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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/03/2025, n. 3555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3555 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
1
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 59220 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 04.11.2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_1
Luciano Crea, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Francesco Madeo, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via Paolo Emilio, 7, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Manuel Milani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alberico II n.
4. che la rappresenta e 2
difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da comparse conclusionali e note di trattazione scritta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.9.2021,
chiedeva: “in accoglimento dell'appello ed in Parte_1
riforma totale della sentenza impugnata: - revocare e/o annullare integralmente la sentenza n. 7622/2021, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, Sezione VI Civile, dott. Attilio Pittelli, nella causa iscritta al n.r.g. 49917/2019, depositata il 31 marzo 2021, e per l'effetto 1) annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1442/2019, n.r.g.
71564/2018, emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 10 dicembre 2018, depositato il 17 gennaio 2019 e notificato il
13 febbraio 2019; 2) condannare la parte Appellata alla restituzione delle somme ricevute dal Sig. in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione;
- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Si costituiva in giudizio parte appellata chiedendo: “In via preliminare: accertare e dichiarare la violazione dell'art. 3
342 c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per assenza di motivazione ai sensi di legge. In via principale e di merito: respingere il proposto appello perché totalmente infondato sia in fatto che in diritto;
per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado, n.
7622/2021, emessa dall'ufficio del giudice di Pace di Roma,
VI Civile, dott. Attilio Pittelli, nella causa iscritta al n.r.g.
49917/2019, depositata il 31.03.2021, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1442/2019, NRG
71564/2018, emesso dal Giudice di Pace di Roma in data
10.12.2018, depositato il 17.01.2019 per l'intera somma ingiunta pari ad Euro 864,10 oltre interessi e spese del procedimento monitorio e per l'effetto condannare il Sig.
a corrispondere le somme ivi indicate oltre agli Parte_1
interessi sulle somme ingiunte fino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso accertare e dichiarare per le ragioni di cui sopra le ragioni creditorie dell'Avv. Prof. Susanna Operamolla Notaio
e per l'effetto accertare e dichiarare il Sig. Parte_1
debitore della somma pari ad Euro 864,10, e in ogni caso condannare il Sig. a corrispondere la somma di Parte_1
Euro 864,10 oltre spese del procedimento monitorio, interessi moratori il tutto fino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata: condannare il Sig. , ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa. Il tutto in 4
ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado giudizio e del giudizio monitorio”.
All'udienza del 04.11.2024, lette le istanze, le eccezioni e conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, con l'atto introduttivo del presente giudizio, assumeva quanto segue:
1. Di avere ricevuto, in data 13 febbraio 2019 e su istanza del notaio , la notifica del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1442/2019 per la somma di Euro 864,14, oltre interessi e spese di giudizio, emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma in data 10.12.2018 e depositato in data 17.01.2019;
2. Che il suddetto decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento del compenso professionale del notaio per attività di verbalizzazione, da CP_1
quest'ultima svolta in data 4 maggio 2017, in sede di assemblea straordinaria della società “Terrazza srl” di cui l'odierno appellante era socio, verbalizzazione sollecitata dall' , una volta comunicato dal Pt_1
notaio suddetto l'irregolare convocazione 5
dell'assemblea e l'impossibilità di costituire validamente la stessa;
3. Che a seguito della proposta opposizione a d.i. da parte dell'odierno appellante il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 7622/2021 confermava il decreto ingiuntivo opposto;
4. Che l' censurava la predetta sentenza, Pt_1
lamentando la violazione degli artt. 115 c.p.c., 116
c.p.c. 1703 c.c. e 1708 c.c., avendo questi errato nella valutazione del compendio probatorio acquisito e nella valutazione delle norme de quibus. In particolare, a parere dell'appellante, il Giudice di Pace avrebbe ritenuto integrato un autonomo conferimento di mandato professionale da parte dell'odierno appellante al notaio , al fine di redigere un verbale nel CP_1
quale dare atto dell'irregolarità della convocazione dell'assemblea straordinaria della società “Terrazza srl”, indetta per il giorno 4 maggio 2017, l'assenza dell'amministratrice della medesima società e i nominativi dei soci presenti;
per contro, a parere dell' l'attività svolta dal notaio Pt_1 CP_1
doveva essere ricondotta nell'originario e unico incarico conferito allo stesso da parte dell'amministratrice della società in esame in vista dell'assemblea straordinaria, 6
senza che alcun obbligo giuridico di pagamento del compenso possa ritenersi sorto in capo all'appellante.
5. Che, dunque, il giudice di primo grado avrebbe motivato erroneamente a pag. 2 della sentenza impugnata “ … l'opponente veniva edotto dal Notaio
che l'Assemblea non si sarebbe potuta CP_1
svolgere stante l'irregolarità della convocazione e
l'assenza dell'Amministratore. Il Sig. , Parte_1
tuttavia, chiedeva al Notaio di Controparte_1
redigere ugualmente il verbale, con le sue dichiarazioni
e la constatazione dell'assenza dell'amministratore della Società. Redatto il Verbale, il Notaio chiedeva il pagamento dei relativi onorari e spese di registro al
Sig. . Fermo quanto sopra, risulta chiaro Parte_1
che il mandato di redigere il verbale, e quindi di svolgere l'attività di cui alla fattura, sia stato conferito al Notaio dalla parte Opponente e nel suo esclusivo interesse. Invero la parte opposta provvide ad informare l'opponente della circostanza che
l'assemblea della società era nulla per irregolare convocazione ed assenza dell'Amministratore, con conseguente impossibilità di procedere alla riunione assembleare ed alla redazione del relativo verbale, tuttavia l'opponente richiese che fosse redatto ugualmente un verbale con la formalizzazione 7
dell'assenza dell'amministratore. Il mandato professionale al Notaio, pertanto, è stato conferito solamente dal Sig. , non certo dal legale Parte_1
rappresentante della Società assente, con la conseguenza che il solo opponente sarà tenuto ad adempiere all'onere di pagamento”; infatti, detta ricostruzione non era sovrapponibile con le prove acquisite nel corso del processo e con l'oggetto del mandato originariamente conferito dall'Amministratore della Società; nello specifico, la fattura avente ad oggetto la pretesa posta a fondamento del d.i. opposto, era stata inviata dal Notaio alla Società in data
05.05.2017 a mezzo mail, come pure, alla Società '
[...]
era stata inviata mail di sollecito del Parte_2
17.05.2017. Inoltre, in sede di interrogatorio formale, tenutosi all'udienza del 27 ottobre 2020, l'opposta avrebbe confessato che non aveva Parte_1
domandato al professionista di tenere l'assemblea in esame (“ricordo che qualcuno della società Terrazza
S.r.l. mi chiese di tenere un'assemblea straordinaria presso il mio Studio, ma non ricordo chi fu” , “fu fatta la convocazione presso il mio Studio da parte dell'Amministratore della poi Parte_3
ricordo che quel giorno l'Amministratrice non era presente, erano presenti quattro soci, tra cui la Sig.ra 8
”); ed ancora, la teste Persona_1 Per_1
riferiva “ E' vero che l'Amministratore della
[...]
Società, Sig.ra , chiedeva al Notaio Controparte_2
di presenziare il 4 maggio 2017, Controparte_1
presso il suo studio … all'assemblea straordinaria della
Terrazza s.r.l., onde redigere il relativo verbale”.
Parte appellata, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che l'atto di citazione in appello era inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specifica indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché dell'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
2. Che l'odierno appellante non avrebbe specificamente contestato la fattura emessa dal notaio CP_1
per l'importo di Euro 864,10 e sulla base della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo;
3. Che l' aveva conferito all'appellata un Pt_1
autonomo incarico professionale e, dunque, sarebbe tenuto al pagamento del relativo compenso;
4. 4. Che la condotta processuale dell'odierno appellante, in quanto in malafede poiché tenuta nella 9
consapevolezza della sua assoluta infondatezza, comporterebbe la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Preliminarmente, la doglianza circa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è da ritenersi infondata.
Sul punto occorre osservare che per giurisprudenza consolidata la norma in esame, pur dopo la riforma avvenuta con D.L. 83 del 2012, art. 54, non impone il rispetto di criteri formali rigorosi al punto tale da perseguire l'unico fine di stravolgere la formulazione dell'atto d'appello rendendo più difficoltoso per l'appellato esercitare il proprio diritto di difesa. Invero, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'art. 342 c.p.c., come novellato, non esige dall'appellante il rispetto di un vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa, bensì la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (Cfr. "... Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 05/05/2017, n. 10916 – in tal senso v. anche
Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). 10
Nella fattispecie in esame l'appellante ha adeguatamente assolto l'onere previsto dall'art. 342 c.p.c. indicando la parte della pronuncia di primo grado impugnata, articolando le proprie doglianze in maniera specifica mediante l'indicazione delle norme ritenute violate e prospettando la propria alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti e la diversa interpretazione fornita delle norme che vengono in rilievo nel caso specifico.
Risultano, pertanto, comprensibili i motivi di appello e le questioni sollevate rispetto alla ricostruzione del giudice di prime cure, tanto è vero che parte appellata ha avuto modo di contestare in maniera specifica i rilievi effettuati dall'odierno appellante potendo prendere posizione su di essi in maniera chiara.
Ciò posto, si rileva che parte appellata ritiene poi operante il principio di non contestazione in riferimento alla fattura emessa dal notaio per il pagamento del CP_1
compenso relativo all'attività di verbalizzazione espletata, oggetto del presente giudizio.
Il principio di non contestazione è codificato dall'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale “(…) il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. 11
Sul punto deve evidenziarsi che la l. n. 69/2009, modificando il co. 1 dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. principio della non contestazione, ovvero l'obbligo per il giudice di assumere in decisione senza bisogno di prova i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita.
L'istituto della non contestazione, quindi, ricorre tutte le volte in cui la controparte:
a) o mantenga il silenzio sui fatti ex adverso allegati
(Cass., 10.11.2010, n. 22837; Cass., 5.11.2010, n. 22598;
Cass., 2.11.2009, n. 23142; nella giurisprudenza di merito,
Trib. Sulmona, 12.5.2011, in www.ilcaso. it; Trib. Roma,
27.1.2011);
b) oppure li contesti in modo del tutto generico (a proposito dell'equivalenza fra contestazione generica e non contestazione v. Trib. Monza, 5.5.2011; Trib. Varese,
30.10.2009; Trib. Catanzaro, 30.10.2009, il quale ha escluso che per l'adempimento dell'onere sia sufficiente la semplice negazione dei fatti affermati dalla controparte;
v. anche Trib.
Piacenza, 2.2.2010, cit.; Trib. Monza, 5.1.2011, Nel senso che la non contestazione debba emergere in sede processuale, a nulla rilevando il comportamento extraprocessuale, Trib. Lamezia Terme, 18.3.2010, Cass.,
3.7.2008, n. 18202); 12
c) oppure quando ottemperi all'onere ma in modo da non contraddire i fatti costitutivi della domanda;
e dunque, ad es., in caso di impostazione della propria difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con il loro disconoscimento (Così Cass., 24.11.2011, n. 23816) oppure di contestazione solo in jure della domanda.
Orbene, nel caso in esame occorre osservare che già in primo grado parte appellante, diversamente da quanto affermato da parte appellata, ha contestato la fattura emessa dal notaio sotto il profilo specifico di proprio CP_1
interesse, quello cioè della non riferibilità a sé, in termini di conferimento incarico, della prestazione effettuata, sicché non può sul punto ritenersi operante il principio di non contestazione come lamentato da parte appellata.
Infatti, è ben vero che l'appellante non ha disconosciuto in astratto la spettanza al suddetto notaio del compenso per l'attività professionale svolta, ma è altrettanto vero che lo stesso ha chiaramente e ripetutamente evidenziato di non essere il debitore gravato dall'obbligo di adempiere in questione in quanto questi non avrebbe conferito alcun mandato al suddetto professionista.
L'appellante si sarebbe cioè semplicemente premurato di esercitare il proprio diritto di chiedere che la propria presenza e la circostanza dell'errata convocazione dell'assemblea straordinaria venissero messe a verbale. 13
Tale contestazione, d'altra parte, è stata più volte ribadita dall'appellante il quale, sin dall'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma, ha ritenuto riferibile alla società di cui è socio la fattura oggetto del presente giudizio, in quanto l'attività professionale di verbalizzazione che ne è alla base, svolta dal notaio in data 4 maggio 2017, in sede di prima CP_1
convocazione dell'assemblea straordinaria della società
“Terrazza srl”, sarebbe da ricollegarsi, a suo dire, all'incarico conferito al medesimo da parte dell'amministratrice della società suddetta nell'interesse della stessa.
D'altronde, elemento costitutivo sul piano soggettivo dell'obbligazione è l'individuazione del debitore tenuto ad adempiere. Il debito può esistere ma non essere imputabile a uno specifico soggetto bensì ad altro il quale solo può considerarsi obbligato. Contestare l'imputabilità a sé di un'obbligazione giuridicamente esistente è sufficiente per impedire l'operatività del principio di non contestazione sul punto senza necessità di contestare l'esistenza in assoluto del debito.
Venendo, al merito del giudizio, si rileva la correttezza dell'impostazione difensiva di parte appellante e la censurabilità della sentenza del giudice di prime cure.
Invero, in punto di diritto la questione sottoposta all'attenzione di questo Tribunale, riguarda la doverosità o 14
meno dell'attività di verbalizzazione del notaio incaricato da una società a responsabilità limitata in vista di un'assemblea straordinaria, allorquando nel giorno fissato per l'assemblea emerga un difetto di regolarità nella convocazione stessa, talché l'assemblea medesima non possa effettivamente svolgersi nel merito e si arresti alla presa d'atto della suddetta irregolare convocazione. In altri termini ci si chiede se, a fronte del rilevato difetto di convocazione dell'assemblea straordinaria, con conseguente rinvio della stessa in seconda convocazione, il notaio incaricato dalla medesima di condurre la seduta e di curare l'attività di verbalizzazione sia tenuto o meno a redigere verbale, dando atto dei difetti formali nella convocazione e dell'assenza di taluni soci. Qualora, infatti, si desse al quesito risposta affermativa dovrebbe concludersi nel senso della riconducibilità di tale attività all'originario mandato conferito dalla società.
Questo Tribunale accoglie tale interpretazione sulla scorta di plurimi indici normativi.
In primo luogo, in virtù dell'art. 1708 c.c. il quale stabilisce che “Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento”, così consentendo di ritenere che la stesura del verbale ad opera di parte appellata nella fattispecie in esame si ponga come atto pienamente 15
rientrante nell'originario mandato conferito dalla società
“Terrazza srl” in vista della futura assemblea straordinaria.
In secondo luogo invocando l'art. 2375 c.c. secondo cui
“Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio”. Tale norma, codificata in riferimento alla società per azioni ma ritenuta pacificamente espressiva di un principio applicabile a tutte le società di capitali, richiede una specifica attività di verbalizzazione da parte di un notaio in caso di assemblea straordinaria e richiede l'indicazione nel verbale di elementi, taluni dei quali (data dell'assemblea, identità partecipanti, etc.), chiaramente individuabili anche in caso di irregolare convocazione dell'assemblea medesima e di impossibilità di svolgimento della stessa. Inoltre la norma de qua attribuisce espressamente al socio il diritto di far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni purché esse siano pertinenti all'ordine del giorno fissato. 16
Da ultimo, in virtù dell'art. 2479 bis c.c., norma specificamente dettata in materia di s.r.l., secondo cui “Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;
degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale”, norma dalla quale emerge ulteriormente l'obbligo di verbalizzazione anche con riferimento alla regolare costituzione dell'assemblea e alla legittimazione dei presenti.
Alla luce di tali norme, l'attività di verbalizzazione svolta da parte appellata può ritenersi del tutto riconducibile nei confini dell'incarico conferitole con mandato dalla società
“Terrazza srl” in vista dell'assemblea straordinaria del 4 maggio 2017 e la richiesta di verbalizzazione e di inserimento di specifiche dichiarazioni da parte dell'odierno appellante può considerarsi rientrante nell'alveo dell'esercizio di un proprio diritto normativamente riconosciuto in quanto socio.
Per tali ragioni non può accogliersi, invece, la tesi prospettata da parte appellata e fatta propria dal giudice di primo grado, secondo cui la stessa non avrebbe avuto alcun obbligo di verbalizzazione in riferimento all'assemblea straordinaria del 4 maggio 2017 in quanto irregolarmente convocata. Infatti, come detto, tale obbligo era in realtà sussistente quale diretta conseguenza del mandato conferito 17
dalla società “ . Ciò anche se l'assemblea Parte_2
suddetta non ha potuto deliberare in quanto irregolarmente convocata. Infatti, in simili evenienze, l'attività di verbalizzazione, comunque dovuta, ben si può risolvere, come infatti è accaduto, nel dare atto delle irregolarità riscontrate nella convocazione e nell'assenza o presenza di taluni soci.
Diversamente si rischierebbe che il rinvio dell'assemblea alla data della seconda convocazione avvenga in assenza dell'attestazione circa l'impossibilità giuridica di svolgimento della stessa in prima convocazione (in assenza di verbale, infatti, tale circostanza non emergerebbe da alcun atto) senza possibilità di verifica o di impugnazione della decisone da parte dei soci.
D'altronde, in sede di interrogatorio formale nel giudizio di primo grado l'odierna parte appellata ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto incarico dalla società “Terrazza srl” in vista dell'assemblea straordinaria del
4 maggio 2017 affermando: “ricordo che qualcuno della società Terrazza srl mi chiese di tenere un'assemblea straordinaria presso il mio studio, ma non ricordo chi fu”
(capito 1 interrogatorio formale). E ancora, interrogata sul capitolo n. 4 la stessa ha riferito: “Posso dire che fu fatta la convocazione presso il mio studio da parte dell'amministratrice della società Terrazza srl”. 18
Allo stesso modo rileva quando affermato in sede di escussione testimoniale dal testimone di parte appellata,
, la quale in risposta al capitolo 3 riferisce che Testimone_1
l'oggetto della richiesta di verbalizzazione formulata al notaio dall'appellante odierno ha riguardato “le circostanze che si erano verificate, ovvero l'irregolarità della convocazione e la mancata presenza dell'amministratore".
Trattasi, come detto, di circostanze attinenti all'attività dell'assemblea straordinaria e non correttamente convocata la cui verbalizzazione rientra nei diritti del socio.
Dunque, acclarato che fu conferito un incarico per la conduzione dell'assemblea straordinaria in esame e che tale conferimento è riconducibile alla società “Terrazza srl” quale autonomo soggetto giuridico, la richiesta di verbalizzazione posta in essere dall'odierno appellato su sollecitazione del socio non configura un nuovo e autonomo Parte_1
mandato professionale conferito al notaio cui CP_1
ricondurre un'obbligazione giuridicamente rilevante al pagamento del compenso.
In ogni caso deve rilevarsi come l'odierno appellante abbia sollecitato il compimento di un'attività del notaio
(verbalizzazione) nell'interesse non personale ma della società che aveva già conferito a questi apposito mandato, agendo non a titolo individuale ma quale socio della società
“Terrazza srl” (d'altronde il socio non avrebbe Pt_1 19
potuto che agire in qualità di socio e nell'interesse della società dato il contesto nel quale la richiesta di verbalizzazione è stata formulata).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni,
l'appello merita accoglimento.
Deve, infine, essere respinta la domanda formulata da parte appellata e volta alla condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c. per aver questi agito in mala fede nella consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa. Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che
l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I,
1722/1982). Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino 20
elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre
2005, n. 21393,).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie nessuno dei suddetti presupposti ricorre concretamente.Nel presente giudizio, la pretesa di parte appellante si è, invero, rilevata fondata, sicché alcuna condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. può pronunciarsi per difetto degli elementi costitutivi della fattispecie in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 per come aggiornata dal D.M. 146/2022, in base al valore complessivo della controversia. 21
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte appellante compensi nella misura di € 213,00 per la fase di studio, € 213 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 59220/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, assorbita ogni ulteriore istanza e questione, così provvede:
❖ Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n.
1442/2019 (n.r.g.71564/2018) emesso dal Giudice di
Pace di Roma in data 10 dicembre 2018 e depositato il
17 gennaio 2019;
❖ Condanna parte appellata alla restituzione delle somme ricevute dall'odierno appellante in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione;
❖ Condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.278,00, oltre € 100,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. 22
Così deciso in Roma il 7.3.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.
Claudio Volpe
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
XI Sezione civile
Il Giudice, Dr.ssa Paola Grimaldi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 59220 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e rimessa in decisione all'udienza del 04.11.2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Parte_1
Luciano Crea, unitamente e disgiuntamente all'Avv.
Francesco Madeo, elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Roma, Via Paolo Emilio, 7, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
PARTE APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Manuel Milani ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Alberico II n.
4. che la rappresenta e 2
difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come da comparse conclusionali e note di trattazione scritta in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 28.9.2021,
chiedeva: “in accoglimento dell'appello ed in Parte_1
riforma totale della sentenza impugnata: - revocare e/o annullare integralmente la sentenza n. 7622/2021, emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma, Sezione VI Civile, dott. Attilio Pittelli, nella causa iscritta al n.r.g. 49917/2019, depositata il 31 marzo 2021, e per l'effetto 1) annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 1442/2019, n.r.g.
71564/2018, emesso dal Giudice di Pace di Roma in data 10 dicembre 2018, depositato il 17 gennaio 2019 e notificato il
13 febbraio 2019; 2) condannare la parte Appellata alla restituzione delle somme ricevute dal Sig. in Parte_1
esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione;
- con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”
Si costituiva in giudizio parte appellata chiedendo: “In via preliminare: accertare e dichiarare la violazione dell'art. 3
342 c.p.c. e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'appello, per assenza di motivazione ai sensi di legge. In via principale e di merito: respingere il proposto appello perché totalmente infondato sia in fatto che in diritto;
per
l'effetto confermare la sentenza di primo grado, n.
7622/2021, emessa dall'ufficio del giudice di Pace di Roma,
VI Civile, dott. Attilio Pittelli, nella causa iscritta al n.r.g.
49917/2019, depositata il 31.03.2021, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 1442/2019, NRG
71564/2018, emesso dal Giudice di Pace di Roma in data
10.12.2018, depositato il 17.01.2019 per l'intera somma ingiunta pari ad Euro 864,10 oltre interessi e spese del procedimento monitorio e per l'effetto condannare il Sig.
a corrispondere le somme ivi indicate oltre agli Parte_1
interessi sulle somme ingiunte fino all'effettivo soddisfo;
in ogni caso accertare e dichiarare per le ragioni di cui sopra le ragioni creditorie dell'Avv. Prof. Susanna Operamolla Notaio
e per l'effetto accertare e dichiarare il Sig. Parte_1
debitore della somma pari ad Euro 864,10, e in ogni caso condannare il Sig. a corrispondere la somma di Parte_1
Euro 864,10 oltre spese del procedimento monitorio, interessi moratori il tutto fino all'effettivo soddisfo;
In via subordinata: condannare il Sig. , ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa. Il tutto in 4
ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado giudizio e del giudizio monitorio”.
All'udienza del 04.11.2024, lette le istanze, le eccezioni e conclusioni formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte appellante, con l'atto introduttivo del presente giudizio, assumeva quanto segue:
1. Di avere ricevuto, in data 13 febbraio 2019 e su istanza del notaio , la notifica del decreto Controparte_1
ingiuntivo n. 1442/2019 per la somma di Euro 864,14, oltre interessi e spese di giudizio, emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Roma in data 10.12.2018 e depositato in data 17.01.2019;
2. Che il suddetto decreto ingiuntivo aveva ad oggetto il pagamento del compenso professionale del notaio per attività di verbalizzazione, da CP_1
quest'ultima svolta in data 4 maggio 2017, in sede di assemblea straordinaria della società “Terrazza srl” di cui l'odierno appellante era socio, verbalizzazione sollecitata dall' , una volta comunicato dal Pt_1
notaio suddetto l'irregolare convocazione 5
dell'assemblea e l'impossibilità di costituire validamente la stessa;
3. Che a seguito della proposta opposizione a d.i. da parte dell'odierno appellante il Giudice di Pace di Roma, con sentenza n. 7622/2021 confermava il decreto ingiuntivo opposto;
4. Che l' censurava la predetta sentenza, Pt_1
lamentando la violazione degli artt. 115 c.p.c., 116
c.p.c. 1703 c.c. e 1708 c.c., avendo questi errato nella valutazione del compendio probatorio acquisito e nella valutazione delle norme de quibus. In particolare, a parere dell'appellante, il Giudice di Pace avrebbe ritenuto integrato un autonomo conferimento di mandato professionale da parte dell'odierno appellante al notaio , al fine di redigere un verbale nel CP_1
quale dare atto dell'irregolarità della convocazione dell'assemblea straordinaria della società “Terrazza srl”, indetta per il giorno 4 maggio 2017, l'assenza dell'amministratrice della medesima società e i nominativi dei soci presenti;
per contro, a parere dell' l'attività svolta dal notaio Pt_1 CP_1
doveva essere ricondotta nell'originario e unico incarico conferito allo stesso da parte dell'amministratrice della società in esame in vista dell'assemblea straordinaria, 6
senza che alcun obbligo giuridico di pagamento del compenso possa ritenersi sorto in capo all'appellante.
5. Che, dunque, il giudice di primo grado avrebbe motivato erroneamente a pag. 2 della sentenza impugnata “ … l'opponente veniva edotto dal Notaio
che l'Assemblea non si sarebbe potuta CP_1
svolgere stante l'irregolarità della convocazione e
l'assenza dell'Amministratore. Il Sig. , Parte_1
tuttavia, chiedeva al Notaio di Controparte_1
redigere ugualmente il verbale, con le sue dichiarazioni
e la constatazione dell'assenza dell'amministratore della Società. Redatto il Verbale, il Notaio chiedeva il pagamento dei relativi onorari e spese di registro al
Sig. . Fermo quanto sopra, risulta chiaro Parte_1
che il mandato di redigere il verbale, e quindi di svolgere l'attività di cui alla fattura, sia stato conferito al Notaio dalla parte Opponente e nel suo esclusivo interesse. Invero la parte opposta provvide ad informare l'opponente della circostanza che
l'assemblea della società era nulla per irregolare convocazione ed assenza dell'Amministratore, con conseguente impossibilità di procedere alla riunione assembleare ed alla redazione del relativo verbale, tuttavia l'opponente richiese che fosse redatto ugualmente un verbale con la formalizzazione 7
dell'assenza dell'amministratore. Il mandato professionale al Notaio, pertanto, è stato conferito solamente dal Sig. , non certo dal legale Parte_1
rappresentante della Società assente, con la conseguenza che il solo opponente sarà tenuto ad adempiere all'onere di pagamento”; infatti, detta ricostruzione non era sovrapponibile con le prove acquisite nel corso del processo e con l'oggetto del mandato originariamente conferito dall'Amministratore della Società; nello specifico, la fattura avente ad oggetto la pretesa posta a fondamento del d.i. opposto, era stata inviata dal Notaio alla Società in data
05.05.2017 a mezzo mail, come pure, alla Società '
[...]
era stata inviata mail di sollecito del Parte_2
17.05.2017. Inoltre, in sede di interrogatorio formale, tenutosi all'udienza del 27 ottobre 2020, l'opposta avrebbe confessato che non aveva Parte_1
domandato al professionista di tenere l'assemblea in esame (“ricordo che qualcuno della società Terrazza
S.r.l. mi chiese di tenere un'assemblea straordinaria presso il mio Studio, ma non ricordo chi fu” , “fu fatta la convocazione presso il mio Studio da parte dell'Amministratore della poi Parte_3
ricordo che quel giorno l'Amministratrice non era presente, erano presenti quattro soci, tra cui la Sig.ra 8
”); ed ancora, la teste Persona_1 Per_1
riferiva “ E' vero che l'Amministratore della
[...]
Società, Sig.ra , chiedeva al Notaio Controparte_2
di presenziare il 4 maggio 2017, Controparte_1
presso il suo studio … all'assemblea straordinaria della
Terrazza s.r.l., onde redigere il relativo verbale”.
Parte appellata, costituitasi in giudizio, specificava:
1. Che l'atto di citazione in appello era inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per difetto di specifica indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché dell'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata;
2. Che l'odierno appellante non avrebbe specificamente contestato la fattura emessa dal notaio CP_1
per l'importo di Euro 864,10 e sulla base della quale era stato emesso il decreto ingiuntivo;
3. Che l' aveva conferito all'appellata un Pt_1
autonomo incarico professionale e, dunque, sarebbe tenuto al pagamento del relativo compenso;
4. 4. Che la condotta processuale dell'odierno appellante, in quanto in malafede poiché tenuta nella 9
consapevolezza della sua assoluta infondatezza, comporterebbe la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Preliminarmente, la doglianza circa l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. è da ritenersi infondata.
Sul punto occorre osservare che per giurisprudenza consolidata la norma in esame, pur dopo la riforma avvenuta con D.L. 83 del 2012, art. 54, non impone il rispetto di criteri formali rigorosi al punto tale da perseguire l'unico fine di stravolgere la formulazione dell'atto d'appello rendendo più difficoltoso per l'appellato esercitare il proprio diritto di difesa. Invero, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che l'art. 342 c.p.c., come novellato, non esige dall'appellante il rispetto di un vacuo formalismo fine a se stesso né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa, bensì la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto, gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (Cfr. "... Cass. Civ., Sez. III, ordinanza del 05/05/2017, n. 10916 – in tal senso v. anche
Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017). 10
Nella fattispecie in esame l'appellante ha adeguatamente assolto l'onere previsto dall'art. 342 c.p.c. indicando la parte della pronuncia di primo grado impugnata, articolando le proprie doglianze in maniera specifica mediante l'indicazione delle norme ritenute violate e prospettando la propria alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti e la diversa interpretazione fornita delle norme che vengono in rilievo nel caso specifico.
Risultano, pertanto, comprensibili i motivi di appello e le questioni sollevate rispetto alla ricostruzione del giudice di prime cure, tanto è vero che parte appellata ha avuto modo di contestare in maniera specifica i rilievi effettuati dall'odierno appellante potendo prendere posizione su di essi in maniera chiara.
Ciò posto, si rileva che parte appellata ritiene poi operante il principio di non contestazione in riferimento alla fattura emessa dal notaio per il pagamento del CP_1
compenso relativo all'attività di verbalizzazione espletata, oggetto del presente giudizio.
Il principio di non contestazione è codificato dall'art. 115 c.p.c., ai sensi del quale “(…) il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”. 11
Sul punto deve evidenziarsi che la l. n. 69/2009, modificando il co. 1 dell'art. 115 c.p.c., ha codificato nel nostro sistema processuale il cd. principio della non contestazione, ovvero l'obbligo per il giudice di assumere in decisione senza bisogno di prova i fatti allegati in giudizio da una parte e non specificamente contestati dalla controparte costituita.
L'istituto della non contestazione, quindi, ricorre tutte le volte in cui la controparte:
a) o mantenga il silenzio sui fatti ex adverso allegati
(Cass., 10.11.2010, n. 22837; Cass., 5.11.2010, n. 22598;
Cass., 2.11.2009, n. 23142; nella giurisprudenza di merito,
Trib. Sulmona, 12.5.2011, in www.ilcaso. it; Trib. Roma,
27.1.2011);
b) oppure li contesti in modo del tutto generico (a proposito dell'equivalenza fra contestazione generica e non contestazione v. Trib. Monza, 5.5.2011; Trib. Varese,
30.10.2009; Trib. Catanzaro, 30.10.2009, il quale ha escluso che per l'adempimento dell'onere sia sufficiente la semplice negazione dei fatti affermati dalla controparte;
v. anche Trib.
Piacenza, 2.2.2010, cit.; Trib. Monza, 5.1.2011, Nel senso che la non contestazione debba emergere in sede processuale, a nulla rilevando il comportamento extraprocessuale, Trib. Lamezia Terme, 18.3.2010, Cass.,
3.7.2008, n. 18202); 12
c) oppure quando ottemperi all'onere ma in modo da non contraddire i fatti costitutivi della domanda;
e dunque, ad es., in caso di impostazione della propria difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con il loro disconoscimento (Così Cass., 24.11.2011, n. 23816) oppure di contestazione solo in jure della domanda.
Orbene, nel caso in esame occorre osservare che già in primo grado parte appellante, diversamente da quanto affermato da parte appellata, ha contestato la fattura emessa dal notaio sotto il profilo specifico di proprio CP_1
interesse, quello cioè della non riferibilità a sé, in termini di conferimento incarico, della prestazione effettuata, sicché non può sul punto ritenersi operante il principio di non contestazione come lamentato da parte appellata.
Infatti, è ben vero che l'appellante non ha disconosciuto in astratto la spettanza al suddetto notaio del compenso per l'attività professionale svolta, ma è altrettanto vero che lo stesso ha chiaramente e ripetutamente evidenziato di non essere il debitore gravato dall'obbligo di adempiere in questione in quanto questi non avrebbe conferito alcun mandato al suddetto professionista.
L'appellante si sarebbe cioè semplicemente premurato di esercitare il proprio diritto di chiedere che la propria presenza e la circostanza dell'errata convocazione dell'assemblea straordinaria venissero messe a verbale. 13
Tale contestazione, d'altra parte, è stata più volte ribadita dall'appellante il quale, sin dall'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace di Roma, ha ritenuto riferibile alla società di cui è socio la fattura oggetto del presente giudizio, in quanto l'attività professionale di verbalizzazione che ne è alla base, svolta dal notaio in data 4 maggio 2017, in sede di prima CP_1
convocazione dell'assemblea straordinaria della società
“Terrazza srl”, sarebbe da ricollegarsi, a suo dire, all'incarico conferito al medesimo da parte dell'amministratrice della società suddetta nell'interesse della stessa.
D'altronde, elemento costitutivo sul piano soggettivo dell'obbligazione è l'individuazione del debitore tenuto ad adempiere. Il debito può esistere ma non essere imputabile a uno specifico soggetto bensì ad altro il quale solo può considerarsi obbligato. Contestare l'imputabilità a sé di un'obbligazione giuridicamente esistente è sufficiente per impedire l'operatività del principio di non contestazione sul punto senza necessità di contestare l'esistenza in assoluto del debito.
Venendo, al merito del giudizio, si rileva la correttezza dell'impostazione difensiva di parte appellante e la censurabilità della sentenza del giudice di prime cure.
Invero, in punto di diritto la questione sottoposta all'attenzione di questo Tribunale, riguarda la doverosità o 14
meno dell'attività di verbalizzazione del notaio incaricato da una società a responsabilità limitata in vista di un'assemblea straordinaria, allorquando nel giorno fissato per l'assemblea emerga un difetto di regolarità nella convocazione stessa, talché l'assemblea medesima non possa effettivamente svolgersi nel merito e si arresti alla presa d'atto della suddetta irregolare convocazione. In altri termini ci si chiede se, a fronte del rilevato difetto di convocazione dell'assemblea straordinaria, con conseguente rinvio della stessa in seconda convocazione, il notaio incaricato dalla medesima di condurre la seduta e di curare l'attività di verbalizzazione sia tenuto o meno a redigere verbale, dando atto dei difetti formali nella convocazione e dell'assenza di taluni soci. Qualora, infatti, si desse al quesito risposta affermativa dovrebbe concludersi nel senso della riconducibilità di tale attività all'originario mandato conferito dalla società.
Questo Tribunale accoglie tale interpretazione sulla scorta di plurimi indici normativi.
In primo luogo, in virtù dell'art. 1708 c.c. il quale stabilisce che “Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento”, così consentendo di ritenere che la stesura del verbale ad opera di parte appellata nella fattispecie in esame si ponga come atto pienamente 15
rientrante nell'originario mandato conferito dalla società
“Terrazza srl” in vista della futura assemblea straordinaria.
In secondo luogo invocando l'art. 2375 c.c. secondo cui
“Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno;
deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato,
l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio”. Tale norma, codificata in riferimento alla società per azioni ma ritenuta pacificamente espressiva di un principio applicabile a tutte le società di capitali, richiede una specifica attività di verbalizzazione da parte di un notaio in caso di assemblea straordinaria e richiede l'indicazione nel verbale di elementi, taluni dei quali (data dell'assemblea, identità partecipanti, etc.), chiaramente individuabili anche in caso di irregolare convocazione dell'assemblea medesima e di impossibilità di svolgimento della stessa. Inoltre la norma de qua attribuisce espressamente al socio il diritto di far inserire nel verbale le proprie dichiarazioni purché esse siano pertinenti all'ordine del giorno fissato. 16
Da ultimo, in virtù dell'art. 2479 bis c.c., norma specificamente dettata in materia di s.r.l., secondo cui “Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni;
degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale”, norma dalla quale emerge ulteriormente l'obbligo di verbalizzazione anche con riferimento alla regolare costituzione dell'assemblea e alla legittimazione dei presenti.
Alla luce di tali norme, l'attività di verbalizzazione svolta da parte appellata può ritenersi del tutto riconducibile nei confini dell'incarico conferitole con mandato dalla società
“Terrazza srl” in vista dell'assemblea straordinaria del 4 maggio 2017 e la richiesta di verbalizzazione e di inserimento di specifiche dichiarazioni da parte dell'odierno appellante può considerarsi rientrante nell'alveo dell'esercizio di un proprio diritto normativamente riconosciuto in quanto socio.
Per tali ragioni non può accogliersi, invece, la tesi prospettata da parte appellata e fatta propria dal giudice di primo grado, secondo cui la stessa non avrebbe avuto alcun obbligo di verbalizzazione in riferimento all'assemblea straordinaria del 4 maggio 2017 in quanto irregolarmente convocata. Infatti, come detto, tale obbligo era in realtà sussistente quale diretta conseguenza del mandato conferito 17
dalla società “ . Ciò anche se l'assemblea Parte_2
suddetta non ha potuto deliberare in quanto irregolarmente convocata. Infatti, in simili evenienze, l'attività di verbalizzazione, comunque dovuta, ben si può risolvere, come infatti è accaduto, nel dare atto delle irregolarità riscontrate nella convocazione e nell'assenza o presenza di taluni soci.
Diversamente si rischierebbe che il rinvio dell'assemblea alla data della seconda convocazione avvenga in assenza dell'attestazione circa l'impossibilità giuridica di svolgimento della stessa in prima convocazione (in assenza di verbale, infatti, tale circostanza non emergerebbe da alcun atto) senza possibilità di verifica o di impugnazione della decisone da parte dei soci.
D'altronde, in sede di interrogatorio formale nel giudizio di primo grado l'odierna parte appellata ha espressamente riconosciuto di aver ricevuto incarico dalla società “Terrazza srl” in vista dell'assemblea straordinaria del
4 maggio 2017 affermando: “ricordo che qualcuno della società Terrazza srl mi chiese di tenere un'assemblea straordinaria presso il mio studio, ma non ricordo chi fu”
(capito 1 interrogatorio formale). E ancora, interrogata sul capitolo n. 4 la stessa ha riferito: “Posso dire che fu fatta la convocazione presso il mio studio da parte dell'amministratrice della società Terrazza srl”. 18
Allo stesso modo rileva quando affermato in sede di escussione testimoniale dal testimone di parte appellata,
, la quale in risposta al capitolo 3 riferisce che Testimone_1
l'oggetto della richiesta di verbalizzazione formulata al notaio dall'appellante odierno ha riguardato “le circostanze che si erano verificate, ovvero l'irregolarità della convocazione e la mancata presenza dell'amministratore".
Trattasi, come detto, di circostanze attinenti all'attività dell'assemblea straordinaria e non correttamente convocata la cui verbalizzazione rientra nei diritti del socio.
Dunque, acclarato che fu conferito un incarico per la conduzione dell'assemblea straordinaria in esame e che tale conferimento è riconducibile alla società “Terrazza srl” quale autonomo soggetto giuridico, la richiesta di verbalizzazione posta in essere dall'odierno appellato su sollecitazione del socio non configura un nuovo e autonomo Parte_1
mandato professionale conferito al notaio cui CP_1
ricondurre un'obbligazione giuridicamente rilevante al pagamento del compenso.
In ogni caso deve rilevarsi come l'odierno appellante abbia sollecitato il compimento di un'attività del notaio
(verbalizzazione) nell'interesse non personale ma della società che aveva già conferito a questi apposito mandato, agendo non a titolo individuale ma quale socio della società
“Terrazza srl” (d'altronde il socio non avrebbe Pt_1 19
potuto che agire in qualità di socio e nell'interesse della società dato il contesto nel quale la richiesta di verbalizzazione è stata formulata).
Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni,
l'appello merita accoglimento.
Deve, infine, essere respinta la domanda formulata da parte appellata e volta alla condanna dell'attore al risarcimento dei danni subiti ex art. 96 c.p.c. per aver questi agito in mala fede nella consapevolezza dell'infondatezza della propria pretesa. Al riguardo, infatti, occorre evidenziare che, come da costante e condivisa giurisprudenza della Corte di Cassazione, “l'affermazione della responsabilità processuale aggravata della parte soccombente, secondo la previsione dell'art. 96, primo comma c.p.c. postula oltre al carattere totale e non parziale della soccombenza, che
l'avversario deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della parte medesima, nonché la ricorrenza, in detto comportamento, del dolo e della colpa grave, cioè della consapevolezza, o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio” (Cass. Civ. Sez. I,
1722/1982). Ne consegue che “… il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino 20
elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario” (Cass., Sez. I, 4 novembre
2005, n. 21393,).
Presupposti perché sia integrata tale ipotesi di responsabilità extracontrattuale sono, allora, il carattere temerario della lite instaurata, che deriva dalla chiara consapevolezza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute ovvero dal difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza ed è escluso dalla mera opinabilità del diritto fatto valere, la totale soccombenza di chi l'ha azionata e l'esistenza di un pregiudizio concreto per la controparte, laddove nel caso di specie nessuno dei suddetti presupposti ricorre concretamente.Nel presente giudizio, la pretesa di parte appellante si è, invero, rilevata fondata, sicché alcuna condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. può pronunciarsi per difetto degli elementi costitutivi della fattispecie in esame.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n. 55/2014 per come aggiornata dal D.M. 146/2022, in base al valore complessivo della controversia. 21
Partendo dai parametri minimi previsti dalle tabelle allegate al citato decreto per ciascuna fase del giudizio, sono così liquidati in favore di parte appellante compensi nella misura di € 213,00 per la fase di studio, € 213 per la fase introduttiva, € 426,00 per la fase istruttoria, € 426,00 per la fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 59220/2021, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, assorbita ogni ulteriore istanza e questione, così provvede:
❖ Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo n.
1442/2019 (n.r.g.71564/2018) emesso dal Giudice di
Pace di Roma in data 10 dicembre 2018 e depositato il
17 gennaio 2019;
❖ Condanna parte appellata alla restituzione delle somme ricevute dall'odierno appellante in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi e rivalutazione;
❖ Condanna parte appellata al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di € 1.278,00, oltre € 100,00 per spese, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge. 22
Così deciso in Roma il 7.3.2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Paola Grimaldi)
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.
Claudio Volpe