Articolo 3 della Legge 23 febbraio 1961, n. 86
Articolo 2
Versione
28 marzo 1961
Art. 3.
Alla copertura dell'onere di lire 250 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con una aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento legislative di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 marzo 1961
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