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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/08/2025, n. 4780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4780 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D 'APPELLO DI ROMA
SEZ. V CIVILE composta da:
dott.ssa Marianna D'Avino Presidente dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliere
dott.ssa Mariarosaria Budetta Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, nella causa civile di secondo grado iscritta al n. r.g. 6806/2019, vertente tra
(rappresentata e difesa dall'Avv. Toni DE SIMONE E AVV. Parte_1
SIMONA GIANSANTI)
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione.
CONCLUSIONI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11 giugno 2013, in proprio e Parte_2 nella qualità di genitore di , unitamente a nella stessa Persona_1 Parte_3 qualità, nonchè convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Latina, Parte_1 allora sezione distaccata di Terracina, al fine di sentirla condannare Controparte_1 al risarcimento di tutti i danni ex art. 185 cp, 2043 cc e 2059 cc nella misura di € 28.000,00 in favore della prima, oltre a € 1.200,00 per spese test di paternità, ex artt. 185 cp, 2043 cc e 2059 cc nella misura di € 15.000,00 in favore del minore Per_1
Pagina 1 Par
e nella misura di € 5.000,00 in favore della , o somma diversa ritenuta di Per_1 giustizia. A sostegno della domanda, gli attori deducevano di essere stati destinatari, anteriormente alla nascita del figlio dalla loro convivenza, di numerose lettere anonime di contenuto diffamatorio e denigratorio, inviate anche a prossimi parenti e che a tale condotta persecutoria si erano aggiunte anche molestie telefoniche. Si deduceva, inoltre, che tali circostanze erano state oggetto di denuncia querela in data 28 aprile 2009 e che, a seguito delle indagini svolte ( in particolare perizia calligrafica), era stata individuata come presunta autrice degli Controparte_1 scritti e delle telefonate, con contestazione, in esito all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del reato di molestie ex art. 660 cp e dei reati ex art. 594 e 593 c.p. ovvero ingiuria e diffamazione a mezzo corrispondenza per offesa alla reputazione ed al decoro. Si dava conto dell'accoglimento della istanza di oblazione presentata dalla in relazione al reato di molestie. CP_1
Veniva pertanto richiesto in giudizio il risarcimento sia del danno patrimoniale che non patrimoniale derivante agli attori dalle missive calunniose e diffamatorie e dalle telefonate persecutorie, avuto riguardo, quanto al primo aspetto, al test di paternità resosi necessario con un costo di € 1.200,00 e, sotto il secondo, al forte turbamento ed ansia ingenerati dai comportamenti subiti e riverberatisi anche sul nucleo familiare. Si costituiva la convenuta , chiedendo il rigetto della domanda in Controparte_1 ragione della insussistenza degli addebiti rivolti ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e la carenza di interesse ad agire e di legittimazione attiva in capo alla madre della e del figlio minore, non risultando gli stessi destinatari Pt_2 delle molestie e della lesione della reputazione lamentata nell'atto introduttivo di cui si eccepiva il carattere generico. Disposta perizia grafica ed espletate le prove orali ammesse alle parti, il tribunale di Latina, con sentenza n. 743/2019 , accoglieva la domanda di , per il Parte_2 risarcimento dei danni derivanti da condotte diffamatorie compiute dalla convenuta per mezzo di lettere anonime e telefonate mute, anche oggetto di indagine in sede penale. In particolare, sulla base della istruttoria e in particolare all'esito della perizia grafica della Prof.ssa è risultato confermato che fosse Per_2 Controparte_1
l'autrice delle lettere anonime che, secondo l'assunto degli attori in sede di querela penale, sarebbero state ricevute a partire dal 4 gennaio 2008. La CTU conclude affermando che gli accertamenti tecnico-strumentali di analisi e di confronto sui documenti oggetto di esame hanno messo in luce elementi a supporto dell'ipotesi che le missive anonime in questione siano stato apposte dalla convenuta e che la stessa sia l'autrice delle stesse in quanto a lei riconducibili. Tali conclusioni collimano con quelle del consulente del PM in sede penale Dott. di il Per_3 CP_2 quale ha ritenuto che le sei missive anonime e gli indirizzi sulle tre buste sono state vergate da una medesima persona e che dal raffronto con i saggi grafici della convenuta sussistevano corrispondenze di insieme e di dettaglio tecnicamente sufficienti per ritenere che gli scritti anonimi in verifica provengano da CP_1
[...]
Pagina 2 In relazione ai destinatari risultanti di tali missive scritte a mano, le prove orali hanno confermato con elementi collimanti che le stesse sono state ricevute dalle persone cui erano dirette e costituite senz'altro da , dalla madre Parte_3 Per_4
nonché sicuramente da , zia dell'attrice mentre sulla base
[...] Persona_5 delle deposizioni della medesima e della teste risulta confermato Tes_1 anche l'invio successivo di lettere con collage di lettere di giornale allorchè risultava avviata la querela penale. Il tribunale ha rilevato che “Il tenore di tali lettere mostra un evidente intento ed un chiaro contenuto volto ad offendere la reputazione dell'attrice che seppure non evocata risulta agevolmente identificabile come destinataria delle accuse di immoralità e promiscuità rivolte dall'autrice delle missive. … Nel caso di specie, valutati il tenore delle lettere anonime, l'arco temporale in cui sono state spedite, la qualità delle persone cui sono state inviate legate da parentela prossima all'attrice, fanno ritenere che le espressioni incriminate risultino, oggettivamente, pregiudizievoli della reputazione della persona offesa, in quanto dirette a screditarla nella sua cerchia familiare e nella vita di relazione sociale”. Ha quindi ritenuto sussistente il danno morale conseguente al reato di diffamazione liquidando a tale titolo e in via equitativa , in favore di la somma di Parte_2 euro 10.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, motivato dal fatto che “ il tenore delle lettere anonime rende evidente l'elemento soggettivo delle medesime ovvero la volontà di discredito della reputazione dell'attrice mentre il riferimento ai dubbi sulla paternità (palesatisi peraltro in epoca anteriore all'invio della prima lettera anonima) risulta funzionale al proposito costituito dalla denigrazione della figura morale della signora da parte della cognata”. Ha respinto invece la domanda di e nella qualità di genitori del Pt_2 Per_1 minore, e ha respinto la domanda di risarcimento di , rilevando Parte_1 che “ risulta fondato il rilievo di genericità formulato da parte convenuta” e che
“ nell'atto introduttivo sembra lumeggiato un danno riflesso derivante dalla lesione alla reputazione della figlia mentre tale domanda non risulta precisata in sede di prima memoria ex art. 183 VI co. cpc e solo in sede di comparsa conclusionale si indica la stessa madre della come destinataria di diretta Pt_2 diffamazione in particolare in una delle lettere anonime, con inammissibile mutamento della domanda segnalato da parte convenuta”. Ha condannato in solido e nella qualità di genitori di Parte_2 Parte_3 nonchè a rimborsare le spese del giudizio, liquidate, in Persona_1 Parte_1 favore di nella somma di € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso Controparte_1 forfettario, IVA e CAP.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto appello Parte_1 deducendo l'erroneità della statuizione quanto al rigetto della sua domanda, rilevando che nell'atto di citazione era stato rappresentato che lettere anonime e parimenti lesive della sua reputazione erano state inviate a pareti e ad ella stessa, e per tale motivo era stato richiesto il risarcimento del danno morale.
Pagina 3 Inoltre, rileva comunque la sussistenza del danno riflesso, per le offese ricevute in detti scritti anonimi della propria figlia, e su cui il primo giudice non avrebbe motivato. Ha inoltre dedotto la erroneità della sentenza nella parte in cui ha posto a suo carico le spese di lite, per i motivi indicati nell'atto di appello, cui si rinvia. All'esito del deposito delle note scritte sostitutive di udienza, la causa con ordinanza del 27 gennaio 2025 è stata assegnata in decisione. L'appello è solo parzialmente fondato. Sul primo motivo, rileva la Corte che nell'atto di citazione effettivamente si adombra solo un danno riflesso nei confronti della odierna appellante, poiché l'esposizione dei fatti, che pure faceva riferimento a lettere anonime e molestie telefoniche, non contiene alcun riferimento esplicito a frasi offensive dirette nei confronti della odierna appellante, salvo quella indicata alla pag. 3 ( e poi nelle memorie ex art. 183 c.p.c. ), così descritta nell'atto di citazione:
“..nella quale l'autore ha fatto riferimento al rapporto sentimentale dei coniugi complimentandosi per la vincita al super enalotto e aggiungeva che nella vita Per_1 bisogno pur sapere fare le m….e”. Dal tenore della missiva non emerge invero a chi l'offesa fosse diretta, se ai coniugi o alla attuale appellante, né alcuna delle varie e più analitiche valutazioni quanto alla destinazione della stessa alla attuale appellante, contenuta nell'atto di appello, si rinviene nel primo grado di giudizio. Correttamente, pertanto, il primo giudice non ha ravvisato anche per la genericità della domanda, alcun fondamento alla stessa. Quanto al danno riflesso, correttamente anche tale domanda è stata respinta dal primo giudice, atteso che il diritto alla immagine e alla reputazione è un diritto personalissimo, e in questo caso la relativa lesione è stata riconosciuta nei confronti della figlia e del marito della attale appellante, direttamente coinvolti dal contenuto delle missive, mentre le frasi e illazioni contenute in dette missive e specificate in questa sede di appello afferiscono eventualmente ad una lesione diretta della reputazione della odierna appellante, che come detto però non si è tradotta nell'atto introduttivo del giudizio nella relativa specifica domanda di risarcimento del danno, a tale titolo. Appare invece fondato il motivo di appello relativo alla condanna alle spese, atteso che la circostanza che il comportamento decisamente illecito dell'odierna appellata
– che ha dato luogo alla causa, è stato attuato, nei confronti dei coniugi, anche con la citata missiva inviata all'indirizzo della attuale appellante - si reputa che costituisca ragione grave ed eccezionale idonea a giustificare le spese del giudizio, nei confronti della odierna appellante, e in questo senso va parzialmente riformata la sentenza di primo grado. Nulla sulle spese del presente grado, stante la contumacia dell'appellata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, così provvede
Pagina 4 in parziale riforma della sentenza impugnata, compensa le spese del primo grado di giudizio tra e e pone definitivamente a carico di Parte_1 Controparte_1 quest'ultima anche le spese di CTU. Nulla sulle spese del presente grado. Roma, 30 luglio 2025 La Cons. est. La Presidente dott.ssa Mariarosaria Budetta dott.ssa Marianna D'Avino
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