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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/03/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5247/2024 R.G.V.G. promossa congiuntamente da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. ATTAGUILE SIMONA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
e da
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. LOMBARDO MARIA GRAZIA, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Rimessa al Collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter, c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 12/02/2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto. 1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato telematicamente in data 27/11/2024, e Parte_1 [...]
, avendo intrattenuto dal gennaio del 2023 una convivenza more uxorio, oggi cessata, dalla Parte_2
quale è nato, il 04.01.2024, il figlio riconosciuto da entrambi i genitori (cfr l'estratto per Per_1
riassunto del relativo atto di nascita, allegato al ricorso), hanno chiesto al Tribunale di recepire la regolamentazione dei diritti afferenti il predetto minore in base agli accordi da essi liberamente pattuiti, come di seguito riportati:
“1) Il figlio sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento Persona_2
e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre, nella sua attuale abitazione in
Misterbianco (CT) in Via Rosso di San Secondo n. 14. Le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa le questioni relative al figlio ed altresì, i genitori dovranno comunicarsi vicendevolmente eventuali problematiche riguardanti la crescita del figlio e collaborare per la soluzione delle stesse.
2) Fino al compimento dei tre anni di età, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente accordo,
il padre potrà tenere con sé il bambino per 2 pomeriggi a settimana (martedì e giovedì) dalle 16,00
alle 20,00 e, a settimana alterne, il sabato (dalle 16,00 alle 20,00) o la domenica (dalle 9,00 alle
13,00).
3) Per le festività natalizie (Natale e Capodanno) e per le festività pasquali (domenica di Pasqua e
Lunedì dell'Angelo), come anche per le altre festività, in via alternata, il padre potrà tenere con sé il bambino per quattro ore da concordare in base alle esigenze di entrambi i genitori.
4) Nel periodo estivo, in occasione delle ferie dal lavoro, il padre potrà tenere con sé il figlio, anche per una settimana consecutiva, senza pernottamento, dalle 9,00 alle 20,00 anche al fine di consentirgli di trascorrere del tempo in villeggiatura presso la casa al mare di proprietà dei nonni paterni ad Agnone Bagni.
2 5) Dopo il compimento del terzo anno di età del bambino, il padre potrà tenere con sé il figlio due pomeriggi a settimana (martedì o giovedì o eventualmente i giorni che i genitori concorderanno in base alle loro esigenze lavorative) dalle 16,00 alle 20,00; nei fine settimana alternati il padre potrà
tenere con sé il figlio dalle 18,00 di venerdì alle 18,00 di sabato ovvero alternativamente dalle 18,00
di sabato alle 18,00 della domenica.
6) durante le vacanze natalizie e pasquali trascorrendo ad anni alterni alcuni giorni consecutivi
(comprensive delle festività in maniera alternata Natale/Capodanno – Domenica di Pasqua/Lunedì
dell'Angelo) secondo modalità e tempistiche che i genitori concorderanno di volta in volta secondo le esigenze dei figli e di ciascuno dei genitori.
7) Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il bambino anche per dieci giorni consecutivi con pernottamento.
8) I genitori dovranno sempre fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
9) Per il compleanno di ciascun genitore, questi avrà diritto di tenere con sé il bambino per l'intera giornata. Ed inoltre, previo accordo tra i genitori e nel rispetto delle situazioni contingenti e delle esigenze generali, il padre, in occasioni di ricorrenze o eventi familiari, potrà vedere o frequentare il figlio anche al di fuori degli orari e dei giorni stabiliti: lo stesso ovviamente vale per la madre in occasioni di ricorrenze o eventi familiari di propri parenti. In ogni caso, i genitori, si riconoscono la piena libertà di vedere i figli, anche oltre i periodi concordati, previo preventivo accordo tra gli stessi, in ragione dei reciproci impegni, sì come, in ragione dei detti reciproci impegni, previo concorde accordo, di derogare ai periodi prestabiliti;
10) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
3 11) Sul contributo per il mantenimento del figlio, il padre si obbliga fin dalla sottoscrizione del presente accordo a versare mensilmente alla GN , a titolo di contributo per il Parte_2
mantenimento del figlio minore, la somma di euro 300/00 (€ trecento/00), da corrispondersi entro il giorno CINQUE di ogni mese al domicilio della SI.ra (mediante bonifico bancario). Parte_2
Eventuali assegni familiari di cui già usufruisce la GN continueranno ad essere erogati Parte_2
a quest'ultima.
12) I genitori provvederanno in ragione del 50% ciascuno alle spese di istruzione, mediche e sportive straordinarie del figlio che si riterranno necessarie previo consenso di entrambi (sono da considerarsi spese straordinarie e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento le spese per grest/campus estivi, per corsi pomeridiani di recupero scolastico, per corsi di lingua e tutte le altre secondo quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Catania, che qui si intendono riportate integralmente). Le spese di baby-sitting necessarie a colmare l'assenza per causa di lavoro e/o impegni personali di ognuno dei genitori sono a carico del genitore che ne beneficia.”.
Poiché l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appare adeguato a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità,
anche in ordine alle statuizioni di carattere economico, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania accoglie il ricorso e, per l'effetto, prende atto dell'accordo di cui in parte motiva in quanto conforme all'interesse del figlio minore dei ricorrenti, , nato a [...]
Catania il 04.01.2024.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 07.3.2025.
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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