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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/11/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5459 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da
, nata a [...] il [...] (C.f. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Oristano, nella via T. Busachi,
7, presso lo studio dell'Avv. Cesare Sonis, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (C.f. ) ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...]\A.
resistente- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati di letto e di mensa e disponendo l'annotazione nei Pubblici Registri
dello Stato Civile del Comune di Pabillonis;
b) Disporre l'affido condiviso del minore , con residenza anagrafica presso la Persona_1
madre, in Pabillonis, via Petrarca n. 14. Il minore dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione e dovrà mantenere con entrambi i rami genitoriali rapporti equilibrati e continuativi. I genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale e prenderanno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore tra le quali ad esempio le scelte educative, scolastiche, le cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso nonché la partecipazione ad attività extrascolastiche, i viaggi di svago ed istruzione e le attività sportive. Per le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione i due coniugi potranno assumere le decisioni opportune,
sempre avendo riguardo al superiore interesse del minore, separatamente.
c) Il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà tenere con sé il minore per due giorni alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle 17,00 alle 19,00, ed alternativamente nella giornata di sabato e la domenica mattina. Le principali festività il minore le trascorrerà alternativamente con la ricorrente ed il padre e trascorrerà il natale del corrente anno con la madre, per capodanno con il padre, Pasqua di nuovo con la ricorrente e così via. Durante l'estate il minore potrà trascorrere con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la ricorrente.
d) Il signor contribuirà alle spese di mantenimento del minore con un importo di CP_1
euro 250,00 mensili, o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, da versarsi entro il 5 di ogni mese presso la residenza della signora da rivalutarsi a Parte_1
partire dal mese di ottobre del 2023 in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche e ludiche del minore mentre per quanto riguarda l'assegno unico di cui il minore è beneficiario verrà mantenuta la situazione attuale già
concordata dai due coniugi.
e) Autorizzare la signora a richiedere sin d'ora il rilascio del Passaporto e della Parte_1
Carta di identità valida per l'espatrio;
f) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in caso di infondata opposizione.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 1 settembre 2022, la signora ha adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge, signor . CP_1
Con il ricorso la medesima ha chiesto che fosse disposto l'affido condiviso del figlio minore con residenza anagrafica presso la madre in Pabillonis. Persona_2
La ricorrente ha chiesto altresì che fosse disciplinato il diritto di visita del padre alle modalità
indicate nel ricorso (prevedendo la possibilità per lo stesso di trascorrere con il figlio due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle ore 19, nonché, in via alternata, la giornata di sabato o la domenica mattina. Ha proposto che le festività principali fossero ripartite tra i genitori in maniera alternata, con l'assegnazione del Natale alla madre e del Capodanno al padre per l'anno in corso, e con successiva alternanza negli anni seguenti;
durante il periodo estivo il minore avrebbe potuto trascorrere con il padre almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre) e che fosse posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 250,00, oltre al rimborso del cinquanta per cento delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di quelle scolastiche e ludiche del minore. Ha chiesto infine che fosse mantenuta l'attuale situazione riguardante l'assegno unico,
percepito integralmente dalla madre, e di essere autorizzata a richiedere per il figlio il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio. A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che i coniugi hanno contratto matrimonio in Pabillonis il 9 settembre 2000 e che dall'unione sono nati due figli: , Persona_1
nato il [...], ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
nato il [...], ancora minorenne e convivente con la madre.
[...]
Ha rappresentato che negli ultimi anni il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato,
nonostante la presenza dei figli e il buon legame affettivo di entrambi con gli stessi, a causa di continue incomprensioni e discussioni che hanno compromesso la serenità familiare.
La signora ha riferito di essersi allontanata dalla casa coniugale, trasferendosi con il figlio Pt_1
minore in un'abitazione messa a disposizione dai familiari, e che i tentativi di riconciliazione non hanno avuto esito, essendo venuti meno la fiducia, l'affetto e la comunione morale e spirituale con il marito. Ha precisato che il signor lavora come operaio con una retribuzione mensile di CP_1
circa 1.600 euro, mentre lei svolge attività di collaboratrice domestica con un reddito mensile di circa 600 euro.
*****
All'udienza presidenziale del 14 dicembre 2022 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato la volontà di separarsi e ha dichiarato che il marito era a conoscenza del ricorso e dell'udienza, ma aveva manifestato l'intenzione di non comparire per motivi economici. La stessa ha riferito di aver iniziato a lavorare come colf dopo la separazione di fatto, risalente a settembre
2020, e di percepire l'assegno unico per intero, con il consenso del marito. Ha aggiunto di vivere in un immobile concesso in comodato gratuito dalla madre, mentre l'ex coniuge è rimasto nella casa in affitto già adibita a residenza familiare. Ha dichiarato di non avere debiti o mutui in corso e ha riferito che il figlio maggiorenne lavora saltuariamente presso la stessa ditta del padre, Per_1
mentre il minore quindicenne, vive stabilmente con lei e mantiene buoni rapporti con il Per_2 padre, il quale tuttavia non ha mai versato somme a titolo di mantenimento, limitandosi occasionalmente a piccoli aiuti.
*****
Con ordinanza emessa in via provvisoria e urgente, il Giudice ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, e ha Persona_2
regolato il diritto di visita del padre secondo le modalità proposte nel ricorso. Ha posto a carico del signor l'obbligo di versare alla signora la somma di euro 250,00 CP_1 Parte_1
mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, autorizzando i coniugi a vivere separati.
******
Alla successiva udienza del 27 febbraio 2023 il procuratore della ricorrente ha dato atto dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza presidenziale e ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente, assegnando i termini di cui alla norma citata e, con successivo provvedimento, ha ammesso le prove per interpello e testimoni richieste dalla parte attrice.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 24 febbraio 2025, innanzi al dott. Mario Farina, la parte ricorrente ha depositato in forma cartacea il foglio di precisazione delle conclusioni, riservandosi il deposito telematico, e ha domandato l'assegnazione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale. Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti sessanta giorni per il deposito delle conclusionali.
****** La domanda di separazione proposta dalla signora risulta fondata. Dall'esame del Parte_1
ricorso, dei provvedimenti provvisori e urgenti e delle risultanze istruttorie, è emerso che tra i coniugi erano insorti gravi dissidi tali da compromettere la serenità familiare, costringendo la ricorrente a trasferirsi dalla casa coniugale insieme al minore in un'altra abitazione di cui Per_2
aveva la disponibilità. Tale cessata convivenza, risalente a mesi prima del deposito del ricorso, è
stata confermata dallo stesso signor in occasione dell'interpello formale, fornendo CP_1
piena conferma dei fatti dedotti dalla ricorrente, comprese le circostanze patrimoniali e reddituali.
La condotta contumace del resistente può considerarsi, di fatto, come acquiescenza alla situazione familiare, senza opposizione rispetto alla cessata convivenza e alla collocazione del minore presso la madre.
Venendo ai provvedimenti da assumere nell'interesse della prole deve rilevarsi che i provvisori già
assunti in via urgente, hanno disposto l'affidamento condiviso del minore, la collocazione presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre e il contributo mensile di 250
euro a titolo di mantenimento, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, sportive e ricreative). Tali provvedimenti erano stati adottati considerando la situazione economica delle parti: il padre percepisce un reddito netto mensile di circa 1.600 euro,
mentre la madre, pur essendo economicamente autonoma, riceve un reddito netto di circa 600 euro per l'attività di colf. La situazione reddituale e lavorativa delle parti è rimasta invariata e pertanto il
Tribunale ritiene opportuno confermare l'obbligo del padre, , di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio convivente con la madre con un assegno mensile di 250 euro, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie. L'importo è congruo rispetto alla situazione economica delle parti e consente alla madre di far fronte alle esigenze del minore, mentre l'assegno unico già richiesto dalla madre e corrisposto direttamente a lei tutela il superiore interesse del minore e garantisce una gestione efficace delle necessità quotidiane. Nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento del figlio divenuto maggiorenne nel Per_2
gennaio del corrente anno.
Alla luce di quanto emerso, il Tribunale ritiene che la separazione sia legittima e necessaria e che i provvedimenti già assunti in via urgente, con esclusione dell'affido del figlio siano adeguati a garantire la corretta contribuzione alle esigenze del minore, e la tutela del superiore interesse dei figli senza pregiudizio per alcuna delle parti.
*****
Considerata la contumacia del resistente, il Tribunale ritiene equo compensare le spese di giudizio tra le parti in quanto coerente con il principio di ragionevolezza, dato che la controversia si è svolta con l'apporto dell'istruttoria presidenziale, l'interpello formale e i provvedimenti provvisori già
emessi, che hanno anticipato le determinazioni definitive nell'interesse del minore
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di : Parte_1 CP_1
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] Parte_1
Monreale il 17.10.1977 e , nato a [...] il [...] CP_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza
( atto n. 3, parte I, anno 2000 Comune di Pabillonis (Su).
2. Conferma che il padre, , dovrà versare alla madre un contributo mensile di CP_1
250,00 euro a titolo di mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni Per_2
mese, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche,
sportive e ricreative) previamente concordate;
il contributo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Conferma che l'assegno unico per il figlio sia corrisposto direttamente alla madre;
Per_2
4. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
11.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice rel.
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5459 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022,
promossa da
, nata a [...] il [...] (C.f. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in Oristano, nella via T. Busachi,
7, presso lo studio dell'Avv. Cesare Sonis, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] (C.f. ) ed ivi CP_1 CodiceFiscale_2
residente in [...]\A.
resistente- contumace
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente:“ Voglia l'Ill.mo Tribunale:
a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 CP_1
autorizzandoli a vivere separati di letto e di mensa e disponendo l'annotazione nei Pubblici Registri
dello Stato Civile del Comune di Pabillonis;
b) Disporre l'affido condiviso del minore , con residenza anagrafica presso la Persona_1
madre, in Pabillonis, via Petrarca n. 14. Il minore dovrà continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione ed istruzione e dovrà mantenere con entrambi i rami genitoriali rapporti equilibrati e continuativi. I genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale e prenderanno consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il minore tra le quali ad esempio le scelte educative, scolastiche, le cure mediche e l'eventuale indirizzo religioso nonché la partecipazione ad attività extrascolastiche, i viaggi di svago ed istruzione e le attività sportive. Per le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione i due coniugi potranno assumere le decisioni opportune,
sempre avendo riguardo al superiore interesse del minore, separatamente.
c) Il padre, compatibilmente con gli impegni scolastici, potrà tenere con sé il minore per due giorni alla settimana, il martedì ed il giovedì dalle 17,00 alle 19,00, ed alternativamente nella giornata di sabato e la domenica mattina. Le principali festività il minore le trascorrerà alternativamente con la ricorrente ed il padre e trascorrerà il natale del corrente anno con la madre, per capodanno con il padre, Pasqua di nuovo con la ricorrente e così via. Durante l'estate il minore potrà trascorrere con il padre almeno 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la ricorrente.
d) Il signor contribuirà alle spese di mantenimento del minore con un importo di CP_1
euro 250,00 mensili, o in quella maggiore o minore che verrà determinata in corso di causa, da versarsi entro il 5 di ogni mese presso la residenza della signora da rivalutarsi a Parte_1
partire dal mese di ottobre del 2023 in base agli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., quelle scolastiche e ludiche del minore mentre per quanto riguarda l'assegno unico di cui il minore è beneficiario verrà mantenuta la situazione attuale già
concordata dai due coniugi.
e) Autorizzare la signora a richiedere sin d'ora il rilascio del Passaporto e della Parte_1
Carta di identità valida per l'espatrio;
f) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio in caso di infondata opposizione.”
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 1 settembre 2022, la signora ha adito questo Parte_1
Tribunale chiedendo la pronuncia della separazione personale dal coniuge, signor . CP_1
Con il ricorso la medesima ha chiesto che fosse disposto l'affido condiviso del figlio minore con residenza anagrafica presso la madre in Pabillonis. Persona_2
La ricorrente ha chiesto altresì che fosse disciplinato il diritto di visita del padre alle modalità
indicate nel ricorso (prevedendo la possibilità per lo stesso di trascorrere con il figlio due pomeriggi alla settimana, il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle ore 19, nonché, in via alternata, la giornata di sabato o la domenica mattina. Ha proposto che le festività principali fossero ripartite tra i genitori in maniera alternata, con l'assegnazione del Natale alla madre e del Capodanno al padre per l'anno in corso, e con successiva alternanza negli anni seguenti;
durante il periodo estivo il minore avrebbe potuto trascorrere con il padre almeno quindici giorni, anche non consecutivi, da concordarsi con la madre) e che fosse posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 250,00, oltre al rimborso del cinquanta per cento delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, nonché di quelle scolastiche e ludiche del minore. Ha chiesto infine che fosse mantenuta l'attuale situazione riguardante l'assegno unico,
percepito integralmente dalla madre, e di essere autorizzata a richiedere per il figlio il rilascio del passaporto e della carta d'identità valida per l'espatrio. A fondamento delle proprie domande, la ricorrente ha dedotto che i coniugi hanno contratto matrimonio in Pabillonis il 9 settembre 2000 e che dall'unione sono nati due figli: , Persona_1
nato il [...], ormai maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
nato il [...], ancora minorenne e convivente con la madre.
[...]
Ha rappresentato che negli ultimi anni il rapporto coniugale si è progressivamente deteriorato,
nonostante la presenza dei figli e il buon legame affettivo di entrambi con gli stessi, a causa di continue incomprensioni e discussioni che hanno compromesso la serenità familiare.
La signora ha riferito di essersi allontanata dalla casa coniugale, trasferendosi con il figlio Pt_1
minore in un'abitazione messa a disposizione dai familiari, e che i tentativi di riconciliazione non hanno avuto esito, essendo venuti meno la fiducia, l'affetto e la comunione morale e spirituale con il marito. Ha precisato che il signor lavora come operaio con una retribuzione mensile di CP_1
circa 1.600 euro, mentre lei svolge attività di collaboratrice domestica con un reddito mensile di circa 600 euro.
*****
All'udienza presidenziale del 14 dicembre 2022 è comparsa la sola ricorrente, la quale ha confermato la volontà di separarsi e ha dichiarato che il marito era a conoscenza del ricorso e dell'udienza, ma aveva manifestato l'intenzione di non comparire per motivi economici. La stessa ha riferito di aver iniziato a lavorare come colf dopo la separazione di fatto, risalente a settembre
2020, e di percepire l'assegno unico per intero, con il consenso del marito. Ha aggiunto di vivere in un immobile concesso in comodato gratuito dalla madre, mentre l'ex coniuge è rimasto nella casa in affitto già adibita a residenza familiare. Ha dichiarato di non avere debiti o mutui in corso e ha riferito che il figlio maggiorenne lavora saltuariamente presso la stessa ditta del padre, Per_1
mentre il minore quindicenne, vive stabilmente con lei e mantiene buoni rapporti con il Per_2 padre, il quale tuttavia non ha mai versato somme a titolo di mantenimento, limitandosi occasionalmente a piccoli aiuti.
*****
Con ordinanza emessa in via provvisoria e urgente, il Giudice ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, e ha Persona_2
regolato il diritto di visita del padre secondo le modalità proposte nel ricorso. Ha posto a carico del signor l'obbligo di versare alla signora la somma di euro 250,00 CP_1 Parte_1
mensili a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, oltre al cinquanta per cento delle spese straordinarie, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, autorizzando i coniugi a vivere separati.
******
Alla successiva udienza del 27 febbraio 2023 il procuratore della ricorrente ha dato atto dell'avvenuta notificazione dell'ordinanza presidenziale e ha chiesto la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. Il Giudice ha dichiarato la contumacia del resistente, assegnando i termini di cui alla norma citata e, con successivo provvedimento, ha ammesso le prove per interpello e testimoni richieste dalla parte attrice.
Espletata l'istruttoria, all'udienza del 24 febbraio 2025, innanzi al dott. Mario Farina, la parte ricorrente ha depositato in forma cartacea il foglio di precisazione delle conclusioni, riservandosi il deposito telematico, e ha domandato l'assegnazione del termine di legge per il deposito della comparsa conclusionale. Il Giudice ha quindi trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti sessanta giorni per il deposito delle conclusionali.
****** La domanda di separazione proposta dalla signora risulta fondata. Dall'esame del Parte_1
ricorso, dei provvedimenti provvisori e urgenti e delle risultanze istruttorie, è emerso che tra i coniugi erano insorti gravi dissidi tali da compromettere la serenità familiare, costringendo la ricorrente a trasferirsi dalla casa coniugale insieme al minore in un'altra abitazione di cui Per_2
aveva la disponibilità. Tale cessata convivenza, risalente a mesi prima del deposito del ricorso, è
stata confermata dallo stesso signor in occasione dell'interpello formale, fornendo CP_1
piena conferma dei fatti dedotti dalla ricorrente, comprese le circostanze patrimoniali e reddituali.
La condotta contumace del resistente può considerarsi, di fatto, come acquiescenza alla situazione familiare, senza opposizione rispetto alla cessata convivenza e alla collocazione del minore presso la madre.
Venendo ai provvedimenti da assumere nell'interesse della prole deve rilevarsi che i provvisori già
assunti in via urgente, hanno disposto l'affidamento condiviso del minore, la collocazione presso la madre, la regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre e il contributo mensile di 250
euro a titolo di mantenimento, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie
(mediche, scolastiche, sportive e ricreative). Tali provvedimenti erano stati adottati considerando la situazione economica delle parti: il padre percepisce un reddito netto mensile di circa 1.600 euro,
mentre la madre, pur essendo economicamente autonoma, riceve un reddito netto di circa 600 euro per l'attività di colf. La situazione reddituale e lavorativa delle parti è rimasta invariata e pertanto il
Tribunale ritiene opportuno confermare l'obbligo del padre, , di contribuire al CP_1
mantenimento del figlio convivente con la madre con un assegno mensile di 250 euro, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie. L'importo è congruo rispetto alla situazione economica delle parti e consente alla madre di far fronte alle esigenze del minore, mentre l'assegno unico già richiesto dalla madre e corrisposto direttamente a lei tutela il superiore interesse del minore e garantisce una gestione efficace delle necessità quotidiane. Nulla deve essere disposto in ordine all'affidamento del figlio divenuto maggiorenne nel Per_2
gennaio del corrente anno.
Alla luce di quanto emerso, il Tribunale ritiene che la separazione sia legittima e necessaria e che i provvedimenti già assunti in via urgente, con esclusione dell'affido del figlio siano adeguati a garantire la corretta contribuzione alle esigenze del minore, e la tutela del superiore interesse dei figli senza pregiudizio per alcuna delle parti.
*****
Considerata la contumacia del resistente, il Tribunale ritiene equo compensare le spese di giudizio tra le parti in quanto coerente con il principio di ragionevolezza, dato che la controversia si è svolta con l'apporto dell'istruttoria presidenziale, l'interpello formale e i provvedimenti provvisori già
emessi, che hanno anticipato le determinazioni definitive nell'interesse del minore
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale proposta da nei confronti di : Parte_1 CP_1
1. Dichiara la separazione personale dei coniugi, , nata a [...] Parte_1
Monreale il 17.10.1977 e , nato a [...] il [...] CP_1
mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza
( atto n. 3, parte I, anno 2000 Comune di Pabillonis (Su).
2. Conferma che il padre, , dovrà versare alla madre un contributo mensile di CP_1
250,00 euro a titolo di mantenimento del figlio minore entro il giorno 5 di ogni Per_2
mese, oltre alla compartecipazione al 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche,
sportive e ricreative) previamente concordate;
il contributo sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT;
3. Conferma che l'assegno unico per il figlio sia corrisposto direttamente alla madre;
Per_2
4. Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
11.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti