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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 564/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 564/2023
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacobazzi Maria Vittoria e Maniscalco Paolo, con domicilio eletto in Modena, Corso Canalgrande, n. 88
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Cristiani Renzo, con domicilio eletto in Bologna, via Amendola, n. 2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.5.2023 la società ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «In via principale accertato e CP_1
dichiarato che le dimissioni ante tempus dal contratto a tempo determinato rassegnate dal Sig.
non sono supportate da giusta causa e conseguentemente l'inadempimento Controparte_1
1 contrattuale del Sig. dirsi tenuto e condannarsi il sig. a Controparte_1 Controparte_1
corrispondere a favore di corrente in Mirandola (MO), Via 2 Giugno, 101, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore un risarcimento di € 7.043,97 pari
all'ammontare delle retribuzioni previste fino alla data di scadenza del contratto ovvero in
quella diversa somma – anche determinata in via equitativa - che dovesse emergere all'esito
della presente causa ».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere sottoscritto con parte resistente, in data 3.10.2022, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza al
2.4.2023, per il disimpegno di mansioni di addetto alla vendita, qualifica impiegato di primo livello CCNL Commercio e Terziario Confcommercio;
2) l'apposizione al contratto a termine di un patto di prova pari a 3 mesi;
3) come il resistente abbia usufruito di ferie nei seguenti giorni: 31.10.2022; 09.12.2022; 23.12.2022; 28.12.2022; 29.12.2022; 30.12.2022; 4) di avere svolto, nei confronti di parte resistente, un'intensa attività di formazione e istruzione, nei termini meglio descritti nella narrativa di cui al ricorso;
5) come il resistente abbia verbalmente preannunciato le proprie dimissioni in data 9.1.2023, poi formalizzate il successivo 11.1.2023,
con efficacia dal giorno seguente.
Nel lamentare l'illegittimità delle dimissioni ante tempus, poiché rassegnate senza giusta causa e in un momento in cui era già spirato il periodo di prova, nell'agire per il ristoro del pregiudizio patito, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio parte resistente che, nel prospettare la risoluzione consensuale del rapporto in data 9.1.2023,, nel prospettare, al più, come le dimissioni dell'11.1.2023 siano state rassegnate nella vigenza del periodo di prova,
nell'evidenziare il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti su parte attrice circa l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
2 Istruita documentalmente la causa, previo scambio di note finali, all'esito dell'udienza del
12.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
La presente controversia si inserisce all'interno di una cornice storico-fattuale, per come descritta in apertura di sentenza, da ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c.
Ciò posto, il thema decidendum della causa ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea volta a conseguire il ristoro del danno patrimoniale subìto in conseguenza delle prospettate illegittime dimissioni rassegnate ante tempus dal resistente, senza giusta causa, in un momento in cui era da considerarsi scaduto il periodo di prova.
Si ritiene infondata tale domanda per quanto si andrà ad esporre.
Come già evidenziato, è incontroverso come parte resistente sia stata assunta con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, con mansioni rientranti nel primo livello del CCNL
applicabile al rapporto di lavoro (v. anche docc. 2 e 3 ricorso).
Contratto di lavoro efficacie a decorrere dal 3.10.2022 e con apposizione di un patto di prova della durata di tre mesi – “di calendario”, per come previsto anche dall'art. 51 del CCNL – la cui scadenza sarebbe da individuarsi quindi nel giorno martedì 3.1.2023.
Termine di scadenza del periodo di prova che, a ben vedere, si ritiene debba essere posticipato in ragione delle pacifiche giornate di ferie godute dal ricorrente, segnatamente nei giorni:
31.10.2022; 09.12.2022; 23.12.2022; 28.12.2022; 29.12.2022; 30.12.2022.
E tanto perché: 1) per tale evenienza (id est: fruizione di ferie), né il CCNL di riferimento né le parti hanno previsto alcunché; 2) in tali frangenti temporali, la prestazione lavorativa non ha avuto luogo per eventi non prevedibili al momento della stipula del patto, tanto da non consentire alle parti di effettuare quella propria valutazione, circa la convenienza della reciproca collaborazione, che costituisce lo scopo pratico perseguito ex art. 2096 c.c. dal patto di prova.
3 Con riferimento all'esatta individuazione della durata di tale proroga, si ritiene che la stessa debba avvenire per sei giorni di calendario e non già per sei giorni di lavoro effettivo.
E tanto in linea di continuità con il sistema di computo temporale del periodo di prova previsto dal richiamato art. 51 CCNL il quale, per i lavoratori inquadrati al primo livello (come il resistente), contempla una durata del periodo di prova per “unità di tempo” (id est: mesi di calendario) e non già in base al differente criterio dei “giorni di lavoro effettivo” (criterio esplicitamente riservato dallo stesso CCNL a figure professionali inquadrate in livelli differenti proprio dal primo).
A conforto di tali assunti si richiama quanto espresso in motivazione da Cass., 5.11.2007, n.
23061: «È infondato, innanzi tutto, il primo motivo di impugnazione. Il Collegio non ignora che
in passato sono emersi nella giurisprudenza di questa Corte orientamenti non omogenei sul
punto della sospensione, o meno, del periodo di prova a seguito della fruizione di un periodo di
ferie, o di altri eventi che comportino la sospensione della prestazione lavorativa.
Per la risoluzione del problema si deve tener conto della funzione del periodo di prova
concordato tra le parti, che è quello di consentire alle parti stesse di verificare la convenienza
della collaborazione reciproca.
La durata del periodo viene determinata nel tempo che le parti ritengono adeguato per questa
verifica.
Se nel corso del periodo previsto per la prova, oppure di una parte di esso, la prestazione del
lavoro non è effettiva per ragioni che non rientrano nel normale svolgimento del rapporto e che
non erano previste al momento della stipulazione del patto, le parti non hanno a disposizione,
per effettuare la propria valutazione, una prestazione lavorativa la cui durata si sia prolungata
per tutto il tempo che avevano ritenuta necessaria.
Appare preferibile, perciò, la linea giurisprudenziale ormai prevalente, secondo cui, "in difetto
di diversa previsione contrattuale, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura
4 di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione
lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività,
deve ritenersi escluso, stante la finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la
prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del
patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero,
la sospensione dell'attività del datore di lavoro, e, in particolare, il godimento delle ferie
annuali, il quale, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle
energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del
periodo di prova." (Cass. civ., 24 ottobre 1996, n. 9304; nello stesso senso, recentemente 13
settembre 2006, n. 19558). Come criterio generale quando dunque la contrattazione collettiva
stabilisce una durata del periodo di tempio rapportata ad una unità di tempo (a mesi, a
settimane, ecc.) si deve ritenere che rientrino nel periodo stesso, e non ne sospendano la
decorrenza, i giorni di mancata prestazione del lavoro per ragioni che rientravano nel normale
svolgimento del rapporto e che perciò erano conosciute a priori, quali le festività ed i riposi
settimanali, e che invece vadano esclusi, e comportino il prolungamento del periodo di prova, i
giorni di mancata prestazione per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del
contratto di lavoro in prova, quali le malattie, gli infortuni, la gravidanza, il puerperio, i
permessi, lo sciopero, ecc..
Rientra tra questi eventi che interrompono la decorrenza del periodo di prova anche la
fruizione delle ferie, che nella normalità dei casi avviene dopo un certo periodo di prestazione
(anche per la necessità che nel frattempo le ferie maturino) e perciò dopo la scadenza della
prova. Come regola generale, perciò, le ferie interrompono la decorrenza del periodo di prova,
che si prolunga per i giorni di ferie fruiti dal lavoratore (a meno, naturalmente, che la loro
fruizione non fosse stata prevista preventivamente all'interno del patto)».
5 Ne consegue che, nel caso di specie, la durata di efficacia del patto di prova si è dipanata sino alla data di lunedì 9.1.2023 (data di originaria scadenza del periodo di prova + 6 giorni di calendario).
S'impone ora la verifica dell'esistenza, entro tale arco temporale, di un'eventuale fattispecie risolutoria del rapporto di lavoro (dimissioni o risoluzione consensuale) che, ove riscontrata,
escluderebbe ex art. 2096 c.c. qualsiasi conseguenza indennitaria o risarcitoria.
Fattispecie risolutoria che, necessariamente e inderogabilmente, deve rivestire la forma scritta prevista dall'art. 26 D. Lgs. 151/2015 vigente ratione temporis: “Al di fuori delle ipotesi di cui
all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a
pena di inefficacia, esclusivamente con modalita' telematiche su appositi moduli resi disponibili
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi
al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalita'
individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3”.
Tale disposizione – che impone, per le dimissioni, una determinata forma – non altera la natura dell'atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede – ai fini dell'efficacia dell'atto – il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione. Tale procedura mira a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo: da un lato, conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
dall'altro, fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l'accordo di risoluzione consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente dal lavoratore medesimo, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro.
6 A conforto di quanto sin qui evidenziato, si richiama quanto espresso da Cass., 26.9.2023, n.
27331: «In base all'art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere
risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della
forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di
inefficacia dell'atto».
Ciò posto, dal complessivo esame della documentazione rifluita in atti (v. in particolare doc. 10
ricorso e doc. 3 memoria difensiva), non emerge alcun atto risolutivo del rapporto di lavoro oggi in discussione che sia stato confezionato, entro la data del 9.1.2023, secondo le inderogabili (specie da circolari priva di cogenza nei rapporti intersoggettivi, v. anche in motivazione Cons. Stato, 26.9.2018, n. 5532 che ha precisato come: “In linea generale, come
noto, la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, costituisce un atto
interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi, privo di
effetti esterni”) forme di efficacia di cui all'art. 26 D. Lgs. 151/2015.
Al contrario, deve accertarsi l'idoneità dell'atto confezionato in data 11.1.2023 a porre efficacemente termine al rapporto di lavoro in essere (v. doc. 6 ricorso).
E tanto per l'avvenuto rispetto della forma scritta contemplata dall'art. 26 D. Lgs. 151/2015.
Da una piana lettura di tale documento si evince, poi, come il rapporto sia cessato per
“risoluzione consensuale”.
Si ritiene genuina la causale indicata.
Dal complessivo esame dei docc. 6 ricorso e 3 memoria difensiva emerge come parte resistente,
con propria mail del 9.1.2025, ore 15.56, abbia proposto alla società ricorrente di porre anticipato termine al rapporto di lavoro, ipotizzandone la cessazione verso fine gennaio 2023.
Trattasi di atto da qualificarsi come proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e non già quale atto di dimissioni volontarie, in ragione dell'impiego di locuzioni ipotetiche e di
7 altre espressioni poco compatibili con una ferma, già interamente formata e unilaterale volontà
per il Sig. di porre termine al rapporto di lavoro. CP_1
Proposta che ha trovato poi accettazione (e così una manifestazione di volontà adesiva ad opera della controparte negoziale) da parte della società ricorrente, giusto riscontro formale dell'11.1.2023.
A ulteriore conforto dell'assunto circa l'intento comune delle parti di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e di non volervi più dare seguito vi è la circostanza per cui, in data antecedente all'adozione dell'atto dell'11.1.2023, le parti avevano già proceduto alla stesura dei documenti attestanti la riconsegna dei beni aziendali a cura del resistente (v. sempre PEC
aziendale dell'11.1.2023).
La qualificazione del negozio dell'11.1.2023 quale atto di risoluzione consensuale priva la domanda risarcitoria attorea di un suo imprescindibile elemento costitutivo.
Deve osservarsi che in ogni caso, e così anche a voler qualificare l'atto quali dimissioni intervenute in data posteriore allo scadere del periodo di prova, la domanda attorea non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento.
E tanto per il mancato assolvimento dell'onere probatorio esistente in capo alla parte ricorrente circa l'esistenza, natura, tipologia, ammontare del danno-conseguenza in thesi patito in virtù
delle dimissioni ad nutum rassegnate dal Sig. successivamente allo spirare del CP_1
periodo di prova.
Sul punto deve evidenziarsi infatti come parte ricorrente non abbia fornito puntuali riscontri documentali e non abbia nemmeno formulato pertinenti istanze istruttorie da cui poter arguire il concreto pregiudizio subito (es. costi di formazione, costi connessi al ritardo o alla mancata esecuzione dei lavori affidati al dipendente dimissionario;
valore commerciale di affari gestiti dal lavoratore dimissionario e per l'effetto “sfumati”) in conseguenza delle ipotetiche dimissioni rassegnate dal resistente e della conseguente impossibilità di potersi avvantaggiare
8 pro futuro (seppur per breve tempo, fino alla data di scadenza naturale del contratto, da individuarsi nel giorno 2.4.2023) della prestazione lavorativa del resistente.
Lacuna probatoria del tutto ostativa all'applicazione del meccanismo equitativo delineato dall'art. 1226 c.c.: «L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa,
conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di
danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il
danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire
al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune
insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non
solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi
"in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui,
nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre» (Cass., 17.10.2016, n.
20889).
In definitiva e per concludere le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
La controvertibilità della questione affrontata, la sua soluzione mediante richiamo a principi di diritto pronunciati in data posteriore rispetto all'epilogo della vicenda fattuale in discussione, la natura delle parti giustificano tutte ex art. 92, co. 2, c.p.c. (per come interpretato anche dalla
Consulta con pronuncia n. 7772018) l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Rigetta le domande di cui al ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Modena, 15.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 564/2023
tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacobazzi Maria Vittoria e Maniscalco Paolo, con domicilio eletto in Modena, Corso Canalgrande, n. 88
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Cristiani Renzo, con domicilio eletto in Bologna, via Amendola, n. 2
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.5.2023 la società ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
per sentire accogliere le seguenti conclusioni: «In via principale accertato e CP_1
dichiarato che le dimissioni ante tempus dal contratto a tempo determinato rassegnate dal Sig.
non sono supportate da giusta causa e conseguentemente l'inadempimento Controparte_1
1 contrattuale del Sig. dirsi tenuto e condannarsi il sig. a Controparte_1 Controparte_1
corrispondere a favore di corrente in Mirandola (MO), Via 2 Giugno, 101, in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore un risarcimento di € 7.043,97 pari
all'ammontare delle retribuzioni previste fino alla data di scadenza del contratto ovvero in
quella diversa somma – anche determinata in via equitativa - che dovesse emergere all'esito
della presente causa ».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere sottoscritto con parte resistente, in data 3.10.2022, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza al
2.4.2023, per il disimpegno di mansioni di addetto alla vendita, qualifica impiegato di primo livello CCNL Commercio e Terziario Confcommercio;
2) l'apposizione al contratto a termine di un patto di prova pari a 3 mesi;
3) come il resistente abbia usufruito di ferie nei seguenti giorni: 31.10.2022; 09.12.2022; 23.12.2022; 28.12.2022; 29.12.2022; 30.12.2022; 4) di avere svolto, nei confronti di parte resistente, un'intensa attività di formazione e istruzione, nei termini meglio descritti nella narrativa di cui al ricorso;
5) come il resistente abbia verbalmente preannunciato le proprie dimissioni in data 9.1.2023, poi formalizzate il successivo 11.1.2023,
con efficacia dal giorno seguente.
Nel lamentare l'illegittimità delle dimissioni ante tempus, poiché rassegnate senza giusta causa e in un momento in cui era già spirato il periodo di prova, nell'agire per il ristoro del pregiudizio patito, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si è costituito in giudizio parte resistente che, nel prospettare la risoluzione consensuale del rapporto in data 9.1.2023,, nel prospettare, al più, come le dimissioni dell'11.1.2023 siano state rassegnate nella vigenza del periodo di prova,
nell'evidenziare il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti su parte attrice circa l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, ha concluso per il rigetto delle domande avversarie.
2 Istruita documentalmente la causa, previo scambio di note finali, all'esito dell'udienza del
12.3.2025 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
La presente controversia si inserisce all'interno di una cornice storico-fattuale, per come descritta in apertura di sentenza, da ritenersi pacifica ex art. 115 c.p.c.
Ciò posto, il thema decidendum della causa ha ad oggetto lo scrutinio della domanda attorea volta a conseguire il ristoro del danno patrimoniale subìto in conseguenza delle prospettate illegittime dimissioni rassegnate ante tempus dal resistente, senza giusta causa, in un momento in cui era da considerarsi scaduto il periodo di prova.
Si ritiene infondata tale domanda per quanto si andrà ad esporre.
Come già evidenziato, è incontroverso come parte resistente sia stata assunta con contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato, con mansioni rientranti nel primo livello del CCNL
applicabile al rapporto di lavoro (v. anche docc. 2 e 3 ricorso).
Contratto di lavoro efficacie a decorrere dal 3.10.2022 e con apposizione di un patto di prova della durata di tre mesi – “di calendario”, per come previsto anche dall'art. 51 del CCNL – la cui scadenza sarebbe da individuarsi quindi nel giorno martedì 3.1.2023.
Termine di scadenza del periodo di prova che, a ben vedere, si ritiene debba essere posticipato in ragione delle pacifiche giornate di ferie godute dal ricorrente, segnatamente nei giorni:
31.10.2022; 09.12.2022; 23.12.2022; 28.12.2022; 29.12.2022; 30.12.2022.
E tanto perché: 1) per tale evenienza (id est: fruizione di ferie), né il CCNL di riferimento né le parti hanno previsto alcunché; 2) in tali frangenti temporali, la prestazione lavorativa non ha avuto luogo per eventi non prevedibili al momento della stipula del patto, tanto da non consentire alle parti di effettuare quella propria valutazione, circa la convenienza della reciproca collaborazione, che costituisce lo scopo pratico perseguito ex art. 2096 c.c. dal patto di prova.
3 Con riferimento all'esatta individuazione della durata di tale proroga, si ritiene che la stessa debba avvenire per sei giorni di calendario e non già per sei giorni di lavoro effettivo.
E tanto in linea di continuità con il sistema di computo temporale del periodo di prova previsto dal richiamato art. 51 CCNL il quale, per i lavoratori inquadrati al primo livello (come il resistente), contempla una durata del periodo di prova per “unità di tempo” (id est: mesi di calendario) e non già in base al differente criterio dei “giorni di lavoro effettivo” (criterio esplicitamente riservato dallo stesso CCNL a figure professionali inquadrate in livelli differenti proprio dal primo).
A conforto di tali assunti si richiama quanto espresso in motivazione da Cass., 5.11.2007, n.
23061: «È infondato, innanzi tutto, il primo motivo di impugnazione. Il Collegio non ignora che
in passato sono emersi nella giurisprudenza di questa Corte orientamenti non omogenei sul
punto della sospensione, o meno, del periodo di prova a seguito della fruizione di un periodo di
ferie, o di altri eventi che comportino la sospensione della prestazione lavorativa.
Per la risoluzione del problema si deve tener conto della funzione del periodo di prova
concordato tra le parti, che è quello di consentire alle parti stesse di verificare la convenienza
della collaborazione reciproca.
La durata del periodo viene determinata nel tempo che le parti ritengono adeguato per questa
verifica.
Se nel corso del periodo previsto per la prova, oppure di una parte di esso, la prestazione del
lavoro non è effettiva per ragioni che non rientrano nel normale svolgimento del rapporto e che
non erano previste al momento della stipulazione del patto, le parti non hanno a disposizione,
per effettuare la propria valutazione, una prestazione lavorativa la cui durata si sia prolungata
per tutto il tempo che avevano ritenuta necessaria.
Appare preferibile, perciò, la linea giurisprudenziale ormai prevalente, secondo cui, "in difetto
di diversa previsione contrattuale, il decorso di un periodo di prova determinato nella misura
4 di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione
lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività,
deve ritenersi escluso, stante la finalità del patto di prova, in relazione ai giorni in cui la
prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del
patto stesso, quali la malattia, l'infortunio, la gravidanza e il puerperio, i permessi, lo sciopero,
la sospensione dell'attività del datore di lavoro, e, in particolare, il godimento delle ferie
annuali, il quale, data la funzione delle stesse di consentire al lavoratore il recupero delle
energie lavorative dopo un cospicuo periodo di attività, non si verifica di norma nel corso del
periodo di prova." (Cass. civ., 24 ottobre 1996, n. 9304; nello stesso senso, recentemente 13
settembre 2006, n. 19558). Come criterio generale quando dunque la contrattazione collettiva
stabilisce una durata del periodo di tempio rapportata ad una unità di tempo (a mesi, a
settimane, ecc.) si deve ritenere che rientrino nel periodo stesso, e non ne sospendano la
decorrenza, i giorni di mancata prestazione del lavoro per ragioni che rientravano nel normale
svolgimento del rapporto e che perciò erano conosciute a priori, quali le festività ed i riposi
settimanali, e che invece vadano esclusi, e comportino il prolungamento del periodo di prova, i
giorni di mancata prestazione per eventi non prevedibili al momento della stipulazione del
contratto di lavoro in prova, quali le malattie, gli infortuni, la gravidanza, il puerperio, i
permessi, lo sciopero, ecc..
Rientra tra questi eventi che interrompono la decorrenza del periodo di prova anche la
fruizione delle ferie, che nella normalità dei casi avviene dopo un certo periodo di prestazione
(anche per la necessità che nel frattempo le ferie maturino) e perciò dopo la scadenza della
prova. Come regola generale, perciò, le ferie interrompono la decorrenza del periodo di prova,
che si prolunga per i giorni di ferie fruiti dal lavoratore (a meno, naturalmente, che la loro
fruizione non fosse stata prevista preventivamente all'interno del patto)».
5 Ne consegue che, nel caso di specie, la durata di efficacia del patto di prova si è dipanata sino alla data di lunedì 9.1.2023 (data di originaria scadenza del periodo di prova + 6 giorni di calendario).
S'impone ora la verifica dell'esistenza, entro tale arco temporale, di un'eventuale fattispecie risolutoria del rapporto di lavoro (dimissioni o risoluzione consensuale) che, ove riscontrata,
escluderebbe ex art. 2096 c.c. qualsiasi conseguenza indennitaria o risarcitoria.
Fattispecie risolutoria che, necessariamente e inderogabilmente, deve rivestire la forma scritta prevista dall'art. 26 D. Lgs. 151/2015 vigente ratione temporis: “Al di fuori delle ipotesi di cui
all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a
pena di inefficacia, esclusivamente con modalita' telematiche su appositi moduli resi disponibili
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi
al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente con le modalita'
individuate con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al comma 3”.
Tale disposizione – che impone, per le dimissioni, una determinata forma – non altera la natura dell'atto di dimissioni come negozio unilaterale recettizio, ma richiede – ai fini dell'efficacia dell'atto – il rispetto di determinate forme (di natura telematica), salvo che le dimissioni (e la risoluzione consensuale) intervengano in sede assistita o avanti alla Commissione di certificazione. Tale procedura mira a soddisfare, contestualmente, un duplice obiettivo: da un lato, conferire data certa alle dimissioni al fine di rendere impossibile il fenomeno delle dimissioni in bianco;
dall'altro, fornire la garanzia che la volontà del lavoratore di risolvere il contratto di lavoro (espressa tramite le dimissioni o l'accordo di risoluzione consensuale) si sia formata e sia stata espressa liberamente e genuinamente dal lavoratore medesimo, in assenza di qualunque costrizione esercitata dal datore di lavoro.
6 A conforto di quanto sin qui evidenziato, si richiama quanto espresso da Cass., 26.9.2023, n.
27331: «In base all'art. 26 d.lgs. n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato può essere
risolto per dimissioni o per accordo consensuale delle parti solamente previa adozione della
forma scritta, con le modalità telematiche previste o presso le sedi assistite, a pena di
inefficacia dell'atto».
Ciò posto, dal complessivo esame della documentazione rifluita in atti (v. in particolare doc. 10
ricorso e doc. 3 memoria difensiva), non emerge alcun atto risolutivo del rapporto di lavoro oggi in discussione che sia stato confezionato, entro la data del 9.1.2023, secondo le inderogabili (specie da circolari priva di cogenza nei rapporti intersoggettivi, v. anche in motivazione Cons. Stato, 26.9.2018, n. 5532 che ha precisato come: “In linea generale, come
noto, la circolare ministeriale, interpretativa di una disposizione di legge, costituisce un atto
interno finalizzato ad indirizzare uniformemente l'azione degli organi amministrativi, privo di
effetti esterni”) forme di efficacia di cui all'art. 26 D. Lgs. 151/2015.
Al contrario, deve accertarsi l'idoneità dell'atto confezionato in data 11.1.2023 a porre efficacemente termine al rapporto di lavoro in essere (v. doc. 6 ricorso).
E tanto per l'avvenuto rispetto della forma scritta contemplata dall'art. 26 D. Lgs. 151/2015.
Da una piana lettura di tale documento si evince, poi, come il rapporto sia cessato per
“risoluzione consensuale”.
Si ritiene genuina la causale indicata.
Dal complessivo esame dei docc. 6 ricorso e 3 memoria difensiva emerge come parte resistente,
con propria mail del 9.1.2025, ore 15.56, abbia proposto alla società ricorrente di porre anticipato termine al rapporto di lavoro, ipotizzandone la cessazione verso fine gennaio 2023.
Trattasi di atto da qualificarsi come proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e non già quale atto di dimissioni volontarie, in ragione dell'impiego di locuzioni ipotetiche e di
7 altre espressioni poco compatibili con una ferma, già interamente formata e unilaterale volontà
per il Sig. di porre termine al rapporto di lavoro. CP_1
Proposta che ha trovato poi accettazione (e così una manifestazione di volontà adesiva ad opera della controparte negoziale) da parte della società ricorrente, giusto riscontro formale dell'11.1.2023.
A ulteriore conforto dell'assunto circa l'intento comune delle parti di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro e di non volervi più dare seguito vi è la circostanza per cui, in data antecedente all'adozione dell'atto dell'11.1.2023, le parti avevano già proceduto alla stesura dei documenti attestanti la riconsegna dei beni aziendali a cura del resistente (v. sempre PEC
aziendale dell'11.1.2023).
La qualificazione del negozio dell'11.1.2023 quale atto di risoluzione consensuale priva la domanda risarcitoria attorea di un suo imprescindibile elemento costitutivo.
Deve osservarsi che in ogni caso, e così anche a voler qualificare l'atto quali dimissioni intervenute in data posteriore allo scadere del periodo di prova, la domanda attorea non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento.
E tanto per il mancato assolvimento dell'onere probatorio esistente in capo alla parte ricorrente circa l'esistenza, natura, tipologia, ammontare del danno-conseguenza in thesi patito in virtù
delle dimissioni ad nutum rassegnate dal Sig. successivamente allo spirare del CP_1
periodo di prova.
Sul punto deve evidenziarsi infatti come parte ricorrente non abbia fornito puntuali riscontri documentali e non abbia nemmeno formulato pertinenti istanze istruttorie da cui poter arguire il concreto pregiudizio subito (es. costi di formazione, costi connessi al ritardo o alla mancata esecuzione dei lavori affidati al dipendente dimissionario;
valore commerciale di affari gestiti dal lavoratore dimissionario e per l'effetto “sfumati”) in conseguenza delle ipotetiche dimissioni rassegnate dal resistente e della conseguente impossibilità di potersi avvantaggiare
8 pro futuro (seppur per breve tempo, fino alla data di scadenza naturale del contratto, da individuarsi nel giorno 2.4.2023) della prestazione lavorativa del resistente.
Lacuna probatoria del tutto ostativa all'applicazione del meccanismo equitativo delineato dall'art. 1226 c.c.: «L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa,
conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di
danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il
danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire
al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune
insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non
solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi
"in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui,
nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre» (Cass., 17.10.2016, n.
20889).
In definitiva e per concludere le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento.
La controvertibilità della questione affrontata, la sua soluzione mediante richiamo a principi di diritto pronunciati in data posteriore rispetto all'epilogo della vicenda fattuale in discussione, la natura delle parti giustificano tutte ex art. 92, co. 2, c.p.c. (per come interpretato anche dalla
Consulta con pronuncia n. 7772018) l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Rigetta le domande di cui al ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Modena, 15.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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