CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 30/01/2026, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 530/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SS US, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8345/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
RICORRENTE - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037610781000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 399/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il dott. Ricorrente_3 n.q. di rappresentsante dello RICORRENTE
agisce contro l'Agenzia delle entrate per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240037610781000 IVA 2019 notificata il 25/10/2024.
Il ricorrente evidenzia che la pretesa tributaria si riferisce ad un controllo formale ai sensi dell'art. 54bis del DPR n.633/1972 con riferimento mall'anno 2019 relativamente ad un omesso/ritardato versamento delle rate iva.
Precisa che il quarto trimrestre iva è stato rateizzato ai sensi del decreto Cura Italia ed a quello rilancio come da allegata documentazione e nei tempi previsti, malgrado un errore formale in dichiarazione.
Si è costituito l'ufficio delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso precisando che l'ufficio ha sanato l'errore formale rimanendo pero la tardività dei versamenti.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Devono ritenersi regolari i versamenti iva, ferma restando la sanzione per la loro tardività, tranne l'omesso versamento del IV trimestre come affermato anche da controparte.
Spese compensate
P.Q.M.
LaCt1 di Messina sez.VIII accoglie parzialmente il ricorso nei termini e nei limiti di cui in motivazionre e per gli effetti annulla parzialmente l'atto impugnato.
Spese compensate.
Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SS US, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 8345/2024 depositato il 19/12/2024
proposto da
RICORRENTE - P.IVA_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Ricorrente_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520240037610781000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 399/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il dott. Ricorrente_3 n.q. di rappresentsante dello RICORRENTE
agisce contro l'Agenzia delle entrate per l'annullamento della cartella di pagamento n. 29520240037610781000 IVA 2019 notificata il 25/10/2024.
Il ricorrente evidenzia che la pretesa tributaria si riferisce ad un controllo formale ai sensi dell'art. 54bis del DPR n.633/1972 con riferimento mall'anno 2019 relativamente ad un omesso/ritardato versamento delle rate iva.
Precisa che il quarto trimrestre iva è stato rateizzato ai sensi del decreto Cura Italia ed a quello rilancio come da allegata documentazione e nei tempi previsti, malgrado un errore formale in dichiarazione.
Si è costituito l'ufficio delle entrate chiedendo il rigetto del ricorso precisando che l'ufficio ha sanato l'errore formale rimanendo pero la tardività dei versamenti.
Il ricorso è parzialmente fondato.
Devono ritenersi regolari i versamenti iva, ferma restando la sanzione per la loro tardività, tranne l'omesso versamento del IV trimestre come affermato anche da controparte.
Spese compensate
P.Q.M.
LaCt1 di Messina sez.VIII accoglie parzialmente il ricorso nei termini e nei limiti di cui in motivazionre e per gli effetti annulla parzialmente l'atto impugnato.
Spese compensate.
Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso