Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 18/04/2025, n. 757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 757 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. SA Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 287 del registrato degli affari civili contenziosi dell'anno
2025, prendente tra nata a [...] il [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. GALLINA FIORINI ANDREA;
ricorrente contro
nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
STACCHIOTTI ALESSIO, CAUCCI MANUELA e MAZZOCCHI PAOLA;
resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 9.04.2025, le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni: “1) Il figlio minore SA sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso l'abitazione paterna, sita in Agugliano, Via Fagioli n. 7/d ove manterrà la residenza anagrafica;
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riconsegnare il minore da e presso l'abitazione paterna.
Nel periodo delle vacanze natalizie i genitori alterneranno tra loro negli anni, la cena della Vigilia con il pranzo di Natale ed il giorno del Capodanno con quello dell'Epifania.
Nel periodo delle vacanze pasquali i genitori alterneranno negli anni il giorno di Pasqua con quello del Lunedì dell'Angelo.
Nel periodo delle vacanze estive (periodo non scolastico da giugno a settembre di ogni anno), ferme restando le condizioni di visita ordinaria, la madre potrà trascorrere con il figlio ulteriori 10 giorni, di cui 3 giorni anche consecutivi e 7 non consecutivi, da concordare con il padre di anno in anno, entro il 30 maggio, tenuto conto delle rispettive esigenze lavorative e familiari.
Per quanto concerne le altre festività, ossia il 25 aprile - 1°maggio- 2 Giugno- 15 agosto e
1°Novembre i genitori si accorderanno di anno in anno con preavviso di almeno una settimana. In caso di disaccordo, comunque, resta inteso che ognuna delle già menzionate festività vanno trascorse alternativamente con un genitore e quella successiva con l'altro, con inversione per l'anno successivo.
In ogni caso i tempi e le modalità indicate potranno subire delle variazioni previo accordo tra i genitori, in relazione agli impegni lavorativi degli stessi e sempre nel rispetto dei desideri ed esigenze del minore, nonché degli impegni scolastici ed extrascolastici dello stesso.
3) La SI.ra verserà al SI. mediante bonifico bancario ed entro il giorno Parte_1 CP_1
15 di ogni mese, la somma di €. 150,00= mensili a titolo di contributo al mantenimento del figlio;
detto importo verrà annualmente rivalutato sulla base della variazione degli Indici ISTAT.
4) Le spese straordinarie in favore del figlio saranno ripartite tra i genitori in ragione del 70% il padre e 30% la madre. Si intendono tali le spese come previste secondo il Protocollo del Tribunale di Ancona e verranno rimborsate pro-quota entro il mese successivo a quello in cui il genitore, che ne fa richiesta, le ha di fatto sostenute.
5) L'assegno unico sarà percepito da ciascun genitore nella misura del 50%.
6) I genitori si impegneranno ad intraprendere tempestivamente un percorso di mediazione genitoriale presso uno specialista individuato di comune accordo.
7) I genitori valuteranno per il futuro, e comunque per l'anno 2026, la possibilità di rilasciarsi vicendevolmente e per il figlio minore SA il consenso all'espatrio così da consentire a quest'ultimo di effettuare viaggi all'estero la cui durata dovrà in ogni caso essere rapportata all'età, alle esigenze e al benessere psico fisico del bambino.
2 8) Il sig. e la sig.ra con la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano CP_1 Parte_1 di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto stabilito nelle sopradette condizioni. Spese di lite interamente compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.01.2025, la sig.ra si è rivolta a questo Parte_1
Tribunale per ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento del minore nato dalla relazione sentimentale con il sig. Persona_1 CP_1
[...]
Con memoria depositata in data 3.03.2025, si è costituto in giudizio il sig. chiedendo al CP_1
Tribunale l'accoglimento di condizioni difformi da quelle della ricorrente.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero.
Alla prima udienza del 9.04.2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e hanno precisato congiuntamente le conclusioni in epigrafe trascritte, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
Le conclusioni rassegnate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto conformi agli interessi morali e materiali del minore.
Le spese di lite devono essere compensate, così come richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9.04.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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