I LORO EREDI Per_2
CONVENUTI CONTUMACI avente ad oggetto: usucapione
1 esaminati gli atti e i documenti di causa, sentita la discussione orale, richiamate le conclusioni precisate dagli attori a verbale dell'odierna udienza del 30.01.2025,
OSSERVA QUANTO SEGUE
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione concessa dal Presidente del Tribunale con decreto del 14.11.2023 (V.G. n. 7186/2023),
, e hanno agito nei confronti dei Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenuti indicati in epigrafe al fine di sentir dichiarare in loro favore l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del bene immobile distinto al Catasto Terreni del
Comune di Cazzano di Tramigna (VR), al foglio 7, particella 21, confinante con altri mappali in proprietà del loro comune genitore, , deceduto il 20.10.2017, in particolare i Persona_4
mappali 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20B, 24, 25, 101, 102, 118, 122, 124, tutti al foglio
7.
A sostegno della domanda le attrici hanno dedotto di essere subentrate nel possesso dell'appezzamento al padre, , il quale sin dagli anni '80 lo aveva goduto uti Persona_4
dominus, in modo esclusivo e continuato, senza alcuna contestazione da parte di alcuno, coltivandolo a vigneto, disponendo dei corrispondenti diritti d'impianto, provvedendo alla sua manutenzione e, a partire dal 1998, avvalendosi della collaborazione del sig. Persona_5
dipendente della sua azienda agricola, concedendolo poi in affittanza, con contratto del
22.02.2011 e relativa integrazione del 16.12.2014, al figlio di questi, , Parte_4
riscuotendo i relativi canoni.
Nonostante il rituale compimento delle formalità prescritte dall'art. 150 c.p.c, nessuno si è costituito per i convenuti, rimasti contumaci.
La domanda di usucapione è fondata e merita, dunque, accoglimento.
2 Le risultanze dell'istruttoria espletata e dei documenti riversati nel fascicolo confermano, invero, le circostanze rappresentate dall'attore.
Dalle visure catastali in atti emerge che il terreno individuato con il mappale 21 – effettivamente ricompreso nella medesima area agricola in cui si trovano i mappali pervenuti in via successoria alle attrici (v. mappa terreni doc. 2 e visura catastale per soggetto doc. 11, nonché dichiarazione di successione doc. 10) – è cointestato a tutti convenuti e che, tuttavia,
i dati anagrafici di questi non vi sono neppure precisati (doc. 12).
Lo schedario viticolo, il decreto ispettoriale del 18/09/2002 che concedeva l'autorizzazione alla commercializzazione di vino secondo la deroga prevista dall'art. 2, par. 3, Reg. (CE)
1493/1999, il piano di utilizzo del suolo estratto dal fascicolo aziendale gestito dall' la CP_12
scheda relativa al conferimento del vino redatta dalla Cantina sociale di Soave e il contratto di affitto di fondo rustico prodotti in atti, che menzionano tutti il mappale 21, dimostrano che il dante causa delle attrici ha posseduto tale mappale nel corso degli anni, sin dal 1988, anno in cui lo schedario viticolo documenta la realizzazione dei primi impianti a vigneto, provvedendo non solo alla sua coltivazione a vigneto, ma addivenendo anche, in veste di concedente, al contratto d'affittanza, nel quale, alla sua morte, sono subentrate le figlie , Parte_2
e , con ciò ponendo in essere un comportamento univocamente Pt_3 Parte_1
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (doc. 3, 4, 5, 6, 7, 8).
I testimoni e inoltre, hanno concordemente riportato che il Testimone_1 Persona_5
sig. , tra il 1986 e il 1998, aveva realizzato, sull'intera estensione del mappale Persona_4
21, impianti per la produzione di uva Cabernet AU N., NA B. e RL N. e che, da allora, si era sempre occupato della coltivazione del fondo (v. dichiarazioni di Persona_5
“è vero, riconosco il mappale 21, l'ho piantato io questo vigneto, non ricordo precisamente le date, ma nel 1986 abbiamo piantato le vigne, il sig. mi ha dato l'incarico di piantarle, Per_4
lavoravo da lui, nel 1984 ho cominciato a lavorare per lui, (…) lavorava lui le vigne su questo
3 terreno”, nonché dichiarazioni del teste “riconosco il terreno di cui al mappale 21, è Tes_1
vero, aveva appena finito la cantina che avevo progettato io nelle vicinanze, il sig. mi Per_4
parlava di fare i vigneti e ho visto poi realizzato il nuovo impianto di cui al capitolo, era il 1998,
(…) era lui che conduceva l'azienda direttamente, andavo sempre in quei luoghi, ci andavo il fine settimana perché avevamo molti rapporti di lavoro, non ho mai visto altri occuparsi della coltivazione di questi terreni, assolutamente no”), fino al 2011, quando lo aveva dato in affittanza, non intendendo più condurre direttamente la propria azienda agricola. Infine il teste ha confermato che i canoni relativi al contratto d'affittanza prodotto dalle Persona_5
attrici venivano riscossi dal sig. annualmente (“è vero, andava mio figlio a Per_4
portarglieli, è mio figlio (…) non ho mai visto nessuno fare contestazioni”). Parte_4
A fronte di tali elementi, complessivamente valutati, considerato che, non solo i documenti, ma anche i testimoni hanno collocato l'inizio del possesso esercitato uti dominus dal padre delle attrici, da queste ultime proseguito, in epoca risalente oltre il ventennio previsto dall'art
1158 c.c. e che non sono state riportate interruzioni o contestazioni di sorta da parte di alcuno, deve ritenersi provato l'acquisto a titolo originario per cui è domanda.
Le spese di lite, in quanto sostenute dalle attrici per ottenere una pronuncia connotata da natura dichiarativa, nel loro esclusivo interesse e senza opposizione da parte dei convenuti, non essendo ravvisabile soccombenza alcuna, vanno integralmente compensate.
Le attrici dovranno attivarsi autonomamente presso il competente Conservatore dei registri immobiliari per ottenere la trascrizione della presente sentenza, una volta passata in giudicato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile pendente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1. accoglie la domanda delle attrici, e per l'effetto, dichiara che le attrici Per_4
4 , e hanno acquistato il diritto di proprietà Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune Cazzano ramigna (VR), al foglio
7, particella 21, per intervenuta usucapione;
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Verona, 30 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Terza Civile
Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6513/2023 R.G. promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
(C.F. Parte_2 C.F._2
(C.F. Parte_3 C.F._3
rappresentate e difese dagli Avv.ti Attilio Gastaldello e Sonia Castelletti in virtù di mandato alle liti in allegato all'atto di citazione, elettivamente domiciliate presso lo studio del primo
ATTORI contro
, FU;
, Controparte_1 CP_2 Per_1 Controparte_3 Controparte_4
; , FU;
[...] Controparte_3 Controparte_4 Per_2 CP_5
, COMPROPRIETARIO FU;
, COMPROPRIETARIO
[...] Per_3 Controparte_6
FU ; , ; Per_3 Controparte_7 Controparte_4 Controparte_8
; FU Controparte_9 Controparte_10 Controparte_4
; , FU;
, Per_3 CP_11 Controparte_4 Per_3 CP_11
COMPROPRIETARIO FU O I LORO EREDI Per_2
CONVENUTI CONTUMACI avente ad oggetto: usucapione
1 esaminati gli atti e i documenti di causa, sentita la discussione orale, richiamate le conclusioni precisate dagli attori a verbale dell'odierna udienza del 30.01.2025,
OSSERVA QUANTO SEGUE
Con atto di citazione notificato per pubblici proclami ex art. 150 c.p.c., giusta autorizzazione concessa dal Presidente del Tribunale con decreto del 14.11.2023 (V.G. n. 7186/2023),
, e hanno agito nei confronti dei Parte_1 Parte_2 Parte_3
convenuti indicati in epigrafe al fine di sentir dichiarare in loro favore l'acquisto per usucapione della proprietà esclusiva del bene immobile distinto al Catasto Terreni del
Comune di Cazzano di Tramigna (VR), al foglio 7, particella 21, confinante con altri mappali in proprietà del loro comune genitore, , deceduto il 20.10.2017, in particolare i Persona_4
mappali 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20B, 24, 25, 101, 102, 118, 122, 124, tutti al foglio
7.
A sostegno della domanda le attrici hanno dedotto di essere subentrate nel possesso dell'appezzamento al padre, , il quale sin dagli anni '80 lo aveva goduto uti Persona_4
dominus, in modo esclusivo e continuato, senza alcuna contestazione da parte di alcuno, coltivandolo a vigneto, disponendo dei corrispondenti diritti d'impianto, provvedendo alla sua manutenzione e, a partire dal 1998, avvalendosi della collaborazione del sig. Persona_5
dipendente della sua azienda agricola, concedendolo poi in affittanza, con contratto del
22.02.2011 e relativa integrazione del 16.12.2014, al figlio di questi, , Parte_4
riscuotendo i relativi canoni.
Nonostante il rituale compimento delle formalità prescritte dall'art. 150 c.p.c, nessuno si è costituito per i convenuti, rimasti contumaci.
La domanda di usucapione è fondata e merita, dunque, accoglimento.
2 Le risultanze dell'istruttoria espletata e dei documenti riversati nel fascicolo confermano, invero, le circostanze rappresentate dall'attore.
Dalle visure catastali in atti emerge che il terreno individuato con il mappale 21 – effettivamente ricompreso nella medesima area agricola in cui si trovano i mappali pervenuti in via successoria alle attrici (v. mappa terreni doc. 2 e visura catastale per soggetto doc. 11, nonché dichiarazione di successione doc. 10) – è cointestato a tutti convenuti e che, tuttavia,
i dati anagrafici di questi non vi sono neppure precisati (doc. 12).
Lo schedario viticolo, il decreto ispettoriale del 18/09/2002 che concedeva l'autorizzazione alla commercializzazione di vino secondo la deroga prevista dall'art. 2, par. 3, Reg. (CE)
1493/1999, il piano di utilizzo del suolo estratto dal fascicolo aziendale gestito dall' la CP_12
scheda relativa al conferimento del vino redatta dalla Cantina sociale di Soave e il contratto di affitto di fondo rustico prodotti in atti, che menzionano tutti il mappale 21, dimostrano che il dante causa delle attrici ha posseduto tale mappale nel corso degli anni, sin dal 1988, anno in cui lo schedario viticolo documenta la realizzazione dei primi impianti a vigneto, provvedendo non solo alla sua coltivazione a vigneto, ma addivenendo anche, in veste di concedente, al contratto d'affittanza, nel quale, alla sua morte, sono subentrate le figlie , Parte_2
e , con ciò ponendo in essere un comportamento univocamente Pt_3 Parte_1
corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà (doc. 3, 4, 5, 6, 7, 8).
I testimoni e inoltre, hanno concordemente riportato che il Testimone_1 Persona_5
sig. , tra il 1986 e il 1998, aveva realizzato, sull'intera estensione del mappale Persona_4
21, impianti per la produzione di uva Cabernet AU N., NA B. e RL N. e che, da allora, si era sempre occupato della coltivazione del fondo (v. dichiarazioni di Persona_5
“è vero, riconosco il mappale 21, l'ho piantato io questo vigneto, non ricordo precisamente le date, ma nel 1986 abbiamo piantato le vigne, il sig. mi ha dato l'incarico di piantarle, Per_4
lavoravo da lui, nel 1984 ho cominciato a lavorare per lui, (…) lavorava lui le vigne su questo
3 terreno”, nonché dichiarazioni del teste “riconosco il terreno di cui al mappale 21, è Tes_1
vero, aveva appena finito la cantina che avevo progettato io nelle vicinanze, il sig. mi Per_4
parlava di fare i vigneti e ho visto poi realizzato il nuovo impianto di cui al capitolo, era il 1998,
(…) era lui che conduceva l'azienda direttamente, andavo sempre in quei luoghi, ci andavo il fine settimana perché avevamo molti rapporti di lavoro, non ho mai visto altri occuparsi della coltivazione di questi terreni, assolutamente no”), fino al 2011, quando lo aveva dato in affittanza, non intendendo più condurre direttamente la propria azienda agricola. Infine il teste ha confermato che i canoni relativi al contratto d'affittanza prodotto dalle Persona_5
attrici venivano riscossi dal sig. annualmente (“è vero, andava mio figlio a Per_4
portarglieli, è mio figlio (…) non ho mai visto nessuno fare contestazioni”). Parte_4
A fronte di tali elementi, complessivamente valutati, considerato che, non solo i documenti, ma anche i testimoni hanno collocato l'inizio del possesso esercitato uti dominus dal padre delle attrici, da queste ultime proseguito, in epoca risalente oltre il ventennio previsto dall'art
1158 c.c. e che non sono state riportate interruzioni o contestazioni di sorta da parte di alcuno, deve ritenersi provato l'acquisto a titolo originario per cui è domanda.
Le spese di lite, in quanto sostenute dalle attrici per ottenere una pronuncia connotata da natura dichiarativa, nel loro esclusivo interesse e senza opposizione da parte dei convenuti, non essendo ravvisabile soccombenza alcuna, vanno integralmente compensate.
Le attrici dovranno attivarsi autonomamente presso il competente Conservatore dei registri immobiliari per ottenere la trascrizione della presente sentenza, una volta passata in giudicato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile pendente tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
1. accoglie la domanda delle attrici, e per l'effetto, dichiara che le attrici Per_4
4 , e hanno acquistato il diritto di proprietà Parte_1 Parte_2 Parte_3
dell'immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune Cazzano ramigna (VR), al foglio
7, particella 21, per intervenuta usucapione;
2. dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Verona, 30 gennaio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Stefania Abbate
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