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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/06/2025, n. 1936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1936 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. 7485/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7485/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: lesione personale e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fernando Di Parte_1
Lauro ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
E
in persona dell'amministratore delegato pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia Antonini ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÉ residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , sulla base Parte_1
delle argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti pure specificati in atti.
Si costituiva, seppur tardivamente, in giudizio la convenuta la Controparte_1
quale, resistendo con le argomentazioni in atti, chiedeva il rigetto della domanda perché
infondata in fatto e in diritto e non provata;
il tutto con condanna alle spese e competenze di lite.
Non si costituiva in giudizio, invece, il convenuto nonostante la Controparte_2
regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti: ne veniva, pertanto,
dichiarata la contumacia in corso di causa.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, nonché l'interrogatorio formale del convenuto all'esito, con l'ordinanza depositata in data 30.06.2022, il Tribunale, Controparte_2
ritenuto di dover disporre la richiesta c.t.u. medica, nominava a tale scopo il Dott. Per_1
, il quale espletava la perizia e depositava il proprio elaborato in data 08.04.2024.
[...]
La causa veniva dapprima rinviata su istanza di parte attrice all'udienza del 21.05.2024 per l'esame dell'elaborato stesso e, quindi, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.03.2025 ed in tale data era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co., c.p.c.
Ciò posto, quanto all'assenza della produzione cartacea di parte attrice nel fascicolo d'ufficio, che, come da certificazione della Cancelleria presente nel fascicolo telematico,
risulta ritirata e non più depositata e che l'attrice deduce essere ancora in possesso del
C.T.U., deve ribadirsi quanto osservato dal Tribunale nel decreto depositato in data
2 13.05.2025, ossia che la causa può essere decisa senza pregiudizio alcuno per parte attrice,
stante la digitalizzazione del suo fascicolo di parte.
Tanto chiarito, deve preliminarmente rilevarsi, in punto di proponibilità della domanda ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, noto come Codice delle Assicurazioni (e, in particolare, con specifico riferimento al contenuto, dall'art. 148, II co.), che parte attrice ha provato la comunicazione alla società convenuta, secondo quanto disposto dal summenzionato D.Lgs.
n. 209/2005, della richiesta di risarcimento contenente i requisiti stabiliti dalla legge per la presente fattispecie (si vedano, in particolare, le missive allegate alla produzione attorea).
Ed invero, le lettere inviate contengono anche tutti i dati richiesti dalla normativa vigente quali elementi essenziali – necessari e sufficienti – ai fini della proponibilità della domanda
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 09.11.2022, n. 32919): dinamica del sinistro;
prospettazione della responsabilità; indicazione delle lesioni di cui viene chiesto il risarcimento;
documenti idonei a suffragare la richiesta. Alle stesse missive è altresì allegata la documentazione medica dalla quale è possibile ottenere i dati anagrafici e il codice fiscale del danneggiato,
peraltro, già contenuti nelle missive ora in esame.
Dalla suindicata documentazione in atti emerge altresì che è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 145, co. 2, D.Lgs. n. 209/2005.
Ciò posto, la domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta, per quanto di ragione.
Ebbene, deve preliminarmente evidenziarsi che nel presente giudizio, apparentemente sembrerebbe, di primo acchito, venire in rilievo la fattispecie di cui all'art. 141 D.Lgs. n.
209/2005, avendo l'attrice, nell'atto di citazione, allegato di aver subito lesioni personali in occasione del sinistro avvenuto in data 16.08.2017, alle ore 19:30 circa, in Marcianise (CE)
allorché, l'autovettura Hyundai Atos targata CW709PA, di proprietà del marito dell'attrice,
che la conduceva, assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2 Controparte_3
[...] [...]
e sulla quale l'attrice viaggiava, appunto, in qualità di terzo trasportato, subiva un
[...]
forte sobbalzo a causa della presenza di un dosso sul manto stradale;
dosso non ravvisato con la dovuta e necessaria prudenza e, per l'effetto, non evitato da parte del conducente,
Controparte_2
Ora, si osserva che questo Giudicante aderisce all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sentenza n. 35318/2022 della Suprema Corte a Sezioni Unite. Tale recente arresto,
avente ad oggetto, appunto, la fattispecie di cui all'art. art. 141 D.Lgs. 209/2005, ha affermato il principio secondo cui l'azione diretta prevista dal succitato art. 141 in favore del terzo trasportato “è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad
assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti
dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro cagionato dal caso fortuito”. Ebbene, la nozione di caso fortuito, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cit., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma
è proprio quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità per il sinistro.
Precisano, poi, ulteriormente, le Sezioni Unite nella sentenza de qua che la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 D.Lgs. citato al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile;
nel caso,
invece, in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete
4 al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005,
da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (v. Cass.
Civ., Sez. Un., Sentenza del 30.11.2022, n. 35318).
Pertanto, nel caso di specie, non essendo stato coinvolto nel lamentato sinistro nessun veicolo ulteriore rispetto a quello sul quale viaggiava l'attrice, viene in rilievo esclusivamente l'azione ex art. 144 D.Lgs. n. 209/2005. Ne consegue che la condanna della compagnia assicuratrice del “veicolo vettore” postula necessariamente l'accertamento concreto della responsabilità del conducente del veicolo stesso.
Ciò chiarito, l'accadimento del fatto storico, la qualità di passeggera a bordo del veicolo vettore dell'attrice, nonché il danno lamentato dalla stessa, nei limiti di seguito precisati,
possono ritenersi provati in forza dell'istruttoria svolta.
L'attrice ha, infatti, dimostrato la sussistenza del nesso causale tra il traumatismo distorsivo di lieve entità a carico del rachide lombo-sacrale da lei patito e la condotta del conducente del veicolo vettore nella causazione dell'evento sinistroso per cui è causa.
Orbene, la testimone escussa, , non legata all'istante da rapporti di Testimone_1
parentela, affinità o dipendenza, ha reso delle dichiarazioni che risultano decisive sotto il profilo dell'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità tra l'evento dannosso e la condotta di (vedasi il verbale dell'udienza del 15.06.2021). Controparte_2
In particolare, la suindicata testimone, rispondendo affermativamente alle domande sui fatti di cui ai capi nn. 1) e 2) della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., ha altresì dichiarato che “la signora si è spaventata pure e ha detto. Mi si è spezzata la schiena. Io mi trovavo
seduta dietro. Io ho avuto il sobbalzo, dietro, però mi sono solo indolenzita, perché l'urto è
stato forte, perché il dosso era grande, non era piccolo, il signor non lo ha visto CP_2
proprio e la macchina era piccola, ma non ho riportato nessun danno”.
Inoltre, anche l'interrogatorio formale di svoltosi alla succitata udienza, Controparte_2
5 ha fornito riscontri positivi, ed utili, alla luce degli altri elementi di prova, a far ritenere sufficientemente provato il fatto storico.
Dunque, in considerazione, in primo luogo, di quanto dichiarato dai testimoni, nonché dalle risposte fornite dal convenuto in sede di interrogatorio formale, deve Controparte_2
concludersi nel senso della sussistenza del fatto storico e, segnatamente, del verificarsi del sinistro e dell'evento lesivo scaturitone in capo all'attrice.
Pertanto, deve affermarsi la responsabilità, ex art. 144 D.Lgs. n. 209/2005, della
[...]
in quanto compagnia che assicurava per la r.c.a. il veicolo Hyundai Controparte_1
Atos targato CW709PA, nonché di nella qualità di proprietario (e di Controparte_2
conducente) del veicolo medesimo al momento del sinistro.
Ebbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, la domanda attorea va ritenuta fondata. Essa, pertanto, deve essere accolta, per quanto di ragione.
Ora, con specifico riferimento alle lesioni riportate dall'attrice, occorre osservare che dalla documentazione medica in atti emerge che la stessa, due giorni dopo l'evento traumatico,
ovvero in data 18.08.2017, manifestando una sintomatologia algica a carico del rachide associata a deficit dei movimenti, consultava il proprio medico di medicina generale, Dott.
il quale rilevava una “rachialgia e limitazione funzionale post- Persona_2
traumatica”, consigliando l'esecuzione di un approfondimento radiografico.
Osserva, inoltre, il Tribunale, che sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio in atti, espletata dal Dott. , deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra Persona_1
la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e quelle lesioni subite dall'attrice in occasione del sinistro medesimo, seppur con le precisazioni che seguono.
Invero, il C.T.U., nelle 19 pagine della sua relazione di consulenza tecnica, ha ben evidenziato come nel caso in esame “la porzione anatomica della vertebra che risultava
compromessa era l'istmo della quinta vertebra lombare, così come rilevato dalla risonanza
6 magnetica risalente al 28.10.2017 (“lieve spondilolistesi e lisi istmica bilaterale di L5”).
Tale rilievo permette dunque di inquadrare la spondilolistesi da cui era affetta la sig.ra
nella sottospecie “istmica” e non in quella “traumatica”, laddove le componenti Pt_1
anatomiche tipicamente coinvolte nella seconda fattispecie sono i peduncoli vertebrali e le
faccette articolari, ovvero strutture diverse dall'istmo”.
Il consulente tecnico, inoltre, ha riscontrato come “la sussistenza di una lisi a carico della
porzione istmica di L5 (criterio topografico), le caratteristiche quali-quantitative
dell'evento lesivo, nonché l'assenza di segni fratturativi – o comunque traumatici in genere
– alla radiografia eseguita in data 23.08.2017, ossia sette giorni dopo l'incidente ed alla
risonanza magnetica del 28.10.2017, permettono di escludere una spondilolistesi
riconducibile al traumatismo occorso in data 16.08.2017 e di inquadrare, quindi, la
patologia rilevata a carico della sig.ra nel contesto dei quadri cronico-degenerativi Pt_1
del rachide, ovvero di una lisi istmica congenita”, concludendo, quindi, che “le conseguenze
del sinistro stradale, occorso in data 16.08.2017, non hanno comportato la stabilizzazione
di alcun esito menomativo permanente meritevole di valutazione in termini di danno
biologico. Il sinistro in questione, infatti, produceva verosimilmente un traumatismo
distorsivo di lieve entità a carico del rachide lombo-sacrale, al quale può attribuirsi una
transitoria slatentizzazione, di natura algo-disfunzionale, dell'equilibrio clinico-funzionale
di un segmento osteo-articolare pre-esistentemente gravato dalla lisi istmica e dalla
patologia cronico-degenerativa discoartrosica” (si vedano, in particolare, le pagine 16 e 17
della relazione tecnica d'ufficio).
Tanto depone, a parere del consulente tecnico, per il riconoscimento, quale conseguenza del sinistro occorso all'attrice in data 16.08.2017, di un periodo di malattia computabile,
secondo i condivisibili criteri clinici e documentali, esclusivamente in un'inabilità
temporanea e parziale.
7 Ebbene, ciò posto, il C.T.U. ha valutato il danno derivato alla persona dell'attrice, a seguito del fatto traumatico oggetto della presente controversia, in un'inabilità temporanea parziale valutabile al 50% di giorni 10 ed in un'inabilità temporanea parziale valutabile al 25% di giorni 20 (danno biologico temporaneo).
Il C.T.U., inoltre, ha evidenziato che le spese documentate dall'attrice non possono essere riconosciute quali conseguenze del sinistro occorso alla stessa in data 16.08.2017, in quanto esse “riguardano l'esecuzione di accertamenti diagnostico-strumentali, terapie riabilitative
e l'acquisto di presidi ortopedici da correlare al quadro patologico cronico-degenerativo preesistente all'evento traumatico oggetto di valutazione”.
Tanto osservato, alla luce di quanto analiticamente esposto dal consulente tecnico, non si ravvisano le condizioni per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio previa sostituzione dello stesso C.T.U., così come, invece, richiesto da parte attrice.
Infatti, la summenzionata consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono altresì i criteri seguiti dal C.T.U.
nell'espletamento dell'incarico. Esaustive appaiono anche le risposte alle controdeduzioni di parte attrice.
Il Tribunale ritiene, dunque, di dover condividere e far proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Per quanto attiene, poi, alla liquidazione dei danni da inabilità temporanea patiti dall'attrice,
l'inabilità temporanea parziale al 50% va liquidata nell'importo di euro 276,20 all'attualità
(euro 27,62 pro die x 10 giorni) e l'inabilità temporanea parziale al 25% va liquidata nella somma di euro 276,20 all'attualità (euro 13,81 pro die x 20 giorni).
Non va, invece, ed in ogni caso, effettuata una separata liquidazione del c.d. danno morale,
né del c.d. danno esistenziale, considerato che la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
8 Secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché
costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico (sia pur solo temporaneo), sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello c.d. esistenziale (v. Cass.
Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972).
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale,
l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno
biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008,
non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché
altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con
metodo presuntivo, il pregiudizio morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se
provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (v.
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza 19.02.2016, n. 3260; cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza
27.03.2018, n. 7513).
Ebbene, la suindicata prova non risulta sussistere nel caso di specie.
Non va, inoltre, riconosciuta all'istante alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine
9 di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 21.09.2017, n. 21939). Ebbene, nel caso di specie, a parere del Giudicante, dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale.
Oltre ai danni sopra quantificati, non risultano provati neanche ulteriori pregiudizi connessi alle lesioni subite dall'attrice nel sinistro per cui è causa.
In definitiva, la convenuta in solido con Controparte_1 Controparte_2
deve essere condannata, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005, a risarcire a parte attrice il danno subito dall'attrice stessa per il sinistro per cui è causa e tale danno va quantificato complessivamente in euro 552,40, all'attualità.
Tale ammontare è stato ottenuto addizionando le suindicate riconosciute voci di danno come sopra quantificate, riconosciute dal C.T.U.
Alla suindicata somma di euro 552,40 vanno aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (16-08-2017) e quindi, anno per anno ed a partire dal 16-08-2017 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro
552,40, dal momento della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale osserva che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, nel caso di specie
10 sussistono altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni per compensare, seppur parzialmente, fra le parti le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità e nell'accoglimento in misura sensibilmente ridotta della domanda proposta dall'attrice, che, nell'atto di citazione, viene quantificata in un totale di euro
52.000,00.
Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, ha espresso al riguardo il seguente principio di diritto: “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico
capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in
favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o
parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v.,
conforme, Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 15.05.2023, n. 13212).
Pertanto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi processuali, vanno poste a carico della e di Controparte_1
in solido tra loro, nella misura del 30% e di nella Controparte_2 Parte_1
misura del restante 70%.
Analogamente e per le stesse ragioni, le spese della c.t.u., pari ad euro 400,00, detratto l'acconto eventualmente ricevuto (a titolo di soli onorari, non sussistendo spese documentate) e liquidate nel corso del giudizio provvisoriamente a carico delle parti in
11 solido, vanno poste definitivamente a carico della e di Controparte_1
in solido tra loro, nella misura del 30% e di nella Controparte_2 Parte_1
misura del 70%.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida” (cfr. Cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 9936 del 08.05.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti in persona dell'amministratore delegato pro tempore e Controparte_1
ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005 e in solido tra loro, al Controparte_2
pagamento, in favore dell'attrice , a titolo di risarcimento del danno subito Parte_1
dall'attrice stessa per il sinistro stradale occorsole il 16-08-2017 per cui è causa, della somma complessiva di euro 552,40, all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (16-08-2017) e quindi anno per anno e a partire dal 16-08-2017 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro 552,40,
dal momento della presente decisione sino al saldo;
2) condanna altresì in persona dell'amministratore delegato Controparte_1
pro tempore e in solido tra loro, al rimborso, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 284,00 per esborsi ed in euro € Pt_1
662,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge, nella misura, però, del 30% di tali importi, a compensazione parziale come da motivazione, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
12 3) pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della e di in solido tra loro, nella misura del Controparte_1 Controparte_2
30% e di nella misura del 70%. Parte_1
Così deciso in Nola, lì 21.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 7485/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: lesione personale e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fernando Di Parte_1
Lauro ed elettivamente domiciliata come in atti
ATTRICE
E
in persona dell'amministratore delegato pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Patrizia Antonini ed elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTA
NONCHÉ residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio , sulla base Parte_1
delle argomentazioni in atti, chiedeva al Tribunale adito l'adozione dei provvedimenti pure specificati in atti.
Si costituiva, seppur tardivamente, in giudizio la convenuta la Controparte_1
quale, resistendo con le argomentazioni in atti, chiedeva il rigetto della domanda perché
infondata in fatto e in diritto e non provata;
il tutto con condanna alle spese e competenze di lite.
Non si costituiva in giudizio, invece, il convenuto nonostante la Controparte_2
regolarità dell'instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti: ne veniva, pertanto,
dichiarata la contumacia in corso di causa.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, nonché l'interrogatorio formale del convenuto all'esito, con l'ordinanza depositata in data 30.06.2022, il Tribunale, Controparte_2
ritenuto di dover disporre la richiesta c.t.u. medica, nominava a tale scopo il Dott. Per_1
, il quale espletava la perizia e depositava il proprio elaborato in data 08.04.2024.
[...]
La causa veniva dapprima rinviata su istanza di parte attrice all'udienza del 21.05.2024 per l'esame dell'elaborato stesso e, quindi, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
18.03.2025 ed in tale data era trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co., c.p.c.
Ciò posto, quanto all'assenza della produzione cartacea di parte attrice nel fascicolo d'ufficio, che, come da certificazione della Cancelleria presente nel fascicolo telematico,
risulta ritirata e non più depositata e che l'attrice deduce essere ancora in possesso del
C.T.U., deve ribadirsi quanto osservato dal Tribunale nel decreto depositato in data
2 13.05.2025, ossia che la causa può essere decisa senza pregiudizio alcuno per parte attrice,
stante la digitalizzazione del suo fascicolo di parte.
Tanto chiarito, deve preliminarmente rilevarsi, in punto di proponibilità della domanda ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005, noto come Codice delle Assicurazioni (e, in particolare, con specifico riferimento al contenuto, dall'art. 148, II co.), che parte attrice ha provato la comunicazione alla società convenuta, secondo quanto disposto dal summenzionato D.Lgs.
n. 209/2005, della richiesta di risarcimento contenente i requisiti stabiliti dalla legge per la presente fattispecie (si vedano, in particolare, le missive allegate alla produzione attorea).
Ed invero, le lettere inviate contengono anche tutti i dati richiesti dalla normativa vigente quali elementi essenziali – necessari e sufficienti – ai fini della proponibilità della domanda
(cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 09.11.2022, n. 32919): dinamica del sinistro;
prospettazione della responsabilità; indicazione delle lesioni di cui viene chiesto il risarcimento;
documenti idonei a suffragare la richiesta. Alle stesse missive è altresì allegata la documentazione medica dalla quale è possibile ottenere i dati anagrafici e il codice fiscale del danneggiato,
peraltro, già contenuti nelle missive ora in esame.
Dalla suindicata documentazione in atti emerge altresì che è stato rispettato il termine dilatorio di cui all'art. 145, co. 2, D.Lgs. n. 209/2005.
Ciò posto, la domanda attorea è fondata e, pertanto, deve essere accolta, per quanto di ragione.
Ebbene, deve preliminarmente evidenziarsi che nel presente giudizio, apparentemente sembrerebbe, di primo acchito, venire in rilievo la fattispecie di cui all'art. 141 D.Lgs. n.
209/2005, avendo l'attrice, nell'atto di citazione, allegato di aver subito lesioni personali in occasione del sinistro avvenuto in data 16.08.2017, alle ore 19:30 circa, in Marcianise (CE)
allorché, l'autovettura Hyundai Atos targata CW709PA, di proprietà del marito dell'attrice,
che la conduceva, assicurata per la r.c.a. con la Controparte_2 Controparte_3
[...] [...]
e sulla quale l'attrice viaggiava, appunto, in qualità di terzo trasportato, subiva un
[...]
forte sobbalzo a causa della presenza di un dosso sul manto stradale;
dosso non ravvisato con la dovuta e necessaria prudenza e, per l'effetto, non evitato da parte del conducente,
Controparte_2
Ora, si osserva che questo Giudicante aderisce all'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sentenza n. 35318/2022 della Suprema Corte a Sezioni Unite. Tale recente arresto,
avente ad oggetto, appunto, la fattispecie di cui all'art. art. 141 D.Lgs. 209/2005, ha affermato il principio secondo cui l'azione diretta prevista dal succitato art. 141 in favore del terzo trasportato “è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad
assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti
dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro cagionato dal caso fortuito”. Ebbene, la nozione di caso fortuito, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 cit., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma
è proprio quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità per il sinistro.
Precisano, poi, ulteriormente, le Sezioni Unite nella sentenza de qua che la tutela rafforzata riconosciuta dall'art. 141 D.Lgs. citato al trasportato danneggiato presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile;
nel caso,
invece, in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete
4 al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005,
da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile (v. Cass.
Civ., Sez. Un., Sentenza del 30.11.2022, n. 35318).
Pertanto, nel caso di specie, non essendo stato coinvolto nel lamentato sinistro nessun veicolo ulteriore rispetto a quello sul quale viaggiava l'attrice, viene in rilievo esclusivamente l'azione ex art. 144 D.Lgs. n. 209/2005. Ne consegue che la condanna della compagnia assicuratrice del “veicolo vettore” postula necessariamente l'accertamento concreto della responsabilità del conducente del veicolo stesso.
Ciò chiarito, l'accadimento del fatto storico, la qualità di passeggera a bordo del veicolo vettore dell'attrice, nonché il danno lamentato dalla stessa, nei limiti di seguito precisati,
possono ritenersi provati in forza dell'istruttoria svolta.
L'attrice ha, infatti, dimostrato la sussistenza del nesso causale tra il traumatismo distorsivo di lieve entità a carico del rachide lombo-sacrale da lei patito e la condotta del conducente del veicolo vettore nella causazione dell'evento sinistroso per cui è causa.
Orbene, la testimone escussa, , non legata all'istante da rapporti di Testimone_1
parentela, affinità o dipendenza, ha reso delle dichiarazioni che risultano decisive sotto il profilo dell'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità tra l'evento dannosso e la condotta di (vedasi il verbale dell'udienza del 15.06.2021). Controparte_2
In particolare, la suindicata testimone, rispondendo affermativamente alle domande sui fatti di cui ai capi nn. 1) e 2) della memoria attorea ex art. 183 co. 6 n. 2) c.p.c., ha altresì dichiarato che “la signora si è spaventata pure e ha detto. Mi si è spezzata la schiena. Io mi trovavo
seduta dietro. Io ho avuto il sobbalzo, dietro, però mi sono solo indolenzita, perché l'urto è
stato forte, perché il dosso era grande, non era piccolo, il signor non lo ha visto CP_2
proprio e la macchina era piccola, ma non ho riportato nessun danno”.
Inoltre, anche l'interrogatorio formale di svoltosi alla succitata udienza, Controparte_2
5 ha fornito riscontri positivi, ed utili, alla luce degli altri elementi di prova, a far ritenere sufficientemente provato il fatto storico.
Dunque, in considerazione, in primo luogo, di quanto dichiarato dai testimoni, nonché dalle risposte fornite dal convenuto in sede di interrogatorio formale, deve Controparte_2
concludersi nel senso della sussistenza del fatto storico e, segnatamente, del verificarsi del sinistro e dell'evento lesivo scaturitone in capo all'attrice.
Pertanto, deve affermarsi la responsabilità, ex art. 144 D.Lgs. n. 209/2005, della
[...]
in quanto compagnia che assicurava per la r.c.a. il veicolo Hyundai Controparte_1
Atos targato CW709PA, nonché di nella qualità di proprietario (e di Controparte_2
conducente) del veicolo medesimo al momento del sinistro.
Ebbene, tali essendo i principi applicabili al caso di specie, la domanda attorea va ritenuta fondata. Essa, pertanto, deve essere accolta, per quanto di ragione.
Ora, con specifico riferimento alle lesioni riportate dall'attrice, occorre osservare che dalla documentazione medica in atti emerge che la stessa, due giorni dopo l'evento traumatico,
ovvero in data 18.08.2017, manifestando una sintomatologia algica a carico del rachide associata a deficit dei movimenti, consultava il proprio medico di medicina generale, Dott.
il quale rilevava una “rachialgia e limitazione funzionale post- Persona_2
traumatica”, consigliando l'esecuzione di un approfondimento radiografico.
Osserva, inoltre, il Tribunale, che sulla base degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio in atti, espletata dal Dott. , deve ritenersi sussistente il nesso di causalità tra Persona_1
la dinamica dell'evento come risultante dagli atti di causa e quelle lesioni subite dall'attrice in occasione del sinistro medesimo, seppur con le precisazioni che seguono.
Invero, il C.T.U., nelle 19 pagine della sua relazione di consulenza tecnica, ha ben evidenziato come nel caso in esame “la porzione anatomica della vertebra che risultava
compromessa era l'istmo della quinta vertebra lombare, così come rilevato dalla risonanza
6 magnetica risalente al 28.10.2017 (“lieve spondilolistesi e lisi istmica bilaterale di L5”).
Tale rilievo permette dunque di inquadrare la spondilolistesi da cui era affetta la sig.ra
nella sottospecie “istmica” e non in quella “traumatica”, laddove le componenti Pt_1
anatomiche tipicamente coinvolte nella seconda fattispecie sono i peduncoli vertebrali e le
faccette articolari, ovvero strutture diverse dall'istmo”.
Il consulente tecnico, inoltre, ha riscontrato come “la sussistenza di una lisi a carico della
porzione istmica di L5 (criterio topografico), le caratteristiche quali-quantitative
dell'evento lesivo, nonché l'assenza di segni fratturativi – o comunque traumatici in genere
– alla radiografia eseguita in data 23.08.2017, ossia sette giorni dopo l'incidente ed alla
risonanza magnetica del 28.10.2017, permettono di escludere una spondilolistesi
riconducibile al traumatismo occorso in data 16.08.2017 e di inquadrare, quindi, la
patologia rilevata a carico della sig.ra nel contesto dei quadri cronico-degenerativi Pt_1
del rachide, ovvero di una lisi istmica congenita”, concludendo, quindi, che “le conseguenze
del sinistro stradale, occorso in data 16.08.2017, non hanno comportato la stabilizzazione
di alcun esito menomativo permanente meritevole di valutazione in termini di danno
biologico. Il sinistro in questione, infatti, produceva verosimilmente un traumatismo
distorsivo di lieve entità a carico del rachide lombo-sacrale, al quale può attribuirsi una
transitoria slatentizzazione, di natura algo-disfunzionale, dell'equilibrio clinico-funzionale
di un segmento osteo-articolare pre-esistentemente gravato dalla lisi istmica e dalla
patologia cronico-degenerativa discoartrosica” (si vedano, in particolare, le pagine 16 e 17
della relazione tecnica d'ufficio).
Tanto depone, a parere del consulente tecnico, per il riconoscimento, quale conseguenza del sinistro occorso all'attrice in data 16.08.2017, di un periodo di malattia computabile,
secondo i condivisibili criteri clinici e documentali, esclusivamente in un'inabilità
temporanea e parziale.
7 Ebbene, ciò posto, il C.T.U. ha valutato il danno derivato alla persona dell'attrice, a seguito del fatto traumatico oggetto della presente controversia, in un'inabilità temporanea parziale valutabile al 50% di giorni 10 ed in un'inabilità temporanea parziale valutabile al 25% di giorni 20 (danno biologico temporaneo).
Il C.T.U., inoltre, ha evidenziato che le spese documentate dall'attrice non possono essere riconosciute quali conseguenze del sinistro occorso alla stessa in data 16.08.2017, in quanto esse “riguardano l'esecuzione di accertamenti diagnostico-strumentali, terapie riabilitative
e l'acquisto di presidi ortopedici da correlare al quadro patologico cronico-degenerativo preesistente all'evento traumatico oggetto di valutazione”.
Tanto osservato, alla luce di quanto analiticamente esposto dal consulente tecnico, non si ravvisano le condizioni per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio previa sostituzione dello stesso C.T.U., così come, invece, richiesto da parte attrice.
Infatti, la summenzionata consulenza tecnica appare completa, tutt'altro che superficiale ed immune da vizi logici, oltreché tecnici. Corretti appaiono altresì i criteri seguiti dal C.T.U.
nell'espletamento dell'incarico. Esaustive appaiono anche le risposte alle controdeduzioni di parte attrice.
Il Tribunale ritiene, dunque, di dover condividere e far proprie le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Per quanto attiene, poi, alla liquidazione dei danni da inabilità temporanea patiti dall'attrice,
l'inabilità temporanea parziale al 50% va liquidata nell'importo di euro 276,20 all'attualità
(euro 27,62 pro die x 10 giorni) e l'inabilità temporanea parziale al 25% va liquidata nella somma di euro 276,20 all'attualità (euro 13,81 pro die x 20 giorni).
Non va, invece, ed in ogni caso, effettuata una separata liquidazione del c.d. danno morale,
né del c.d. danno esistenziale, considerato che la liquidazione di tali ulteriori voci di danno comporterebbe un'inammissibile duplicazione risarcitoria.
8 Secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, infatti, il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici. Ne consegue che è inammissibile, perché
costituisce una duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali del risarcimento sia per il danno biologico (sia pur solo temporaneo), sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, il quale costituisce necessariamente una componente del primo (posto che qualsiasi lesione della salute implica necessariamente una sofferenza fisica o psichica), come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello c.d. esistenziale (v. Cass.
Civ., Sez. Un., 11.11.2008, n. 26972).
Successivamente, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare, conformemente ai principi sanciti dalla citata sentenza, che “ai fini della quantificazione equitativa del danno morale,
l'utilizzo del metodo del rapporto percentuale rispetto alla quantificazione del danno
biologico individuato nelle tabelle in uso, prima della sentenza delle S.U. n. 26972 del 2008,
non comporta che, provato il primo, il secondo non necessiti di accertamento, perché
altrimenti si incorre nella duplicazione del risarcimento;
invece deve prima accertarsi, con
metodo presuntivo, il pregiudizio morale di chi ne chiede il ristoro, e successivamente, se
provato, può ricorrersi al suddetto metodo percentuale come parametro equitativo” (v.
Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza 19.02.2016, n. 3260; cfr., altresì, Cass. Civ., Sez. 3, Ordinanza
27.03.2018, n. 7513).
Ebbene, la suindicata prova non risulta sussistere nel caso di specie.
Non va, inoltre, riconosciuta all'istante alcuna personalizzazione del danno non patrimoniale. Ed invero, secondo un condivisibile orientamento della Suprema Corte, al fine
9 di evitare, appunto, un'inammissibile duplicazione risarcitoria, per la personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato in termini monetari attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza faccia riferimento è necessaria la prova dell'esistenza di specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettaria assicurata dalle previsioni tabellari (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, Sent. 21.09.2017, n. 21939). Ebbene, nel caso di specie, a parere del Giudicante, dalle risultanze istruttorie non è emersa alcuna specifica circostanza come sopra descritta che possa indurre a qualsivoglia personalizzazione del danno non patrimoniale.
Oltre ai danni sopra quantificati, non risultano provati neanche ulteriori pregiudizi connessi alle lesioni subite dall'attrice nel sinistro per cui è causa.
In definitiva, la convenuta in solido con Controparte_1 Controparte_2
deve essere condannata, ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005, a risarcire a parte attrice il danno subito dall'attrice stessa per il sinistro per cui è causa e tale danno va quantificato complessivamente in euro 552,40, all'attualità.
Tale ammontare è stato ottenuto addizionando le suindicate riconosciute voci di danno come sopra quantificate, riconosciute dal C.T.U.
Alla suindicata somma di euro 552,40 vanno aggiunti gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (16-08-2017) e quindi, anno per anno ed a partire dal 16-08-2017 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro
552,40, dal momento della presente decisione sino al saldo.
Quanto alle spese processuali, il Tribunale osserva che, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, nel caso di specie
10 sussistono altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni per compensare, seppur parzialmente, fra le parti le spese del presente giudizio.
Le summenzionate ragioni, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni oggettivamente controverse, dall'esito incerto e di non irrilevante complessità e nell'accoglimento in misura sensibilmente ridotta della domanda proposta dall'attrice, che, nell'atto di citazione, viene quantificata in un totale di euro
52.000,00.
Invero, la Suprema Corte a Sezioni Unite, con la Sentenza n. 32061 del 31 ottobre 2022, ha espresso al riguardo il seguente principio di diritto: “in tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico
capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di
una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non
consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in
favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o
parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (v.,
conforme, Cass. Civ., Sez. 3, Ord. 15.05.2023, n. 13212).
Pertanto, le spese di lite, liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi processuali, vanno poste a carico della e di Controparte_1
in solido tra loro, nella misura del 30% e di nella Controparte_2 Parte_1
misura del restante 70%.
Analogamente e per le stesse ragioni, le spese della c.t.u., pari ad euro 400,00, detratto l'acconto eventualmente ricevuto (a titolo di soli onorari, non sussistendo spese documentate) e liquidate nel corso del giudizio provvisoriamente a carico delle parti in
11 solido, vanno poste definitivamente a carico della e di Controparte_1
in solido tra loro, nella misura del 30% e di nella Controparte_2 Parte_1
misura del 70%.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della
“ragione più liquida” (cfr. Cassazione, Sez. Un., Sentenza n. 9936 del 08.05.2014).
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, condanna i convenuti in persona dell'amministratore delegato pro tempore e Controparte_1
ai sensi dell'art. 144 D.Lgs. n. 209/2005 e in solido tra loro, al Controparte_2
pagamento, in favore dell'attrice , a titolo di risarcimento del danno subito Parte_1
dall'attrice stessa per il sinistro stradale occorsole il 16-08-2017 per cui è causa, della somma complessiva di euro 552,40, all'attualità, oltre gli interessi al tasso legale inizialmente calcolati sull'importo suddetto devalutato secondo gli indici ISTAT alla data del sinistro (16-08-2017) e quindi anno per anno e a partire dal 16-08-2017 fino al momento della presente decisione sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione secondo gli indici ISTAT, nonché gli ulteriori interessi al tasso legale, sulla somma di euro 552,40,
dal momento della presente decisione sino al saldo;
2) condanna altresì in persona dell'amministratore delegato Controparte_1
pro tempore e in solido tra loro, al rimborso, in favore di Controparte_2 [...]
, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 284,00 per esborsi ed in euro € Pt_1
662,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge, nella misura, però, del 30% di tali importi, a compensazione parziale come da motivazione, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario;
12 3) pone le spese dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della e di in solido tra loro, nella misura del Controparte_1 Controparte_2
30% e di nella misura del 70%. Parte_1
Così deciso in Nola, lì 21.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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