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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 452/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 452/2025
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 12.05 innanzi al dott. Angelica Castellani, compare l'avv. Folli in sostituzione dell'avv. Zurlo, il quale dà atto dell'avvenuto deposito di ricevute di accettazione e avvenuta consegna della pec di notifica di ricorso e decreto alla convenuta. Chiede, pertanto, che ne venga dichiarata la contumacia, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il giudice, verificata la regolarità della notificazione di ricorso e decreto a e constatata la Parte_1
sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiara la contumacia. Pronuncia, quindi, sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 452/2025 promossa da: quale mandataria di (C.F. ), con il Parte_2 Parte_3 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Mario Zurlo parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace Parte_1 P.IVA_2
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 17.1.2025, in qualità di Parte_2
mandataria di (già già , ha chiesto di Parte_3 Controparte_1 CP_2
condannarsi la convenuta alla restituzione in proprio favore dell'unità immobiliare ad Parte_1
uso ufficio posta al primo piano dell'edificio commerciale e direzionale denominato “Centro Servizi
Alfa” sito a Santa Maria di Sala (VE), via Einstein 8/b, oggetto di contratto di locazione finanziaria n.
FS1603309 (già n. 326129) stipulato tra le parti in data 18.12.2013 e risolto dalla concedente con comunicazione del 31.10.2024 in forza di clausola risolutiva espressa, in seguito al mancato pagamento ad opera dell'utilizzatrice dei ratei di locazione finanziaria scaduti per il complessivo importo di €
16.688,29 alla data dell'intimata risoluzione.
pagina 2 di 4 Fissata udienza di discussione, la convenuta non si è costituita in giudizio sebbene ritualmente notiziata ed è stata dichiarata contumace.
La domanda attorea è fondata, risultando provati per tabulas:
- l'avvenuta conclusione del contratto di locazione finanziaria sopra indicato, avente ad oggetto il compendio immobiliare di cui a mezzo della mandataria ha Parte_3 Parte_3 Pt_2
domandato la restituzione (cfr. doc. 9 di parte ricorrente);
- l'acquisto da parte della società concedente dell'immobile oggetto di contratto e la consegna del medesimo all'utilizzatrice (cfr. doc. 8 di parte ricorrente);
- l'inadempimento di quest'ultima al pagamento dei ratei di leasing per una morosità pari, alla data dela intimata risoluzione, a € 16.688,29 per saldo dei canoni scaduti e insoluti (cfr. lettera di risoluzione ed estratto conto sub docc. 11-12 di parte ricorrente).
Ai sensi della “clausola risolutiva espressa” pattuita nelle condizioni generali di contratto sottoscritte dall'utilizzatrice, è stata accordata alla concedente la facoltà di risolvere di diritto ed anticipatamente il contratto a norma dell'art 1456 c.c. in caso di mancato pagamento anche di un solo corrispettivo periodico.
Stante il perdurante inadempimento dell'utilizzatrice al pagamento dei ratei di leasing protrattosi per un numero di mensilità superiore a sei (cfr. estratto conto sub doc. 11) legittimamente la concedente ha comunicato con lettera raccomandata del 31.10.2024 la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
A tale risoluzione stragiudiziale consegue il diritto della concedente ad ottenere la restituzione del bene concesso in leasing.
Il venir meno dell'efficacia del contratto priva, infatti, l'utilizzatrice del titolo in forza del quale, sino alla risoluzione negoziale, ha legittimamente detenuto il bene.
Al riguardo, nessun elemento di segno contrastante è pervenuto dalla convenuta che nemmeno si è costituita in giudizio.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con il favore delle spese di lite, da liquidarsi facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (e s.m.i. da ultimo d.m. 147/2022) per i giudizi ordinari e sommari di cognizione promossi dinanzi al tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, relativamente alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, quest'ultima nei valori minimi, stante la sola discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_2 quale mandataria di nei confronti di accertata l'intervenuta Parte_3 Parte_1
pagina 3 di 4 risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. FS1603309 (già n. 326129) stipulato tra le parti in data 18.12.2013, condanna la società convenuta al rilascio in favore della ricorrente del compendio immobiliare oggetto del predetto contratto, e precisamente: unità immobiliare ad uso ufficio posta al primo piano dell'edificio commerciale e direzionale denominato “Centro Servizi
Alfa” sito in via Einstein 8/b a Santa Maria di Sala (VE) identificata al NCEU al foglio 16, mappale 1, sub. 18 rendita catastale € 1.518,38, il tutto come risultante allo stato attuale;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 4.358,00 a titolo di compensi ed € 786,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 452/2025
Oggi 17 aprile 2025 ad ore 12.05 innanzi al dott. Angelica Castellani, compare l'avv. Folli in sostituzione dell'avv. Zurlo, il quale dà atto dell'avvenuto deposito di ricevute di accettazione e avvenuta consegna della pec di notifica di ricorso e decreto alla convenuta. Chiede, pertanto, che ne venga dichiarata la contumacia, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il giudice, verificata la regolarità della notificazione di ricorso e decreto a e constatata la Parte_1
sua mancata costituzione in giudizio, ne dichiara la contumacia. Pronuncia, quindi, sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Angelica Castellani
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
V SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelica Castellani ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 452/2025 promossa da: quale mandataria di (C.F. ), con il Parte_2 Parte_3 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. Mario Zurlo parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace Parte_1 P.IVA_2
parte convenuta
CONCLUSIONI
Parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. depositato in data 17.1.2025, in qualità di Parte_2
mandataria di (già già , ha chiesto di Parte_3 Controparte_1 CP_2
condannarsi la convenuta alla restituzione in proprio favore dell'unità immobiliare ad Parte_1
uso ufficio posta al primo piano dell'edificio commerciale e direzionale denominato “Centro Servizi
Alfa” sito a Santa Maria di Sala (VE), via Einstein 8/b, oggetto di contratto di locazione finanziaria n.
FS1603309 (già n. 326129) stipulato tra le parti in data 18.12.2013 e risolto dalla concedente con comunicazione del 31.10.2024 in forza di clausola risolutiva espressa, in seguito al mancato pagamento ad opera dell'utilizzatrice dei ratei di locazione finanziaria scaduti per il complessivo importo di €
16.688,29 alla data dell'intimata risoluzione.
pagina 2 di 4 Fissata udienza di discussione, la convenuta non si è costituita in giudizio sebbene ritualmente notiziata ed è stata dichiarata contumace.
La domanda attorea è fondata, risultando provati per tabulas:
- l'avvenuta conclusione del contratto di locazione finanziaria sopra indicato, avente ad oggetto il compendio immobiliare di cui a mezzo della mandataria ha Parte_3 Parte_3 Pt_2
domandato la restituzione (cfr. doc. 9 di parte ricorrente);
- l'acquisto da parte della società concedente dell'immobile oggetto di contratto e la consegna del medesimo all'utilizzatrice (cfr. doc. 8 di parte ricorrente);
- l'inadempimento di quest'ultima al pagamento dei ratei di leasing per una morosità pari, alla data dela intimata risoluzione, a € 16.688,29 per saldo dei canoni scaduti e insoluti (cfr. lettera di risoluzione ed estratto conto sub docc. 11-12 di parte ricorrente).
Ai sensi della “clausola risolutiva espressa” pattuita nelle condizioni generali di contratto sottoscritte dall'utilizzatrice, è stata accordata alla concedente la facoltà di risolvere di diritto ed anticipatamente il contratto a norma dell'art 1456 c.c. in caso di mancato pagamento anche di un solo corrispettivo periodico.
Stante il perdurante inadempimento dell'utilizzatrice al pagamento dei ratei di leasing protrattosi per un numero di mensilità superiore a sei (cfr. estratto conto sub doc. 11) legittimamente la concedente ha comunicato con lettera raccomandata del 31.10.2024 la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c.
A tale risoluzione stragiudiziale consegue il diritto della concedente ad ottenere la restituzione del bene concesso in leasing.
Il venir meno dell'efficacia del contratto priva, infatti, l'utilizzatrice del titolo in forza del quale, sino alla risoluzione negoziale, ha legittimamente detenuto il bene.
Al riguardo, nessun elemento di segno contrastante è pervenuto dalla convenuta che nemmeno si è costituita in giudizio.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto con il favore delle spese di lite, da liquidarsi facendo applicazione dei parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 (e s.m.i. da ultimo d.m. 147/2022) per i giudizi ordinari e sommari di cognizione promossi dinanzi al tribunale di valore indeterminabile, complessità bassa, relativamente alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale, quest'ultima nei valori minimi, stante la sola discussione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso proposto da Parte_2 quale mandataria di nei confronti di accertata l'intervenuta Parte_3 Parte_1
pagina 3 di 4 risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di locazione finanziaria n. FS1603309 (già n. 326129) stipulato tra le parti in data 18.12.2013, condanna la società convenuta al rilascio in favore della ricorrente del compendio immobiliare oggetto del predetto contratto, e precisamente: unità immobiliare ad uso ufficio posta al primo piano dell'edificio commerciale e direzionale denominato “Centro Servizi
Alfa” sito in via Einstein 8/b a Santa Maria di Sala (VE) identificata al NCEU al foglio 16, mappale 1, sub. 18 rendita catastale € 1.518,38, il tutto come risultante allo stato attuale;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 4.358,00 a titolo di compensi ed € 786,00 a titolo di esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Brescia, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Angelica Castellani
pagina 4 di 4