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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/02/2025, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott.ssa Giulia Spadaro - Presidente dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore dr. Luca Ponzillo - Consigliere
all'udienza dell'11 febbraio 2025 ha emesso -ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. -la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 5599/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(CF ), sia in proprio che nella qualità di genitore Parte_1 C.F._1
esercente la potestà sul figlio minore, (CF ), Parte_2 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Pier Francesco Mazzini (CF ), ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Antonio Mordini n. 14, giusta delega in atti
- APPELLANTE –
E
(PI , in persona del suo procuratore avv. Nicola Rubino CP_1 P.IVA_1
Responsabile della Direzione Legale di rappresentata e difesa dall'avv. Paolo CP_1
Gelli (CF , presso il cui studio in Roma, via Carlo Poma 4 è C.F._4
elettivamente domiciliata, giusta delega in atti
-APPELLATA- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto regolarmente notificato in proprio e nella qualità di genitore Parte_1
esercente la potestà sul figlio minore ha proposto appello avverso la Parte_2
sentenza del Tribunale di Roma n. 2399/2019, pubblicata il 1° febbraio 2019, resa nel giudizio intercorso tra le parti.
I fatti di causa sono riportati nel provvedimento impugnato come segue: “Il presente giudizio
è stato instaurato dall'attrice, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore , per sentir accertare la responsabilità dell' in relazione Parte_2 CP_1 all'incidente occorso al marito il 5.7.2011 verso le ore 18,05 lungo l'autostrada GRA, Pt_3
con direzione di marcia da Via Tiburtina a Via Nomentana, quando, giunto alla chilometrica
28+800, si era spostato sulla corsia di sinistra a quella a ridosso della corsia di emergenza, per immettersi nell'uscita 12 uscita Centrale del Latte del GRA, quando si era trovato sulla propria corsia di marcia giacente a terra un grosso tubo metallico in ghisa di forma tronco- conica di circa 40 cm di lunghezza, lasciato abbandonato e non tempestivamente rimosso dall'ente proprietario . Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda attrice. CP_1
Espletata prova testimoniale, la causa è stata trattenuta in decisione”.
Il Tribunale adito, con l'impugnata sentenza, ha così deciso: “rigetta la domanda, compensando tra le parti le spese di lite”.
Avverso la sentenza ha proposto appello sia in proprio che nella qualità di Parte_1
genitore esercente la potestà sul figlio minore, che ha svolto le seguenti conclusioni: “Piaccia all' ECC.MA Corte d'Appello, contrariis rejectis, in riforma integrale della sentenza resa dal
Tribunale di Roma, per i motivi di cui sopra del su esteso gravame in via principale accogliere integralmente le conclusioni come spiegate dalla appellante nel giudizio di primo grado nell'atto di citazione da intendersi qui integralmente riportate e trascritte e per
l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della somma di € 282.150,00 a favore della sig.ra a titolo di danno non patrimoniale ed € 1.188.000,00 a titolo di danno Parte_1
patrimoniale, al netto degli indici di attualizzazione al momento del risarcimento, o nella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia;
a favore di la Parte_2 somma di € 272.745,00 a titolo di danno non patrimoniale, o nella somma minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia, da liquidarsi alla madre esercente la potestà nonché la somma di € 7.000,00 quale rimborso di tutte le spese funerarie sostenute dall'attrice oltre interessi
pag. 2/12 maturandi fino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze, onorari, spese generali Iva e CAP del doppio grado di giudizio”.
Si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte CP_1
d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
-in via pregiudiziale accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 cpc;
-in via principale rigettare l'appello ex adverso proposto infondato in fatto
e in diritto confermando in toto la sentenza impugnata;
-in via principale rigettare la domanda risarcitoria ex adverso infondata in punto di quantum debeatur. Con vittoria di spese e compensi di avvocato di questo grado di giudizio”.
All' udienza dell'11.2.2025 i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti e discusso oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appello proposto da in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1
potestà sul figlio minore, è articolato in due motivi.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Omesso o errato giudizio sull'istruttoria espletata
e sulla documentazione prodotta, attribuzione di efficacia probatoria esclusivamente alla produzione documentale della convenuta”, parte appellante lamenta l'errata valutazione della prova testimoniale assunta da cui è stata desunta l'esclusiva responsabilità del circa Parte_2
il sinistro verificatosi, mentre dalle parole della teste non si poteva per ciò solo Tes_1
ritenere che il impegnasse al momento del sinistro la corsia di emergenza. Inoltre, Parte_2 lamenta l'appellante l'errata ricostruzione del fatto ove il Tribunale ha ritenuto che il sinistro si sarebbe verificato per l'imprudente sorpasso del e ciò sulla base della perizia di Parte_2
parte della compagnia assicurativa di Soggiunge che il fatto è stato determinato CP_1 dall'impatto avvenuto con il tubo metallico e non già per il sorpasso, atteso che il tubo era adagiato a ridosso della linea che separa la corsia di destra dalla corsia di emergenza ed il si era posto a ridosso della corsia di emergenza perché diretto verso l'uscita n. 12 Parte_2
del GRA, senza infrangere il codice della strada atteso che è consentito impegnare la corsia di emergenza nell'approssimarsi dell'uscita.
Con il secondo motivo rubricato “Errata e/o contraddittoria interpretazione delle risultanze istruttorie in violazione dell'articolo 115 c.p.c. sulla disponibilità delle prove e applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c.”, l'appellante contesta la sentenza in quanto il giudice pag. 3/12 avrebbe contraddittoriamente ritenuto attendibili i testi di parte attrice circa la posizione del tubo metallico per poi sconfessare le loro testimonianze circa l'orario del suo avvistamento. Il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che aveva dimostrato come il tubo metallico non CP_1 fosse presente al Km 28.800 in un orario antecedente all'evento, mentre ciò non trova conferma nell'escussione dei testi da quest'ultima addotti. Anzi, dall'escussione dei testi di parte attrice sarebbe emerso che il tubo metallico si trovava lì già presente un'ora prima del sinistro occorso al Invoca altresì l'applicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c. Parte_2
in quanto la giurisprudenza di legittimità riconosce la sua estensione agli enti pubblici per i danni subiti dagli utenti di beni demaniali e ribadisce l'erroneità della sentenza che ha affermato l'esclusiva responsabilità del per il sinistro, il quale avrebbe potuto Parte_2 evitarlo utilizzando l'ordinaria diligenza.
La sentenza impugnata ha così motivato: “Ritiene il Giudice che la domanda non possa essere accolta. Invero, la teste , unica testimone oculare del fatto, ha riferito di Testimone_2
aver visto volare il conducente della moto che stava all'altezza della corsia di emergenza, senza saper dire contro cosa avesse urtato. Ha altresì ricordato che, una volta soccorsa questa persona, guardando sulla corsia di emergenza notò una betoniera;
a specifica domanda sul punto, ha risposto che lo scooter aveva sorpassato lei che stava nella corsia di sorpasso ed il veicolo che stava nella corsia centrale e poi era rientrato nella corsia di emergenza, la corsia di destra, come se dovesse uscire. Ha rammentato altresì che quel giorno non c'erano molte macchine. Ora, alla stregua di quanto precede, deve ritenersi che il tragico incidente si sia verificato per colpa esclusiva del che dopo aver sorpassato Parte_2
la teste la quale, come ritenuto nella perizia disposta dalla Compagnia assicurativa Tes_1 dell' sorpassava a destra il veicolo condotto dalla ed altro veicolo che CP_1 Tes_1 percorreva la corsia centrale, andando ad impegnare, in violazione dell'art. 176 c.d.S. la corsia di emergenza, ove si trovava il tubo metallico (cfr. verbale di P.S. doc. 7 fasc. . CP_1
Inoltre, come ricordato dal teste e dalla teste indotti da parte attrice, Tes_3 Tes_4
l'oggetto era in orizzontale, a cavallo tra la corsia di destra e quella di emergenza, di dimensioni tali da poter essere ben visibile ed evitato con l'uso dell'ordinaria diligenza, così come prescritto dall'art. 141 comma. 2 C.d.S. Infatti, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza
pag. 4/12 causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino
a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (espressamente in tali termini: Cass. 2482/2018; Cass. 9009/2015; in precedenza, peraltro, già Cass. 10300/07). Il fatto che l'ostacolo non fosse stato percepito dalla teste non vale ad inficiare il ragionamento precedente, percorrendo la Tes_1 Tes_1 la corsia di sorpasso e non la corsia di emergenza. Per altro verso, l' ha dimostrato di CP_1
aver effettuato, quel giorno, sino alle ore 17,15 un intervento per altro incidente verificatosi lungo il GRA, che al momento del sinistro si trovava al km 44+400 e che nessuna richiesta di intervento o segnalazione antecedente l'orario dell'evento ed afferente la medesima causale era pervenuta all' segno evidente che l'oggetto non poteva che essere stato disperso da CP_1
un automezzo rimasto ignoto in transito poco prima del passaggio del A nulla Parte_2
varrebbero le deposizioni in senso contrario dai testi di parte attrice e non Tes_3 Tes_4 presenti sul luogo dell'incidente al momento del fatto, e contraddittorie: in particolare la
nel riferire, la presenza di un pericoloso tubo metallico un'ora prima del sinistro de Tes_4 quo, ha dichiarato di non essersi fermata perché “lì è un punto un po' pericoloso” e lei era
“sola in macchina” ma non ha ritenuto, così come il teste , di avvertire le autorità di Tes_3
polizia e/o vigilanza competenti della presenza del tubo. Pertanto, in conformità di quanto ritenuto in sede penale, ove è stata richiesta l'archiviazione del procedimento per essere rimasto ignoto l'autore del reato, la domanda attorea dev'essere disattesa. Sussistono eccezionali motivi, avuto riguardo alla fattispecie esaminata, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite”.
Innanzitutto va rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello. Appare sul punto sufficiente richiamare l'orientamento del Supremo Collegio secondo il quale ai sensi dell'art. 342 c.p.c. l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, precisando, però, che non occorre all'uopo l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. Sez. I n. 7081/2022). Nel caso di specie, l'appello pag. 5/12 contiene una chiara descrizione delle parti contestate, delle relative doglianze e delle soluzioni prospettate in alternativa a quelle adottate dal giudice di primo grado.
Le critiche, che si prestano ad essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, afferendo entrambi i motivi proposti alla ricostruzione del sinistro come effettuata da parte del primo giudice e qui censurata, sono infondate.
Va premesso, in iure, che l'azione risarcitoria prospettata deve essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., addebitandosi i danni reclamati all'urto con un oggetto disperso sulla sede stradale del GRA. A tal riguardo, deve rammentarsi il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 20427/2008 e n. 11016/2011 e fra le recentissime
Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024 Rv. 671797-01) alla cui stregua la responsabilità del custode disciplinata dall'art. 2051 c.c. costituisce una ipotesi di responsabilità oggettiva e non di colpa presunta.
Da tale qualificazione della fattispecie in esame discende, da un lato, che l'onere probatorio del danneggiato si concretizza unicamente nella dimostrazione dell'esistenza del danno e della sua derivazione causale dalla cosa e, dall'altro, che al custode, per andare esente da responsabilità, non sarà sufficiente provare la propria diligenza nella custodia, ma dovrà provare che il danno è derivato da caso fortuito. Nello specifico, il fattore estraneo che escluderebbe la responsabilità del custode potrebbe essere rappresentato anche dal comportamento imprudente o, comunque, negligente del danneggiato, purché la condotta di quest'ultimo abbia caratteristiche tali da risultare causa esclusiva dell'evento e da ridurre la res in custodia a mera occasione dell'infortunio (cfr., da ultima, Cass. 16.1.2009, n. 993).
Sotto diverso profilo, il caso fortuito può essere integrato dalla circostanza che l'oggetto estraneo sia stato rilasciato da altro veicolo immediatamente prima del sinistro e che l'ente gestore non ha avuto un tempo utile per la manutenzione. A tal riguardo, con sentenza n.
15042/08 (in ultima ribadita da sent. n. 6101/2013 e tra le più recenti da Ordinanza n. 6826 del 11/03/2021 Rv. 660907 - 01) la Corte di Cassazione – con decisione che questa Corte condivide – ha marcato la differenza tra cause intrinseche e cause estrinseche, e tra difetti strutturali del bene stradale (per sconnessioni, buche, e simili) e situazioni di rischio presenti sulla strada per cause riconducibili agli utenti ovvero a fattori estranei e naturali (olio, materiali dispersi, e simili).
pag. 6/12 Nel primo caso l'onere probatorio ex art. 2051 c.c. a carico del gestore della strada pubblica è più gravoso, emergendo con maggiore evidenza la violazione dell'obbligo di manutenzione e cura della cosa e comunque l'assenza del caso fortuito, per il rapporto diretto di derivazione del danno dalla cosa in custodia;
nel secondo caso, secondo la Corte l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo;
in particolare secondo Cass n. 6226/2021 il custode va esente da “..responsabilità civile ex art. 2051 c.c., con riferimento ai beni demaniali, ove dimostri che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode”.
Così ricostruito il complesso ed articolato quadro di diritto, può dunque esaminarsi il merito del caso concreto.
L'evento storico di cui si discute è stato accertato, oltre che dalle escussioni testimoniali, anche dalla relazione di sinistro redatta dalla polizia stradale intervenuta sul luogo dell'incidente la quale ha dato atto: della presenza di un tubo in metallo di forma cilindrica di lunghezza 40 centimetri adagiato sulla corsia di emergenza nei pressi della chilometrica
28+800 in un tratto di strada rettilineo a quattro corsie, tre corsie per la marcia a senso unico ed una per la sosta e l'emergenza (trattasi nel caso di specie del Grande Raccordo Anulare di
Roma), tubo ricondotto verosimilmente alla parte terminale di una pompa di cemento installata su veicoli adibiti al trasporto ed al travaso di cemento ( cfr teste che infatti Tes_1
parla della presenza di una betoniera); della posizione del mezzo condotto dal Parte_2 ritrovato riverso sul lato destro, all'interno della corsia di emergenza con l'asse longitudinale obliquo sinistro a ridosso del cordolo in cemento delimitante la detta corsia nonché dalle scalfiture riscontrate dagli accertatori sull'asfalto della lunghezza pari a circa 73 metri ed aventi inizio proprio nel punto in cui veniva rinvenuto il tubo.
Tuttavia, la storicità dell'evento, per come sopra ricostruito, non è stato ritenuto sufficiente dal primo Giudice per l'accoglimento della domanda proposta dalle eredi della vittima dell'incidente dovendosi valutare il caso fortuito, nella specie Persona_1
rappresentabile secondo la corretta valutazione del primo Giudice dalla circostanza che pag. 7/12 l'oggetto estraneo è stato perso da un terzo mezzo (secondo la polizia stradale, da un mezzo pesante) immediatamente prima il sinistro, senza lasciare la possibilità all'ente gestore di intervenire.
A tal proposito è stato accertato che aveva effettuato quel giorno, sino alle ore 17,15, CP_1
un intervento per altro sinistro che si era verificato lungo il GRA;
al momento del sinistro la squadra denominata Alfa 2 si trovava al km 44+400 e nessuna richiesta di intervento o segnalazione antecedente l'orario dell'evento (ore 18,05) era pervenuta all' CP_1
Orbene, trovandosi la squadra di deputata al controllo e sorveglianza 24 ore su 24 su di CP_1
una strada, quale quella teatro del sinistro, notoriamente circolare e quindi percorsa dal personale costantemente, è ben plausibile, come correttamente asserito dal primo giudice che, non essendovi stata pacificamente alcuna segnalazione di materiale disperso e, stante appunto il controllo continuo di il tubo sia stato disperso poco prima dell'arrivo del motociclo CP_1
condotto dal senza che abbia potuto apprestare il proprio intervento. Parte_2 CP_1
Il teste di parte convenuta ha dichiarato: “si è vero quanto mi si legge, il Testimone_5
nostro tratto di competenza su cui svolgiamo attività di sorveglianza e pronto intervento ventiquattro ore su ventiquattro, si estende dal Km 0 sino al Km 43 sia sulla carreggiata interna che sulla carreggiata esterna.” ADR “la sorveglianza viene fatta costantemente.
Preciso che la nostra competenza si estende a complanari e sui veicoli”.
Non assume alcuna inferenza il fatto che il detto teste non abbia potuto confermare la circostanza che la squadra “Alfa2” aveva transitato sul tratto del GRA al Km. 28.800 poco prima dell'incidente del senza avvistare alcun oggetto sulla carreggiata, atteso che Parte_2
tale rilievo non può escludere per ciò solo che detta squadra non fosse effettivamente transitata proprio poco prima delle ore 18,05 dinanzi all'uscita n. 12 posta alla chilometrica
28+400, dopo l'intervento eseguito pacificamente alle ore 17,15. Neppure è concludente, ai fini della sostenibilità della tesi proposta dall'appellante, la circostanza che il non abbia Tes_5
ricordato che prima dell'incidente non era pervenuta alla squadra “Alfa 2” alcuna richiesta di intervento o segnalazione di presenza di oggetti sulla carreggiata ed in particolare di un tubo metallico, atteso che tale risposta porta invece a ritenere che se vi fosse stata qualche segnalazione il , operaio deputato a sorvegliare la strada ne avrebbe avuto più che Tes_5 probabilmente il ricordo. A tale quadro, deve aggiungersi che, prima dell'incidente occorso al avvenuto alle ore 18,05 non vi è evidenza in atti di incidenti o di sinistri analoghi a Parte_2
pag. 8/12 quelli del come verosimilmente sarebbe potuto accadere se il detto pezzo metallico Parte_2 fosse stato presente sulla sede autostradale per un significativo tempo prima dell'evento di cui trattasi.
Né, ancora, possono scalfire detto ragionamento le doglianze mosse dall'appellante in ordine alla valutazione della prova orale addotta da parte attrice con i testi e come Tes_4 Tes_3
estrinsecata in motivazione. Il Giudice, in vero, ha ritenuto non attendibili i detti testi in quanto questi che non avevano assistito all'incidente, hanno dichiarato che sebbene avessero notato il tubo sulla carreggiata a cavallo della corsia di emergenza e di quella di transito normale già un'ora prima dell'incidente avevano purtuttavia ritenuto di non dover avvertire l'autorità deputata alla vigilanza.
Ora, deve in primis ritenersi che nessuna contraddittorietà nella motivazione può ravvisarsi laddove il giudice ha ritenuto complessivamente inattendibile la testimonianza di costoro;
in vero, il fatto che questi abbiano dichiarato di aver visto l'oggetto metallico presente sulla carreggiata è risultato essere fatto del tutto ininfluente ai fini del complessivo giudizio di inattendibilità posto che tale circostanza che rappresenta l'antecedente necessario e logico dell'altra dichiarazione, quella circa il tempo di giacenza del tubo sul tracciato, giudicata non credibile, veniva comunque accertata dal giudice attraverso altri riscontri quali il verbale di polizia e la dichiarazione della teste di parte convenuta Ma, ancor più vale il rilievo Tes_1
che detti testi, effettivamente hanno reso deposizioni inattendibili;
essi, pur ritenendo molto pericoloso il tubo collocato sulla carreggiata, decisero di non dover avvertire nessuno, né né la Polizia, a prescindere dall'asserita pericolosità del punto di ritrovamento CP_1 dell'oggetto. Anzi, proprio perché la situazione si profilava come molto pericolosa, sarebbe stato più che plausibile avvertire le autorità per far asportare l'ostacolo e ciò, a maggior ragione se si considera che la teste successivamente all'accaduto dichiarava ai Tes_4
verbalizzanti di essersi presentata spontaneamente per rendere proprie dichiarazioni dopo aver sentito dell'incidente e quindi dimostrando particolare sensibilità per l'accaduto. Tale comportamento è evidentemente in contrasto con quello precedentemente tenuto di non segnalare l'evidente pericolo. Al riguardo, deve essere richiamata la giurisprudenza della
Corte di Cassazione secondo cui: “ la verifica in ordine all'attendibilità del teste -che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso -forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione
pag. 9/12 e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo
(la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità. Infatti, si è precisato che
(Cass. n. 13054/2014) sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, con la conseguenza che è insindacabile, in sede di legittimità, il
“peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice.” (tra le più significative, cfr Corte di Cassazione, Sezione II
Civile ordinanza n. 20865 del 22 marzo -2 agosto 2019).
Dalle superiori ed assorbenti circostanze, valutate ai sensi dell'art. 116 c.p.c. e 2729 c.c. deve allora ritenersi che il pezzo metallico sia stato perso da altro veicolo poco prima il sopraggiungere dell'attore (dovendosi reputare che – diversamente - vi sarebbero state segnalazioni o addirittura analoghi sinistri) e che l'ente gestore non era nella possibilità di conoscere l'anomalia e di intervenire tempestivamente prima dell'evento stesso.
Da tali presupposti del tutto assorbenti ed a prescindere dunque dalla natura colposa o meno tenuta dal nonché dalla inferenza eziologica di detta condotta nel determinismo Parte_2 dell'evento discende che quest'ultimo è ascrivibile ad un fattore esterno esorbitante dalla sfera di intervento e controllo dell'ente gestore, vale a dire, in ultima analisi, al caso fortuito e che, coerentemente, non vi è nesso causale tra il sinistro e la custodia del bene che incombeva sull'ente convenuto.
In ogni caso è accertato che il si trovava nella corsia di emergenza al momento Parte_2 dell'urto con il pezzo metallico, oggettivamente e pacificamente di dimensioni e fattezze tali da porsi come ostacolo ben visibile (visto oltretutto che si trattava di orario in cui è ancora presente la luce del giorno- l'evento è avvenuto il 5 luglio alle ore 18,05) e quindi evitabile soprattutto per un mezzo agile come è notoriamente un motociclo, purché si tenga una condotta di guida consona allo stato dei luoghi.
Inoltre, dai fatti come pacificamente emersi in corso di giudizio si è accertato che il Parte_2
dopo avere superato la macchina che percorreva la corsia di sorpasso condotta dalla teste pag. 10/12 deviava verso destra tagliando le altre corsie fino ad impegnare la corsia di Tes_1
emergenza (cfr. verbale di sommarie informazioni rese da il giorno Testimone_2 dell'incidente come confermato dalla stessa deposizione testimoniale resa in udienza dalla medesima . Tes_1
La teste ha infatti dichiarato che mentre percorreva la corsia di sorpasso della Tes_1
carreggiata esterna del GRA, poco prima dell'uscita “Centrale del Latte” veniva superata a destra dal motociclo che sorpassando anche il veicolo che occupava la corsia centrale, deviava a destra verso la corsia di emergenza “come se dovesse uscire e, dopo aver impegnato la corsia di emergenza, il centauro perdeva il controllo del mezzo e rovinava a terra. Così si è espressa la teste “Si è vero, lo scooter ha sorpassato me e quella che stava nella Tes_1
corsia centrale e poi rientrava verso la corsia di emergenza, la corsia di destra, come se dovesse uscire”.
Sicchè è possibile desumere che il che secondo gli assunti dell'appellante non Parte_2
avrebbe violato alcuna norma in quanto impegnava la corsia di emergenza per uscire in direzione “Centrale del Latte” (uscita n. 12 presso la chilometrica 28+400), non si accorse del tubo, nonostante la buona visibilità dello stesso attese le sue ampie dimensioni e la piena luce diurna, verosimilmente a causa della alta velocità tenuta (come può evincersi altresì dal lungo segno di scalfitura sull'asfalto ed avente inizio proprio nel punto in cui veniva rinvenuto il tubo, cfr verbale di accertamenti urgenti); oltretutto egli, nonostante la sua intenzione fosse quella di lasciare il raccordo, invece di rallentare per uscire, effettuava una manovra non consona per i luoghi attraverso una virata repentina (la dice che il aveva Tes_1 Parte_2
“tagliato” le altre corsie) dopo aver superato un'auto che già si trovava sulla corsia di sorpasso e che per ciò solo non poteva non avere essa stessa una velocità sostenuta;
anche in ragione della circostanza, come emersa dal verbale di accertamento dello stato dei luoghi che, in quel frangente, il traffico veicolare sul raccordo non risultava affatto fermo o congestionato ma bensì scorrevole sicché le corsie dovevano essere impegnate per la marcia regolare.
Quale che fosse l'intenzione del centauro se quella di uscire o di rimanere sul raccordo è accertato che questi tenne una andatura irregolare che non gli permise di evitare il pericolo, come detto ben visibile e di ampie dimensioni e quindi ben avvistabile in situazioni di andatura regolare. Tanto ciò è vero che, pacificamente, non vi erano stati prima altri incidenti analoghi.
pag. 11/12 La causa della morte del può essere ricondotta alternativamente alla dispersione del Parte_2
tubo metallico da parte di un automezzo ignoto ovvero alla condotta di guida del conducente del motociclo che effettuava manovre repentine di sorpasso e di rientro e che più che probabilmente aveva una velocità tale che non gli ha consentito di avvistare in tempo utile l'oggetto metallico e di evitarlo.
L'appello in conclusione deve essere respinto.
In considerazione della prova della storicità dell'evento lesivo e della complessità dell'interpretazione e dell'adattamento degli orientamenti giurisprudenziali richiamati al caso concreto, in uno con la difficoltà interpretativa delle risultanze istruttorie, le spese di lite del grado vanno integralmente compensate.
La parte appellante resta, altresì, tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12 al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio proposto avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2399/2019, pubblicata il 1° febbraio 2019, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- compensa integralmente le spese di lite;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
a carico di sia in proprio che nella qualità di genitore esercente la potestà sul Parte_1
figlio minore, Parte_2
Così deciso in Roma l'11 febbraio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
-Domenica Capezzera- -Giulia Spadaro-
pag. 12/12