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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/03/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 11/03/2025, ha pronunciato, ex art.127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 174 /2024 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: CP_1
, rappresentato e difeso dall'avv. SCISCA GIORGIO , giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. BELLOMO LUCA MICHELE , elettivamente domiciliato presso il proprio Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/1/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 595 2023 00032103 92 000, notificato in data 3.1.2024, con cui l' intimava il CP_2
pagamento della somma di euro € 25.396,45, per presunti omessi versamenti di “contributi I.V.S. fissi/percentuale sul minimale”, asseritamente afferenti alle annualità di contribuzione 2017 - 2018 -
2019 - 2020 - 2021 - 2022.
Il ricorrente eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995, limitatamente ai contributi previdenziali, della specie “contributi IVS fissi/percentuale sul minimale”, relativi alle annualità 2017 - 2018 portati dall'avviso di addebito opposto, ammontanti complessivamente ad € 6.775,46,
Sempre in via preliminare il ricorrente eccepiva l'invalidità dell'atto impugnato per indeterminatezza della presunta maggiore pretesa contributiva contestata ed asseritamente non versata dal ricorrente, ammontante complessivamente ad € 25.396,45.
Nel merito, il ricorrente contestava la debenza delle somme pretese per insussistenza del presupposto fattuale presuntivamente posto alla base della maggiore contribuzione previdenziale iscritta a ruolo su mandato dell' di Messina, non avendo svolto, negli anni 2017 - 2018 - 2019 - CP_2
2020 - 2021 - 2022, alcuna attività assoggettabile al regime previdenziale della gestione artigiani, commercianti e lavoratori autonomi per cui è previsto il versamento dei contributi IVS in misura fissa e/o percentuale in favore dell' . CP_2
Quindi concludeva in via cautelare, per la sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'atto opposto;
in via preliminare, per dichiarazione della intervenuta prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione ai sensi dell'art. 3, comma 9, L. 335/1995, limitatamente ai contributi previdenziali relativi alle annualità 2017 - 2018, ammontanti complessivamente ad €
6.775,46; sempre in via preliminare, per annullare l'avviso di addebito opposto per indeterminatezza e carenza di specificazione della pretesa creditoria intimata, in ragione della mancata indicazione dei criteri di determinazione e di calcolo posti alla base dei presunti crediti previdenziali contestati, con conseguente lesione del diritto di difesa del contribuente;
nel merito, per l'annullamento in ogni caso dell'avviso di addebito impugnato, a fronte dell'illegittimità e non dovutezza della presunta omissione contributiva, ammontante ad € 25.396,45, contestata al ricorrente per gli anni 2017 - 2018 - 2019 -
2020 - 2021 - 2022; con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con memoria del 14.10.2024, in pari data depositato, si costituiva l' contestando il CP_2
ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto e diritto ed insistendo per il rigetto nonché per la conferma del credito contributivo di cui all'Avviso di Addebito opposto, meno che per il periodo relativo al IV trimestre dell'anno 2017 caduto in prescrizione, con vittoria di spese e compensi di lite.
Veniva espletata istruttoria documentale e veniva rigettata l'istanza di sospensione cautelare quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente va dato atto della tempestività del ricorso.
Il ricorrente sostiene l'invalidità dell'atto impugnato per indeterminatezza della presunta maggiore pretesa contributiva contestata ed asseritamente non versata dal ricorrete, ammontante complessivamente ad € 25.396,45; in particolare sostiene che dalla lettura dell'atto opposto, non è dato comprendere il criterio posto alla base della determinazione e quantificazione del credito contributivo intimato dall' resistente. Controparte_3
A tal uopo, va rilevato che detto provvedimento, seppure sinteticamente, contiene l'esatta indicazione delle motivazioni alla base della richiesta contributiva nonché l'indicazione del periodo di riferimento e degli importi richiesti, in uno agli altri elementi formali richiesti dalla legge ai fini del rispetto del requisito della motivazione dell'atto impositivo (v. art. 30 del DL n. 78/2010). Tali elementi risultano tali da consentire all'interessato una precisa cognizione della ragioni del provvedimento, senza recare alcun pregiudizio al suo diritto di difesa;
essendo stato individuato il motivo della richiesta di pagamento nell'ammontare dei redditi percepiti dal ricorrente in un lasso di tempo determinato;
conseguentemente, il ricorrente ben avrebbe potuto difendersi nel merito, dimostrando che non sussisteva alcuna attività assoggettabile al regime previdenziale della gestione artigiani, commercianti e lavoratori autonomi per cui è previsto il versamento dei contributi IVS in misura fissa e/o percentuale in favore dell' e che nel periodo di riferimento egli non aveva CP_2 prodotto redditi imponibili quale presupposto dell'obbligazione contributiva.
In merito alla sollevata eccezione di prescrizione va rilevato che ai sensi dell'art. 3 commi 9
e 10 della L n. 335/1995: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati…… b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente…”.
Ne deriva che a decorrere dall'1 gennaio 1996 la prescrizione è divenuta quinquennale.
Orbene, nel caso che occupa, l'eccezione di prescrizione è fondata e può essere accolta limitatamente alla pretesa contributiva relativa all'anno 2017, essendo stati compiuti dall' validi CP_2
atti interruttivi per quel che concerne le annualità successive, dovendosi tenere conto anche delle intervenute proroghe dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti impositori,
a causa dell'emergenza sanitaria Covid, sospensione applicabile anche in materia di contributi previdenziali e premi assicurativi.
La norma originaria emanata contestualmente alla proclamazione dello stato emergenziale
(art. 68 del D.L. n. 18/2020 – cd. decreto Cura Italia) aveva sospeso i termini, scadenti dall'8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento;
accertamenti esecutivi di cui agli articoli 29 e 30 del D.L. n. 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate, nonché gli avvisi di addebito dell' ; accertamenti esecutivi CP_2
doganali; ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
accertamenti esecutivi degli enti locali, stabilendo che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, la stessa norma aveva previsto che i termini delle sospensioni decorrevano dal 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Dopo questa iniziale disposizione, dettata dall'emergenza dei primi mesi, con il perdurare e l'aggravarsi della situazione epidemiologica il Legislatore ha dovuto più volte prorogare la sospensione.
Sinteticamente, le norme che sono intervenute successivamente al Decreto Cura Italia sono le seguenti:
l'art. 154 del D.L. n. 34/2020 (decreto Rilancio) ha differito dal 31 maggio al 31 agosto 2020
i termini di sospensione;
l'art. 99 del D.L. n. 104/2020 (decreto agosto) ha sospeso fino al 15 ottobre 2020 i versamenti di somme derivanti da cartelle di pagamento e da accertamenti esecutivi, da accertamenti esecutivi doganali, da ingiunzioni fiscali degli enti territoriali e da accertamenti esecutivi degli enti locali, prescrivendo la loro l'effettuazione dei pagamenti in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;
il D.L. n. 125/2020 all'art 1 bis ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2020;
l'art. 1 del D.L. n. 3/2021 ha spostato il termine al 31 gennaio 2021;
l'art. 22-bis del D.L. n. 183/2020 lo ha fissato al 28 febbraio 2021;
l'art. 4 del D.L. n. 41/2021 (decreto Sostegni) ha posticipato il termine al 30 aprile 2021;
l'art. 9 del D.L. n. 73/2021, ha ulteriormente fatto slittare il termine al 3° giugno 2021;
l'art 2. del DL 30 giugno 2021, n. 99, in vigore dal 30 giugno (pubblicato nella G.U. n. 155 del 30 giugno 2021), ha disposto un ulteriore rinvio dell'attività di riscossione al 31 agosto 2021.
Dall'indicata normativa emerge che sono stati sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo
2020 al 31 agosto 2021, incluse le rate dei piani di rateizzazione ordinari.
Pertanto, riassumendo:
1. nel caso di termine quinquennale di prescrizione ricadente all'interno dei primi 129 giorni dal 23 febbraio del 2020, il computo dei termini riprende dal 1° luglio 2020 (se, durante la sospensione, la prescrizione sia stata interrotta, i termini vengono sospesi nuovamente dal 31 dicembre);
2. nel caso di scadenza della prescrizione fra il 30 giugno e il 30 dicembre 2020 a causa della sospensione del decreto Cura Italia, la data del termine viene rimandata di 129 giorni;
3. nel caso di scadenza della prescrizione a partire dal 31 dicembre 2020 (come nella fattispecie in esame), la data viene rimandata di 311 giorni (129+183), grazie alla somma delle due sospensioni. Il computo della prescrizione dal 1° luglio 2021 è tornato a essere effettuato secondo l'ordinario regime della legge 335/1995.
È di palmare evidenza, dunque, che alla data di notifica dell'opposto avviso di addebito il termine prescrizionale, in virtù della già menzionata sospensione, non era ancora decorso per i contributi a partire dal 2018, essendo decorso limitatamente ai contributi relativi al IV trimestre dell'anno 2017.
Non può essere in questa sede esaminata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 25 d.lgs. n.
46 del 1999, dal momento che la stessa risulta essere stata tardivamente formulata, non già in ricorso, bensì in sede di note conclusive, con ciò contravvenendo alle note preclusioni assertive di cui all'art. 414 c.p.c. .
Tale eccezione va, pertanto, ritenuta inammissibile.
In merito all'eccepita non dovutezza delle somme, occorre considerare che l , creditore CP_2
in senso sostanziale, ha dato prova dei presupposti soggettivi e oggettivi dell'obbligo d'iscrizione dell'opponente alla Gestione Commercianti sia a livello argomentativo sia a livello probatorio tramite la copiosa allegazione documentale in atti, con la quale è stato dimostrato che il isulta essere CP_1 titolare di impresa individuale per l'attività di sub-agente di assicurazioni, e che lo stesso ha presentato, in data 2005, domanda di iscrizione alla Gestione commercianti, ed essendo iscritto altresì nell'anagrafe tributaria dal 2008.
L' ha altresì versato in atti copia delle dichiarazioni reddituali comprovanti l'attività in CP_2
essere dell'impresa individuale, ed ha provato documentalmente che il risulta essere stato CP_1
altresì socio accomandatario della (c.f. ), cessata nel 2020 (cfr. visura Parte_1 P.IVA_1
storica della ed altra documentazione, in atti). Parte_1
L' ha, in particolare, dedotto che il risulti titolare di impresa individuale per CP_2 CP_1
l'attività di sub-agente di assicurazioni (nella quale, secondo la visura allegata, non risultano altri addetti, trattandosi di attività svolta da piccolo imprenditore).
Appare doveroso un inquadramento normativo della vicenda sottesa alla odierna controversia.
Con il D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2 conv. con mod. in L. n. 326 del 2003, sono stati individuati i soggetti tenuti all'iscrizione nella gestione commercianti, dal primo gennaio 2004, nei produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli artt. 5 e 6 del Contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione del 25 maggio 1939.
Tali “produttori” sono, nel menzionato Contratto Collettivo, così definiti: “Art.
1. L'intera categoria dei produttori delle agenzie e sub-agenzie di assicurazione, comunque essi siano denominati, viene divisa nei seguenti gruppi: (...) 3.- Produttori i quali hanno obbligo di lavorare esclusivamente per l'agenzia o sub- agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, ed hanno anche obbligo di un determinato minimo di produzione e che sono compensati con provvigioni, anche se corrisposte medianti anticipazioni;
4. Produttori liberi di piazza o di zona e cioè senza obbligo di un determinato minimo di produzione, compensati con provvigioni, oppure con provvigioni e premi di produzione: il tutto risultante da apposita lettera di autorizzazione (....)”.
La questione circa la tenutezza o meno dei c.d. “produttori diretti occasionali” all'iscrizione presso la gestione commercianti , è stata oggetto di un vivace dibattito dottrinario e CP_2
giurisprudenziale che ha visto e, ancora di recente, vede contendersi il campo orientamenti divergenti, specialmente nella giurisprudenza di merito.
Sul punto, è da segnalarsi l'intervento della giurisprudenza di legittimità che, in recenti arresti, ha individuato i criteri discretivi per poter affermare l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti dei produttori di assicurazione, come previsto ai sensi dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. in l.
326/2003.
In particolare, con le pronunzie nn. 1768 e 2279 del 2018 è stato escluso, alla luce delle previsioni del contratto collettivo corporativo del 1939, avente efficacia erga omnes ex lege, che i produttori “liberi” o “diretti” di assicurazione siano assoggettati a tale obbligo.
La Suprema Corte ha evidenziato come il tenore letterale dell'art. 1 del contratto collettivo del 1939, secondo cui “L'intera categoria dei produttori delle agenzie e subagenzie di assicurazione, comunque essi siano denominati, viene divisa nei seguenti gruppi: (...)”, rende evidente che la definizione dei diversi gruppi riguarda esclusivamente l'ambito dei produttori “delle agenzie e subagenzie di assicurazione”.
È stato, poi, osservato che ai fini dell'obbligo contributivo, previsto dall'art. 44 citato, non è sufficiente che ricorrano solo alcuni degli aspetti caratterizzanti le figure dei produttori di agenzia indicati dall'art. 1 del contratto collettivo - quali la presenza di una lettera di nomina, vincoli di piazza o di zona, minimi di produzione ecc. - ma assume decisivo rilievo anche il fatto che le rispettive attività siano rese in favore di agenzie e sub-agenzie e non direttamente della compagnia assicuratrice.
In tale ottica, il Giudice della legittimità ha inteso valorizzare il dato testuale desumibile dalla lettura del contratto collettivo: dal chiaro riferimento ai “produttori delle agenzie e subagenzie di assicurazione” - invero non suscettibile di interpretazione analogica ai sensi dell'art. 13 prel. c.c. – si evince un presupposto specifico per l'individuazione dei soggetti destinatari dell'obbligo in quanto opera una precisa selezione tra le diverse figure dei produttori diretti e produttori di agenzia o subagenzia.
La distinzione testé richiamata, trova pieno riscontro nella normativa vigente, laddove l'art. 109 del Codice delle assicurazioni stabilisce definisce come produttori diretti - da iscriversi nella sezione c) del registro unico degli intermediari a cura dell'impresa che se ne avvale - quei soggetti che “anche in via sussidiaria rispetto all'attività svolta a titolo principale, esercitano
l'intermediazione assicurativa nei rami vita e nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena responsabilità di un'impresa di assicurazione e che operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l'impresa medesima” mentre dispone che siano iscritti alla diversa sezione e) gli
“addetti all'intermediazione, quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui alle lett. a), b) e d) per l'attività di intermediazione svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera”.
Secondo la Suprema Corte, valorizzando la diversità ontologica delle attività proprie dei produttori diretti e di quelli correlati ad agenti o subagenti dell'impresa di assicurazioni, appare congrua, e non irrazionale la scelta del Legislatore del 2003 di prevedere l'obbligo di iscrizione nella gestione commercianti solo per questi ultimi e di lasciare che i produttori diretti “ricadano senz'altro nella regola comune ai lavoratori autonomi non rientranti nelle gestioni esistenti di cui alla cd.
CP_ quarta gestione speciale dell (art. 2 comma 26 della legge n. 335/1995)”. Né, del resto, potrebbero porsi dubbi di legittimità costituzionale dell' art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. n. 326/2003 in relazione all'art. 3 Cost., posto che in materia previdenziale il principio di uguaglianza va considerato in relazione ai diversi contenuti dell'art. 38 Cost. e, conseguentemente, al concreto atteggiarsi del sistema della previdenza obbligatoria, ispirato al principio della pluralità delle coperture previdenziali e regolato dalla discrezionalità legislativa nella disciplina degli ordinamenti pensionistici (cfr. Cass. Civ., n. 1768/2018; n. 2279/2018; n. 421/2019).
A conferma di quanto sopra si segnala un ulteriore, recentissimo arresto della giurisprudenza di legittimità, che dà continuità al principio di diritto secondo cui “l'obbligo di iscrizione di cui al citato D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, non include la posizione dei produttori di assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub - agenzie e la qualità dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche”, ulteriormente precisando che “ai fini dell'inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano le concrete modalità di esercizio dell'attività di ricerca del cliente assicurativo, con la conseguenza che l'iscrizione va effettuata presso la Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in forma di impresa e presso la Gestione separata di cui alla L. n.
335 del 1995, art. 2, comma 26, ove l'attività in questione sia esercitata mediante apporto personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad Euro 5.000,00” (Cass. Civ., n. 30554 del 2018; Cass. Civ.,
n. 28077/2020).
Orbene, facendo corretta applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali al caso di specie, il ricorrente risulta possedere i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
Il ricorso è allora da rigettare, perché infondato eccezion fatta per la pretesa contributiva relativa al quarto trimestre 2017, estinta per intervenuta prescrizione.
La parziale reciproca soccombenza, in merito alla prescrizione di una (seppur minima) parte della pretesa contributiva dell' , conduce alla compensazione delle spese del giudizio in misura CP_2
di un quarto.
I restanti tre quarti delle spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex
D.M. n. 55/2014, parametri minimi ed esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 CP_2
con ricorso depositato il giorno 22/01/2024 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara estinta, per intervenuta prescrizione, la pretesa contributiva dell' , di cui CP_2
all'opposto avviso di addebito, relativa al quarto trimestre del 2017, ed annulla l'AVA n. 595
2023 00032103 92 000 limitatamente a tale trimestre;
- Rigetta per il resto il ricorso;
- Compensa per un quarto le spese del giudizio e condanna al pagamento, CP_1
in favore dell' , dei restanti tre quarti delle spese di lite che liquida in euro 1.400,00 oltre CP_2
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Patti, 11/03/2025 .
Il Giudice
Pietro Paolo Arena