Articolo 5 della Legge 2 dicembre 1967, n. 1232
Articolo 4
Versione
13 gennaio 1968
Art. 5.
All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1967 ed a quello di lire 500 milioni a carico dell'esercizio 1968 si provvede con corrispondente riduzione dei fondi concernenti provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rispettivamente al capitolo n. 5381 per l'anno finanziario 1966 ed al corrispondente capitolo per l'esercizio 1968.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 gennaio 1968