Decreto cautelare 10 marzo 2018
Ordinanza cautelare 6 aprile 2018
Sentenza 16 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/11/2022, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/11/2022
N. 01800/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00259/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 259 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Sicari e Francesco Vannicelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giorgio Sicari in Roma, viale di Villa Massimo, n. 33;
contro
Comune di Corigliano d'Otranto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Aventaggiato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;
per l'annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
- del provvedimento n. -OMISSIS-, di revoca/decadenza dell’autorizzazione n.c.c. n. -OMISSIS- intestata a -OMISSIS- ed emesso dal Settore IV tecnico-urbanistica del Comune di Corigliano d’Otranto;
- della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. -OMISSIS-;
- delle due note prot. nn.-OMISSIS- del 7 dicembre 2015 e -OMISSIS- del 25 ottobre 2017, recanti, rispettivamente, l’accertamento, effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Corigliano d’Otranto, circa l’insussistenza di alcun elemento riconducibile all’attività in essere dal ricorrente, nonché la verifica in ordine alla mancata disponibilità da parte di questi del box auto sito in -OMISSIS- di Corigliano d’Otranto;
- del processo verbale di constatazione ed accertamento n. -OMISSIS- di data 8 maggio 2017, redatto dalla Guardia di Finanza Gruppo Fiumicino-Nucleo Operativo di Ciampino;
-dei verbali di contravvenzione al C.d.S. nn. -OMISSIS- del 24 ottobre 2015 e -OMISSIS- del 28 dicembre 2015;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con particolare riferimento al locale Regolamento Comunale in materia di noleggio con conducente, nella parte in cui non è conforme alla disciplina nazionale in materia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Corigliano d'Otranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte resistente il difensore avv.to A. Aventaggiato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, con ricorso notificato il 09/03/2018 e depositato in giudizio in pari data, impugna il provvedimento n. -OMISSIS- di revoca/decadenza dell’autorizzazione n.c.c. n. -OMISSIS- intestata a -OMISSIS- emesso dal Settore IV tecnico-urbanistica del Comune di Corigliano d’Otranto, ai sensi dell’art. 39, comma 3, del Regolamento Comunale per il servizio di noleggio veicoli con conducente (del 2016), la comunicazione di avvio del procedimento prot. -OMISSIS-, le due note prot. nn.-OMISSIS- del 7 dicembre 2015 e -OMISSIS- del 25 ottobre 2017, recanti, rispettivamente, l’accertamento, effettuato dalla Polizia Municipale del Comune di Corigliano d’Otranto, circa l’insussistenza di alcun elemento riconducibile all’attività in essere del ricorrente, nonché la verifica in ordine alla mancata disponibilità da parte di questi del box auto sito in -OMISSIS- di Corigliano d’Otranto, il processo verbale di constatazione ed accertamento n. -OMISSIS- di data 8 maggio 2017, redatto dalla Guardia di Finanza Gruppo Fiumicino-Nucleo Operativo di Ciampino, i verbali di contravvenzione al C.d.S. nn. -OMISSIS- del 24 ottobre 2015 e -OMISSIS- del 28 dicembre 2015, nonchè tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, con particolare riferimento al locale Regolamento Comunale in materia di noleggio con conducente, nella parte in cui non è conforme alla disciplina nazionale in materia.
A sostegno del ricorso ha dedotto le seguenti censure:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE IN RELAZIONE ALLA LEGGE N. 21/1992 NEL SUO TESTO APPLICABILE RATIONE TEMPORIS – INEFFICACIA DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 21/1992, COME MODIFICATO DALL’ART. 29, COMMA 1 QUATER, DEL DECRETO LEGGE N. 207 DEL 2008 – CONTRASTO DEGLI ARTT. 11 E 39 DEL REGOLAMENTO COMUNALE CON QUANTO STABILITO DALLA DISCIPLINA DI SETTORE.
II. SVIAMENTO DI POTERE: ESORBITANZA NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Il 09/03/2018, il ricorrente ha depositato in giudizio note difensive, insistendo nell’accoglimento del ricorso e nell’emanazione di un provvedimento cautelare che inviti il Comune di Corigliano d’Otranto a sospendere gli effetti del provvedimento di revoca impugnato, consentendo al ricorrente la prosecuzione dell’attività senza soluzione di continuità, anche alla stregua dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 23 marzo 2018 del Consiglio di Stato, Sezione V, che “ ha accolto in analogo ricorso, avverso il provvedimento di revoca disposto dall’Amministrazione Comunale di Tuglie (Le), l’istanza cautelare promossa dalla stessa parte ricorrente dell’odierno ” giudizio, ai fini di una sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm..
Con decreto cautelare n. -OMISSIS- del 10/03/2018, il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari provvisorie presidenziali presentata dal ricorrente, fissando per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare la Camera di Consiglio del 5 Aprile 2018, con la seguente motivazione: “ Tenuto conto delle precedenti pronunce cautelari di questa Sezione in “subiecta materia” (ordinanza n° 21 del 9-11 Gennaio 2018) e considerato che l’impugnato provvedimento di decadenza/revoca della licenza noleggio con conducente n. -OMISSIS- è stato emanato dal Comune di Corigliano d’Otranto il 18 Gennaio 2018 e comunicato al ricorrente con nota dirigenziale prot. n. -OMISSIS- del 22 Gennaio 2018), nel mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio - contenente l’’istanza di misure cautelari presidenziali - è stato notificato e depositato (per libera scelta della parte ricorrente) solo in data 9 Marzo 2018, non si ravvisa la presenza dei presupposti di legge per l’accoglimento della invocata tutela cautelare monocratica, provvisoria ed urgente. ”.
Il 29/03/2018, si è costituito in giudizio il Comune di Corigliano d’Otranto, depositando una memoria difensiva, nella quale, preliminarmente, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per manca impugnazione del motivo di revoca relativo alla comminazione della duplice sanzione amministrativa, nonchè per mancata tempestiva impugnazione del regolamento comunale, quantomeno rispetto al momento del “ rilascio dell’atto autorizzativo che si poneva, secondo la tesi offerta da controparte, in violazione del regolamento comunale ” e, nel merito, l’infondatezza del ricorso, chiedendo di dichiararlo inammissibile e/o irricevibile e/o comunque infondato.
Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 06/04/2018, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato (a parte ogni ulteriore concorrente valutazione) alla stregua delle corrette pronunce - tutt’ora condivisibili - rese in “subiecta materia” dalla V^ Sezione del Consiglio di Stato 8/11/2017 n° 5150 e della Corte di Cassazione civile e penale (sentenze nn° 12679/2017 e 53184/2016), che hanno chiarito l’operatività attuale della disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 15/1/1992 n° 21 e ss.mm. (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”) e l’obbligo di utilizzare effettivamente la rimessa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente (obbligo sicuramente violato dall’odierno ricorrente) ”.
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 13/07/2018, ha respinto l’appello (cautelare) avverso la sopra menzionata ordinanza di questo T.A.R. n. -OMISSIS-, con la seguente motivazione: “ Considerato che non appare sussistente il lamentato danno grave e irreparabile, tenuto conto che non risulta interamente precluso l’esercizio dell’attività aziendale avendo l’appellante già ottenuto altra misura cautelare (Consiglio di Stato, Sez. V, ord. n. -OMISSIS-) ”.
Il 16/09/2022, il Comune resistente ha depositato una memoria difensiva, chiedendo di dichiarare inammissibile e/o irricevibile e/o comunque infondato il proposto ricorso.
Nella pubblica udienza del 26/10/2022, la causa è stata trattenuta in decisone.
DIRITTO
0. - A prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità del gravame sollevate in limine dal Comune resistente, il ricorso è sicuramente infondato nel merito e, pertanto, deve essere respinto, come già rilevato nell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 06/04/2018 di questa Sezione, confermata in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato e a seguito della quale parte ricorrente non ha depositato ulteriori scritti difensivi.
1. - Con il primo pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente lamenta - essenzialmente - la errata interpretazione nonché la violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla Legge n. 21/1992, nella versione antecedente alle modifiche introdotte con l’art. 29, comma 1 quater, del D.L. n. 207 del 2008 (convertito in legge 27 febbraio 2009 n. 14), sostenendo, in sintesi, che le modifiche apportate alla Legge n. 21 del 1992 dal D.L. n. 208 del 2008 (art. 29, comma 1) non sarebbero ancora entrate in vigore, essendone stata sospesa più volte, senza soluzione di continuità, l’efficacia.
Conclude, pertanto, che “ la legge n. 21/1992 nel testo attualmente vigente non prevede alcun obbligo di stabilire la rimessa esclusivamente nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione e neppure pone particolari prescrizioni sull’obbligo in sé di stazionamento in rimessa, bensì ribadisce che la prestazione di servizio è “senza limiti territoriali” (art. 13, comma 3), prevedendo peraltro (art. 7 L. 21/1992) la possibilità, per il titolare di autorizzazione, di conferire quest’ultima a cooperative, consorzi o imprese al fine del libero esercizio, senza obbligare le suddette strutture economiche ad avere la propria sede esclusivamente nel territorio comunale ”.
1.1. - La suddetta articolata censura va, nel complesso, disattesa, per le ragioni già puntualmente precisate da questo Tribunale in relazione ad analogo ricorso, nella sentenza n. 81 del 22/01/2019 di questa Sezione, che vengono di seguito riportate.
« 1.2 - Ricorda la Sezione che la disciplina del noleggio con conducente trova il suo fondamento nella Legge 15 gennaio 1992, n. 21 (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”), che ha subìto rilevanti modifiche ad opera (fino alla data del passaggio in decisione della presente causa), per quanto di rilievo, dell’art. 29 (“Concessioni aeroportuali”), comma 1 quater del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207, introdotto integralmente dalla Legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 14 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 febbraio 2009, n. 49, S.O. e in vigore dal 1° marzo 2009 (giusta il disposto dell’art. 1, comma 3 della Legge medesima, statuente che “3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”).
Trattasi di disposizione, per un verso, modificatrice (cioè che al contempo abroga le corrispondenti precedenti disposizioni e introduce al loro posto, nella stessa sede formale, nuove disposizioni) e, per altro verso, innovatrice (con riguardo alle disposizioni introdotte ex novo, per la parte anteriormente non disciplinata).
Precisamente, la predetta novella normativa ha riguardato gli artt. 3 (integrale sostituzione), 5 - bis (inserimento), 8 (sostituzione del comma 3), 11 (sostituzione dei commi 3 e 4) e 11 bis (inserimento) della Legge n. 21/1992.
In particolare, all’esito delle summenzionate modifiche legislative:
- l’art. 3 (“Servizio di noleggio con conducente”) della Legge n. 21/1992 prevede che:
“1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all’interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione”;
- l’art. 8 (“Modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni”), comma 3 della stessa Legge n. 21/1992 dispone che:
“3. Per poter conseguire e mantenere l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità, in base a valido titolo giuridico, di una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco situati nel territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione”;
- l’art. 11 (“Obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio di servizio di noleggio con conducente”), comma 4 della medesima Legge n. 21/1992 stabilisce che:
“4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa. L’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel comune che ha rilasciato l’autorizzazione, con ritorno alla stessa, mentre il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni …”.
1.3 - L’efficacia delle norme di cui al citato art. 29, comma 1 quater è stata in un primo momento integralmente sospesa fino al 30 giugno 2009, per effetto dell’art. 7 bis del pure citato Decreto Legge n. 5 del 2009, inserito dalla Legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi”), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’11 aprile 2009, n. 85, S.O., in vigore dal 12 aprile 2009 (cfr. l’art. 1, comma 3 della Legge medesima - “3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale”), il quale ha testualmente disposto che:
“1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni e agli enti locali, l’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sospesa fino al 30 giugno 2009”.
Successivamente, detto termine è stato prorogato dapprima al 31 dicembre 2009 dall’art. 23, comma 2, del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successivamente al 31 marzo 2010 dall’art. 5, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
Occorre precisare che non si è trattato, tecnicamente, di una posticipazione dell’entrata in vigore della novella di cui all’art. 29, comma 1 quater del Decreto Legge n. 207/2008 e ss.mm.ii., essendo quest’ultima (già) vigente sin dal 1° marzo 2009 e, quindi, (già) in vigore alla data (12 aprile 2009) della sospensione dell’efficacia disposta dall’art. 7 bis del pure citato Decreto Legge n. 5 del 2009 e ss.mm.ii..
In buona sostanza, per effetto dei sopra riportati interventi normativi, la novella ex art. 29, comma 1 quater del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 è entrata integralmente in vigore il 1° marzo 2009 (determinando, quindi, senz’altro l’abrogazione - implicita - delle previgenti e corrispondenti disposizioni della Legge Quadro n. 21/1992) ed è rimasta in vigore (benchè per un breve periodo di tempo) dal 1° marzo 2009 all’11 aprile 2009, essendo stata successivamente (nonché integralmente ed espressamente) sospesa nell’(iniziale intervenuta) efficacia dal 12 aprile 2009 e fino al 31 marzo 2010, giusta il disposto dell’art. 7 - bis del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e ss.mm.ii..
1.4 - L’art. 2, comma 3, del Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40, in vigore dal 26 marzo 2010 (e, quindi, antecedentemente alla scadenza del termine di sospensione dell’efficacia - 31 marzo 2010 - di cui al citato art. 7 bis del Decreto Legge n. 5/2009 e ss.mm.ii.), ha, poi, inizialmente stabilito che:
“3. Ai fini della rideterminazione dei principi fondamentali della disciplina di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, secondo quanto previsto dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed allo scopo di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate, entro e non oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi”.
Il termine originariamente previsto (“sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto”) - per l’adozione del decreto ministeriale attuativo, di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 e ss.mm.ii. - è stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 in virtù di una serie di interventi normativi di differimento adottati a cominciare dal 2010: art. 51, comma 7, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122; art. 1, comma 1, del Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011, n. 10; art. 1, comma 1, D.P.C.M. 25 marzo 2011; art. 11, comma 4, del Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 febbraio 2012, n. 14; art. 17, comma 1, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134; art. 4, comma 4, del Decreto Legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2014, n. 15; art. 8, comma 1, del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2015, n. 11; art. 7, comma 5, del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2016, n. 21; art. 9, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19; e, da ultimo, art. 1, comma 1136, lett. b), della Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
1.5 - Si è discusso se le reiterate disposizioni di proroga del termine per l’adozione del decreto ministeriale recante “urgenti disposizioni attuative”, di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 e ss.mm.ii., comportino o meno anche la proroga dell’integrale sospensione dell’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 29 - quater, comma 4 del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 e ss.mm.ii., prevista (sicuramente e testualmente fino al 31 marzo 2010) dal citato art. 7 - bis del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e ss.mm.ii..
A tale interrogativo la giurisprudenza assolutamente prevalente (ex multis, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 8 novembre 2017, n. 5154) - già condivisa da questa Sezione (cfr. le ordinanze cautelari 6 aprile 2018, n. -OMISSIS-, 18 luglio 2018, n. 377, 4 luglio 2018, nn. 342 e 343, le ultime due pure confermate in sede di appello cautelare dal Consiglio di Stato per la carenza di sufficienti elementi di fumus boni iuris) - ha dato negativa risposta, ritenendo:
- che le disposizioni di proroga di cui all’art. 2, comma 3, del Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40 e ss.mm.ii. <<hanno una formulazione diversa dal richiamato art. 7 bis del decreto legge n. 5 del 2009, pur evocando la stessa esigenza di “ridefinizione” della disciplina recata dalla legge n. 21 del 1992, unitamente alla necessità di “disposizioni attuative” e di elaborazione di “indirizzi generali” per l’attività di programmazione e pianificazione delle regioni ai fini del rilascio da parte dei Comuni dei titoli autorizzativi. Alcune delle norme contenute nella legge quadro statale, così come modificata, sono immediatamente precettive, in quanto conformano direttamente l’attività di noleggio con conducente, dettando prescrizioni precise e dettagliate che non necessitano di attuazione alcuna (art. 3, comma 3; art. 8 comma 3; art. 11, comma 4; art. 5 bis)>> (con esclusione, quindi, di quelle ulteriori disposizioni della Legge n. 21/1992, pure novellate, necessitanti di norme di attuazione);
- che “<<sotto altro profilo deve osservarsi ancora che le modifiche apportate alla legge quadro n. 21 del 1992 hanno inteso “regolare” il settore, esercitando la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117, comma 2, lett. e, Cost.): insomma, mentre con l’art. 7-bis del decreto-legge n. 5 del 2009 è stata disposta la sospensione dell’efficacia dell’articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, con l’art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, non è stata presa in considerazione la detta efficacia, ma è stato posto unicamente un nuovo termine per l’adozione di un decreto ministeriale volto ad impedire pratiche di esercizio abusive del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia, senza alcuna rinnovata sospensione della efficacia delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 207 del 2008.
Né può ritenersi che il mero rinvio ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ancorché previa intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possa avere l’effetto di impedire l’efficacia di una disciplina inserita nella legge quadro per il trasporto, dotata, peraltro, di una idoneità prescrittiva del tutto indubbia >> (in termini, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 8 novembre 2017, n. 5150 e n. 5155; Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 26 aprile 2018, n. 2539; Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 23 giugno 2016, n. 2807; T.A.R. Lazio, Roma, 8 aprile 2015, n. 5148; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sezione Prima, 3 gennaio 2018, n. 7).
Tali rilievi “hanno trovato conferma nella sentenza della Cass. Civ., sez. II, n. 12679 del 19 maggio 2017 ed anche della Cass. Pen., sez. VI, 29 novembre 2016, n. 53184” (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 8 novembre 2017, n. 5154).
1.6 - Fermo quanto innanzi esposto, il Collegio ritiene opportuno, a questo punto, precisare e integrare le suddette ribadite (e condivisibili) conclusioni, alla luce delle invocate (recenti) disposizioni legislative nazionali di cui all’art. 9, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 2448 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19) e all’art. 1, comma 1136 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, rispettivamente statuenti:
- che “3. All’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”. Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017”;
- e che “b) all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: “31 dicembre 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2018”. Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2018”.
1.6.1 - Orbene, la Sezione è dell’avviso meditato che la proroga della sospensione dell’efficacia espressamente disposta (prima) dall’art. 9, comma 3, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 2448 e (poi) dall’art. 1, comma 1136 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come formulata, debba intendersi riferita (e limitata) a quelle sole norme della novella normativa di cui all’art. 29, comma 1 quater del Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 abbisognevoli, ai fini della loro concreta operatività, della disciplina di dettaglio e completamento (“disposizioni attuative”) di cui all’emanando decreto ministeriale (di cui all’art. 2, comma 3 del Decreto Legge n. 40/2010 e ss.mm.ii.), e non già alle ulteriori e diverse disposizioni (in particolare, ai controversi artt. 3, comma 3, 8, comma 3, e 11, comma 4, della Legge n. 21/1992, come novellati) immediatamente precettive e conformative, che, da un lato, dettando prescrizioni precise e dettagliate, non necessitano di normativa di attuazione (appunto, l’adottando decreto ministeriale), e, dall’altro, risultano esse stesse evidente e immediata espressione di principi ordinamentali generali “in subiecta materia”.
1.6.2 - A siffatte conclusioni induce, innanzitutto, proprio (e già) la stessa lettera delle invocate ultime disposizioni normative nazionali, laddove testualmente ricollegano e fanno derivare (“conseguentemente”, appunto) la proroga della sospensione dell’efficacia (fino al 31 dicembre 2017 e, poi, fino al 31 dicembre 2018) disposta dall’articolo 7-bis, comma 1, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e ss.mm.ii. (vale a dire, delle norme di cui all’art. 29, comma 1 quater del Decreto Legge n. 207/2008 e ss.mm.ii.) alla contestuale e medesima proroga del termine (disposta, per dir così, “in via principale” fino alle stesse date, rispettivamente, del 31 dicembre 2017 e, poi, del 31 dicembre 2018) per l’adozione del Decreto Ministeriale recante le “disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia”.
In buona sostanza, dal momento che la proroga per l’adozione del decreto ministeriale di attuazione, di cui all’art. 2, comma 3 del Decreto Legge 25 marzo 2010, n. 40 e ss.mm.ii., si pone, testualmente, quale presupposto della proroga (disposta solo “conseguentemente” alla prima) della sospensione dell’efficacia di cui all’art. 7 - bis, comma 1, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5 e ss.mm., questa, come da ultimo disposta, non può che riferirsi (e limitarsi) alle sole disposizioni della Legge n. 21/1992, modificate dall’art. 29, comma 1 - quater, del Decreto Legge n. 207/2008 e ss.mm.ii., necessitanti di norme attuative.
1.6.3 - A non dissimili approdi si perviene anche con l’interpretazione sistematica di tutte le summenzionate disposizioni legislative nazionali, così come susseguitesi: se, infatti, l’art. 2, comma 3, del Decreto Legge n. 40/2010 e ss.mm.ii. prevede l’adozione (entro termini reiteratamente prorogati) del decreto ministeriale recante “disposizioni attuative” e, infine, le citate norme nazionali del 2016 e del 2017 dispongono la proroga della sospensione dell’efficacia della novella - solo - “conseguentemente” all’ulteriore slittamento del termine di adozione del decreto ministeriale attuativo de quo, deve dedursene che la detta proroga della sospensione dell’efficacia non possa che essere riferita unicamente alle disposizioni della novella necessitanti di “disposizioni attuative”; proroga, questa, ininterrotta dal 12 aprile 2009 (data di entrata in vigore dell’art. 7 bis del Decreto Legge n. 5/2009) e fino (da ultimo) al 31 dicembre 2018 (ove si consideri che l’espresso termine della sospensione dell’efficacia ex art. 7 bis del Decreto Legge n. 5/2009 - 31 marzo 2010 - si è, per dir così, “sovrapposto” all’entrata in vigore dell’art. 2, comma 3, del Decreto Legge n. 40/2010 - 26 marzo 2010); nel mentre va ribadito che le disposizioni controverse (art. 3, comma 3, 8, comma 3 e 11, comma 4 della Legge n. 21/1992 e ss.mm.ii.), per dir così, “autoesecutive”, sono definitivamente entrate in vigore il 1° aprile 2010 e non sono state oggetto di ulteriore proroga della sospensione dell’efficacia.
1.6.4 - Inoltre, sotto un profilo eminentemente logico - sostanziale, occorre considerare che le prescrizioni vincolistiche in questione (artt. 3, comma 3, 8, comma 3, e 11, comma 4, della Legge n. 21/1992) sono esse stesse espressione diretta e immediata di principi ordinamentali generali “in subiecta materia” e immanenti al sistema, in quanto <<coessenziali alla natura stessa dell’attività da espletare, diretta principalmente ai cittadini del Comune autorizzante a cui si vuol garantire un servizio, non di linea, complementare e integrativo rispetto “… ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta” (art. 1 della citata Legge n. 21/1992>> (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 7 novembre 2017, n. 5150; in termini, Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 23 giugno 2016, n. 2806); per tali ragioni non si tratta neanche di una misura restrittiva della concorrenza (T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sezione Prima, cit., 3 gennaio 2018, n. 7), atteso pure che l’esercente resta libero di effettuare i trasporti in ogni luogo e senza limiti territoriali.
D’altro canto, siffatta immanenza risulta dimostrata (come una sorta di leit motive che accompagna, costante, l’evolversi della disciplina di settore) anche dal fatto che già nella vigenza delle abrogate originarie corrispondenti disposizioni della Legge n. 21/1992, parimenti, <<la giurisprudenza era pervenuta alla conclusione che la disponibilità di una rimessa nel territorio del Comune di riferimento per il rilascio dell’autorizzazione rappresentasse un elemento coessenziale all’attività di noleggio con conducente. Ciò sulla base della considerazione “che la rimessa è il luogo presso il quale, allo stesso tempo, i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza (già secondo l’art. 8 co. 3 vecchio stile), e vengono effettuate le prenotazioni di trasporto (art. 11 co. 4); essa non può allora che coincidere con la sede del vettore cui l’utenza si rivolge (secondo la ricordata definizione del servizio di noleggio, di cui all’art. 3), mentre la sua necessaria ubicazione nel territorio del Comune dal quale sia stata rilasciata l’autorizzazione discende direttamente dalla previsione (art. 11 co. 2) in forza della quale l’inizio del servizio – che per il noleggio si ha con la partenza della vettura dalla rimessa – deve essere effettuato con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, anche se il prelevamento del cliente avvenga poi in un Comune diverso (in questi esatti termini, cfr. Cons. Stato, sez. II, parere 11 dicembre 1996, n. 1665). D’altro canto, che il servizio debba quantomeno cominciare all’interno del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzatorio rappresenta una conseguenza connaturata all’ambito territoriale di operatività del titolo stesso, che coincide appunto con il territorio comunale” (TAR Toscana, II, 17 giugno 2009, n. 1061)>> (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda Bis, 2 settembre 2016, n. 9516).
Trattasi, quindi, di disposizioni normative precipuamente dirette a preservare la dimensione locale di quello che è, appunto, e resta, ontologicamente e “geneticamente”, un servizio pubblico locale, finalizzato in primo luogo a soddisfare, almeno in via tendenziale, le esigenze della comunità locale (di cui il Comune è ente esponenziale) e di coloro che si vengono a trovare sul territorio comunale, dovendosi, viceversa, ritenere conforme a legge l’aberrante “incetta” di autorizzazioni, da esercitare, poi, senza vincolo normativo alcuno, anche solo esclusivamente al di fuori del territorio del Comune autorizzante, con ciò “sconfessando” proprio la natura e la ratio del servizio pubblico de quo.
1.6.5 - Infine, la diversa opzione ermeneutica (nei sensi prospettati dal ricorrente, il quale asserisce la mancanza di una disciplina vincolistica nazionale relativa ai profili contestati) porterebbe all’assurda conseguenza di pervenire a un inammissibile vuoto normativo della legislazione nazionale in ordine alle necessarie prescrizioni vincolistiche di principio, sicchè va ripudiata in virtù del metodo c.d. apagogico.
Ed invero, osserva il Collegio che le abrogate corrispondenti disposizioni della Legge n. 21/1992, nel testo originario (in base al quale, come innanzi esposto - punto n. 1.6.4 - erano già desumibili analoghi princìpi), non possono essere oggetto di “reviviscenza”, atteso che (Corte Costituzionale, 24 gennaio 2012, n. 13) “il ripristino di norme a seguito di abrogazione legislativa non è di regola ammesso, salvo che sia dettata una espressa previsione in tal senso” (ipotesi non ricorrente nella normativa di settore in esame): “ciò in quanto l’abrogazione non si limita a sospendere gli effetti di una legge, ma toglie alla stessa efficacia sine die”» (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 22/01/2019, n. 81).
2. - A questo punto, resta solo da evidenziare che il gravato provvedimento dirigenziale n. -OMISSIS- del Comune di Corigliano d’Otranto trova fondamento, sostanzialmente, anche nel disposto dell’art. 11, comma 2 della Legge n. 21/1992, non oggetto di modifica normativa alcuna, il quale stabilisce che:
“ 2. Il prelevamento dell’utente ovvero l’inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell’articolo 4 ”. Questa Sezione ha già rilevato, infatti, « che tale norma (…) risulta applicabile anche al servizio di noleggio con conducente e non solo al servizio taxi, in ragione vuoi della rubrica della norma medesima (“Obblighi dei titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente”), riferita ad entrambi i servizi pubblici non di linea, vuoi della natura autorizzativa della stessa licenza di noleggio » (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione III, 22/01/2019, n. 81, cit.).
3. - Per quanto innanzi esposto, sotto il profilo esaminato, deve ritenersi la legittimità del gravato provvedimento dirigenziale n. -OMISSIS- del Comune di Corigliano d’Otranto, nonché del presupposto Regolamento Comunale per il servizio di noleggio veicoli con conducente del 2016 (art. 11, che, ai commi 2 e 3, prevede che “ 2. La rimessa deve essere situata, esclusivamente nel territorio del comune. 3. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse. ”, e art. 39, che, al comma 3, prevede la revoca dell’autorizzazione “ dopo due accertamenti di violazioni amministrative qualora sia accertato che l 'attività non venga svolta con rientro abituale nella sede della rimessa sita in questo Comune ”), che risulta approvato correttamente in conformità delle suddette pertinenti e vincolanti norme nazionali in vigore.
4. - Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la illegittimità dei sopralluoghi ed accertamenti effettuati dalla Polizia Locale del Comune di Corigliano d’Otranto e dalla Guardia di Finanza, poiché posti “ in essere senza alcun fondamento normativo ” e tali da far ritenere sussistente un vero e proprio “accanimento” nei confronti del ricorrente.
Anche il predetto motivo di ricorso deve essere disatteso, alla stregua di quanto sopra illustrato circa l’operatività attuale della disciplina dettata dall’art. 3 della Legge 15/1/1992 n° 21 e ss.mm. (“Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”) e l’obbligo di utilizzare effettivamente la rimessa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, nonché della effettiva violazione, da parte dell’odierno ricorrente, del suddetto obbligo, come risulta dagli idonei, puntuali e reiterati (sin dal 2015, come da documentazione versata in atti) accertamenti della Polizia Municipale del Comune di Corigliano d’Otranto, che hanno rilevato il (risalente) mancato utilizzo di fatto dell’autorimessa in questione (cfr. nota Polizia Municipale n. -OMISSIS- del 22/10/2015), nonché, successivamente, la mancanza della disponibilità di una rimessa nel Comune di Corigliano d’Otranto (cfr. nota Polizia Municipale n. -OMISSIS- del 25/10/2017).
5. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente osservato, il ricorso deve essere respinto.
6. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Comune resistente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (Mille/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO