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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 20/10/2025, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20 ottobre 2025, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 2709 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(c.f. ), nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Reggio Calabria, (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nata il [...] a [...], e Parte_3
(c.f. ), nato il [...] a [...], C.F._3
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Pasquale
Foti e dall'avv. Simona Carlo, opponenti nei confronti di
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Castrocielo (FR), via Leuciana n. 75, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_2
disgiuntamente, dall'avv. Salvio De Lucia e dall'avv. Valeria Spagnoli, opposta
Sono presenti l'avv. Antonio Tripodi, per delega dell'avv. Pasquale Foti
e dell'avv. Simona Carlo, per parte opponente, e l'avv. Maria Crea, per
1 delega dell'avv. Salvio De Lucia e dell'avv. Valeria Spagnoli, per parte opposta.
L'avv. Antonio Tripodi così precisa le conclusioni: “Voglia l'On.le
Giudice adito, disattesa e respinta ogni avversa e contraria istanza, domanda, eccezione, deduzione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di Giustizia: IN VIA PRELIMINARE:
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società con riferimento Controparte_1
alla pretesa creditoria avanzata nei riguardi dei IG.ri , Parte_2
e e, per l'effetto, revocare, Parte_1 Parte_3
annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto
n. 414/2024 del 25/07/2024 (RG n. 1839/2024);
2. Accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla società nei riguardi dei IG.ri , Controparte_1 Parte_2 [...]
e e per l'effetto revocare, annullare e/o Parte_1 Parte_3
dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 414/2024 del
25/07/2024 (RG 1839/2024); NEL MERITO:
3. Accertare e dichiarare la carenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. del
c.p.c., per le causali oggetto di causa e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privo di giuridico effetto il
Decreto Ingiuntivo n. 414/2024 del 25/07/2024 (RG 1839/2024); 4.
Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato dalla società
e conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo Controparte_1
ingiunto, e per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficacie, revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga confermata la pretesa creditoria della società Controparte_1
accertare e dichiarare che rispetto alla pretesa creditoria avanzata non
2 risulta adeguatamente determinata la somma richiesta in pagamento per sorte capitale, per interessi, per penali e per spese e per l'effetto rideterminare l'importo dovuto dagli odierni opponenti, nella misura che dovesse risultare accertata in corso di causa. Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
L'avv. Maria Crea precisa le conclusioni nei termini che seguono:
“previa reiezione integrale delle domande ed eccezioni avversarie, confermare integralmente il d.i. n. 414/2024 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 25.07.2024; sempre nel merito: ancorché in via meramente gradata, ove mai dovesse accogliere le eccezioni da controparte sollevate in ordine all'inesigibilità del credito azionato in sede monitoria, condannarsi, per le causali ampiamente esposte e documentate nel presente giudizio, i sigg. , e Parte_1 Parte_2 [...]
nella qualità di eredi del sig. al Parte_3 Persona_1
pagamento, in favore della dell'importo di € 12.784,14 Controparte_3
oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, a far data dalla maturazione del credito sino alla data di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore”.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
3 All'esito, alle ore 12:55, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2709/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”, decisa all'udienza del 20.10.2025, promossa da
(c.f. ), nato il Parte_1 C.F._1
22/10/1960 a Reggio Calabria, (c.f. Parte_2
), nata il [...] a [...], e C.F._2 [...]
(c.f. ), nato il Parte_3 C.F._3
23/02/1976 a Reggio Calabria, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Pasquale Foti e dall'avv. Simona Carlo, opponenti nei confronti di
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Castrocielo (FR), via Leuciana n. 75, in persona del legale rappresentante
5 pro tempore, sig. , rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_2
disgiuntamente, dall'avv. Salvio De Lucia e dall'avv. Valeria Spagnoli, opposta
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con il decreto ingiuntivo n. 414/2024 del 25.07.2024 è stato ingiunto, su istanza della società a Controparte_1 [...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di (a sua volta erede di
[...] Persona_2
, nei limiti della propria quota ereditaria, di pagare alla Persona_1
parte ricorrente la complessiva somma di €12.784,14, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, e ciò in relazione a due rapporti finanziamento originariamente intercorsi tra e Persona_1
Findomestic Banca S.p.A.
§2. Avverso tale decreto hanno proposto opposizione
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
assumendo, nell'ordine: a) il difetto di legittimazione attiva
[...]
della società b) l'intervenuta prescrizione del Controparte_1
presunto credito;
c) la carenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. del c.p.c.; d) la carenza di prova scritta del credito azionato e l'indeterminatezza dello stesso;
e) la mancanza della prova della controprestazione resa;
f) la violazione dei principi di trasparenza e buonafede – nullità della “linea di credito” dell'asserito importo di
€2.231,11, con riferimento al quale non è stato prodotto il contratto.
Hanno chiesto, pertanto, in via preliminare, di: “
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società CP_4
, con riferimento alla pretesa creditoria avanzata nei riguardi dei
[...]
6 IG.ri , e e, per Parte_2 Parte_1 Parte_3
l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto
Ingiuntivo opposto n. 414/2024 del 25/07/2024 (RG n. 1839/2024); 2.
Accertare e dichiarare, …, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla società nei riguardi dei Controparte_1
IG.ri , e e per Parte_2 Parte_1 Parte_3
l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto
Ingiuntivo n. 414/2024 del 25/07/2024 (RG 1839/2024)”; nel merito, di: “3.
Non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
4. Accertare e dichiarare, …, la carenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt.
633 e segg. del c.p.c., per le causali oggetto di causa e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privo di giuridico effetto il Decreto Ingiuntivo n. 414/2024 del 25/07/2024 (RG
1839/2024);
5. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa,
l'insussistenza del credito azionato dalla società e Controparte_1
conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo ingiunto, e per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficacie, revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto”; in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della pretesa creditoria della società
di “accertare e dichiarare che rispetto alla pretesa Controparte_1
creditoria avanzata non risulta adeguatamente determinata la somma richiesta in pagamento per sorte capitale, per interessi, per penali e per spese e per l'effetto rideterminare l'importo dovuto dagli odierni opponenti, nella misura che dovesse risultare accertata in corso di causa”; di condannare, infine, la controparte al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori.
7 §3. Si è costituita la società resistendo Controparte_1
all'opposizione e chiedendo, in via preliminare, di “concedere la provvisoria esecuzione del d.i. n. 414/2024 emesso dal Tribunale di Reggio di Calabria – in data 25.07.2024 …”; nel merito: “previa reiezione integrale delle domande ed eccezioni avversarie perché sostanzialmente e giuridicamente infondate”, di “confermare integralmente il d.i. n. 414/2024
… oggi opposto”; sempre nel merito, ancorché in via meramente gradata, di condannare “i sigg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, al pagamento, in favore della dell'importo di
[...] Controparte_3
€12.784,14 (dodicimilasettecentoottantaquattro/14) oltre interessi ex
D.Lgs. 231/02, a far data dalla maturazione del credito sino alla data di effettivo soddisfo”; di condannare, in ultimo, gli opponenti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore.
§4. Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed espletata senza esito la mediazione, la causa, istruita con la sola documentazione in atti, viene decisa all'udienza del 20.10.2025 secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
§5. L'opposizione è meritevole di accoglimento.
In applicazione del principio della ragione più liquida - che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – ed in forza del quale al giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 9309 del 2020; Cass. n. 10839 del 2019; Cass. n. 2909 del 2017; Cass. n. 2853 del 2017; Cass., S.U., n. 9936 del 2014; Cass. n.
8 12002 del 2014; Cass. n. 23621 del 2011), appaiono assorbenti le argomentazioni che seguono, afferenti ai motivi di opposizione che fanno leva sulla carenza di prova del credito azionato con il procedimento monitorio e sulla mancanza di prova della controprestazione.
§5.1- Giova premettere al riguardo che il credito in controversia (v. ricorso per decreto ingiuntivo) deriva, per un verso, dal contratto di finanziamento stipulato in data 17.12.2013 dal de cuius Persona_1
con la Findomestic Banca S.p.A. per un importo di €9.286,00, e per altro verso dall'apertura di un'altra linea di credito che avrebbe generato un'esposizione debitoria di €2.231,11.
§5.2- Ciò premesso, è bene osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti (cfr. per tutte Cass. n. 40110 del 2021 e Cass. n. 32792 del 2021). È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt.
633 e ss. c.p.c., dà impulso ad un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue” (Cass. n. 1552 del 1995; Cass. n. 6531 del
1993) o “continua” (Cass. n. 3316 del 1998) o, meglio ancora, si
“sviluppa” (Cass. n. 13252 del 2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo” (così Cass., S.U., n. 7448 del 1993 e da ultimo Cass., S.U., n. 927 del 2022).
Da tale premessa derivano i seguenti corollari.
Come primo corollario, discende che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo,
9 essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (tra le tante, v. Cass. n. 14486 del 2019;
Cass. n. 22281 del 2013; Cass. n. 20613 del 2011; Cass. n. 9021 del 2005).
Come secondo corollario, scaturisce che, sul piano sostanziale, riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato
(art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 24815 del 2005; Cass. n. 6421 del 2003).
A completamento del quadro giurisprudenziale appena tracciato, deve poi richiamarsi il fondamentale insegnamento della S.C., secondo cui, “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si
10 avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del
Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Il criterio in questione, infine, non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio” (Cass. n. 23479 del 2024, che richiama, tra l'altro, Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; in senso conforme, ex plurimis, Cass. n. n. 12719 del 2021, n. 17403 del 2020,
n. 13685 del 2019, n. 18858 del 2018, n. 23759 del 2016 e n. 3373 del
2010).
Tanto chiarito, nella fattispecie l'opposizione è fondata anzitutto in merito alla dedotta esposizione debitoria di €2.231,11, giacché, a tacer d'altro, non è stato prodotto, neanche nel giudizio di opposizione, il relativo contratto. E ciò pur se, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 1, D.P.R.
385/1993, “
1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni
11 e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti”.
L'omessa produzione tout court del contratto importa, pertanto, che difetta la prova del corrispondente credito azionato dalla cessionaria.
§5.3- In ordine poi al contratto di prestito stipulato da Persona_1
con la Findomestic in data 17.12.2013, va messo in evidenza che non vi è prova dell'erogazione della relativa somma di denaro, erogazione che è specificamente contestata dagli opponenti, che “espressamente … disconoscono ad ogni effetto di legge, che le somme ingiunte siano state effettivamente erogate al ”, sottolineando che non Parte_4
risulta “provata la controprestazione resa dalla società Findomestic Banca
Spa”.
Trovano dunque applicazione gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, in base ai quali l'opposta, originaria ricorrente in via monitoria ed attrice in senso sostanziale, era gravata dell'onere di dimostrare il perfezionamento del contratto e non vi ha ottemperato.
Sotto tale profilo, difatti, non è sufficiente dedurre, come fa l
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta, che, nel caso in cui il Pt_5
credito sorga da un contratto di finanziamento, la prova è raggiunta mediante la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del debitore.
A fronte dell'allegazione difensiva degli opponenti, invero, era onere della cessionaria provare l'avvenuta erogazione del credito, non sorgendo altrimenti l'obbligo di restituzione della somma oggetto del prestito.
Tale prova, tuttavia, non emerge dagli atti, posto che il contratto prevedeva l'addebito del relativo importo su un c/c bancario specificamente
12 indicato e che non è stata documentata l'operazione di versamento sul suddetto conto corrente.
Né in senso contrario può fondatamente argomentarsi dall'estratto conto ex art. 50 TUB della Findomestic inerente al finanziamento, sia perché lo stesso non rileva a fini probatori nel giudizio di opposizione, a fortiori a fronte di una contestazione vertente sull'effettiva erogazione della somma, sia perché tale estratto non contiene evidenze di quietanze.
Non vi è prova, quindi, circa il fatto che si sia potuto Persona_1
concretamente avvalere della somma oggetto del contratto di prestito personale.
§6. Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione risulta fondata e deve essere accolta, con revoca del d.i. opposto.
§7. Le spese processuali, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'opposta e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal
D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con distrazione in favore dall'avv. Pasquale Foti e dall'avv. Simona Carlo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
414/2024 del 25.07.2024;
2) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Foti e dall'avv. Simona Carlo.
13 Reggio Calabria, 20 ottobre 2025.
14
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
Seconda Sezione Civile
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 20 ottobre 2025, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria,
Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dr.ssa Antonella Stilo, viene chiamata la causa iscritta al n. 2709 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, promossa da
(c.f. ), nato il [...] Parte_1 C.F._1
a Reggio Calabria, (c.f. ), Parte_2 C.F._2
nata il [...] a [...], e Parte_3
(c.f. ), nato il [...] a [...], C.F._3
rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Pasquale
Foti e dall'avv. Simona Carlo, opponenti nei confronti di
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Castrocielo (FR), via Leuciana n. 75, in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. , rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_2
disgiuntamente, dall'avv. Salvio De Lucia e dall'avv. Valeria Spagnoli, opposta
Sono presenti l'avv. Antonio Tripodi, per delega dell'avv. Pasquale Foti
e dell'avv. Simona Carlo, per parte opponente, e l'avv. Maria Crea, per
1 delega dell'avv. Salvio De Lucia e dell'avv. Valeria Spagnoli, per parte opposta.
L'avv. Antonio Tripodi così precisa le conclusioni: “Voglia l'On.le
Giudice adito, disattesa e respinta ogni avversa e contraria istanza, domanda, eccezione, deduzione e difesa, emettere i seguenti provvedimenti di Giustizia: IN VIA PRELIMINARE:
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società con riferimento Controparte_1
alla pretesa creditoria avanzata nei riguardi dei IG.ri , Parte_2
e e, per l'effetto, revocare, Parte_1 Parte_3
annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo opposto
n. 414/2024 del 25/07/2024 (RG n. 1839/2024);
2. Accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla società nei riguardi dei IG.ri , Controparte_1 Parte_2 [...]
e e per l'effetto revocare, annullare e/o Parte_1 Parte_3
dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 414/2024 del
25/07/2024 (RG 1839/2024); NEL MERITO:
3. Accertare e dichiarare la carenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. del
c.p.c., per le causali oggetto di causa e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privo di giuridico effetto il
Decreto Ingiuntivo n. 414/2024 del 25/07/2024 (RG 1839/2024); 4.
Accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato dalla società
e conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo Controparte_1
ingiunto, e per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficacie, revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga confermata la pretesa creditoria della società Controparte_1
accertare e dichiarare che rispetto alla pretesa creditoria avanzata non
2 risulta adeguatamente determinata la somma richiesta in pagamento per sorte capitale, per interessi, per penali e per spese e per l'effetto rideterminare l'importo dovuto dagli odierni opponenti, nella misura che dovesse risultare accertata in corso di causa. Con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori che si dichiarano antistatari”.
L'avv. Maria Crea precisa le conclusioni nei termini che seguono:
“previa reiezione integrale delle domande ed eccezioni avversarie, confermare integralmente il d.i. n. 414/2024 emesso dal Tribunale di
Reggio Calabria in data 25.07.2024; sempre nel merito: ancorché in via meramente gradata, ove mai dovesse accogliere le eccezioni da controparte sollevate in ordine all'inesigibilità del credito azionato in sede monitoria, condannarsi, per le causali ampiamente esposte e documentate nel presente giudizio, i sigg. , e Parte_1 Parte_2 [...]
nella qualità di eredi del sig. al Parte_3 Persona_1
pagamento, in favore della dell'importo di € 12.784,14 Controparte_3
oltre interessi ex D.Lgs. 231/02, a far data dalla maturazione del credito sino alla data di effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore”.
Il Giudice
Visto l'art. 281-sexies c.p.c., dispone che si proceda alla discussione orale.
I procuratori discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
3 All'esito, alle ore 12:55, il Giudice pronuncia sentenza come da separato atto che fa parte integrante del presente verbale e di cui dà lettura in assenza dei procuratori, allontanatisi.
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott.ssa Antonella Stilo, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2709/2024 del Registro Generale Contenzioso, avente ad oggetto “Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)”, decisa all'udienza del 20.10.2025, promossa da
(c.f. ), nato il Parte_1 C.F._1
22/10/1960 a Reggio Calabria, (c.f. Parte_2
), nata il [...] a [...], e C.F._2 [...]
(c.f. ), nato il Parte_3 C.F._3
23/02/1976 a Reggio Calabria, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Pasquale Foti e dall'avv. Simona Carlo, opponenti nei confronti di
(C.F. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Castrocielo (FR), via Leuciana n. 75, in persona del legale rappresentante
5 pro tempore, sig. , rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_2
disgiuntamente, dall'avv. Salvio De Lucia e dall'avv. Valeria Spagnoli, opposta
§§§
In fatto ed in diritto
§1. Con il decreto ingiuntivo n. 414/2024 del 25.07.2024 è stato ingiunto, su istanza della società a Controparte_1 [...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nella qualità di eredi di (a sua volta erede di
[...] Persona_2
, nei limiti della propria quota ereditaria, di pagare alla Persona_1
parte ricorrente la complessiva somma di €12.784,14, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio, e ciò in relazione a due rapporti finanziamento originariamente intercorsi tra e Persona_1
Findomestic Banca S.p.A.
§2. Avverso tale decreto hanno proposto opposizione
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
assumendo, nell'ordine: a) il difetto di legittimazione attiva
[...]
della società b) l'intervenuta prescrizione del Controparte_1
presunto credito;
c) la carenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt. 633 e segg. del c.p.c.; d) la carenza di prova scritta del credito azionato e l'indeterminatezza dello stesso;
e) la mancanza della prova della controprestazione resa;
f) la violazione dei principi di trasparenza e buonafede – nullità della “linea di credito” dell'asserito importo di
€2.231,11, con riferimento al quale non è stato prodotto il contratto.
Hanno chiesto, pertanto, in via preliminare, di: “
1. Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società CP_4
, con riferimento alla pretesa creditoria avanzata nei riguardi dei
[...]
6 IG.ri , e e, per Parte_2 Parte_1 Parte_3
l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto
Ingiuntivo opposto n. 414/2024 del 25/07/2024 (RG n. 1839/2024); 2.
Accertare e dichiarare, …, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria avanzata dalla società nei riguardi dei Controparte_1
IG.ri , e e per Parte_2 Parte_1 Parte_3
l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il Decreto
Ingiuntivo n. 414/2024 del 25/07/2024 (RG 1839/2024)”; nel merito, di: “3.
Non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
4. Accertare e dichiarare, …, la carenza dei requisiti e delle condizioni previste dagli artt.
633 e segg. del c.p.c., per le causali oggetto di causa e per l'effetto revocare, annullare e/o dichiarare nullo e/o inefficace e comunque privo di giuridico effetto il Decreto Ingiuntivo n. 414/2024 del 25/07/2024 (RG
1839/2024);
5. Accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa,
l'insussistenza del credito azionato dalla società e Controparte_1
conseguentemente dichiarare non dovuto l'importo ingiunto, e per l'effetto dichiarare il decreto ingiuntivo opposto inefficacie, revocarlo, annullarlo o dichiararlo nullo e comunque privo di giuridico effetto”; in via subordinata, nella denegata ipotesi di conferma della pretesa creditoria della società
di “accertare e dichiarare che rispetto alla pretesa Controparte_1
creditoria avanzata non risulta adeguatamente determinata la somma richiesta in pagamento per sorte capitale, per interessi, per penali e per spese e per l'effetto rideterminare l'importo dovuto dagli odierni opponenti, nella misura che dovesse risultare accertata in corso di causa”; di condannare, infine, la controparte al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore dei difensori.
7 §3. Si è costituita la società resistendo Controparte_1
all'opposizione e chiedendo, in via preliminare, di “concedere la provvisoria esecuzione del d.i. n. 414/2024 emesso dal Tribunale di Reggio di Calabria – in data 25.07.2024 …”; nel merito: “previa reiezione integrale delle domande ed eccezioni avversarie perché sostanzialmente e giuridicamente infondate”, di “confermare integralmente il d.i. n. 414/2024
… oggi opposto”; sempre nel merito, ancorché in via meramente gradata, di condannare “i sigg. , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
, al pagamento, in favore della dell'importo di
[...] Controparte_3
€12.784,14 (dodicimilasettecentoottantaquattro/14) oltre interessi ex
D.Lgs. 231/02, a far data dalla maturazione del credito sino alla data di effettivo soddisfo”; di condannare, in ultimo, gli opponenti al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso spese generali, i.v.a.
e c.p.a. come per legge, con attribuzione al difensore.
§4. Disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed espletata senza esito la mediazione, la causa, istruita con la sola documentazione in atti, viene decisa all'udienza del 20.10.2025 secondo il modulo di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
§5. L'opposizione è meritevole di accoglimento.
In applicazione del principio della ragione più liquida - che trova fondamento costituzionale negli artt. 24 e 111 Cost. – ed in forza del quale al giudice è consentito “sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.” e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 9309 del 2020; Cass. n. 10839 del 2019; Cass. n. 2909 del 2017; Cass. n. 2853 del 2017; Cass., S.U., n. 9936 del 2014; Cass. n.
8 12002 del 2014; Cass. n. 23621 del 2011), appaiono assorbenti le argomentazioni che seguono, afferenti ai motivi di opposizione che fanno leva sulla carenza di prova del credito azionato con il procedimento monitorio e sulla mancanza di prova della controprestazione.
§5.1- Giova premettere al riguardo che il credito in controversia (v. ricorso per decreto ingiuntivo) deriva, per un verso, dal contratto di finanziamento stipulato in data 17.12.2013 dal de cuius Persona_1
con la Findomestic Banca S.p.A. per un importo di €9.286,00, e per altro verso dall'apertura di un'altra linea di credito che avrebbe generato un'esposizione debitoria di €2.231,11.
§5.2- Ciò premesso, è bene osservare che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, che non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti (cfr. per tutte Cass. n. 40110 del 2021 e Cass. n. 32792 del 2021). È infatti il creditore che, proponendo un ricorso inaudita altera parte ex artt.
633 e ss. c.p.c., dà impulso ad un giudizio che, successivamente e solo eventualmente, “prosegue” (Cass. n. 1552 del 1995; Cass. n. 6531 del
1993) o “continua” (Cass. n. 3316 del 1998) o, meglio ancora, si
“sviluppa” (Cass. n. 13252 del 2006) con l'opposizione tempestivamente promossa dal debitore, senza tuttavia introdurre “un giudizio autonomo e neppure un grado autonomo” (così Cass., S.U., n. 7448 del 1993 e da ultimo Cass., S.U., n. 927 del 2022).
Da tale premessa derivano i seguenti corollari.
Come primo corollario, discende che il giudice dell'opposizione non deve limitarsi a valutare la legittimità o meno del decreto ingiuntivo,
9 essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda la conferma del decreto opposto (tra le tante, v. Cass. n. 14486 del 2019;
Cass. n. 22281 del 2013; Cass. n. 20613 del 2011; Cass. n. 9021 del 2005).
Come secondo corollario, scaturisce che, sul piano sostanziale, riveste la qualità di attore il creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto di credito vantato
(art. 2697, comma 1, c.c.), mentre ricade sull'opponente, quale convenuto in senso sostanziale, eccepire e dimostrare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'altrui diritto ex art. 2697, comma 2, c.c. (Cass. n. 24815 del 2005; Cass. n. 6421 del 2003).
A completamento del quadro giurisprudenziale appena tracciato, deve poi richiamarsi il fondamentale insegnamento della S.C., secondo cui, “In tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si
10 avvalga dell'eccezione di inadempimento, ai sensi dell'articolo 1460 del
Cc. Tale principio è applicabile anche nel caso in cui sia stato dedotto non già l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, potendo il creditore istante limitarsi alla mera allegazione della inesattezza dell'adempimento, e gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Il criterio in questione, infine, non subisce modificazioni neppure nel caso in cui, come nella specie, il credito sia fatto valere mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, giacché nel giudizio di opposizione, il quale si configura come un ordinario giudizio di cognizione e si svolge secondo la disciplina del procedimento ordinario, la posizione di attore, formalmente spettante al debitore opponente, non comporta alcuna inversione nelle ordinarie regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la veste di convenuto, è tenuto a fornire la prova del diritto azionato nel procedimento monitorio” (Cass. n. 23479 del 2024, che richiama, tra l'altro, Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; in senso conforme, ex plurimis, Cass. n. n. 12719 del 2021, n. 17403 del 2020,
n. 13685 del 2019, n. 18858 del 2018, n. 23759 del 2016 e n. 3373 del
2010).
Tanto chiarito, nella fattispecie l'opposizione è fondata anzitutto in merito alla dedotta esposizione debitoria di €2.231,11, giacché, a tacer d'altro, non è stato prodotto, neanche nel giudizio di opposizione, il relativo contratto. E ciò pur se, ai sensi dell'art. 125 bis, comma 1, D.P.R.
385/1993, “
1. I contratti di credito sono redatti su supporto cartaceo o su altro supporto durevole che soddisfi i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge e contengono in modo chiaro e conciso le informazioni
11 e le condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR. Una copia del contratto è consegnata ai clienti”.
L'omessa produzione tout court del contratto importa, pertanto, che difetta la prova del corrispondente credito azionato dalla cessionaria.
§5.3- In ordine poi al contratto di prestito stipulato da Persona_1
con la Findomestic in data 17.12.2013, va messo in evidenza che non vi è prova dell'erogazione della relativa somma di denaro, erogazione che è specificamente contestata dagli opponenti, che “espressamente … disconoscono ad ogni effetto di legge, che le somme ingiunte siano state effettivamente erogate al ”, sottolineando che non Parte_4
risulta “provata la controprestazione resa dalla società Findomestic Banca
Spa”.
Trovano dunque applicazione gli ordinari criteri di riparto dell'onere della prova, in base ai quali l'opposta, originaria ricorrente in via monitoria ed attrice in senso sostanziale, era gravata dell'onere di dimostrare il perfezionamento del contratto e non vi ha ottemperato.
Sotto tale profilo, difatti, non è sufficiente dedurre, come fa l
[...]
nella comparsa di costituzione e risposta, che, nel caso in cui il Pt_5
credito sorga da un contratto di finanziamento, la prova è raggiunta mediante la semplice produzione in giudizio del titolo negoziale e l'allegazione dell'inadempimento del debitore.
A fronte dell'allegazione difensiva degli opponenti, invero, era onere della cessionaria provare l'avvenuta erogazione del credito, non sorgendo altrimenti l'obbligo di restituzione della somma oggetto del prestito.
Tale prova, tuttavia, non emerge dagli atti, posto che il contratto prevedeva l'addebito del relativo importo su un c/c bancario specificamente
12 indicato e che non è stata documentata l'operazione di versamento sul suddetto conto corrente.
Né in senso contrario può fondatamente argomentarsi dall'estratto conto ex art. 50 TUB della Findomestic inerente al finanziamento, sia perché lo stesso non rileva a fini probatori nel giudizio di opposizione, a fortiori a fronte di una contestazione vertente sull'effettiva erogazione della somma, sia perché tale estratto non contiene evidenze di quietanze.
Non vi è prova, quindi, circa il fatto che si sia potuto Persona_1
concretamente avvalere della somma oggetto del contratto di prestito personale.
§6. Per tutte le ragioni suesposte, l'opposizione risulta fondata e deve essere accolta, con revoca del d.i. opposto.
§7. Le spese processuali, seguendo la soccombenza, si pongono a carico dell'opposta e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, sì come modificati da ultimo dal
D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con distrazione in favore dall'avv. Pasquale Foti e dall'avv. Simona Carlo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n.
414/2024 del 25.07.2024;
2) condanna l'opposta al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €4.237,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Foti e dall'avv. Simona Carlo.
13 Reggio Calabria, 20 ottobre 2025.
14
Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo