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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/09/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale di udienza del 8.9.25
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. 3503/2024
Il giudice onorario FRANCESCO DONNALOIA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente Sentenza
Vertente tra (P.I. ) dell'Avv. Marianna De Vietro – Parte_1 P.IVA_1 attore opposto- contro
), quale società Controparte_1 P.IVA_2 risultante dalla trasformazione di Tostini S.r.L. (P.I. ) difeso dell'avv. P.IVA_2
Carlo Annunziata –convenuto opponente-
Conclusioni delle parti: come da verbale che qui si abbia per integralmente riportato.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 778/2024, R.G. n. 2503/2024, emesso dal Tribunale di Taranto il 14.06.2024, è stato ingiunto a Tostini S.r.l. (ora il pagamento della somma di € 16.810,13, Controparte_1 oltre interessi e spese di procedura per il pagamento di fatture insolute come da ricorso per emissione decreto ingiuntivo L'opponente, in qualità di società risultante dalla trasformazione della società debitrice, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo la nullità della notifica per mancata allegazione del ricorso monitorio e deducendo la violazione del diritto di difesa. Si è costituita la società opposta chiedendo la conferma del decreto impugnato. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono. In tema di notifica del decreto ingiuntivo, la notificazione della copia incompleta del ricorso deve in effetti equipararsi alla mancata notificazione del ricorso e del decreto, quanto meno laddove abbia impedito al destinatario la precisa comprensione dell'atto, compromettendo così le garanzie della difesa e del contraddittorio, proprio come nel caso di specie. In tal caso, risulta totalmente privo del petitum, essendo del tutto carente la parte contenente la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, e parzialmente privo della causa petendi, in quanto mancante parte della narrativa. Da ciò ne consegue la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto. Sul punto esistono differenti orientamenti giurisprudenziali, e precisamente i seguenti: notificazione inesistente, ovvero non effettuata, o giuridicamente inesistente (come nel caso della notificazione effettuata in luogo ed a persona in alcun modo riferibili al debitore ingiunto): l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con uno dei seguenti rimedi, ovvero: procedura prevista dal 1 e 2 comma dell'art. 188 disp. attuaz. c.p.c.; autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (come si evince dall'ultimo comma dell'art. 188 disp. attuaz. c.p.c.); opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.
notificazione nulla o irregolare: non trova applicazione l'art. 644 c.p.c., ma l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto può esser fatta valere, al fine di evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. oppure con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti;
notificazione tardiva: se non ancora intervenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. attuaz. c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e nel termine ivi previsto, decorrente dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto, con la conseguenza che, decorso detto termine, non può essere rilevata in alcun modo e ciò vale anche se la notifica tardiva sia nulla o irregolare. Nella fattispecie concreta, oggetto di controversia, trattandosi di notificazione nulla del decreto ingiuntivo opposto, pur non trovando applicazione l'articolo 644 c.p.c. l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto è stata correttamente fatta valere con l'opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 645 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda con opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Controparte_1 così provvede: Parte_1
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese legali in favore dell'opposto e che liquida in € 1700 oltre cap e rimb. Forf. 15%
Taranto, 8-9-2025
IL GIUDICE
FRANCESCO DONNALOIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G. 3503/2024
Il giudice onorario FRANCESCO DONNALOIA del Tribunale di Taranto I sezione ha emesso la seguente Sentenza
Vertente tra (P.I. ) dell'Avv. Marianna De Vietro – Parte_1 P.IVA_1 attore opposto- contro
), quale società Controparte_1 P.IVA_2 risultante dalla trasformazione di Tostini S.r.L. (P.I. ) difeso dell'avv. P.IVA_2
Carlo Annunziata –convenuto opponente-
Conclusioni delle parti: come da verbale che qui si abbia per integralmente riportato.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 778/2024, R.G. n. 2503/2024, emesso dal Tribunale di Taranto il 14.06.2024, è stato ingiunto a Tostini S.r.l. (ora il pagamento della somma di € 16.810,13, Controparte_1 oltre interessi e spese di procedura per il pagamento di fatture insolute come da ricorso per emissione decreto ingiuntivo L'opponente, in qualità di società risultante dalla trasformazione della società debitrice, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo la nullità della notifica per mancata allegazione del ricorso monitorio e deducendo la violazione del diritto di difesa. Si è costituita la società opposta chiedendo la conferma del decreto impugnato. L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono. In tema di notifica del decreto ingiuntivo, la notificazione della copia incompleta del ricorso deve in effetti equipararsi alla mancata notificazione del ricorso e del decreto, quanto meno laddove abbia impedito al destinatario la precisa comprensione dell'atto, compromettendo così le garanzie della difesa e del contraddittorio, proprio come nel caso di specie. In tal caso, risulta totalmente privo del petitum, essendo del tutto carente la parte contenente la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, e parzialmente privo della causa petendi, in quanto mancante parte della narrativa. Da ciò ne consegue la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo opposto. Sul punto esistono differenti orientamenti giurisprudenziali, e precisamente i seguenti: notificazione inesistente, ovvero non effettuata, o giuridicamente inesistente (come nel caso della notificazione effettuata in luogo ed a persona in alcun modo riferibili al debitore ingiunto): l'inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con uno dei seguenti rimedi, ovvero: procedura prevista dal 1 e 2 comma dell'art. 188 disp. attuaz. c.p.c.; autonoma azione ordinaria di accertamento negativo (come si evince dall'ultimo comma dell'art. 188 disp. attuaz. c.p.c.); opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 c.p.c.
notificazione nulla o irregolare: non trova applicazione l'art. 644 c.p.c., ma l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto può esser fatta valere, al fine di evitare la sanatoria per eventuale acquiescenza, con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. oppure con l'opposizione tardiva ai sensi dell'art. 650 c.p.c., sempre che ne ricorrano i presupposti;
notificazione tardiva: se non ancora intervenuta la declaratoria di inefficacia ex art. 188 disp. attuaz. c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. può essere fatta valere con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e nel termine ivi previsto, decorrente dalla notificazione, pur se tardiva, del decreto, con la conseguenza che, decorso detto termine, non può essere rilevata in alcun modo e ciò vale anche se la notifica tardiva sia nulla o irregolare. Nella fattispecie concreta, oggetto di controversia, trattandosi di notificazione nulla del decreto ingiuntivo opposto, pur non trovando applicazione l'articolo 644 c.p.c. l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto è stata correttamente fatta valere con l'opposizione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 645 c.p.c.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda con opposizione a decreto ingiuntivo proposta da nei confronti di Controparte_1 così provvede: Parte_1
1) accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna l'opposta al pagamento delle spese legali in favore dell'opposto e che liquida in € 1700 oltre cap e rimb. Forf. 15%
Taranto, 8-9-2025
IL GIUDICE
FRANCESCO DONNALOIA