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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/05/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1236 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione in data 27 novembre 2024 a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F.: , in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Dresda, come da procura in atti;
-opponente-
E
(già in persona del suo legale rappresentante p.t. (C.F. CP_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Di Luciano, come da procura in atti;
P.IVA_2
-opposta-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27 novembre 2024, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note versate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha promosso opposizione Parte_1 avverso l' atto di precetto notificatogli il 16.03.22 con il quale la gli aveva intimato il CP_1
pagamento della somma di euro 81.233,79 oltre interessi e spese di notifica, in forza del lodo arbitrale n. 1/2017 del Registro Lodi della Camera Arbitrale di Roma, omologato il 15.2.2027 e munito di formula esecutiva in data 1.03.2017.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto che: Parte_1
1 con lodo arbitrale n. 1/2017 del Registro Lodi della Camera Arbitrale di Roma, reso in data
12.01.2017 all'esito del giudizio arbitrale R.G.A. n. 6/2015, e depositato in data 16.01.2017, il era stato condannato a pagare in favore della Parte_1 Parte_2
in proprio e quale capogruppo mandataria dell' costituita con la
[...] CP_3 [...]
la somma totale di € 1.956.318,56; Controparte_4
- con decreto del 15.02.2017, reso ai sensi dell'art. 825 c.p.c., il Presidente del Tribunale di
Roma aveva omologato detto lodo (Lodo n. 2530/2017 - cron. 219/2017 - rep. 300/2017), che veniva munito di formula esecutiva in data 1.03.2017 e successivamente notificato al il 20.03.2017; Parte_1
- con atto di cessione parziale del credito del 25.01.2019, registrato a Firenze in data
30.01.2019 al n. 3133 serie 1T, la aveva ceduto a Parte_2
(oggi il credito derivante dal lodo arbitrale n. 1/2017 fino alla Controparte_2 CP_1 concorrenza della somma di € 80.000,00;
- l'atto di cessione era stato notificato a cura del cedente al a mezzo Parte_1
pec consegnata in data 23.05.2019;
- la subentrata parzialmente nel credito, aveva quindi intimato, in data 16 marzo CP_1
2022, al di pagare “entro e non oltre il perentorio termine di giorni Parte_1
10 (dieci) dalla notifica del presente atto, la complessiva somma di € 81.233,79 (euro ottantunomiladuecentotrentatre/79) di cui alla specifica che segue, oltre interessi di mora dal dì del dovuto all'effettivo saldo e le spese di notifica del presente atto segnate a margine, con avvertimento che, non pagando entro il predetto perentorio termine, si procederà ad esecuzione forzata come per legge”.
Sulla scorta di tali premesse, il ha promosso la presente opposizione, Parte_1 deducendo l'insussistenza del diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 248 co.2 D.lgs. n. 267/2000 attesa:
- l'intervenuta dichiarazione del dissesto finanziario del , ai sensi Parte_1 dell'art. 246 del medesimo T.U., deliberata con atto di Consiglio comunale n. 1 dell'11.1.2017;
- la riconducibilità della pretesa creditoria ex adverso azionata ad un fatto/atto di gestione antecedente alla dichiarazione di dissesto dell'11.1.2017, in quanto concernente vicende risolutive e risarcitorie derivanti da un contratto di appalto del 2010;
- la riconducibilità della posizione debitoria oggetto di precetto alla competenza dell'Organo
Straordinario di Liquidazione, sussistente per tutti i debiti correlati a fatti/ atti di gestione
2 antecedenti al 31.12.2016, e dunque relativi all'anno antecedente alla dichiarazione di dissesto.
Concludeva quindi affinchè il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, pronunciasse l'insussistenza del diritto della di procedere con azione esecutiva in danno CP_1 del ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, con vittoria di spese. Parte_1
Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza dell'opposizione promossa, CP_1 stante l'inopponibilità alla cessionaria dello stato di dissesto del , e la Parte_1
sussistenza di un credito vincolato ex art. 255, comma 10 del TUEL, con conseguente incompetenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione a conoscere il credito oggetto del procedimento.
Eccepiva inoltre la sussistenza del giudicato, atteso che il , nell'ambito della Parte_1
procedura di pignoramento presso terzi promossa da un soggetto estraneo al presente giudizio (la
SIMA Costruzioni S.r.l.) nei confronti di innanzi al Tribunale di Napoli, quale terzo Pt_2
pignorato, si era dichiarato debitore della per le somme portate dal di cui si discute. Pt_2 Pt_3
L'opposta chiedeva, inoltre, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Parte_2
che le aveva ceduto il credito portato dal precetto qui opposto.
[...]
Con provvedimento del 28 giugno 2022, il Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo formulata dall'opposta, atteso che la richiesta era stata formulata nella comparsa di costituzione depositata tardivamente rispetto al termine fissato dall'art. 166 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 29 giugno 2022, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e contestualmente venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, stante la natura documentale della controversia, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 27 novembre 2024, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Per un corretto inquadramento della fattispecie appare opportuno ripercorrere, seppur brevemente,
l'intera vicenda culminata con la notifica del precetto in questa sede opposto.
Il credito azionato in via esecutiva dalla trae origine dalla realizzazione dei lavori CP_1
oggetto del finanziamento erogato dal Ministero delle infrastrutture con decreto n. 147/2005, destinati all'area denominata “Santa Maria degli Arcangeli” e, quindi, alla implementazione degli alloggi e dei servizi di Edilizia residenziale pubblica.
Il , avendo ottenuto dal Ministero innanzi citato l'erogazione di fondi per il Parte_1 complessivo importo di € 10.000.000,00, dava avvio alla gara di appalto che vedeva quale aggiudicataria finale la Quest'ultima, in data 16.07.2010 sottoscriveva con il il Pt_2 Pt_1
contratto di affidamento dei lavori (rep. 15098). Sottoscritto il contratto e iniziati i lavori, secondo
3 la prospettazione fornita dall'opposta e non contestata dal Comune opponente, l'aggiudicataria si trovava costretta a fronteggiare oneri imprevisti, nonché a constatare la parziale irrealizzabilità del progetto esecutivo, in quanto troppo vetusto e non aderente allo stato di fatto dei luoghi. Ne nasceva quindi un contenzioso che sfociava nella procedura arbitrale conclusasi con il n. 1/2017 del Pt_3
Registro Lodi della Camera Arbitrale di Roma (giudizio arbitrale R.G.A. n. 6/2015 in data
12.01.2017, depositato in data 16.01.2017), all'esito del quale il veniva Parte_1 condannato a pagare alla l'importo totale di € 1.956.318,56. Pt_2
Il Lodo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 825 c.p.c. in data 15.02.2017, con decreto di omologa del Presidente del Tribunale di Roma. Veniva quindi munito di formula esecutiva il 1.03.2017 ed in tale forma notificato al il successivo 20.03.2017. Parte_1
Proprio una quota di detto credito veniva ceduto da alla , con scrittura privata Pt_2 CP_1
autenticata del 18.01.2019, ritualmente notificata al il 23.05.2019. Parte_1
Agendo in forza del titolo esecutivo costituito dal Lodo n. 1/2017, la ha notificato l'atto di CP_1
precetto qui opposto dal debitore . Parte_1
Ciò premesso, va osservato in via preliminare che la società opposta eccepisce la sussistenza del giudicato in quanto, nell'ambito di una procedura esecutiva azionata nei confronti dalla Pt_2
debitrice di soggetti estranei al presente giudizio, e conclusasi con ordinanza di assegnazione delle somme del 22.11.2017 non impugnata, il , quale soggetto terzo pignorato, si Parte_1 era dichiarato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., debitore della per le somme portate dal lodo di Pt_2
cui si discute.
L'eccezione è stata spiegata nella comparsa di costituzione depositata tardivamente.
Tuttavia, l'accertamento della sussistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, rispondendo ad un preciso interesse pubblico volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti.
L'assunto è però infondato.
Ed invero, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli del 22.11.2027 è un'ordinanza di assegnazione di somme di denaro emessa dal G.E. nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi nei confronti del debitore e dà semplicemente atto della Parte_2
dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato e non ha alcuna efficacia di Parte_1 giudicato sull'accertamento del diritto della opposta di procedere all'esecuzione forzata CP_1
nei confronti del .. Parte_1
Si aggiunga, inoltre, che per giurisprudenza costante (cfr. tra le altre, Cass. civ. sez. III del 5 maggio
2017 n 10912) nell'espropriazione presso terzi l'ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata
4 dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., è un provvedimento giurisdizionale insuscettibile di passare in giudicato.
Venendo ora al merito della vicenda, si osserva quanto segue.
L'opposizione merita accoglimento.
La disciplina applicabile al caso concreto va individuata nell'art 248 comma 2 del TUEL, che testualmente dispone: “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.
Quindi, ai sensi dell' art. 248 d.lgs. 267/2000, dalla data di dichiarazione del dissesto e fino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 TUEL 267/2000, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti del per i debiti che rientrano nella competenza Pt_1 dell'organo straordinario di liquidazione.
L'organo straordinario di liquidazione, a norma dell'art. 256 TU è competente relativamente ai crediti derivanti da fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato.
Ed inoltre, a norma dell'art. 5 del D. L. 80/2004 (convertito nella legge 140/2004), devono intendersi ricompresi nelle fattispecie previste dagli artt. 252 e 254 TUEL tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma non oltre quella di approvazione del rendiconto di gestione di cui all'art. 256 TUEL.
Ora, applicando tali principi alla fattispecie in esame, costituisce fatto notorio la dichiarazione, da parte del , del proprio stato di dissesto finanziario, come da delibera n.1 Parte_1 dell'11 gennaio 2017 ai sensi dell'art.244 D.Lgs. 267/2000.
Con successiva deliberazione consiliare n. 17 del 04.05.2017 è stata adottata dal Parte_1
l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, poi approvata con decreto del Ministero
[...] dell'interno n. 017413 del 19.12.2017.
Orbene la pretesa creditoria della si fonda sul lodo arbitrale pronunciato il 12.1.2017, reso CP_1
esecutivo il 15.2.2017, e dunque in epoca posteriore rispetto alla dichiarazione dello stato di dissesto dell'ente datata 11 gennaio 2017. Il lodo si è pronunciato su fatti ed atti antecedenti alla
5 data del 31 dicembre 2016, atteso che oggetto della controversia era la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto del 2010 relativo all'esecuzione dei lavori denominati
“Contratto di quartiere II Santa Maria degli Angeli”.
Il debitio del rientra, quindi, nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Pt_1
Non può condividersi nemmeno l'assunto di parte opposta secondo cui il credito azionato non rientrerebbe nel dissesto finanziario in quanto afferente a fondi aventi destinazione vincolata.
La assume che la posizione debitoria oggetto del precetto non è rimessa alla competenza CP_1 dell'Organo Straordinario di Liquidazione, poichè le somme che il deve Parte_1
corrispondere in forza del lodo arbitrale alla quale cessionaria della CP_1 Pt_2
derivano da fondi a destinazione vincolata, in quanto provenienti dal Ministero delle Infrastrutture,
e destinati alla realizzazione dei lavori da quest'ultimo finanziati e oggetto del contratto di appalto stipulato nell'anno 2010.
Tali somme esulerebbero, pertanto, ad avviso dell'opposta dalla competenza di detto organismo ai sensi dell'art. 255, comma 10 del TUEL.
Trattasi però di un assunto privo di fondamento.
Ed infatti, l'art. 255 del TUEL è stato oggetto della modifica operata dalla Legge dell'11/12/2016 n.
232, entrata in vigore, per i comuni, il primo gennaio 2017, la quale ha disposto all'art. 1, comma
457 che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione”.
Ne deriva che, stante la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente opponente avvenuta l'11.1.2017, dunque sotto la vigenza della legge n. 232 del 2016, l'organo straordinario di liquidazione era competente in merito al credito oggetto di precetto, anche a voler ritenere detto credito derivante da fondi a destinazione vincolata.
Sulla questione si richiama l'orientamento della Corte d'Appello di Napoli la quale con la recente sentenza n. 600/2024 , nel decidere sull'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1492/2020 pronunciata in un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. (in cui si controverteva del diritto di agire con azione esecutiva in forza del medesimo lodo aribitrale nei confronti del ) ha statuito che nessuna norma applicabile alla presenta Parte_1
fattispecie prevede eccezioni, per i debiti scaturenti dai contratti di appalto i cui lavori siano stati sovvenzionati con finanziamenti ministeriali, alla attrazione alla massa passiva che l'organo
6 di liquidazione deve rilevare e liquidare in via concorsuale nel rispetto della par CP_5
condicio creditorum ed al conseguente divieto di intraprendere azioni esecutive individuali.
Si osserva che, come precisato dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 3337 del 26.5.2020), la circostanza che i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata debbano essere gestiti dall'Organo straordinario di liquidazione separatamente dalla massa passiva, ex art. 36 comma 2
d.l. n.50/17, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/17, non comporta per essi l'inapplicabilità del divieto di azioni esecutive disciplinato dall'art. 248 comma 2 del TUEL.
Merita, infine, un approfondimento la circostanza dedotta dall'opposta circa la nota del Parte_1
di cui al prot. n. 62429 del 14.06.22, da cui si evincerebbe la gestione diretta da parte
[...] dell'ente (e quindi non dell'Organo Straordinario di Liquidazione) dei fondi, atteso che il Pt_1
avrebbe effettuato anche dei pagamenti parziali in favore dei creditori (cfr. all. n.19 alla comparsa di costituzione).
Sul punto ci si limita a rilevare che la nota in esame, portata anche all'attenzione dell'organo
Straordinario di Liquidazione, costituisce un semplice riscontro effettuato dal RUP alla richiesta di certificazione del credito da parte della riportando al suo interno un mero riepologo Pt_2
delle ordinanze di assegnazione già adottate nonché dei pignoramenti in essere, le cui procedure, all'epoca del riscontro, non risultavano ancora definite.
Non può quindi ritenersi, contrariamente a quanto deduce la , che da tale riscontro si evince CP_1
la gestione diretta dei fondi vincolati da parte dell'ente.
In conclusione, l'opposta non poteva intraprendere la procedura esecutiva avviata nei confronti dell'ente in stato di dissesto finanziario, vigendo il divieto di cui all'art. 248 comma 2 del TUEL.
L'opposizione va pertanto accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, con riduzione massima del compenso tabellare medio per la fase di istruttoria e/o di trattazione considerato che non è stata espletata attività istruttoria.
Non è però accoglibile la richiesta del difensore dell'ente opponente di rimborso degli “oneri riflessi” sostitutivi di i.v.a. e c.p.a. per l'avvocatura pubblica.
Ed invero, i cd. “oneri riflessi” sono disciplinati dall'art. 1 comma 208 della legge n.266/2005, a norma del quale “Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro".
7 Sul punto si richiama la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez.2, n. 7499 del 15 marzo
2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione dell'art. 1 comma 208 della legge n.266/2005 circa la rifusione degli oneri riflessi“è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite , sicchè trattandosi di somme che appartengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere a carico della parte soccombente il pagamenti degli oneri riflessi appare infondata” (cfr. anche Cass sez. 2, n.3242 del 5 febbraio 2024 ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto promossa dal nei confronti della con atto di citazione Parte_1 CP_1
notificato il 26.3.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il precetto opposto per insussistenza del diritto della a procedere con azione esecutiva nei confronti CP_1
del ; Parte_1
- condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 10.134,00 per compenso di avvocato di cui € 2552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 1701,00 per la fase di trattazione ed € 4253,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge.
Benevento, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1236 R.G.A.C.C. dell'anno 2022, riservata in decisione in data 27 novembre 2024 a seguito del deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
(C.F.: , in persona del Sindaco legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Dresda, come da procura in atti;
-opponente-
E
(già in persona del suo legale rappresentante p.t. (C.F. CP_1 Controparte_2
), rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Di Luciano, come da procura in atti;
P.IVA_2
-opposta-
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27 novembre 2024, celebratasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni come da note versate in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il ha promosso opposizione Parte_1 avverso l' atto di precetto notificatogli il 16.03.22 con il quale la gli aveva intimato il CP_1
pagamento della somma di euro 81.233,79 oltre interessi e spese di notifica, in forza del lodo arbitrale n. 1/2017 del Registro Lodi della Camera Arbitrale di Roma, omologato il 15.2.2027 e munito di formula esecutiva in data 1.03.2017.
A sostegno dell'opposizione, il ha dedotto che: Parte_1
1 con lodo arbitrale n. 1/2017 del Registro Lodi della Camera Arbitrale di Roma, reso in data
12.01.2017 all'esito del giudizio arbitrale R.G.A. n. 6/2015, e depositato in data 16.01.2017, il era stato condannato a pagare in favore della Parte_1 Parte_2
in proprio e quale capogruppo mandataria dell' costituita con la
[...] CP_3 [...]
la somma totale di € 1.956.318,56; Controparte_4
- con decreto del 15.02.2017, reso ai sensi dell'art. 825 c.p.c., il Presidente del Tribunale di
Roma aveva omologato detto lodo (Lodo n. 2530/2017 - cron. 219/2017 - rep. 300/2017), che veniva munito di formula esecutiva in data 1.03.2017 e successivamente notificato al il 20.03.2017; Parte_1
- con atto di cessione parziale del credito del 25.01.2019, registrato a Firenze in data
30.01.2019 al n. 3133 serie 1T, la aveva ceduto a Parte_2
(oggi il credito derivante dal lodo arbitrale n. 1/2017 fino alla Controparte_2 CP_1 concorrenza della somma di € 80.000,00;
- l'atto di cessione era stato notificato a cura del cedente al a mezzo Parte_1
pec consegnata in data 23.05.2019;
- la subentrata parzialmente nel credito, aveva quindi intimato, in data 16 marzo CP_1
2022, al di pagare “entro e non oltre il perentorio termine di giorni Parte_1
10 (dieci) dalla notifica del presente atto, la complessiva somma di € 81.233,79 (euro ottantunomiladuecentotrentatre/79) di cui alla specifica che segue, oltre interessi di mora dal dì del dovuto all'effettivo saldo e le spese di notifica del presente atto segnate a margine, con avvertimento che, non pagando entro il predetto perentorio termine, si procederà ad esecuzione forzata come per legge”.
Sulla scorta di tali premesse, il ha promosso la presente opposizione, Parte_1 deducendo l'insussistenza del diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata ai sensi dell'art. 248 co.2 D.lgs. n. 267/2000 attesa:
- l'intervenuta dichiarazione del dissesto finanziario del , ai sensi Parte_1 dell'art. 246 del medesimo T.U., deliberata con atto di Consiglio comunale n. 1 dell'11.1.2017;
- la riconducibilità della pretesa creditoria ex adverso azionata ad un fatto/atto di gestione antecedente alla dichiarazione di dissesto dell'11.1.2017, in quanto concernente vicende risolutive e risarcitorie derivanti da un contratto di appalto del 2010;
- la riconducibilità della posizione debitoria oggetto di precetto alla competenza dell'Organo
Straordinario di Liquidazione, sussistente per tutti i debiti correlati a fatti/ atti di gestione
2 antecedenti al 31.12.2016, e dunque relativi all'anno antecedente alla dichiarazione di dissesto.
Concludeva quindi affinchè il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, pronunciasse l'insussistenza del diritto della di procedere con azione esecutiva in danno CP_1 del ai sensi dell'art. 248 comma 2 del D.Lgs. 267/2000, con vittoria di spese. Parte_1
Si costituiva in giudizio la deducendo l'infondatezza dell'opposizione promossa, CP_1 stante l'inopponibilità alla cessionaria dello stato di dissesto del , e la Parte_1
sussistenza di un credito vincolato ex art. 255, comma 10 del TUEL, con conseguente incompetenza dell'Organo Straordinario di Liquidazione a conoscere il credito oggetto del procedimento.
Eccepiva inoltre la sussistenza del giudicato, atteso che il , nell'ambito della Parte_1
procedura di pignoramento presso terzi promossa da un soggetto estraneo al presente giudizio (la
SIMA Costruzioni S.r.l.) nei confronti di innanzi al Tribunale di Napoli, quale terzo Pt_2
pignorato, si era dichiarato debitore della per le somme portate dal di cui si discute. Pt_2 Pt_3
L'opposta chiedeva, inoltre, di essere autorizzata alla chiamata in causa della Parte_2
che le aveva ceduto il credito portato dal precetto qui opposto.
[...]
Con provvedimento del 28 giugno 2022, il Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo formulata dall'opposta, atteso che la richiesta era stata formulata nella comparsa di costituzione depositata tardivamente rispetto al termine fissato dall'art. 166 c.p.c.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 29 giugno 2022, veniva sospesa l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e contestualmente venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. Depositate le memorie istruttorie, stante la natura documentale della controversia, il Giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 27 novembre 2024, a seguito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
Per un corretto inquadramento della fattispecie appare opportuno ripercorrere, seppur brevemente,
l'intera vicenda culminata con la notifica del precetto in questa sede opposto.
Il credito azionato in via esecutiva dalla trae origine dalla realizzazione dei lavori CP_1
oggetto del finanziamento erogato dal Ministero delle infrastrutture con decreto n. 147/2005, destinati all'area denominata “Santa Maria degli Arcangeli” e, quindi, alla implementazione degli alloggi e dei servizi di Edilizia residenziale pubblica.
Il , avendo ottenuto dal Ministero innanzi citato l'erogazione di fondi per il Parte_1 complessivo importo di € 10.000.000,00, dava avvio alla gara di appalto che vedeva quale aggiudicataria finale la Quest'ultima, in data 16.07.2010 sottoscriveva con il il Pt_2 Pt_1
contratto di affidamento dei lavori (rep. 15098). Sottoscritto il contratto e iniziati i lavori, secondo
3 la prospettazione fornita dall'opposta e non contestata dal Comune opponente, l'aggiudicataria si trovava costretta a fronteggiare oneri imprevisti, nonché a constatare la parziale irrealizzabilità del progetto esecutivo, in quanto troppo vetusto e non aderente allo stato di fatto dei luoghi. Ne nasceva quindi un contenzioso che sfociava nella procedura arbitrale conclusasi con il n. 1/2017 del Pt_3
Registro Lodi della Camera Arbitrale di Roma (giudizio arbitrale R.G.A. n. 6/2015 in data
12.01.2017, depositato in data 16.01.2017), all'esito del quale il veniva Parte_1 condannato a pagare alla l'importo totale di € 1.956.318,56. Pt_2
Il Lodo veniva dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 825 c.p.c. in data 15.02.2017, con decreto di omologa del Presidente del Tribunale di Roma. Veniva quindi munito di formula esecutiva il 1.03.2017 ed in tale forma notificato al il successivo 20.03.2017. Parte_1
Proprio una quota di detto credito veniva ceduto da alla , con scrittura privata Pt_2 CP_1
autenticata del 18.01.2019, ritualmente notificata al il 23.05.2019. Parte_1
Agendo in forza del titolo esecutivo costituito dal Lodo n. 1/2017, la ha notificato l'atto di CP_1
precetto qui opposto dal debitore . Parte_1
Ciò premesso, va osservato in via preliminare che la società opposta eccepisce la sussistenza del giudicato in quanto, nell'ambito di una procedura esecutiva azionata nei confronti dalla Pt_2
debitrice di soggetti estranei al presente giudizio, e conclusasi con ordinanza di assegnazione delle somme del 22.11.2017 non impugnata, il , quale soggetto terzo pignorato, si Parte_1 era dichiarato, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., debitore della per le somme portate dal lodo di Pt_2
cui si discute.
L'eccezione è stata spiegata nella comparsa di costituzione depositata tardivamente.
Tuttavia, l'accertamento della sussistenza del giudicato esterno è rilevabile d'ufficio, rispondendo ad un preciso interesse pubblico volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti.
L'assunto è però infondato.
Ed invero, l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli del 22.11.2027 è un'ordinanza di assegnazione di somme di denaro emessa dal G.E. nell'ambito di una procedura esecutiva presso terzi nei confronti del debitore e dà semplicemente atto della Parte_2
dichiarazione positiva resa dal terzo pignorato e non ha alcuna efficacia di Parte_1 giudicato sull'accertamento del diritto della opposta di procedere all'esecuzione forzata CP_1
nei confronti del .. Parte_1
Si aggiunga, inoltre, che per giurisprudenza costante (cfr. tra le altre, Cass. civ. sez. III del 5 maggio
2017 n 10912) nell'espropriazione presso terzi l'ordinanza di assegnazione del credito, pronunciata
4 dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., è un provvedimento giurisdizionale insuscettibile di passare in giudicato.
Venendo ora al merito della vicenda, si osserva quanto segue.
L'opposizione merita accoglimento.
La disciplina applicabile al caso concreto va individuata nell'art 248 comma 2 del TUEL, che testualmente dispone: “ Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benchè proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese”.
Quindi, ai sensi dell' art. 248 d.lgs. 267/2000, dalla data di dichiarazione del dissesto e fino all'approvazione del rendiconto di cui all'art. 256 TUEL 267/2000, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti del per i debiti che rientrano nella competenza Pt_1 dell'organo straordinario di liquidazione.
L'organo straordinario di liquidazione, a norma dell'art. 256 TU è competente relativamente ai crediti derivanti da fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del bilancio riequilibrato.
Ed inoltre, a norma dell'art. 5 del D. L. 80/2004 (convertito nella legge 140/2004), devono intendersi ricompresi nelle fattispecie previste dagli artt. 252 e 254 TUEL tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma non oltre quella di approvazione del rendiconto di gestione di cui all'art. 256 TUEL.
Ora, applicando tali principi alla fattispecie in esame, costituisce fatto notorio la dichiarazione, da parte del , del proprio stato di dissesto finanziario, come da delibera n.1 Parte_1 dell'11 gennaio 2017 ai sensi dell'art.244 D.Lgs. 267/2000.
Con successiva deliberazione consiliare n. 17 del 04.05.2017 è stata adottata dal Parte_1
l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, poi approvata con decreto del Ministero
[...] dell'interno n. 017413 del 19.12.2017.
Orbene la pretesa creditoria della si fonda sul lodo arbitrale pronunciato il 12.1.2017, reso CP_1
esecutivo il 15.2.2017, e dunque in epoca posteriore rispetto alla dichiarazione dello stato di dissesto dell'ente datata 11 gennaio 2017. Il lodo si è pronunciato su fatti ed atti antecedenti alla
5 data del 31 dicembre 2016, atteso che oggetto della controversia era la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto del 2010 relativo all'esecuzione dei lavori denominati
“Contratto di quartiere II Santa Maria degli Angeli”.
Il debitio del rientra, quindi, nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Pt_1
Non può condividersi nemmeno l'assunto di parte opposta secondo cui il credito azionato non rientrerebbe nel dissesto finanziario in quanto afferente a fondi aventi destinazione vincolata.
La assume che la posizione debitoria oggetto del precetto non è rimessa alla competenza CP_1 dell'Organo Straordinario di Liquidazione, poichè le somme che il deve Parte_1
corrispondere in forza del lodo arbitrale alla quale cessionaria della CP_1 Pt_2
derivano da fondi a destinazione vincolata, in quanto provenienti dal Ministero delle Infrastrutture,
e destinati alla realizzazione dei lavori da quest'ultimo finanziati e oggetto del contratto di appalto stipulato nell'anno 2010.
Tali somme esulerebbero, pertanto, ad avviso dell'opposta dalla competenza di detto organismo ai sensi dell'art. 255, comma 10 del TUEL.
Trattasi però di un assunto privo di fondamento.
Ed infatti, l'art. 255 del TUEL è stato oggetto della modifica operata dalla Legge dell'11/12/2016 n.
232, entrata in vigore, per i comuni, il primo gennaio 2017, la quale ha disposto all'art. 1, comma
457 che “In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione”.
Ne deriva che, stante la dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente opponente avvenuta l'11.1.2017, dunque sotto la vigenza della legge n. 232 del 2016, l'organo straordinario di liquidazione era competente in merito al credito oggetto di precetto, anche a voler ritenere detto credito derivante da fondi a destinazione vincolata.
Sulla questione si richiama l'orientamento della Corte d'Appello di Napoli la quale con la recente sentenza n. 600/2024 , nel decidere sull'appello promosso avverso la sentenza del Tribunale di
Benevento n. 1492/2020 pronunciata in un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. (in cui si controverteva del diritto di agire con azione esecutiva in forza del medesimo lodo aribitrale nei confronti del ) ha statuito che nessuna norma applicabile alla presenta Parte_1
fattispecie prevede eccezioni, per i debiti scaturenti dai contratti di appalto i cui lavori siano stati sovvenzionati con finanziamenti ministeriali, alla attrazione alla massa passiva che l'organo
6 di liquidazione deve rilevare e liquidare in via concorsuale nel rispetto della par CP_5
condicio creditorum ed al conseguente divieto di intraprendere azioni esecutive individuali.
Si osserva che, come precisato dal Consiglio di Stato (cfr. sentenza n. 3337 del 26.5.2020), la circostanza che i residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata debbano essere gestiti dall'Organo straordinario di liquidazione separatamente dalla massa passiva, ex art. 36 comma 2
d.l. n.50/17, convertito con modificazioni dalla legge n. 96/17, non comporta per essi l'inapplicabilità del divieto di azioni esecutive disciplinato dall'art. 248 comma 2 del TUEL.
Merita, infine, un approfondimento la circostanza dedotta dall'opposta circa la nota del Parte_1
di cui al prot. n. 62429 del 14.06.22, da cui si evincerebbe la gestione diretta da parte
[...] dell'ente (e quindi non dell'Organo Straordinario di Liquidazione) dei fondi, atteso che il Pt_1
avrebbe effettuato anche dei pagamenti parziali in favore dei creditori (cfr. all. n.19 alla comparsa di costituzione).
Sul punto ci si limita a rilevare che la nota in esame, portata anche all'attenzione dell'organo
Straordinario di Liquidazione, costituisce un semplice riscontro effettuato dal RUP alla richiesta di certificazione del credito da parte della riportando al suo interno un mero riepologo Pt_2
delle ordinanze di assegnazione già adottate nonché dei pignoramenti in essere, le cui procedure, all'epoca del riscontro, non risultavano ancora definite.
Non può quindi ritenersi, contrariamente a quanto deduce la , che da tale riscontro si evince CP_1
la gestione diretta dei fondi vincolati da parte dell'ente.
In conclusione, l'opposta non poteva intraprendere la procedura esecutiva avviata nei confronti dell'ente in stato di dissesto finanziario, vigendo il divieto di cui all'art. 248 comma 2 del TUEL.
L'opposizione va pertanto accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, con riduzione massima del compenso tabellare medio per la fase di istruttoria e/o di trattazione considerato che non è stata espletata attività istruttoria.
Non è però accoglibile la richiesta del difensore dell'ente opponente di rimborso degli “oneri riflessi” sostitutivi di i.v.a. e c.p.a. per l'avvocatura pubblica.
Ed invero, i cd. “oneri riflessi” sono disciplinati dall'art. 1 comma 208 della legge n.266/2005, a norma del quale “Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro".
7 Sul punto si richiama la recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Sez.2, n. 7499 del 15 marzo
2023) secondo cui la conseguenza dell'introduzione dell'art. 1 comma 208 della legge n.266/2005 circa la rifusione degli oneri riflessi“è che l'ente pubblico sopporta un costo minore nella propria difesa in giudizio, poiché gli oneri contributivi sono posti a carico dei dipendenti cui vengono distribuiti gli importi riconosciuti a titolo di rimborso delle spese di lite , sicchè trattandosi di somme che appartengono al rapporto retributivo del difensore con il proprio ente di appartenenza, appare evidente che la pretesa di ottenere a carico della parte soccombente il pagamenti degli oneri riflessi appare infondata” (cfr. anche Cass sez. 2, n.3242 del 5 febbraio 2024 ).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto promossa dal nei confronti della con atto di citazione Parte_1 CP_1
notificato il 26.3.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il precetto opposto per insussistenza del diritto della a procedere con azione esecutiva nei confronti CP_1
del ; Parte_1
- condanna la società opposta al pagamento delle spese di lite liquidate in € 786,00 per esborsi ed € 10.134,00 per compenso di avvocato di cui € 2552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 1701,00 per la fase di trattazione ed € 4253,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali come per legge.
Benevento, 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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