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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/04/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3637/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Bellegrandi Presidente
dott. Laura Cortellaro Giudice Relatore
dott. Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3637/2024 promossa da:
C.F. con il patrocinio dell'Avv. AIELLO TANIA MARIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Capecelatro n. 51
RICORRENTE
Contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1^) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2^) Nel caso di opposizione della resistente, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto la separazione dalla moglie con cui si era sposato in data 14 settembre 2011 in
Lambayeque, Perù, ( atto trascritto nei registri di Stato del Comune di Zavaterollo (PV), al numero 2, Parte II,
serie C, anno 2012), affermando che dal 2015 il rapporto coniugale era andato in crisi, pertanto la sig.ra CP_1 si era trasferita a Vienna presso la propria sorella, finché i rapporti tra i coniugi non si sono
[...] definitivamente interrotti, tant'è che il ricorrente non ha più avuto notizie della moglie, la quale non ha mai fatto ritorno in Italia.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si costituiva in giudizio. All'udienza del 12.03.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, dava atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, attesa l'assenza del convenuto, e ne dichiara la contumacia;
contestualmente sentiva la parte ricorrente, che riferiva di non avere contatti con la moglie dal 2017 e rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate, considerato il contenuto degli atti, nonché il fatto che le parti vivono separate sin dall'anno 2015, ritiene che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Va quindi accolta la domanda di separazione.
La pronuncia, necessaria, sul solo status comporta che nulla venga statuito in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e da Parte_1 Controparte_1
, sposatisi in data 14 settembre 2011 in Lambayeque, Perù, atto trascritto nei registri di Stato del
[...]
Comune di Zavaterollo (PV), al numero 2, Parte II, serie C, anno 2012.
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- nulla sulle spese.
Pavia, camera di consiglio del 2.04.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Marina Bellegrandi Presidente
dott. Laura Cortellaro Giudice Relatore
dott. Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3637/2024 promossa da:
C.F. con il patrocinio dell'Avv. AIELLO TANIA MARIA Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Capecelatro n. 51
RICORRENTE
Contro
, C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“1^) Pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2^) Nel caso di opposizione della resistente, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto la separazione dalla moglie con cui si era sposato in data 14 settembre 2011 in
Lambayeque, Perù, ( atto trascritto nei registri di Stato del Comune di Zavaterollo (PV), al numero 2, Parte II,
serie C, anno 2012), affermando che dal 2015 il rapporto coniugale era andato in crisi, pertanto la sig.ra CP_1 si era trasferita a Vienna presso la propria sorella, finché i rapporti tra i coniugi non si sono
[...] definitivamente interrotti, tant'è che il ricorrente non ha più avuto notizie della moglie, la quale non ha mai fatto ritorno in Italia.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto non si costituiva in giudizio. All'udienza del 12.03.2025 il Giudice Delegato, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo, dava atto dell'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione, attesa l'assenza del convenuto, e ne dichiara la contumacia;
contestualmente sentiva la parte ricorrente, che riferiva di non avere contatti con la moglie dal 2017 e rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il Collegio, alla luce delle conclusioni precisate, considerato il contenuto degli atti, nonché il fatto che le parti vivono separate sin dall'anno 2015, ritiene che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi. Va quindi accolta la domanda di separazione.
La pronuncia, necessaria, sul solo status comporta che nulla venga statuito in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione dei coniugi e da Parte_1 Controparte_1
, sposatisi in data 14 settembre 2011 in Lambayeque, Perù, atto trascritto nei registri di Stato del
[...]
Comune di Zavaterollo (PV), al numero 2, Parte II, serie C, anno 2012.
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge.
- nulla sulle spese.
Pavia, camera di consiglio del 2.04.2025
Il Giudice Relatore La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi