Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/03/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
V.G.N. 1145/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. ssa Antonella Tedesco - Presidente/relatore. -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice –
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 1145/2024 vertente
TRA
(c.f. ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, in forza di procura in atti, dall'avv. Elena Gallo, presso il cui studio in Sala Consilina (SA) alla Via Matteotti n. 174, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. , nato a [...] il [...], rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, in forza di procura in atti, dall'avv. Antonio Ippolito, presso il cui studio in San Pietro al
Tanagro (Sa) Alla Via Aie n. 2, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
Il Pubblico , presso il Tribunale di Lagonegro, CP_2
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa e ordinanza del 17.3.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
contratto matrimonio concordatario in Buonabitacolo (Sa) il 28.08.2016, optando per il regime della comunione legale dei beni, e dal quale nascevano i figli, (nato a [...] il [...]) Persona_1
e (nato a [...] l'[...]), rappresentavano: Persona_2
- di aver stabilito la propria residenza familiare in San Pietro al Tanagro alla Via Aie presso un'abitazione oggi di proprietà del sig. (FG 6 p.lla 901 sub 1 cat A/7), allo stesso CP_1
pervenuta in virtù di atto di donazione;
- che il Sig. svolge l'attività di autista, presso la “G. & G. Costruzioni S.r.l.” Controparte_1 con un reddito mensile di circa € 1.600,00; mentre, la moglie è attualmente Parte_1
inoccupata essendosi dedicata e dedicandosi oggi completamente alla cura della famiglia;
- che il Sig. è proprietario di una autovettura BMW Tg DS 202 WZ, acquistata dal CP_1
sig. nel 2008, mentre la sig.ra non possiede alcun bene mobile registrato. CP_1 Pt_1
In particolare, deducevano che, per ragioni personali, il rapporto matrimoniale non era più sereno, al punto da non consentire la pacifica prosecuzione della convivenza, divenuta inopportuna ed intollerabile.
Pertanto, i predetti ricorrenti, ribadita la propria volontà di non volersi riconciliare, concludevano chiedendo al Tribunale di dichiarare la loro separazione consensuale con le seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
“1) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto nell'interesse proprio e della prole,
2) i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori e saranno collocati presso la madre ovunque la stessa vivrà; i coniugi si impegnano a consultarsi e a concordare ogni decisione da assumersi circa l'indirizzo di vita, religioso e scolastico dei minori, reciprocamente evitando di far interferire in dette scelte soggetti terzi quali nonni, zii o altri parenti;
3) la casa coniugale in San Pietro al Tanagro sarà attribuita temporaneamente alla signora Pt_1
ed ivi Ella vivrà con i figli minori;
è intenzione della signora infatti, successivamente Pt_1 all'omologa della presente separazione consensuale, e comunque entro la data del 31.12.2025, acquistare immobile in San Pietro al Tanagro per il quale già pendono trattative per la compravendita, ove trasferirsi unitamente ai piccoli e . Sino a quando sarà la signora Per_1 Per_2
ad abitare nella casa coniugale le spese per le utenze (energia elettrica, acqua, gas) verranno Pt_1
sostenute dalla stessa;
4) il sig. si trasferirà in altra abitazione a far data dal provvedimento di omologa della CP_1
presente separazione e fino a quando la signora abiterà nella casa coniugale;
Pt_1
5) l'abitazione familiare sita in Via Aie nel Comune di San Pietro al Tanagro è bene personale del sig. per essere allo stesso pervenuto in virtù di atto di donazione del 06/04/2023 da parte CP_1 del di lui padre, sig. e tornerà nella disponibilità dello stesso entro la data del Persona_1
31.12.2025;
6) Il sig. è altresì, proprietario esclusivo di un immobile (distante 70 km dall'attuale CP_1
residenza) sito in Santa Marina (SA) alla Contrada Crocefisso, Fg 34 P.lla. n. 470 sub 19, cat A/3 pervenutogli in forza di atto di donazione da parte della madre in data 12/05/2009;
7) i beni mobili, che costituiscono l'arredo della casa coniugale, e quindi, tutto quanto contenuto nella citata abitazione, viene definitivamente assegnato al sig. e resteranno comunque in CP_1 uso all'abitazione, ad eccezione di:
- friggitrice, microonde, macchina del caffè, cornici con foto, servizi posate, tavolino “laccato”, servizio piatti in vetrina, “Alexa”, pesapersone, specchio ovale, mensole stanza giochi minori, asse da stiro, cassettiera camera minori, mobiletto tavernetta, fornetto casa al mare, Robot da cucina
“Moulinex”; quadro raffigurante “angeli,”, frigorifero presente in tavernetta, aspirapolvere
Worwerk Folletto con filo (regalo della nonna della signora ), affettatrice, pentola a pressione, Pt_1
ceppo coltelli, lavatrice, asciugatrice, lavagnetta cucina, portafrutta “Alessi”, orologio soggiorno, quadro raffigurante fiori, computer, Tv camera da letto, albero di Natale con relativi addobbi, pentole, quadro bimbi carnevale 2024, vaso con pianta Padre Pio, cesti in p aglia, quadretti raffiguranti piante grasse. I succitati beni verranno asportati dalla signora una volta lasciata Pt_1
la casa coniugale unitamente ai propri effetti personali;
8) la sig.ra potrà utilizzare l'autovettura BMW Tg. DS 202 WZ di proprietà del sig. Parte_1
con l'obbligo di restituzione entro il 31.12.2025, non avendo ad oggi ella altra autovettura CP_1
ed essendo la stessa necessaria per le esigenze di cura dei piccoli e;
le spese relative Per_1 Per_2 all'utilizzo della suddetta autovettura (carburante, RCA auto, bollo auto, spese manutenzione ordinaria) verranno sostenute dalla signora fino a quando sarà la stessa ad utilizzarla, in Pt_1
proporzione al tempo di utilizzo;
9) i coniugi concordemente stabiliscono che le obbligazioni presso l'istituto di credito
[...]
oggi cointestate tra gli Controparte_3
stessi saranno negoziate e svincolate, e la sig.ra provvederà pertanto, a trasferire A SEGUITO Pt_1
DI PROVVEDIMENTO DI OMOLOGA sul proprio conto personale all'uopo aperto, l'importo di €
72.500,00 (settantaduemilacinquecento/00) risultante dallo svincolo delle suddette obbligazioni;
il sig. corrisponderà inoltre alla signora all'atto della sottoscrizione della presente, CP_1 Pt_1
l'importo di € 7.500,00 (SETTEMILACINQUECENTO/00), per le future spese che la stessa dovrà sostenere per l'acquisto della nuova casa nella quale si trasferirà con i minori (contratto preliminare, allaccio utenze, etc); 10) Il sig. corrisponderà alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € CP_1 Pt_1
650,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
11) Il sig. rinuncia in favore della sig.ra , genitore collocatario, alla sua quota parte CP_1 Pt_1 con riferimento all'Assegno Unico che verrà pertanto accreditato per intero su di un conto corrente intestato alla signora;
Pt_1
12) I ricorrenti stabiliscono concordemente che Il padre vedrà i figli il mercoledì dopo la scuola fino alle ore 21, il venerdì sempre dopo la scuola e fino alle 21.30 e alternativamente o il sabato o la domenica per l'intera giornata;
13) nei periodi di non frequenza scuola il padre vedrà i figli nelle stesse giornate già concordate
(mercoledì e venerdì e alternativamente o il sabato o la domenica) con modifica degli orari non avendo i bambini necessità legate alla frequenza scolastica;
per quanto riguarda la notte, i genitori ritengono opportuno che, almeno per i prossimi 2 anni a far data dall'omologa, i bambini tornino a dormire dalla madre, non essendo abituati a dormire lontani dalla stessa;
con riferimento invece alle vacanze estive che i minori trascorreranno con il padre, i genitori concordemente stabiliscono che i bambini potranno dormire con il padre;
14) le festività solenni di Natale o Capodanno e rispettive vigilie , Epifania o Pasqua, Pasquetta o 25 aprile, 1 maggio o 2 giugno, 15 agosto, festa del Santo Patrono, 1 e 2 novembre così come la giornata dell' 8 dicembre verranno trascorse dai piccoli e con la madre e con il padre in Per_1 Per_2
maniera alternata di anno in anno e con accordo che interverrà almeno 15 giorni prima delle dette festività; in mancanza di accordo i minori trascorreranno comunque le suddette festività e le rispettive vigilie ad anni alterni con i genitori;
15) entrambi i genitori potranno sentire al telefono i piccoli e ogni qualvolta vorranno Per_1 Per_2
e incomberà su entrambi i genitori l'obbligo di far sapere all'altro dove si trovano i minori nei giorni agli stessi affidati;
16) i minori trascorreranno le vacanze estive per 15 giorni non consecutivi (1 settimana a luglio e 1 settimana ad agosto) con ciascun genitore;
è escluso che ciascun genitore porti i minori fuori dai confini nazionali senza il consenso scritto dell'altro;
17) I coniugi dovranno comunicare il nuovo domicilio ogni qualvolta dovessero cambiarlo;
18) ciascun coniuge provvederà personalmente al proprio mantenimento dichiarando di non aver nulla a pretendere per tale titolo dall'altro coniuge;
19) i coniugi si impegnano a tenere indenne i minori dalle cause della separazione e a non sminuire in nessun modo la figura dell'altro genitore;
20) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare le proprie pendenze patrimoniali, pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
21) le spese relative alla procedura per la separazione saranno poste a carico di entrambe le parti in forma eguale, sicché le spese e gli onorari legali in favore dei sottoscritti difensori saranno poste a carico dei rispettivi rappresentati, in modo tale che ognuno di essi sarà limitato a pagare la parcella del rispettivo avvocato difensore, senza tra l'altro alcun vincolo di solidarietà, anche in caso di mancato pagamento da parte di uno dei due ricorrenti delle relative spese legali.”.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria al PM ai sensi dell'art.473 bis
51 c.p.c., il quale il 17.12.2024 apponeva il proprio visto.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, anche per quanto attiene al miglior interesse della prole.
Va, pertanto, omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Buonabitacolo (SA) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e
69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle spese del giudizio, data la natura congiunta della domanda nulla deve essere disposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
◼ Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
03.02.1981 e nato a [...] il [...], i quali hanno contratto Controparte_1
matrimonio concordatario in Buonabitacolo (SA) il 28.08.2016 (atto n. 9, p. II, Serie A, an no
2016 del Comune di Buonabitacolo (SA);
◼ Omologa le condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
◼ Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 20 marzo 2025
Il Presidente rel./est.
Dott.ssa Antonella Tedesco