Sentenza 10 giugno 2003
Massime • 1
Le indagini tossicologiche disposte dal pubblico ministero con riguardo a sostanze stupefacenti (nella specie, eroina e cocaina), poiché non si tratta normalmente di cose il cui stato è soggetto a modificazione, non possono di regola definirsi accertamenti non ripetibili, e non è dunque necessaria l'adozione della procedura garantita di cui all'art. 360 cod.proc.pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/06/2003, n. 37031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37031 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2003 |
Testo completo
Composta dai sig.ri:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dott. Francesco SERPICO Consigliere
Dott. Francesco AO GRAMENDOLA Consigliere
Dott. Agnello ROSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM RO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova 14 febbraio 2002 n. 679, con la quale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di La Spezia/Sarzana 8 giugno 2001, è stato dichiarato colpevole:
del reato p. e p. dall'art. 73 c. 1 D.P.R. n. 309/90, commesso in La Spezia, il 14 gennaio 2000, e condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione ed E. 4.000,00 di multa.
Sentita la relazione svolta dal Cons. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Gianfranco VIGLIETTA, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. OSSERVA
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza dell'8 giugno 2001 il Tribunale di La Spezia/Sarzana dichiarava RO AM colpevole del reato ascrittogli - per aver detenuto nella propria abitazione gr. 0,6 di cocaina (che aveva poi ceduto a AO AL), gr. 1,1 e gr. 11,2 di cocaina, gr. 6,5 di eroina - e lo condannava alla pena di un anno di reclusione e L. 5 milioni di multa.
Contro tale decisione proponeva appello il difensore dell'imputato, eccepiva la nullità chiedendo che l'imputato fosse assolto, quanto meno ai sensi dell'art. 530 c. 2 c.p.p., e, in subordine, la concessione delle attenuanti generiche. Appellava altresì il P.M.. A seguito del giudizio la Corte d'appello di Genova con sentenza 14 febbraio 2002 n. 679, in accoglimento del gravame del P.M. e a parziale riforma della decisione di primo grado, aumentava la pena ad un anno e sei mesi di reclusione ed E. 4.000,00 di multa. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'AM, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 360 c.p.p. e nullità ex art. 178 lett. c) dell'accertamento tecnico irripetibile disposto dal P.M. sulle sostanze stupefacenti sequestrate perché il proprio difensore aveva ricevuto comunicazione della data e dal luogo delle operazioni mediante un fax illeggibile;
la Corte d'appello ha disatteso l'eccezione, sostenendo che l'accertamento tecnico non era irripetibile, pur essendo nota la naturale deperibilità di eroina e cocaina;
2. illogicità della motivazione perché nella sentenza non si è tenuto conto che nessun testimone ha assistito alla cessione della droga, detenuta in realtà nell'abitazione di IA RE, convivente dell'imputato, e che lo stupefacente, in quantità appena superiore al fabbisogno personale, era in parte già preparato per l'assunzione da parte dell'AM e della RE. L'impugnazione è inammissibile.
Secondo i principi giurisprudenziali in materia, in tema di accertamenti tecnici fatti eseguire dal P.M., le garanzie difensive dettate, a pena di inutilizzabilità, dall'art. 360 c.p.p. riguardano solo gli accertamenti tecnici non ripetibili, vale a dire quelli che hanno ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio. Pertanto, nell'ipotesi in cui il P.M. disponga consulenza tecnica su sostanze non soggette a modifica nel tempo presumibilmente necessario per la celebrazione del dibattimento, nessun avviso è tenuto a dare all'indagato e al suo difensore. Questa Corte ha ritenuto che i principi suddetti si applicano anche al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, in quanto l'eroina e la cocaina non possono definirsi come cose soggette a modificazioni quali sostanze allo stato solido, non facilmente alterabili in tempi brevi, per le quali è sempre possibile, di regola, in dibattimento o nel corso delle indagini, avvalendosi dell'incidente probatorio, la sottoposizione a rituale perizia tossicologica, non soggetta alle disposizioni dell'art. 360 c.p.p. perché non costituisce accertamento irripetibile (Cass., Sez. VI, 18 novembre 1992 n. 2999, ric. Cornacchia). A quest'orientamento si è rifatta la Corte di merito, per cui la censura mossa dal ricorrente col primo motivo di ricorso risulta palesemente infondata.
Col secondo motivo il ricorrente deduce come vizio di legittimità una questione di fatto - la presunta destinazione dello stupefacente sequestrato nell'abitazione di IA RE ad uso personale suo e dell'AM, peraltro già smentita dagli accertamenti dei Giudici del merito, i quali ne hanno ritenuto la colpevolezza dopo aver constatato la cessione dello stupefacente a tal AO AL - che implica una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, con una diversa valutazione delle prove, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402; ric. Dessimone;
Sez. III, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. III, 14 luglio 1999 n., ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. VII, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni).
Questo secondo motivo d'impugnazione è perciò inammissibile.
P.Q.M
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di E. 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 SETTEMBRE 2003.