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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/07/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 766/2020 EL R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
N.Q. DI PROCURATRICE CON Parte_1
RAPPRESENTANZA DEL Controparte_1
(C.F. ) in persona EL legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MELIA MARIA PIA appellante contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._2
VENZA GIUSEPPE;
Controparte_4
(P.I. ) in persona EL legale rappresentante pro tempore, contumace P.IVA_2
appellati
Oggetto: Contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 164/2020 ELl'11/5/2020, il Tribunale di Sciacca ha statuito (nel contraddittorio col terzo chiamato debitore principale
[...] , poi sottoposta ad amministrazione giudiziaria) Parte_2
sull'opposizione proposta dai fideiussori e Controparte_3 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 116/16 reso su istanza di
[...]
quale cessionaria ELla Controparte_5 [...]
in liquidazione coatta amministrativa, per diversi Controparte_6
crediti, accogliendola e revocando il decreto ingiuntivo, rigettando le domande nei confronti ELla e statuendo Parte_2
sulle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione EL 9/6/2020,
N.Q. DI PROCURATRICE CON Parte_1
RAPPRESENTANZA DEL Controparte_1
, contestando la statuizione per diverse ragioni e riproponendo
[...]
essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, e hanno Controparte_2 Controparte_3
contestato il gravame, chiedendone il rigetto, mentre è rimasta contumace la
[...]
Parte_2
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive ELl'udienza di precisazione ELle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “conclude insistendo nelle richieste di cui all'atto di citazione in appello che quivi si intendono ripetute e trascritte, contesta, altresì, quanto eccepito
e dedotto nella comparsa di costituzione e risposta di controparte alla luce ELle deduzioni di cui all'atto di citazione e, nella specie, insiste nella richiesta di ctu diretta ad accertare la completezza ELla documentazione contabile in atti. Ci si riporta, altresì, a quanto dedotto nelle note per trattazione scritta e deduzioni depositate rispettivamente in data 13/01/2021 e 20/01/2021. Si chiede, altresì, che ove la causa venga posta in decisione vengano assegnati i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 appellati “Voglia l'Ill.ma Corte adita: Dichiarare il difetto di CP_2
legittimazione attiva in capo alla nonché l'incertezza EL Parte_1
credito azionato in sede monitoria. rigettare l'appello proposto dalla
[...]
, in persona EL Procuratore Controparte_7
Speciale, nella qualità di procuratrice con rappresentanza EL
[...]
, in persona EL legale rapp.te p.t., e per l'effetto confermare Controparte_1
la sentenza civile n°164/2020 EL 11.05.2020, emessa dal Tribunale di Sciacca;
Condannare l'appellante in persona EL legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei sig. e al Controparte_2 Controparte_3
risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 cpc, oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo, nella misura ritenuta di giustizia. Condannare
l'appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari di cui al secondo grado di giudizio, in conformità alla nota spese allegata, da distrarsi in favore EL sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Indi, con ordinanza EL 24 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, va subito esaminata l'eccezione, sollevata dagli appellati, di difetto di legittimazione processuale di Parte_1
per mancanza di prova dei contratti di cessione, nonché ELla ricomprensione
[...]
EL credito oggetto di causa tra quelli ceduti in blocco. Detta eccezione è rilevante in quanto potenzialmente assorbente rispetto a ogni altro profilo, dovendosi considerare che “la titolarità ELla posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo ELla domanda ed attiene al merito ELla decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte EL convenuto” (cfr. Cassazione civile sez. I
13/12/2021 n. 39528), e integra mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 dunque rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado EL giudizio, diversamente da quanto addotto dall'appellante.
Sul tema, va innanzitutto richiamato il consolidato insegnamento ELla Suprema
Corte secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi ELl'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità EL credito in capo al cessionario la produzione ELl'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione ELle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto ELla cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza ELla Banca d'Italia.”
(Cass. civ. 22/4/2024 n. 10860, la quale espressamente richiama Cass. n. 31188/2017
e Cass. n. 21821/2023). Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene non sufficiente “la produzione ELl'avviso ELl'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica ELla cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova ELl'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova ELl'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cass 6/2/2024 n. 3405, Cass. 20/7/2023 n. 21821) precisa che l'onere di dimostrare l'esistenza EL contratto di cessione in blocco o l'inclusione EL credito nell'operazione di cessione è diversamente modulato a seconda EL tenore ELla contestazione EL debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata
l'esistenza EL contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione ELle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso ELla cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Cass. 22/3/2024 n. 7866). In termini più specifici, ancora la Suprema Corte evidenzia che “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario ELlo stesso, occorre distinguere: la prova ELla notificazione ELla cessione da parte EL cessionario al debitore ceduto, ai sensi ELl'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria EL pagamento eseguito al cedente ed è EL tutto estranea al perfezionamento ELla fattispecie traslativa EL credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte EL debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi ELl'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte ELla società cessionaria ELla notizia ELl'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma ELla suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti ELla notificazione ELla cessione ai sensi ELl'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova ELla cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza ELl'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità ELlo specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale ELla società cessionaria e, in tal caso, tale
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto ELla cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova ELla sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (Cass. civ. 5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ. 29/2/2024 n. 5478).
Tornando, sulla base di tali considerazioni al caso di specie, non può dirsi raggiunta la dimostrazione ELla legittimazione attiva di rappresentata di Parte_1
a fronte di una precisa contestazione da parte degli appellati.
Come già evidenziato dal giudice di prime cure, il credito oggetto di ingiunzione trae origine da contratto di mutuo fondiario, ELl'8 febbraio 2010 stipulato tra Banca di Credito cooperativo EL Belice – società cooperativa, e la società a responsabilità
“ , e la fideiussione rilasciata da Parte_2 Controparte_2
in data 9.2.2010, a garanzia EL mutuo fondiario per la somma di € 250.000,00 e la fideiussione rilasciata da , in data 28.3.2008, a garanzia ELle Controparte_3
posizione ELla società fino ad € 100.000,00, nonché da contratto di conto corrente n.
20/101483 concluso con la medesima società.
In disparte, perché non più rilevanti in questa sede, le questioni sulla prova relativa al contratto di conto corrente e sulla posizione EL debitore principale Parte_2
(società poi sottoposta a confisca di prevenzione, come incontroverso
[...]
tra le parti), quello che innanzitutto è da decidere è se sia stata fornita idonea prova
Parte dei passaggi che dalla originaria banca abbiano consentito a di divenire titolare ELla posizione creditoria vantata, tema di indagine indicato dagli appellati anche in ragione di quanto sinteticamente detto nella statuizione appellata (laddove si evidenzia che l'opposta “soprattutto non ha prodotto la sua titolarità nell'azionare i rapporti in oggetto”).
Ora, agisce, qui Parte_1 Controparte_7
impugnando la sentenza, quale “procuratrice con rappresentanza ... EL Fondo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Temporaneo EL Credito Cooperativo … in forza EL contratto di cessione di crediti stipulato in data 29/11/2016”; il decreto ingiuntivo a monte EL giudizio di prime cure, invece, era stato chiesto e ottenuto da “ Controparte_5 [...]
n.q. di cessionaria, ai sensi e per gli effetti ELl'art. 90 co. Controparte_5
2° EL D. Lgs 385/1993, ELle attività e ELle passività già costituenti l'azienda bancaria ELla in liquidazione Controparte_6
coatta amministrativa … giusta atto ai rogiti EL notaio di Persona_1
LA EL FO (Rep. n. 15807 - Racc. n. 8018), registrato in Trapani il
10.07.2013 al n. 3541 serie 1T, per atto di avviso pubblicato sulla G.U.R.I. EL
25.7.2013”, quest'ultima contraente per i due rapporti prima richiamati.
Di questi passaggi, però, non ha offerto piena prova: premesso che è ininfluente nel presente giudizio quanto accaduto in altro fra le stesse parti (il riferimento è al procedimento cautelare n. 731/2015 Tribunale di Sciacca richiamato dall'appellante), non emergendo quali complessive allegazioni siano state prospettate e soprattutto quali documenti siano stati versati, la documentazione versata offre riscontro di uno
Parte solo dei passaggi indicati. Segnatamente, ha prodotto in copia il testo EL
'contratto di cessione di crediti in blocco' stipulato il 29/11/2016, col quale Banca
Don Rizzo, Credito Cooperativo ELla Sicilia Occidentale n.q. ha ceduto dei rapporti creditizi costituenti un blocco (“in quanto contraddistinti dalla comune appostazione
a sofferenza”) al Fondo Temporaneo EL Credito Cooperativo - odierno appellante,
Parte che agisce tramite la -, specificando i criteri di individuazione e richiamando apposito elenco allegato qui non prodotto;
a tale contratto ha poi fatto seguito apposita pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
Parte Ebbene, come detto, si era a sua volta definita cessionaria ELle attività e ELle passività già costituenti l'azienda bancaria ELla Banca di Credito Cooperativo EL
Belice Soc. Coop. in l.c.a.: di questo precedente passaggio, e comunque ELl'inserimento EL credito derivante dagli specifici rapporti per cui è causa nelle due cessioni (prova che anche per la Suprema Corte è necessaria, come dianzi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 precisato), nessuna prova ha fornito l'appellante. In altri termini, manca prova che le poste oggetto di pretesa rientrino tra quelle attività e passività EL contratto EL 2013,
e ancora che siano oggetto ELl'ulteriore cessione: in difetto di ciò, quindi, il gravame non può che essere disatteso, dovendosi confermare la statuizione di prime cure e
(come anticipato) risultando assorbito ogni altro profilo.
Quanto alle spese processuali EL presente giudizio, l'esito ELla lite (che vede la società appellante soccombente per questione preliminare sollevata specificamente solo a giudizio in corso) giustifica la compensazione in ragione di metà, dovendosi
Parte per l'effetto porre a carico ELla nella spiegata qualità la restante metà; la liquidazione in dispositivo (con distrazione in favore EL difensore ex art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio ELle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da N.Q. DI Parte_1
PROCURATRICE CON RAPPRESENTANZA DEL
[...]
con atto di citazione EL 9/6/2020 avverso la Controparte_1
sentenza n. 164/2020 resa dal Tribunale di Sciacca l'11/5/2020.
Compensa per metà le spese EL presente grado EL giudizio, e per l'effetto condanna N.Q. DI PROCURATRICE CON Parte_1
RAPPRESENTANZA DEL Controparte_1
, alla rifusione EL 50% ELle spese processuali sostenute dagli
[...]
appellati e , liquidate (per l'intero) in Controparte_2 Controparte_3
complessivi € 5.860,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge (con distrazione in favore EL difensore ex art. 93 c.p.c.).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio ELla Terza sezione civile, il 29 maggio 2025.
Si dà atto ELla sussistenza dei presupposti (ai sensi EL D.P.R. 30 maggio 2002, n.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 766/2020 EL R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
N.Q. DI PROCURATRICE CON Parte_1
RAPPRESENTANZA DEL Controparte_1
(C.F. ) in persona EL legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MELIA MARIA PIA appellante contro
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CP_3 C.F._2
VENZA GIUSEPPE;
Controparte_4
(P.I. ) in persona EL legale rappresentante pro tempore, contumace P.IVA_2
appellati
Oggetto: Contratti bancari (opposizione a decreto ingiuntivo)
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 164/2020 ELl'11/5/2020, il Tribunale di Sciacca ha statuito (nel contraddittorio col terzo chiamato debitore principale
[...] , poi sottoposta ad amministrazione giudiziaria) Parte_2
sull'opposizione proposta dai fideiussori e Controparte_3 Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 116/16 reso su istanza di
[...]
quale cessionaria ELla Controparte_5 [...]
in liquidazione coatta amministrativa, per diversi Controparte_6
crediti, accogliendola e revocando il decreto ingiuntivo, rigettando le domande nei confronti ELla e statuendo Parte_2
sulle spese di lite.
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione EL 9/6/2020,
N.Q. DI PROCURATRICE CON Parte_1
RAPPRESENTANZA DEL Controparte_1
, contestando la statuizione per diverse ragioni e riproponendo
[...]
essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, e hanno Controparte_2 Controparte_3
contestato il gravame, chiedendone il rigetto, mentre è rimasta contumace la
[...]
Parte_2
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive ELl'udienza di precisazione ELle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “conclude insistendo nelle richieste di cui all'atto di citazione in appello che quivi si intendono ripetute e trascritte, contesta, altresì, quanto eccepito
e dedotto nella comparsa di costituzione e risposta di controparte alla luce ELle deduzioni di cui all'atto di citazione e, nella specie, insiste nella richiesta di ctu diretta ad accertare la completezza ELla documentazione contabile in atti. Ci si riporta, altresì, a quanto dedotto nelle note per trattazione scritta e deduzioni depositate rispettivamente in data 13/01/2021 e 20/01/2021. Si chiede, altresì, che ove la causa venga posta in decisione vengano assegnati i termini di cui all'art. 190
c.p.c.”;
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 appellati “Voglia l'Ill.ma Corte adita: Dichiarare il difetto di CP_2
legittimazione attiva in capo alla nonché l'incertezza EL Parte_1
credito azionato in sede monitoria. rigettare l'appello proposto dalla
[...]
, in persona EL Procuratore Controparte_7
Speciale, nella qualità di procuratrice con rappresentanza EL
[...]
, in persona EL legale rapp.te p.t., e per l'effetto confermare Controparte_1
la sentenza civile n°164/2020 EL 11.05.2020, emessa dal Tribunale di Sciacca;
Condannare l'appellante in persona EL legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dei sig. e al Controparte_2 Controparte_3
risarcimento danni da lite temeraria ex art. 96 cpc, oltre interessi legali e rivalutazione fino al soddisfo, nella misura ritenuta di giustizia. Condannare
l'appellante al pagamento di spese, competenze ed onorari di cui al secondo grado di giudizio, in conformità alla nota spese allegata, da distrarsi in favore EL sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Indi, con ordinanza EL 24 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, va subito esaminata l'eccezione, sollevata dagli appellati, di difetto di legittimazione processuale di Parte_1
per mancanza di prova dei contratti di cessione, nonché ELla ricomprensione
[...]
EL credito oggetto di causa tra quelli ceduti in blocco. Detta eccezione è rilevante in quanto potenzialmente assorbente rispetto a ogni altro profilo, dovendosi considerare che “la titolarità ELla posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo ELla domanda ed attiene al merito ELla decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte EL convenuto” (cfr. Cassazione civile sez. I
13/12/2021 n. 39528), e integra mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 dunque rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado EL giudizio, diversamente da quanto addotto dall'appellante.
Sul tema, va innanzitutto richiamato il consolidato insegnamento ELla Suprema
Corte secondo cui “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi ELl'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità EL credito in capo al cessionario la produzione ELl'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione ELle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto ELla cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza ELla Banca d'Italia.”
(Cass. civ. 22/4/2024 n. 10860, la quale espressamente richiama Cass. n. 31188/2017
e Cass. n. 21821/2023). Merita inoltre osservare che l'orientamento che ritiene non sufficiente “la produzione ELl'avviso ELl'art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale “in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica ELla cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova ELl'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova ELl'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione” (Cass 6/2/2024 n. 3405, Cass. 20/7/2023 n. 21821) precisa che l'onere di dimostrare l'esistenza EL contratto di cessione in blocco o l'inclusione EL credito nell'operazione di cessione è diversamente modulato a seconda EL tenore ELla contestazione EL debitore, di modo che tale prova “quando non sia contestata
l'esistenza EL contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione ELle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso ELla cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (Cass. 22/3/2024 n. 7866). In termini più specifici, ancora la Suprema Corte evidenzia che “in caso di azione (di cognizione o esecutiva) volta a far valere un determinato credito da parte di soggetto che si qualifichi cessionario ELlo stesso, occorre distinguere: la prova ELla notificazione ELla cessione da parte EL cessionario al debitore ceduto, ai sensi ELl'art. 1264 c.c., rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria EL pagamento eseguito al cedente ed è EL tutto estranea al perfezionamento ELla fattispecie traslativa EL credito;
quest'ultima, laddove sia oggetto di specifica contestazione da parte EL debitore (e solo in tal caso), deve essere oggetto di autonoma prova, gravante sul creditore cessionario, anche se la sua dimostrazione può avvenire, di regola, senza vincoli di forma e, quindi, anche in base a presunzioni. Tali principi valgono anche in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, ai sensi ELl'art. 58 T.U.B. In tale ipotesi (e solo per tali specifiche operazioni), la pubblicazione da parte ELla società cessionaria ELla notizia ELl'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, prevista dal secondo comma ELla suddetta disposizione, tiene luogo ed ha i medesimi effetti ELla notificazione ELla cessione ai sensi ELl'art. 1264 c.c., onde non costituisce di per sé prova ELla cessione. Se l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Laddove, peraltro, l'esistenza ELl'operazione di cessione di crediti "in blocco" non sia in sé contestata, ma sia contestata la sola riconducibilità ELlo specifico credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale potranno essere prese in considerazione onde verificare la legittimazione sostanziale ELla società cessionaria e, in tal caso, tale
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 legittimazione potrà essere affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto ELla cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova ELla sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo.” (Cass. civ. 5/4/2023 n. 9412, il cui principio di diritto è richiamato e ribadito da Cass. civ. 29/2/2024 n. 5478).
Tornando, sulla base di tali considerazioni al caso di specie, non può dirsi raggiunta la dimostrazione ELla legittimazione attiva di rappresentata di Parte_1
a fronte di una precisa contestazione da parte degli appellati.
Come già evidenziato dal giudice di prime cure, il credito oggetto di ingiunzione trae origine da contratto di mutuo fondiario, ELl'8 febbraio 2010 stipulato tra Banca di Credito cooperativo EL Belice – società cooperativa, e la società a responsabilità
“ , e la fideiussione rilasciata da Parte_2 Controparte_2
in data 9.2.2010, a garanzia EL mutuo fondiario per la somma di € 250.000,00 e la fideiussione rilasciata da , in data 28.3.2008, a garanzia ELle Controparte_3
posizione ELla società fino ad € 100.000,00, nonché da contratto di conto corrente n.
20/101483 concluso con la medesima società.
In disparte, perché non più rilevanti in questa sede, le questioni sulla prova relativa al contratto di conto corrente e sulla posizione EL debitore principale Parte_2
(società poi sottoposta a confisca di prevenzione, come incontroverso
[...]
tra le parti), quello che innanzitutto è da decidere è se sia stata fornita idonea prova
Parte dei passaggi che dalla originaria banca abbiano consentito a di divenire titolare ELla posizione creditoria vantata, tema di indagine indicato dagli appellati anche in ragione di quanto sinteticamente detto nella statuizione appellata (laddove si evidenzia che l'opposta “soprattutto non ha prodotto la sua titolarità nell'azionare i rapporti in oggetto”).
Ora, agisce, qui Parte_1 Controparte_7
impugnando la sentenza, quale “procuratrice con rappresentanza ... EL Fondo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 Temporaneo EL Credito Cooperativo … in forza EL contratto di cessione di crediti stipulato in data 29/11/2016”; il decreto ingiuntivo a monte EL giudizio di prime cure, invece, era stato chiesto e ottenuto da “ Controparte_5 [...]
n.q. di cessionaria, ai sensi e per gli effetti ELl'art. 90 co. Controparte_5
2° EL D. Lgs 385/1993, ELle attività e ELle passività già costituenti l'azienda bancaria ELla in liquidazione Controparte_6
coatta amministrativa … giusta atto ai rogiti EL notaio di Persona_1
LA EL FO (Rep. n. 15807 - Racc. n. 8018), registrato in Trapani il
10.07.2013 al n. 3541 serie 1T, per atto di avviso pubblicato sulla G.U.R.I. EL
25.7.2013”, quest'ultima contraente per i due rapporti prima richiamati.
Di questi passaggi, però, non ha offerto piena prova: premesso che è ininfluente nel presente giudizio quanto accaduto in altro fra le stesse parti (il riferimento è al procedimento cautelare n. 731/2015 Tribunale di Sciacca richiamato dall'appellante), non emergendo quali complessive allegazioni siano state prospettate e soprattutto quali documenti siano stati versati, la documentazione versata offre riscontro di uno
Parte solo dei passaggi indicati. Segnatamente, ha prodotto in copia il testo EL
'contratto di cessione di crediti in blocco' stipulato il 29/11/2016, col quale Banca
Don Rizzo, Credito Cooperativo ELla Sicilia Occidentale n.q. ha ceduto dei rapporti creditizi costituenti un blocco (“in quanto contraddistinti dalla comune appostazione
a sofferenza”) al Fondo Temporaneo EL Credito Cooperativo - odierno appellante,
Parte che agisce tramite la -, specificando i criteri di individuazione e richiamando apposito elenco allegato qui non prodotto;
a tale contratto ha poi fatto seguito apposita pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale.
Parte Ebbene, come detto, si era a sua volta definita cessionaria ELle attività e ELle passività già costituenti l'azienda bancaria ELla Banca di Credito Cooperativo EL
Belice Soc. Coop. in l.c.a.: di questo precedente passaggio, e comunque ELl'inserimento EL credito derivante dagli specifici rapporti per cui è causa nelle due cessioni (prova che anche per la Suprema Corte è necessaria, come dianzi
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 precisato), nessuna prova ha fornito l'appellante. In altri termini, manca prova che le poste oggetto di pretesa rientrino tra quelle attività e passività EL contratto EL 2013,
e ancora che siano oggetto ELl'ulteriore cessione: in difetto di ciò, quindi, il gravame non può che essere disatteso, dovendosi confermare la statuizione di prime cure e
(come anticipato) risultando assorbito ogni altro profilo.
Quanto alle spese processuali EL presente giudizio, l'esito ELla lite (che vede la società appellante soccombente per questione preliminare sollevata specificamente solo a giudizio in corso) giustifica la compensazione in ragione di metà, dovendosi
Parte per l'effetto porre a carico ELla nella spiegata qualità la restante metà; la liquidazione in dispositivo (con distrazione in favore EL difensore ex art. 93 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio ELle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da N.Q. DI Parte_1
PROCURATRICE CON RAPPRESENTANZA DEL
[...]
con atto di citazione EL 9/6/2020 avverso la Controparte_1
sentenza n. 164/2020 resa dal Tribunale di Sciacca l'11/5/2020.
Compensa per metà le spese EL presente grado EL giudizio, e per l'effetto condanna N.Q. DI PROCURATRICE CON Parte_1
RAPPRESENTANZA DEL Controparte_1
, alla rifusione EL 50% ELle spese processuali sostenute dagli
[...]
appellati e , liquidate (per l'intero) in Controparte_2 Controparte_3
complessivi € 5.860,00, per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge (con distrazione in favore EL difensore ex art. 93 c.p.c.).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio ELla Terza sezione civile, il 29 maggio 2025.
Si dà atto ELla sussistenza dei presupposti (ai sensi EL D.P.R. 30 maggio 2002, n.
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9