Rigetto
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 04/07/2025, n. 5821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5821 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05821/2025REG.PROV.COLL.
N. 01833/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1833 del 2025, proposto da
Autostrade per L’Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati Ernesto Stajano e Daniele Villa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 02893/2024,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti l’Avvocato Ernesto Stajano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Autostrade per l’Italia s.p.a. ha impugnato il provvedimento n. 10206 del 13 aprile 2021 con cui il Ministero per le infrastrutture ed i trasporti ha approvato la perizia di variante presentata al progetto relativo alla realizzazione dell’interconnessione completa tra la A4/A13 al Km 101 (progetto approvato con provvedimento del 9 novembre 2011), apportando una serie di stralci ed una diminuzione del quadro economico. In particolare ha denunciato la lacunosità dell’istruttoria, la mancata comunicazione dei motivi ostativi, la insufficiente motivazione.
2.Il Ta.r. adito ha declinato la giurisdizione in favore del giudice ordinario.
3. Avverso tale sentenza Autostrade per l’Italia s.p.a. ha proposto appello, deducendo: 1) la violazione degli artt. 97, 111 e 113 Cost., 3, 9, 88 e 133 c.p.a., 2, commi 83-86, d.l. n. 262 del 2006, 36 del d.l. n. 98 del 2011, 11, comma 5, del d.l. n. 216 del 2011, 21, comma 5, d.l. n. 355 del 2005, visto che l’approvazione dei progetti e delle perizie di variante dei progetti, proposti dal concessionario autostradale, è estrinsecazione di poteri di controllo riconducibili all’art. 36 del d.l. n. 98 del 2011, che radicano la giurisdizione amministrativa, a prescindere dalla natura delle disposizioni di cui si è denunciata la violazione; 2) l’erroneità della sentenza in considerazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., in tema di vigilanza e controllo dei gestori di servizi pubblici; 3) l’erroneità della sentenza in considerazione della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), in materia di accordi amministrativi.
4.L’appello è infondato e non può essere accolto, visto che, come già evidenziato dal giudice di primo grado, la controversia attiene solo a questioni di carattere patrimoniale e non investe l’esercizio di poteri pubblici di controllo dell’Amministrazione concedente, la quale ha, nel caso di specie, approvato integralmente la perizia di variante dell’originario progetto, limitandosi a riconoscere un importo inferiore a quello richiesto del concessionario, per cui il ricorso investe esclusivamente la quantificazione del corrispettivo dovuto. Del resto, come già precisato da questo Consiglio (Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2025, n. 3347), la verifica spettante al concedente dell’inerenza della variante nei limiti delle previsioni individuate dal rapporto negoziale intercorso tra le parti non implica l’esercizio di un potere autoritativo, risultando vincolata alle previsioni convenzionali, oltre che all’obbligo delle opere a regola d’arte ed alla disciplina sui contratti pubblici.
In definitiva, si tratta di una controversia relativa alla quantificazione di indennità e corrispettivi nell’ambito di una concessione e, cioè, di una controversia che è estranea all’esercizio del potere pubblico e che è espressamente esclusa dalla giurisdizione esclusiva di cui all’art. 133, comma 1, lett. b e c, c.p.a. Né può invocarsi l’art. 133, comma 1, lett. a, n. 2, c.p.a., che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di un provvedimento amministrativo o degli accordi tra pubbliche amministrazioni, posto che, in materia di concessioni di beni pubblici e/o di pubblici servizi, trovano applicazione le lett. b e c dell’art. 133, comma 1, c.p.a., che espressamente escludono dall’ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, tra cui appunto quella concernente il corrispettivo da riconoscersi a fronte dell’approvazione della perizia di variante dell’originario contratto.
Del resto, il Giudice regolatore della giurisdizione ha già chiarito che il potere non è ravvisabile in linea di principio quando, esaurita la fase pubblicistica della scelta del concessionario, sia sorto il vincolo contrattuale e siano in contestazione la delimitazione del contenuto del rapporto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti sul piano del rapporto, salvo che l'amministrazione intervenga con atti autoritativi che incidono direttamente, seppure successivamente all'aggiudicazione, sulla procedura di affidamento mediante esercizio del potere di annullamento d'ufficio o comunque nella fase esecutiva mediante altri poteri riconosciuti dalla legge (tra le tante, Cassazione civile, Sezioni Unite, 8 luglio 2019, n. 18267). Parimenti anche questo Consiglio ha ormai più volte affermato che la gestione funzionale ed economica dell’opera non costituisce più un accessorio eventuale della concessione, ma la controprestazione principale e tipica a favore del concessionario con la conseguenza che le controversie relative alla fase di esecuzione appartengono alla giurisdizione ordinaria, poiché attengono a profili applicativi del contratto intercorso tra le parti (in questo senso tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 22 maggio 2022, n. 4034). Da ultimo, Cons. Stato, Sez. V, 14 aprile 2025, n. 3347, ha confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine all’impugnazione dell’approvazione, da parte dell’Amministrazione concedente, di una perizia di variante, fondata sulla violazione di norme convenzionali e strumentale a rivendicazioni di carattere economico, facendo applicazione del principio consolidato secondo cui, in tema di concessioni pubbliche, dopo la firma della convenzione, che segna il passaggio dalla fase pubblicistica di affidamento alla fase di esecuzione del rapporto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario quale giudice dei diritti, venendo meno la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle ipotesi in cui la materia del contendere involga profili e pretese di natura patrimoniale relativi esclusivamente all’attuazione del rapporto contrattuale, senza che si ravvisi in tal caso, neppure in forma indiretta o mediata, un potere della P.A. in veste autoritativa.
5.In conclusione, l’appello deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla refusione, a favore dell’appellato, delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO